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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1336/2021 R.G.;
PROMOSSA DA
, avente partita iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gabriele Mundo (C.F. - pec: C.F._1
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
avente partita iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Scarpari CP_2 P.IVA_2
(C.F. – pec;
C.F._2 Email_2
1
Con atto di citazione dell'ottobre 2019 (d'ora innanzi, per Controparte_1 semplicità, solo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1485/2019, Pt_1 con il quale il Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto di pagare a la somma CP_2 di € 51.567, per la fornitura di due impianti elevatori e di due servoscala.
*
Così il primo giudice ne riassumeva le allegazioni e le domande: dell'opposizione, deduceva che il credito di si fosse estinto per effetto della Pt_1 CP_2 compensazione col maggiore credito che vantava verso a titolo di risarcimento Pt_1 CP_2 dei danni, patiti a causa del ritardo nella consegna degli impianti e della documentazione necessaria per il collaudo.
Sosteneva che tali asseriti inadempimenti di le avessero cagionato danni per un CP_2 importo complessivo pari ad € 502.998,64 (punto 38 atto di citazione).
Concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, di compensare il preteso credito di con il proprio controcredito risarcitorio, di accertare che fosse CP_2 Pt_1 creditrice di per l'importo di € 502.998,64, e di condannare la convenuta al CP_2 pagamento dell'eccedenza risultante in proprio favore dalla predetta compensazione>.
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Con sentenza n. 609/2021, il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava l'opposizione.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente opponente, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni.
Chiedeva, inoltre, la condanna della alla restituzione di quanto percepito in CP_2 esecuzione dell'impugnata sentenza.
Resisteva CP_2
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 25.1.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Rimessa la causa sul ruolo per comporre diversamente il collegio, le parti, in relazione all'udienza cartolare del 12.11.2024, precisavano nuovamente, come prima, le conclusioni, rinunciando a nuovi termini e la causa veniva posta in decisione con ordinanza del 2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, esaminato il motivo con il quale parte appellante, specificatamente argomentando, contesta la decisione del primo giudice di ritenere inammissibili le memorie trasmesse da essa il 5.2.2020 ed il 7.5.2020, chiedendo che vengano prese in considerazione nel grado.
2) Il motivo in esame va rigettato, già per carenza di interesse.
Quanto alla memoria depositata il giorno precedente alla prima udienza, deve osservarsi, infatti, che essa viene ancora in rilievo nel grado, secondo la prospettazione di parte appellante, per le considerazioni ivi svolte, anche relative alle risultanze documentali.
Non considera parte appellante che esse sono state reiterate, con una successiva memoria, senza pregiudizi, non essendosi verificata alcuna decadenza.
Quanto all'ulteriore memoria, trasmessa ad integrazione di quella trasmessa ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., essa viene ancora in rilievo solo perché parte opponente aveva modificato l'importo originariamente richiesto, a titolo di risarcimento danni, riducendolo da €502.998,64 ad € 394.174,75, come poi avrebbe concluso in sede di pc senza incorrere in decadenze.
3)Con il secondo motivo, parte appellante, contesta come il primo giudice non avrebbe dovuto porre in evidenza come non siano state contestate né la consegna degli impianti, né la consegna della relativa documentazione, atteso che l'opposizione era stata proposta contestando, piuttosto, il ritardo di tali consegne ed i conseguenti danni.
4)Il motivo in esame è da rigettare, già per l'evidente carenza di interesse, posto che parte appellante non contesta l'erroneità delle affermazioni del primo giudice, peraltro necessarie per fare chiarezza in ordine ai motivi dell'opposizione, oggetto di approfondimento da parte dello stesso.
3 5) A tale riguardo deve sin d'ora evidenziarsi come il primo giudice abbia rigettato l'opposizione con due motivazioni alternative, sia pur trattate congiuntamente.
6) Con la prima escludeva la prova dei danni per i quali aveva domandato il Pt_1
risarcimento, specificatamente chiedendo procedersi alla compensazione con quanto richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, oltre che alla condanna per il residuo.
7) Con la seconda escludeva che ricorresse la prova del ritardo, dedotto da e posto a Pt_1
fondamento dell'opposizione.
8) Con il terzo motivo, integrante il nucleo centrale del gravame, la ha diffusamente e Pt_1
specificatamente contestato la seconda di tali motivazioni alternative, insistendo per l'ammissione delle formulate istanze istruttorie ed inistendo altresì sulle emergenze delle risultanze documentali.
9) Non occorre, tuttavia, entrare nel merito di tali contestazioni e richieste, poiché risulta evidente l'infondatezza del quarto motivo, con il quale parte appellante contesta la prima motivazione del primo giudice, di per sé sufficiente a sostenere il rigetto dell'opposizione, con conseguente inammissibilità del terzo motivo.
10) Con riguardo ai danni, il primo giudice rilevava, anzitutto, come parte attrice non avesse in alcun modo provato quali danni essa avesse patito in conseguenza del lamentato ritardo> nella consegna, citazione, un generico ed unilaterale conteggio dei danni subiti, privo di qualsiasi valore probatorio>. Rilevava, poi, come l'opponente non avesse neppure provato i danni patrimoniali discendenti dal lamentato ritardo nella consegna della documentazione necessaria per ottenere il nulla osta per l'entrata in servizio degli impianti in luoghi pubblici da parte dell'Ustif.
11) A fronte di tale lineare motivazione del primo giudice, parte appellante deduce come sarebbe stata necessaria la ctu, da essa richiesta e ritenuta erroneamente esplorativa dal primo giudice.
Insiste per la sua ammissione e per una liquidazione equitativa dei danni.
4 La sua richiesta di ammissione delle prove testimoniali sembra formulata, peraltro, sia pur confusamente, anche in relazione alla prova dei danni.
12) Il motivo in esame è, all'evidenza, inammissibile perché non contesta la motivazione del primo giudice, peraltro pienamente condivisa dal collegio, illustrando le eventuali emergenze probatorie che dimostrerebbero i danni e prendendo posizione sulla tranciante considerazione del primo giudice, secondo la quale essa con l'atto di citazione si è limitata ad un generico ed unilaterale conteggio dei danni subiti, privo di qualsiasi valore probatorio>.
Neppure spiega quale degli articolati di prova avrebbe consentito di ritenere provati i danni de quibus, contestando solo per tutti essi la valutazione di genericità o irrilevanza compiuta dal primo giudice, senza spiegare, tuttavia, specificatamente perché le relative circostanze venissero in rilievo in tema di danni.
13)Per esigenze di completezza e chiarezza, scaturenti dal tenore confusionario dell'appello, onde evidenziare la palese infondatezza del motivo, appare opportuno richiamare i danni indicati e quantificati da parte opponente con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, specificando come scaturissero, secondo la sua prospettazione, dalla circostanza che solo dopo il nulla osta dell'USTIF si potè dar corso alle opere di smobilizzo e sbaraccamento del cantiere>.
14) Essi sono così indicati:
Spese generali sostenute improduttivamente;
Mancato utile;
Maggiori costi per attrezzature e macchinari inutilizzati;
Maggiori costi per protratto vincolo delle polizze fideiussorie;
Risarcimento per le retribuzioni inutilmente corrisposte;
Interessi per ritardata emissione dei SAL;
Ritardata emissione CEL;
Costo dei materiali per il collaudo agli impianti realizzati dalla VIMEC Rimborso per il pagamento fatto al tecnico della;
CP_2 Costo per gli elettricisti dipendenti della presenti sul cantiere nelle Pt_1 giornale di precollaudo e collaudo.
15) Dopo tale elencazione, parte opponente, odierna appellante illustrava molto sinteticamente tali danni e li quantificava.
5 16)A mero titolo esemplificativo si riporta la parte relativa ai costi relativi alla polizza fideiussoria, come segue:
Ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge, l'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante apposita polizza fideiussoria il cui premio annuo ammonta ad EURO 3.230,00 così distinto polizze CAR fino al 01/02/2019 di EURO 2.475,00 e definitiva fino al 01/03/2019 EURO 755,00; La maggiore durata della garanzia prestata dall' istituto assicurativo, a causa dei periodi di forzata sottoproduzione, si traduce in un maggior costo della stessa, così come evidenziato dal calcolo che segue, di cui si chiede la piena reintegrazione: premio annuo della polizza: EURO 3.230,00. costo giornaliero della polizza: EURO 3.230,00: (365) = EURO 8,50 maggior costo per protratto vincolo della polizza: a) primo periodo EURO 8,50 x gg.443 x 0%= 0% b) secondo periodo EURO 8,50 x gg.498 x 87%= 3.682,71 TOTALE EURO 3.682,71>.
17)Orbene, parte opponente, per ciascuno dei danni elencati e quantificati, non ha prodotto documentazione, che potesse porsi a fondamento della richiesta ctu.
18)A mero titolo esemplificativo, con riferimento alla polizza fideiussoria, avrebbe dovuto produrre il contratto, le proroghe, la richiesta delle stesse formulate dalla stazione appaltante, ricollegabile solo ai ritardi della e la documentazione attestante i CP_2
pagamenti precedenti e successivi al dedotto ritardo
19)Ciò non ha fatto.
Neppure vi ha provveduto in relazione agli altri danni peraltro dedotti apoditticamente, così da non consentire di verificare i conteggi, presentati, senza alcuna base documentale.
Deve concludersi, dunque, che nessuna ctu poteva proficuamente espletarsi, nel rispetto del principio dell'onere della prova.
Tantomeno poteva procedersi all'auspicata valutazione equitativa, atteso che, per pacifica giurisprudenza L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente 6 impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno> (cfr. Cass. 4310/2018).
20) Al rigetto dell'appello consegue, ex art. 91 c.p.c., la condanna della alla refusione Pt_1
delle spese di lite in favore dell'appellata.
21) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1336/2021 R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in € 13.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 18.2.2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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