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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 2784 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 3, presso lo studio dell'avv. Aurelio Raiola, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione attore e
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo
Lesma con studio in Seveso, via Del Tramonto n. 12/b, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato convenuta
Motivi della decisione
1. , nel lamentare la responsabilità contrattuale di Parte_1
nella qualità di manutentore incaricato dell'esecuzione Controparte_2
pagina 1 di 4 del tagliando del veicolo attoreo e della sostituzione dell'olio motore e del relativo filtro, l'ha convenuta in questa sede chiedendone la condanna al risarcimento “della somma di € 11.272,00, a titolo di costo stimato per la rimessione in pristino ed il buon funzionamento del veicolo attoreo, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa”.
Con comparsa depositata in data 17/07/2024 si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La convenuta ha eccepito, in via preliminare, decadenza e prescrizione, ai sensi degli artt. 1495 e 2226 c.c., dell'azione risarcitoria;
ha escluso che la propria opera professionale fosse connotata da inadempimento contrattuale e/o negligenza;
ha contestato, infine, la sussistenza del danno patrimoniale allegato e la quantificazione effettuata in citazione.
Tali i fatti controversi, la causa è pervenuta all'udienza del 27/05/2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la lite è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c.
2. Come si desume da quanto sommariamente esposto nella superiore premessa, nel convenire in questa sede la al fine di ottenere Controparte_1
il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza della responsabilità professionale di quest'ultima, le ha imputato di non avere correttamente adempiuto all'incarico contrattuale conferitogli, per l'esecuzione del tagliando del proprio veicolo e la sostituzione dell'olio motore e del relativo filtro.
I confini della prestazione contrattuale assunta dal professionista sono chiaramente riportati nella fattura datata 12 giugno 2020, allegata sub doc. 2 al fascicolo attoreo. Non v'è alcun dubbio sulla circostanza, peraltro neppure oggetto di contestazione, secondo cui sia stata a svolgere la Controparte_1
prestazione d'opera manuale in questione.
pagina 2 di 4 Sulla scorta di tali elementi documentali e dei dati emergenti dalla documentazione contrattuale e tecnica predisposta dal professionista incaricato da parte attrice, l'inadempimento consisterebbe, in buona sostanza, nella mancata esecuzione a regola d'arte della sostituzione dell'oliomotore e del relativo filtro, stante l'intervenuta usura di tali componenti “nonostante fossero stati sostituti in occasione dell'intervento di manutenzione effettuato appena tre mesi prima”.
3. Ciò precisato in ordine all'effettiva imputabilità all'odierno convenuto della contestazione mossagli in citazione, a dire il vero neppure negata se non limitatamente agli effetti giuridici che dovrebbero scaturirne in ordine all'effettiva responsabilità del professionista, ritiene il Tribunale opportuno rimarcare sin da subito la palese fondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.
Nel contratto di opera manuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 2226 c.c., la liberazione del prestatore d'opera, dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, è subordinata soltanto alla sua accettazione espressa o tacita da parte del committente e sempre che si tratti di vizi noti a quest'ultimo o facilmente riconoscibili. A pena di decadenza, incombe sul committente l'onere di denunciare tempestivamente la scoperta di vizi occulti al prestatore d'opera, ovvero nel termine di otto giorni dalla scoperta, mentre il termine annuale di prescrizione della relativa azione decorre dalla consegna dell'opera.
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia avuto effettiva conoscenza del sopravvenuto (asserito) inadempimento della convenuta all'esito della relazione peritale eseguita da GIS Consulting S.r.l.s. – le cui indagini si svolgevano nel mese di ottobre 2020 – con la conseguenza che la denuncia dell'11/02/2021 si palesa del tutto tardiva.
Parimenti, il termine prescrizionale devi dirsi ormai decorso alla data della consegna dell'opera, il 12 giugno 2020 (o, al più, alla data dell'esecuzione della perizia di parte, nell'ottobre 2020). pagina 3 di 4 Si provvede pertanto come a seguire. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei parametri contemplati dalla vigente Tariffe.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta, che liquida in €2.540,00, oltre spese Controparte_1
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Monza, 24/06/2025 il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. 2784 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 3, presso lo studio dell'avv. Aurelio Raiola, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione attore e
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo
Lesma con studio in Seveso, via Del Tramonto n. 12/b, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato convenuta
Motivi della decisione
1. , nel lamentare la responsabilità contrattuale di Parte_1
nella qualità di manutentore incaricato dell'esecuzione Controparte_2
pagina 1 di 4 del tagliando del veicolo attoreo e della sostituzione dell'olio motore e del relativo filtro, l'ha convenuta in questa sede chiedendone la condanna al risarcimento “della somma di € 11.272,00, a titolo di costo stimato per la rimessione in pristino ed il buon funzionamento del veicolo attoreo, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa”.
Con comparsa depositata in data 17/07/2024 si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La convenuta ha eccepito, in via preliminare, decadenza e prescrizione, ai sensi degli artt. 1495 e 2226 c.c., dell'azione risarcitoria;
ha escluso che la propria opera professionale fosse connotata da inadempimento contrattuale e/o negligenza;
ha contestato, infine, la sussistenza del danno patrimoniale allegato e la quantificazione effettuata in citazione.
Tali i fatti controversi, la causa è pervenuta all'udienza del 27/05/2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la lite è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c.
2. Come si desume da quanto sommariamente esposto nella superiore premessa, nel convenire in questa sede la al fine di ottenere Controparte_1
il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza della responsabilità professionale di quest'ultima, le ha imputato di non avere correttamente adempiuto all'incarico contrattuale conferitogli, per l'esecuzione del tagliando del proprio veicolo e la sostituzione dell'olio motore e del relativo filtro.
I confini della prestazione contrattuale assunta dal professionista sono chiaramente riportati nella fattura datata 12 giugno 2020, allegata sub doc. 2 al fascicolo attoreo. Non v'è alcun dubbio sulla circostanza, peraltro neppure oggetto di contestazione, secondo cui sia stata a svolgere la Controparte_1
prestazione d'opera manuale in questione.
pagina 2 di 4 Sulla scorta di tali elementi documentali e dei dati emergenti dalla documentazione contrattuale e tecnica predisposta dal professionista incaricato da parte attrice, l'inadempimento consisterebbe, in buona sostanza, nella mancata esecuzione a regola d'arte della sostituzione dell'oliomotore e del relativo filtro, stante l'intervenuta usura di tali componenti “nonostante fossero stati sostituti in occasione dell'intervento di manutenzione effettuato appena tre mesi prima”.
3. Ciò precisato in ordine all'effettiva imputabilità all'odierno convenuto della contestazione mossagli in citazione, a dire il vero neppure negata se non limitatamente agli effetti giuridici che dovrebbero scaturirne in ordine all'effettiva responsabilità del professionista, ritiene il Tribunale opportuno rimarcare sin da subito la palese fondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto.
Nel contratto di opera manuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 2226 c.c., la liberazione del prestatore d'opera, dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, è subordinata soltanto alla sua accettazione espressa o tacita da parte del committente e sempre che si tratti di vizi noti a quest'ultimo o facilmente riconoscibili. A pena di decadenza, incombe sul committente l'onere di denunciare tempestivamente la scoperta di vizi occulti al prestatore d'opera, ovvero nel termine di otto giorni dalla scoperta, mentre il termine annuale di prescrizione della relativa azione decorre dalla consegna dell'opera.
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia avuto effettiva conoscenza del sopravvenuto (asserito) inadempimento della convenuta all'esito della relazione peritale eseguita da GIS Consulting S.r.l.s. – le cui indagini si svolgevano nel mese di ottobre 2020 – con la conseguenza che la denuncia dell'11/02/2021 si palesa del tutto tardiva.
Parimenti, il termine prescrizionale devi dirsi ormai decorso alla data della consegna dell'opera, il 12 giugno 2020 (o, al più, alla data dell'esecuzione della perizia di parte, nell'ottobre 2020). pagina 3 di 4 Si provvede pertanto come a seguire. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei parametri contemplati dalla vigente Tariffe.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta, che liquida in €2.540,00, oltre spese Controparte_1
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Monza, 24/06/2025 il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 4 di 4