Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 22 settembre 2022
Sentenza 15 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 15/03/2023, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2023
N. 00097/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Caterina Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Reggio Emilia - Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato l’istanza prot. -OMISSIS- con la quale, in data 9 giugno 2020, il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha presentato domanda di emersione di lavoro irregolare domestico ai sensi dell'art. 103 del decreto legge n. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Vista la dichiarazione resa in udienza, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha presentato in data 9 giugno 2020 domanda di emersione dal lavoro domestico a favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, anch’egli odierno ricorrente.
All’esito del relativo iter istruttorio, in data 30 agosto 2021 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Emilia ha emesso il provvedimento di diniego -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui ha respinto l’istanza del ricorrente in quanto la stessa era carente sotto il profilo della documentazione reddituale relativa all’anno 2019.
Preso atto di tale provvedimento, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 27 novembre 2021, con cui hanno domandato l’annullamento del sopra riportato diniego, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Falso presupposto di fatto, eccesso di potere per istruttoria carente e superficiale;
2) Eccesso di potere per mancata considerazione dei fatti rilevanti, violazione e falsità dei presupposti di legge, giustificazione non corrispondente ai fatti, violazione del principio di ragionevolezza.
Si è costituita in giudizio, in data 30 novembre 2021, la Prefettura di Reggio Emilia, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 gennaio 2022, è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la proposta domanda cautelare “atteso che parte ricorrente ha allegato agli atti la pec, inviata in data 7 maggio 2021 dal signor -OMISSIS- alla Prefettura di Reggio Emilia, attestante la situazione reddituale della stesso per l’anno 2019 e, dunque, la predetta documentazione reddituale, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione odierna resistente nel provvedimento di diniego, non risulta mancante;” .
In data 21 giugno 2022, parte ricorrente ha depositato note d’udienza con cui ha dato atto della circostanza che, sebbene sollecitata, la Prefettura di Reggio Emilia non aveva ancora provveduto all’esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS- a distanza di circa cinque mesi dall’emanazione della stessa.
All’esito dell’udienza pubblica del 22 giugno 2022, è stata emessa l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto un supplemento istruttorio a carico della Prefettura di Reggio Emilia, ordinando alla stessa il deposito di una dettagliata relazione con cui dare atto delle modalità con cui l’Amministrazione aveva dato esecuzione all’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-.
L’Amministrazione ha adempiuto alla sopra menzionata ordinanza depositando relativa relazione e documentazione in data 13 ottobre 2022; in particolare con tale produzione documentale l’Amministrazione ha dato atto della circostanza che in data 1° agosto 2022 si era chiusa positivamente la pratica di emersione di che trattasi con la firma del contratto di soggiorno per lavoro subordinato da parte degli odierni ricorrenti.
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2023 la difesa di parte ricorrente ha confermato la circostanza, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese; infine, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio rileva che, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2. - Risulta, difatti, acclarato che la pretesa sostanziale dei ricorrenti (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, come attestato dalla stessa difesa di parte ricorrente con la dichiarazione resa in udienza, essendo stato nel frattempo firmato il contratto di soggiorno in data 1° agosto 2022, contratto depositato agli atti dall’Amministrazione.
Preso atto di quanto sopra, dunque, il Collegio ritiene doversi dichiarare cessata la materia del contendere, alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, secondo cui “Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909).” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio fra le parti, tenuto conto del peculiare andamento della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di PA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, con condanna dell’Amministrazione alla refusione del contributo unificato versato dai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.