TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/11/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
Sezione seconda civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Anna Fasan presidente dott.ssa Annalisa Barzazi giudice dott. Lorenzo Massarelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n° 73-1/2025 R.G. P.U., instaurato da:
- C.F. Controparte_1
con sede legale in Udine, con l'avv. STEFANO PETRONIO P.IVA_1
ricorrente;
avente per oggetto: RICORSO PER OMOLOGA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
MOTIVI
letto il ricorso per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, depositato il
29.7.2025;
rilevato che la domanda è stata iscritta al R.I. il 31.7.2025 e che gli accordi sono stati ivi pubblicati in pari data;
rilevato che, nel termine di legge (scaduto il 30.9.2025) non sono state proposte opposizioni;
sentite le parti all'udienza camerale odierna;
osserva quanto segue.
1 La società ricorrente è in evidente stato d'insolvenza, posto che si trova in liquidazione da molto tempo e l'ultimo bilancio approvato (non smentito dalla situazione patrimoniale aggiornata prodotta) evidenzia che il totale delle attività ammonta ad € 225.790,25 (di cui buona parte rappresentate da un immobile) mentre il totale delle passività ammonta ad €
4.740.536,91.
Il piano ideato dalla ricorrente, datato 11.7.2025 e munito di data certa (doc. 31), ha i requisiti formali e contenutistici delineati dall'art. 56, comma 2, CCI, come richiesto dall'art. 57, comma 2 CCI.
Si tratta di semplice piano liquidatorio che prevede la vendita dell'unico cespite rilevante dell'attivo (un terreno edificabile in Palmanova) e l'utilizo del ricavato, assieme alle scarse disponibilità liquide (€ 13.000 circa) ed alle poche somme ricavabili dai crediti effettivamente riscuotibili (€ 13.000 circa), per pagare tutti i creditori privilegiati al 30% e tutti i creditori chirografari con quanto residua;
postergati ed insoddisfatti, invece, i crediti chirografari di soci ed ex soci per finanziamenti effettuati a favore della ricorrente ex art. 2467, secondo comma, c.c.
È stata prodotta l'attestazione aggiornata di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, richiesta dall'art. 57 comma 4 CCI (doc. 42).
Le conclusioni dell'attestatore sulla fattibilità si possono condividere, in quanto è quasi certo che l'immobile presente all'attivo venga venduto ricavando un prezzo non inferiore ad €
180.000, sulla base dell'offerta di acquisto fatta dalla controllante Exe S.p.A. in liquidazione nel giugno scorso per il caso peggiore, ovvero di mancata collocazione dello stesso sul mercato (doc. 16); peraltro la ricorrente il 2.4.2025 ha stipulato un contratto preliminare di vendita con Immostef Italia S.r.l. per € 252.096 al lordo della provvigione dovuta al mediatore. Valori entrambi superiori a quelli presumibilmente ricavabili in caso di vendita forzata.
2 La prima peculiarità della vicenda dedotta in giudizio sta nel fatto che tutti i creditori della ricorrente (in numero di undici) hanno stipulato l'accordo di ristrutturazione, accettando di essere pagati (con remissione del di più) per il 30% del credito (i tre professionisti privilegiati)
o per una percentuale oscillante fra il 4,202% ed il 5,859%, a seconda dell'esito della vendita immobiliare (i chirografari); il tutto entro sessanta giorni dalla vendita dell'immobile, a sua volta da disporsi immediatamente dopo l'omologa.
Gli accordi dimessi rispettano il canone formale posto dall'art. 57, comma 2, CCI e rappresentano fedelmente e chiaramente il programma satisfattorio proposto.
Non vi sono dunque creditori estranei alla ristrutturazione.
La seconda peculiarità riguarda il fatto che, tra i creditori, figura l'Agenzia delle Entrate,
titolare di crediti per imposta di registro su due sentenze emesse in procedimenti in cui la ricorrente è parte.
La proposta di transazione è stata inviata all'Agenzia delle Entrate il 25.7.2024, sicché alla vicenda va applicato l'art. 63 CCI nella versione previgente alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. n° 136/24 (cfr. la norma transitoria di cui all'art. 56 di tale ultimo testo normativo).
La proposta prevede l'integrale pagamento dell'imposta dovuta sulla sentenza emessa dalla
Corte di Appello (€ 32.398,60) e l'integrale pagamento di quella dovuta sulla sentenza di primo grado, previa sua rideterminazione in autotutela nella misura complessiva fissa di €
294,16; il tutto immediatamente dopo l'omologa, grazie a finanza esterna messa a disposizione dalla controllante e già depositata in mani fidate (docc. 43 e 44).
La ricorrente ha depositato l'attestazione indipendente di convenienza della proposta rispetto allo scenario verificabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 63, comma 1, CCI,
testo previgente); l'Agenzia delle Entrate ha approvato la proposta.
3 Il giudizio espresso dall'attestatore va confermato, considerando che in realtà non si tratta di ristrutturazione del debito erariale, ma di suo integrale pagamento previa riconduzione della tassazione alla realtà giuridico/giudiziaria emersa:
- l'imposta di registro sulla sentenza d'appello viene integralmente pagata;
- l'imposta di registro sulla sentenza di primo grado viene in parte giustamente azzerata
(quanto al capo di sentenza di condanna alla penale), perché lo stesso viene posto nel nulla a seguito della riforma subita in secondo grado e della rinuncia della debitrice al relativo ricorso per cassazione, ed in parte ricondotta alla misura fissa (quanto alla restituzione dell'acconto),
perché si trattava di operazione assoggettata ad Iva.
Per concludere, va rilevato che il piano presentato ai creditori è corredato dei documenti indicati dall'art. 39 comma 1 CCI.
Ne consegue che la richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione deve essere accolta.
Il presente provvedimento è esecutivo ex lege (art. 48 comma 5 CCI) e sulla sua base vanno fin da subito eseguiti tutti gli incombenti previsti negli accordi omologati.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 57 e 48, commi 4 e 5, CCI
omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con transazione su crediti tributari, di cui al ricorso depositato il 29.7.2025 da parte di Controparte_1
;
[...]
manda alla cancelleria per la comunicazione e la iscrizione al R.I. ai sensi dell'art. 45 CCI.
Udine, 30/10/2025
Il giudice estensore.
dott. Lorenzo Massarelli
La Presidente.
dott.ssa Anna Fasan
5
Sezione seconda civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Anna Fasan presidente dott.ssa Annalisa Barzazi giudice dott. Lorenzo Massarelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n° 73-1/2025 R.G. P.U., instaurato da:
- C.F. Controparte_1
con sede legale in Udine, con l'avv. STEFANO PETRONIO P.IVA_1
ricorrente;
avente per oggetto: RICORSO PER OMOLOGA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
MOTIVI
letto il ricorso per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, depositato il
29.7.2025;
rilevato che la domanda è stata iscritta al R.I. il 31.7.2025 e che gli accordi sono stati ivi pubblicati in pari data;
rilevato che, nel termine di legge (scaduto il 30.9.2025) non sono state proposte opposizioni;
sentite le parti all'udienza camerale odierna;
osserva quanto segue.
1 La società ricorrente è in evidente stato d'insolvenza, posto che si trova in liquidazione da molto tempo e l'ultimo bilancio approvato (non smentito dalla situazione patrimoniale aggiornata prodotta) evidenzia che il totale delle attività ammonta ad € 225.790,25 (di cui buona parte rappresentate da un immobile) mentre il totale delle passività ammonta ad €
4.740.536,91.
Il piano ideato dalla ricorrente, datato 11.7.2025 e munito di data certa (doc. 31), ha i requisiti formali e contenutistici delineati dall'art. 56, comma 2, CCI, come richiesto dall'art. 57, comma 2 CCI.
Si tratta di semplice piano liquidatorio che prevede la vendita dell'unico cespite rilevante dell'attivo (un terreno edificabile in Palmanova) e l'utilizo del ricavato, assieme alle scarse disponibilità liquide (€ 13.000 circa) ed alle poche somme ricavabili dai crediti effettivamente riscuotibili (€ 13.000 circa), per pagare tutti i creditori privilegiati al 30% e tutti i creditori chirografari con quanto residua;
postergati ed insoddisfatti, invece, i crediti chirografari di soci ed ex soci per finanziamenti effettuati a favore della ricorrente ex art. 2467, secondo comma, c.c.
È stata prodotta l'attestazione aggiornata di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, richiesta dall'art. 57 comma 4 CCI (doc. 42).
Le conclusioni dell'attestatore sulla fattibilità si possono condividere, in quanto è quasi certo che l'immobile presente all'attivo venga venduto ricavando un prezzo non inferiore ad €
180.000, sulla base dell'offerta di acquisto fatta dalla controllante Exe S.p.A. in liquidazione nel giugno scorso per il caso peggiore, ovvero di mancata collocazione dello stesso sul mercato (doc. 16); peraltro la ricorrente il 2.4.2025 ha stipulato un contratto preliminare di vendita con Immostef Italia S.r.l. per € 252.096 al lordo della provvigione dovuta al mediatore. Valori entrambi superiori a quelli presumibilmente ricavabili in caso di vendita forzata.
2 La prima peculiarità della vicenda dedotta in giudizio sta nel fatto che tutti i creditori della ricorrente (in numero di undici) hanno stipulato l'accordo di ristrutturazione, accettando di essere pagati (con remissione del di più) per il 30% del credito (i tre professionisti privilegiati)
o per una percentuale oscillante fra il 4,202% ed il 5,859%, a seconda dell'esito della vendita immobiliare (i chirografari); il tutto entro sessanta giorni dalla vendita dell'immobile, a sua volta da disporsi immediatamente dopo l'omologa.
Gli accordi dimessi rispettano il canone formale posto dall'art. 57, comma 2, CCI e rappresentano fedelmente e chiaramente il programma satisfattorio proposto.
Non vi sono dunque creditori estranei alla ristrutturazione.
La seconda peculiarità riguarda il fatto che, tra i creditori, figura l'Agenzia delle Entrate,
titolare di crediti per imposta di registro su due sentenze emesse in procedimenti in cui la ricorrente è parte.
La proposta di transazione è stata inviata all'Agenzia delle Entrate il 25.7.2024, sicché alla vicenda va applicato l'art. 63 CCI nella versione previgente alle modifiche introdotte dal
D.Lgs. n° 136/24 (cfr. la norma transitoria di cui all'art. 56 di tale ultimo testo normativo).
La proposta prevede l'integrale pagamento dell'imposta dovuta sulla sentenza emessa dalla
Corte di Appello (€ 32.398,60) e l'integrale pagamento di quella dovuta sulla sentenza di primo grado, previa sua rideterminazione in autotutela nella misura complessiva fissa di €
294,16; il tutto immediatamente dopo l'omologa, grazie a finanza esterna messa a disposizione dalla controllante e già depositata in mani fidate (docc. 43 e 44).
La ricorrente ha depositato l'attestazione indipendente di convenienza della proposta rispetto allo scenario verificabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 63, comma 1, CCI,
testo previgente); l'Agenzia delle Entrate ha approvato la proposta.
3 Il giudizio espresso dall'attestatore va confermato, considerando che in realtà non si tratta di ristrutturazione del debito erariale, ma di suo integrale pagamento previa riconduzione della tassazione alla realtà giuridico/giudiziaria emersa:
- l'imposta di registro sulla sentenza d'appello viene integralmente pagata;
- l'imposta di registro sulla sentenza di primo grado viene in parte giustamente azzerata
(quanto al capo di sentenza di condanna alla penale), perché lo stesso viene posto nel nulla a seguito della riforma subita in secondo grado e della rinuncia della debitrice al relativo ricorso per cassazione, ed in parte ricondotta alla misura fissa (quanto alla restituzione dell'acconto),
perché si trattava di operazione assoggettata ad Iva.
Per concludere, va rilevato che il piano presentato ai creditori è corredato dei documenti indicati dall'art. 39 comma 1 CCI.
Ne consegue che la richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione deve essere accolta.
Il presente provvedimento è esecutivo ex lege (art. 48 comma 5 CCI) e sulla sua base vanno fin da subito eseguiti tutti gli incombenti previsti negli accordi omologati.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 57 e 48, commi 4 e 5, CCI
omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con transazione su crediti tributari, di cui al ricorso depositato il 29.7.2025 da parte di Controparte_1
;
[...]
manda alla cancelleria per la comunicazione e la iscrizione al R.I. ai sensi dell'art. 45 CCI.
Udine, 30/10/2025
Il giudice estensore.
dott. Lorenzo Massarelli
La Presidente.
dott.ssa Anna Fasan
5