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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/12/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 544/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. Ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 544/2024 promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Maria Parte_1 C.F._1
Morelli, (c.f. – PEC: C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Controparte_1 C.F._3
AL (c.f. – PEC: C.F._4 Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero: visto del 2.4.2024
INTERVENUTO avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Nettuno (RM) in data 22.4.2016. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro del predetto comune al n. 15 – Parte I - Anno 2016. I coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 5 Con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto la pronuncia della separazione dei Parte_1 coniugi, con assegnazione della casa coniugale e nulla per il mantenimento e, previo passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la signora , contestando la ricostruzione attorea dei fatti e Controparte_1 insistendo per l'assegnazione della casa coniugale o, in subordine, per l'erogazione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 750,00 mensili.
All'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato del 18.9.2024, le parti, davano atto della pendenza di trattative per la risoluzione bonaria della controversia e chiedevano un rinvio, rinunciando al tentativo di conciliazione e alla presenza in udienza.
Con sentenza non definitiva n. 2458/2024 pubbl. il 29/11/2024, questo Tribunale, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha pronunciato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare le parti a vivere separate, con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale rimarrà in godimento al marito, comproprietario con suo fratello, sua sorella e sua cognata, con quanto in essa contenuto;
3) la moglie rinuncia alla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
4) la moglie rilascia pertanto la casa coniugale di via Poggio Bustone n. 2 in Nettuno (RM) tassativamente entro e non oltre il girono 18 del mese di ottobre 2024, libera da beni ed effetti di suo stretto uso personale che provvederà ad asportare prima di tale data;
5) il marito corrisponde la somma di € 8.000,00 (euro ottomila/00) a titolo di mantenimento e supporto economico al fine di trovare una nuova sistemazione abitativa;
6) il marito corrisponde altresì l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di contributo spese di assistenza legale;
7) il marito versa pertanto la complessiva somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di cui ai precedenti punti 5 e 6 con le seguenti modalità: acconto di € 3.000,00 (euro tremila/00) alla data di sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico su conto bancoposta intestato all'Avv. Mauro AL recante il seguente iban [...]; saldo di €
7.000,00 (euro settemila/00) alla data di riconsegna della casa coniugale mediante bonifico su conto postepay intestato alla moglie recante il seguente iban [...]; 8) il marito corrisponderà a titolo di mantenimento alla moglie, ogni primo del mese, un assegno di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01.06.2026”.
Con riferimento alla richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per il decorso dei termini di legge ai fini della procedibilità della domanda nonché per ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970 e l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione nonché per la verifica delle condizioni anche con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 5 All'esito dell'udienza del 16.6.2025, il Collegio, rilevata l'assenza in atti della dichiarazione sottoscritta delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970 nonché dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviava al 9.7.205 onerando le parti della produzione della suddetta documentazione. Ivi il procuratore della signora , dando atto dell'assenza Controparte_1 della sua assistita, chiedeva termine per acquisire la documentazione richiesta. Il Collegio rinviava al
17.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'incombente.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
È provato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale del 7.7.2025.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato poiché non vi è stata alcuna eccezione dalla convenuta in tal senso considerando, altresì, che la stessa risulta essere all'estero sicché può ritenersi provato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Quanto alle condizioni stabilite in sede di separazione, occorre evidenziare che le parti, nell'accordo depositato in data 27.9.2024 hanno condiviso le condizioni per la trasformazione del giudizio in separazione e divorzio consensuale e, con istanza di anticipazione dell'udienza del 7.11.2024 la difesa di parte ricorrente ha espressamente dichiarato che “nelle more le parti hanno definito ogni rapporto economico e provveduto al rilascio dell'immobile destinato a casa coniugale;
– è interesse delle parti ottenere quanto prima la pronuncia di separazione personale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio come da condizioni consensualmente raggiunte e depositate in corso di causa” mentre la difesa di parte resistente con note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.6.2025 ha chiesto che “venga emessa sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni previste nell'accordo di divorzio sottoscritto dai coniugi e chiede che, nella sentenza di divorzio, venga dato atto della mancanza di alloggio abitativo della Sig.ra anche ai fini dell'assegnazione di un alloggio di CP_1 edilizia popolare residenziale”.
Tanto premesso il Collegio ritiene superflua la circostanza della sopravvenuta irreperibilità della resistente allegata dalla difesa con le note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 9.7.2025
e del 11.7.2025 tenuto conto del condiviso indirizzo nomofilattico secondo cui “Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta
l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed pagina 3 di 5 agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.” (cfr. Cass. 19540/2018).
Nel caso di specie, avendo le parti chiesto la pronuncia sul divorzio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione e tenuto conto di quanto previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti (“il marito corrisponderà a titolo di mantenimento alla moglie, ogni primo del mese, un assegno di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01.06.2026”) deve ritenersi che abbiano concluso per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, avendo fissato la relativa decorrenza ad un termine successivo alla pronuncia divorzile sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) contratto a Nettuno il 22.4.2016 e iscritto Controparte_1 C.F._3 nell'apposito registro del predetto comune al n. 15 – Parte I - Anno 2016;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio del comune di Nettuno;
3) conferma le condizioni concordate in sede di separazione e, per l'effetto, prende atto che: la casa coniugale rimarrà in godimento al marito, comproprietario con suo fratello, sua sorella e sua cognata, con quanto in essa contenuto;
la moglie rinuncia alla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
4) la moglie rilascia pertanto la casa coniugale di via Poggio Bustone n. 2 in Nettuno (RM) tassativamente entro e non oltre il girono 18 del mese di ottobre 2024, libera da beni ed effetti di suo stretto uso personale che provvederà ad asportare prima di tale data;
dispone che il marito corrisponde la somma di €
8.000,00 (euro ottomila/00) a titolo di mantenimento e supporto economico al fine di trovare una nuova sistemazione abitativa nonché l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di contributo spese di assistenza legale versando pertanto la complessiva somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di cui ai precedenti con le seguenti modalità: acconto di € 3.000,00 (euro tremila/00) alla data di sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico su conto bancoposta intestato all'Avv. Mauro AL recante il pagina 4 di 5 seguente iban [...]; saldo di € 7.000,00 (euro settemila/00) alla data di riconsegna della casa coniugale mediante bonifico su conto postepay intestato alla moglie recante il seguente iban [...]; dispone che il marito corrisponderà a titolo di mantenimento alla moglie, ogni primo del mese, un assegno di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01.06.2026; compensa le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. Ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 544/2024 promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Maria Parte_1 C.F._1
Morelli, (c.f. – PEC: C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Controparte_1 C.F._3
AL (c.f. – PEC: C.F._4 Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero: visto del 2.4.2024
INTERVENUTO avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Nettuno (RM) in data 22.4.2016. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro del predetto comune al n. 15 – Parte I - Anno 2016. I coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 5 Con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto la pronuncia della separazione dei Parte_1 coniugi, con assegnazione della casa coniugale e nulla per il mantenimento e, previo passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la signora , contestando la ricostruzione attorea dei fatti e Controparte_1 insistendo per l'assegnazione della casa coniugale o, in subordine, per l'erogazione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 750,00 mensili.
All'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato del 18.9.2024, le parti, davano atto della pendenza di trattative per la risoluzione bonaria della controversia e chiedevano un rinvio, rinunciando al tentativo di conciliazione e alla presenza in udienza.
Con sentenza non definitiva n. 2458/2024 pubbl. il 29/11/2024, questo Tribunale, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha pronunciato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare le parti a vivere separate, con obbligo di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale rimarrà in godimento al marito, comproprietario con suo fratello, sua sorella e sua cognata, con quanto in essa contenuto;
3) la moglie rinuncia alla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
4) la moglie rilascia pertanto la casa coniugale di via Poggio Bustone n. 2 in Nettuno (RM) tassativamente entro e non oltre il girono 18 del mese di ottobre 2024, libera da beni ed effetti di suo stretto uso personale che provvederà ad asportare prima di tale data;
5) il marito corrisponde la somma di € 8.000,00 (euro ottomila/00) a titolo di mantenimento e supporto economico al fine di trovare una nuova sistemazione abitativa;
6) il marito corrisponde altresì l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di contributo spese di assistenza legale;
7) il marito versa pertanto la complessiva somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di cui ai precedenti punti 5 e 6 con le seguenti modalità: acconto di € 3.000,00 (euro tremila/00) alla data di sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico su conto bancoposta intestato all'Avv. Mauro AL recante il seguente iban [...]; saldo di €
7.000,00 (euro settemila/00) alla data di riconsegna della casa coniugale mediante bonifico su conto postepay intestato alla moglie recante il seguente iban [...]; 8) il marito corrisponderà a titolo di mantenimento alla moglie, ogni primo del mese, un assegno di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01.06.2026”.
Con riferimento alla richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per il decorso dei termini di legge ai fini della procedibilità della domanda nonché per ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970 e l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione nonché per la verifica delle condizioni anche con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 5 All'esito dell'udienza del 16.6.2025, il Collegio, rilevata l'assenza in atti della dichiarazione sottoscritta delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970 nonché dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviava al 9.7.205 onerando le parti della produzione della suddetta documentazione. Ivi il procuratore della signora , dando atto dell'assenza Controparte_1 della sua assistita, chiedeva termine per acquisire la documentazione richiesta. Il Collegio rinviava al
17.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'incombente.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898.
È provato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale del 7.7.2025.
Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato poiché non vi è stata alcuna eccezione dalla convenuta in tal senso considerando, altresì, che la stessa risulta essere all'estero sicché può ritenersi provato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Quanto alle condizioni stabilite in sede di separazione, occorre evidenziare che le parti, nell'accordo depositato in data 27.9.2024 hanno condiviso le condizioni per la trasformazione del giudizio in separazione e divorzio consensuale e, con istanza di anticipazione dell'udienza del 7.11.2024 la difesa di parte ricorrente ha espressamente dichiarato che “nelle more le parti hanno definito ogni rapporto economico e provveduto al rilascio dell'immobile destinato a casa coniugale;
– è interesse delle parti ottenere quanto prima la pronuncia di separazione personale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio come da condizioni consensualmente raggiunte e depositate in corso di causa” mentre la difesa di parte resistente con note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.6.2025 ha chiesto che “venga emessa sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni previste nell'accordo di divorzio sottoscritto dai coniugi e chiede che, nella sentenza di divorzio, venga dato atto della mancanza di alloggio abitativo della Sig.ra anche ai fini dell'assegnazione di un alloggio di CP_1 edilizia popolare residenziale”.
Tanto premesso il Collegio ritiene superflua la circostanza della sopravvenuta irreperibilità della resistente allegata dalla difesa con le note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 9.7.2025
e del 11.7.2025 tenuto conto del condiviso indirizzo nomofilattico secondo cui “Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta
l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed pagina 3 di 5 agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.” (cfr. Cass. 19540/2018).
Nel caso di specie, avendo le parti chiesto la pronuncia sul divorzio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione e tenuto conto di quanto previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti (“il marito corrisponderà a titolo di mantenimento alla moglie, ogni primo del mese, un assegno di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01.06.2026”) deve ritenersi che abbiano concluso per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, avendo fissato la relativa decorrenza ad un termine successivo alla pronuncia divorzile sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) contratto a Nettuno il 22.4.2016 e iscritto Controparte_1 C.F._3 nell'apposito registro del predetto comune al n. 15 – Parte I - Anno 2016;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio del comune di Nettuno;
3) conferma le condizioni concordate in sede di separazione e, per l'effetto, prende atto che: la casa coniugale rimarrà in godimento al marito, comproprietario con suo fratello, sua sorella e sua cognata, con quanto in essa contenuto;
la moglie rinuncia alla richiesta di assegnazione della casa coniugale;
4) la moglie rilascia pertanto la casa coniugale di via Poggio Bustone n. 2 in Nettuno (RM) tassativamente entro e non oltre il girono 18 del mese di ottobre 2024, libera da beni ed effetti di suo stretto uso personale che provvederà ad asportare prima di tale data;
dispone che il marito corrisponde la somma di €
8.000,00 (euro ottomila/00) a titolo di mantenimento e supporto economico al fine di trovare una nuova sistemazione abitativa nonché l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di contributo spese di assistenza legale versando pertanto la complessiva somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di cui ai precedenti con le seguenti modalità: acconto di € 3.000,00 (euro tremila/00) alla data di sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico su conto bancoposta intestato all'Avv. Mauro AL recante il pagina 4 di 5 seguente iban [...]; saldo di € 7.000,00 (euro settemila/00) alla data di riconsegna della casa coniugale mediante bonifico su conto postepay intestato alla moglie recante il seguente iban [...]; dispone che il marito corrisponderà a titolo di mantenimento alla moglie, ogni primo del mese, un assegno di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 01.06.2026; compensa le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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