Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 4419/2024 instaurata tra le parti:
(CF: ) ass. Avv. Avv. MICELI WALTER, Parte_1 C.F._1
, , RINALDI GIOVANNI (ricorrente) CP_1 Controparte_2
(CF Controparte_3
) ass. Dott.ssa PARAFIORITI CONCETTA, Dott.ssa P.IVA_1 CP_4
Dott.ssa BOCCONELLO ANTONELLA (convenuto)
Oggetto: carta del docente
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 22/5/2024, parte ricorrente ha allegato: Parte_1
- di essere docente di scuola primaria e dell'infanzia;
- di essere stata assunta a tempo indeterminato dal con decorrenza Controparte_3
dall'1/9/2018;
- di avere prestato attività lavorativa quale docente supplente, in forza di contratti a tempo determinato, dall'anno scolastico 2007/2008 all'anno scolastico 2017/2018; senza però vedersi riconosciuti scatti stipendiali in conseguenza dell'anzianità progressivamente maturata, in
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senza alcun riconoscimento di aumenti retributivi;
- che con decreto n. 631 del 27/5/2022 il ha ricostruito la sua carriera, Controparte_3
applicando però le norme del CCNL comparto scuola del 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale 3-8 anni di anzianità;
- di avere quindi diritto al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all'applicazione dello scaglione retributivo 3-8 anni, come da CCNL 1/9/2010; scaglione a lei applicabile laddove si tenesse appunto conto dell'anzianità maturata in forza dei diversi contratti a tempo determinato, già con riferimento al periodo di applicazione della norma contrattuale di cui sopra;
- di avere diritto, in forza dell'applicazione della norma contrattuale sopra citata e del relativo scaglione retributivo (3-8 anni), al pagamento di euro 1.125,85, a titolo di differenze retributive maturate dal maggio del 2019 sino al marzo del 2021 (ovvero sino alla maturazione del diritto al riconoscimento della fascia stipendiale 9-14 anni).
Parte ricorrente ha quindi chiesto in questa sede il riconoscimento della spettanza dello scaglione retributivo 3-8 sino alla maturazione del diritto all'inserimento nello scaglione 9-14,
la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate di conseguenza e sopra indicate.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo: CP_3
- in via preliminare, la prescrizione dei diritti di credito maturati prima del quinquennio precedente la data di notifica del ricorso (3/6/2024);
- la correttezza del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio nel periodo nel quale il ricorrente era docente non di ruolo;
tanto è avvenuto in forza di norma di legge (che permette di riconoscere il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato solo una volta che il
2 docente sia stato assunto a tempo indeterminato), e comunque non sarebbe invocabile in questo caso il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, posto che devono tenersi in considerazione le peculiarità del settore dell'istruzione;
- che la c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL del 2010 (clausola che ha soppresso lo scaglione retributivo 3-8 anni, disponendo però, al contempo, che il “personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-
esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni””) non sarebbe applicabile al personale assunto a tempo determinato, alla medesima data, non essendo ravvisabile alcuna discriminazione, non essendo stato violato in concreto il principio di legittimo affidamento.
Parte convenuta, ferme le contestazioni in merito all'an debeatur, ha eccepito, in ordine al
quantum, che le somme al limite spettanti alla parte ricorrente ammonterebbero ad euro
1.068,05, dovendosi escludere dal computo il mese di maggio del 2019, vista la prescrizione quinquennale maturata.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi del dovuto formulati da parte convenuta;
parte convenuta ha poi precisato che le decorrenze delle differenze retributive eventualmente riconosciute in favore della ricorrente avrebbero decorrenza dal giugno del 2019
sino al 20/3/2021 (in quanto la ricorrente ha maturato il diritto all'inserimento nella fascia retributiva 9-14 anni dal 21/3/2021).
*****
2. La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'applicazione degli effetti della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL del 4/8/2011, è fondata e deve essere accolta,
così come la domanda di corresponsione delle differenze retributive conseguenti, pur se nei limiti che si esamineranno.
Occorre infatti osservare che:
3 - l'art. 526 co 1 del dlvo 297/1994 recita: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”;
- secondo Cass. n. 23868/2016 “Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo
determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento
retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per
gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa
contrattuale contraria”;
- secondo Cass. ord. n. 38100/2022 “In applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di
condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello
del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione
della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a
provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali
riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo
effettivamente lavorato […]”;
- secondo Cass. n. 15231/2020 “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di
lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera
successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo
determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo
indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di
trattamento […]”;
- in merito alla richiesta disapplicazione del disposto dell'art. 526 del dlvo 297/1994, deve osservarsi che secondo Cass. ord. n. 21241/2022: “[…] come affermato in motivazione da Cass.
4 n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti
a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della
scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le
maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente
all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione
della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza
prestato;
5. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro
allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi
costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la
prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non
coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare, per la prima delle due azioni, il quadro normativo e contrattuale interno è
rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da
dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo
determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016,
richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera
successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass.
n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione
della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo
all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità
stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità
medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato […]”;
5 nel caso in esame, in relazione all'art. 526 del dlvo 297/1994 (ed alle norme di CCNL
conseguenti, che hanno individuato gli scaglioni retributivi progressivi solo per il personale assunto a tempo indeterminato), deve procedersi alla sua disapplicazione, in quanto essa si pone in palese contrasto con il già richiamato art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
99/70/CE, che recita: “4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità
siano giustificati da motivazioni oggettive”; nel caso di specie, non si ravvisano (e non sono neppure allegate, sostanzialmente, da parte convenuta) ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento normativo tra docenti assunti con contratti a tempo determinato e docenti assunti con contratti a tempo indeterminato;
in particolare, non si ravvisano diversità
nella qualità delle mansioni prestate e del servizio reso che possano porsi in relazione alla disparità di considerazione dell'anzianità di servizio a fini economici (tant'è che neppure parte convenuta ha allegato quali differenze vi siano nelle attività lavorative svolte dal docente di ruolo e dal docente assunto a tempo determinato); la norma in discorso deve essere pertanto disapplicata, per contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro citato;
ne consegue che al ricorrente spetta il riconoscimento dell'anzianità progressivamente maturata già da prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- ciò posto, in merito all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
CCNL del 4/8/2011 (più precisamente, norme contrattuali di cui all'art. 2, co 2 e 3, del CCNL del
4/8/2011: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-
14 anni”. “ Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-
esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale
6 “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”), clausola che la ricorrente vuole vedere estesa alla propria posizione contrattuale, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha statuito:“in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico, l'art. 2 del
c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore
stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia
retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro
allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale
da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche
al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. sent. n.
2924/2020); tanto è sufficiente per affermare la spettanza alla ricorrente anche della fascia retributiva reclamata come maturata sino al periodo indicato dall'art. 2 del CCNL 4/8/2011; è
infatti pacifico che al settembre del 2010 la aveva già maturato più di tre anni Pt_1
complessivi di servizio (utili già prima del passaggio in ruolo, come accertato sopra) e che,
disapplicata la norma contrattuale in discorso, nella parte in cui ha escluso dal beneficio della c.d. salvaguardia i docenti assunti a tempo determinato, la ricorrente aveva quindi diritto al riconoscimento dei benefici economici conseguenti alla trasformazione in assegno ad personam
della differenza retributiva scaturente dalla fascia stipendiale 3-8, in quel contesto soppressa
(ciò, ovviamente, sino al riconoscimento della fascia stipendiale 9-14).
Ne consegue di sicuro la fondatezza della domanda relativa al periodo giugno 2019 – 20 marzo
2021 (momento di riconoscimento di fascia retributiva superiore, ovvero della fascia 9-14 anni).
In merito alla prescrizione, deve osservarsi che:
- pacificamente, deve applicarsi il termine quinquennale, ex art. 2948 n. 4) c.c., vertendosi in tema di crediti di natura retributiva con frequenza mensile;
7 - il primo atto interruttivo della prescrizione che risulta in atti è la notifica del ricorso introduttivo, che risulta perfezionata al 3/6/2024 (per l'efficacia interruttiva della notifica e non già del mero deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., v., ex multis, Cass. n. 24031/2017);
- secondo Cass. SSUU n. 36197/2023, “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel
pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a
tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti
che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli
che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus"
del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il
mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di
fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”; ne consegue che il dies a quo della prescrizione, per i singoli crediti di natura retributiva, è, nel caso di specie, il giorno di maturazione degli stessi, e quindi alla fine di ogni mese per singola retribuzione;
- il credito relativo al mese di maggio 2019 risulta quindi prescritto.
La domanda deve essere pertanto accolta nella misura quantificata da parte convenuta, ovvero in euro 1.068,05 (crediti maturati da giugno 2019 al 20 marzo 2021, per tale ultimo mese per giorni 20). Deve emettersi condanna per tale importo, oltre ad interessi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo in considerazione la natura sostanzialmente seriale della controversia;
spese distratte in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
8 - accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'applicabilità della c.d.
clausola di salvaguardia prevista dal CCNL comparto istruzione del 19/7/2011;
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_3
di complessivi euro 1.068,05, a titolo di differenze retributive dovute, in ragione delle progressioni economiche sopra riconosciute, da giugno del 2019 al 20 marzo del 2021; oltre ad interessi;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite;
spese che liquida in Controparte_3
euro 400,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato;
con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, che si sono dichiarati antistatari.
Torino, 12/3/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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