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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7434 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2601 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. BUONGIORNO ROCCO e
Controparte_1
Avv. SIGISMONDI IDA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.1592 del 2022 con cui il Tribunale di Tivoli ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione adiva l'intestato Tribunale
contro
Parte_1 [...]
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 150/2018 Controparte_2 emesso in favore di quest'ultima, principalmente deducendo che la società aveva dichiarato in un procedimento penale che l'importo indicato in fattura era stato pagato. Si costituiva l'opposta evidenziando che la fattura cui faceva riferimento l'opponente era la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015 dell'importo di €. 8.801,33, non contemplata nel ricorso monitorio, ed avente ad oggetto un diverso rapporto di somministrazione, essendo invece oggetto dell'odierno giudizio il credito portato dalle fatture le fatture nn. 0581632600600711 - 0581632600600718 – 0581632600600719. Infine, parte opponente così concludeva: “ in via preliminare: revocarsi il provvedimento reso dall'intestata Autorità in data 17/03/2022 e relativo al procedimento recante r.g. n.1132/2018 (doc. all. n. 2) nel merito e nel riportarsi alla nota di trattazione scritta già depositata in data 4 marzo 2022: l'integrale accoglimento delle conclusioni e quindi l'accoglimento della domanda di opposizione al decreto ingiuntivo perché fondata su prova scritta;
per l'effetto dichiarare infondata in fatto ed in diritto la difesa di controparte ed in virtù di ciò, in mancanza dei requisiti di legge per la concessione del titolo (art. 633 e ss c.p.c.) ed in presenza quindi di un credito non sorretto da adeguata prova scritta, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi”. Parte opposta concludeva: “nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei Controparte_1 confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di in persona del Controparte_1 procuratore speciale della somma di €. 8.865,62, Parte_2 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Invero, parte opponente, pur senza averne dato prova, ha affermato l'estinzione del credito (che dunque non è stato contestato nella sua sussistenza) mediante pagamento. Parte opposta ha però dimostrato che tale pagamento era riferito ad altra fattura relativa ad altro pod (punto di prelievo dell'elettricità) e ad altra residenza. Deve, infatti, sin da subito osservarsi che la dichiarazione rilasciata dall'opposta alla Procura non ha valore di quietanza (non essendo atto diretto al debitore), ma può certamente costituire un elemento probatorio che il Giudice può apprezzare, concludendo per ciò che concerne il caso di specie che il relativo importo sia stato effettivamente saldato. Ciò riguarda però pur sempre la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015, non compresa tra quelle depositate a supporto della pretesa creditoria vantata. Secondo parte opponente l'importo portato dalla fattura sarebbe relativo alla medesima erogazione di quello portato dalla fattura 0581632600600718 e che la dicitura “importo riportato da bolletta precedente” significherebbe – nonostante la diversità di pod e di residenza
– che è stata emessa altra fattura relativa alla medesima erogazione di energia. Tale prospettazione non convince.
pag. 2/5 Come esposto da parte opposta, pare agevole concludersi che l'importo sia frutto del ricalcolo del consumo (e dunque della fatturazione dell'eccedenza con nuova fattura rispetto a quanto già fatturato in difetto), a seguito della verifica operata dal Distributore territorialmente competente in data 12.10.2015 (verifica n. DM00 030803) nel corso della quale era, difatti, emersa una situazione di prelievo irregolare attutata mediante Manomissione del Misuratore dei Consumi al fine di alterare la regolare registrazione della energia elettrica prelevata. In tal senso, deve osservarsi, concordemente con quanto rilevato dalla difesa dell'opposta che ha evidenziato il personale del Distributore
nell'esercizio delle funzioni di verifica, assuma la veste ed il Parte_3 ruolo di Pubblico Ufficiale con conseguente attribuzione agli atti dallo stesso formati di fede privilegiata, ovvero abbiano valore di piena prova sino a querela di falso (Cass. civ. Sez. V, 12/03/2020, n. 7075). D'altra parte giova osservare che parte opponente non ha contestato le risultanze della verifica, né l'erogazione di energia, ma si è limitata a ritenere erroneamente estinto il debito ritenendo che si riferisse alla medesima erogazione di cui alla fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015. Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 150/2018; Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2100 per compensi, rimborso forfetario al 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.” L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante censura la sentenza asserendo che il Tribunale ha trascurato di rilevare che “la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015 dell'importo di €. 8.801,33, benchè si riferisca ad un diverso rapporto di somministrazione, è contemplata, comunque, nel ricorso monitorio divenendo oggetto dell'ingiunzione di pagamento e poi dell'opposizione.
pag. 3/5 Ciò in quanto la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015 dell'importo di €. 8.801,33 è contenuta proprio nel credito portato in giudizio ed è contenuta in una delle tre fatture qualificate comeprova scritta. Nello specifico tale documento del 19/11/2015, portato nella fattura n. 0581632600600718, diveniva presupposto ex artt. 633 c.p.c e ss per ottenere l'ingiunzione.” Aggiunge che si è “in presenza di una sola fattura 581632600600718 che comprende i consumi delle due somministrazioni ossia quello in Via DOTTRINA DELLA SN a CAMPAGNANO DI ROMA sul POD IT001E605400744 e quello (riportato da bolletta precedente) in Via PARINI G.17, 00063 CAMPAGNANO DI ROMA sul POD IT001E60019569 riportato con fattura n. 8163610020731°.” Ebbene, osserva la Corte che il motivo è infondato per la ragione assorbente che, diversamente da quanto assume l'appellante, nessuna delle fatture il cui pagamento è stato richiesto col decreto ingiuntivo oggetto di opposizione fa riferimento a quella, n. 58163610020731A del 19/11/2015 dell'importo di €. 8.801,33, asseritamente già pagata. E, contrariamente all'assunto, dall'esame dei documenti emerge chiaramente che le tre fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo si riferiscono espressamente ed esclusivamente all'utenza, intestata alla di Via DOTTRINA DELLA SN a CAMPAGNANO DI ROMA Parte_1 sul POD IT001E605400744 mentre la fattura che si assume pagata riguarda l'utenza di Via PARINI G.17, 00063 CAMPAGNANO DI ROMA sul POD IT001E60019569. Ciò che il Tribunale ha già correttamente accertato e valutato senza che in questa sede l'appellante abbia utilizzato argomenti critici tali da contrastare la decisione gravata. Conseguentemente, non può attribuirsi rilevanza alcuna all'eventualità che la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015 sia stata pagata. Quanto alla critica relativa alla mancata sospensione, ex art. 295 c.p.c,. del giudizio - in attesa della definizione di quello penale -se ne deve rilevare l'inammissibilità per genericità poiché l'appellante non descrive neppure i fatti per i quali è pendente il giudizio penale (limitandosi ad asserire che sono gli stessi) né fa alcun richiamo a documenti eventualmente prodotti in giudizio dai quali emergerebbe il rapporto di pregiudizialità. Il che impedisce alla Corte un esame nel merito della questione. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
pag. 4/5 rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di , nella misura che Controparte_1 liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 5/5
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2601 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. BUONGIORNO ROCCO e
Controparte_1
Avv. SIGISMONDI IDA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.1592 del 2022 con cui il Tribunale di Tivoli ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione adiva l'intestato Tribunale
contro
Parte_1 [...]
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 150/2018 Controparte_2 emesso in favore di quest'ultima, principalmente deducendo che la società aveva dichiarato in un procedimento penale che l'importo indicato in fattura era stato pagato. Si costituiva l'opposta evidenziando che la fattura cui faceva riferimento l'opponente era la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015 dell'importo di €. 8.801,33, non contemplata nel ricorso monitorio, ed avente ad oggetto un diverso rapporto di somministrazione, essendo invece oggetto dell'odierno giudizio il credito portato dalle fatture le fatture nn. 0581632600600711 - 0581632600600718 – 0581632600600719. Infine, parte opponente così concludeva: “ in via preliminare: revocarsi il provvedimento reso dall'intestata Autorità in data 17/03/2022 e relativo al procedimento recante r.g. n.1132/2018 (doc. all. n. 2) nel merito e nel riportarsi alla nota di trattazione scritta già depositata in data 4 marzo 2022: l'integrale accoglimento delle conclusioni e quindi l'accoglimento della domanda di opposizione al decreto ingiuntivo perché fondata su prova scritta;
per l'effetto dichiarare infondata in fatto ed in diritto la difesa di controparte ed in virtù di ciò, in mancanza dei requisiti di legge per la concessione del titolo (art. 633 e ss c.p.c.) ed in presenza quindi di un credito non sorretto da adeguata prova scritta, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi”. Parte opposta concludeva: “nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei Controparte_1 confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di in persona del Controparte_1 procuratore speciale della somma di €. 8.865,62, Parte_2 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Invero, parte opponente, pur senza averne dato prova, ha affermato l'estinzione del credito (che dunque non è stato contestato nella sua sussistenza) mediante pagamento. Parte opposta ha però dimostrato che tale pagamento era riferito ad altra fattura relativa ad altro pod (punto di prelievo dell'elettricità) e ad altra residenza. Deve, infatti, sin da subito osservarsi che la dichiarazione rilasciata dall'opposta alla Procura non ha valore di quietanza (non essendo atto diretto al debitore), ma può certamente costituire un elemento probatorio che il Giudice può apprezzare, concludendo per ciò che concerne il caso di specie che il relativo importo sia stato effettivamente saldato. Ciò riguarda però pur sempre la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015, non compresa tra quelle depositate a supporto della pretesa creditoria vantata. Secondo parte opponente l'importo portato dalla fattura sarebbe relativo alla medesima erogazione di quello portato dalla fattura 0581632600600718 e che la dicitura “importo riportato da bolletta precedente” significherebbe – nonostante la diversità di pod e di residenza
– che è stata emessa altra fattura relativa alla medesima erogazione di energia. Tale prospettazione non convince.
pag. 2/5 Come esposto da parte opposta, pare agevole concludersi che l'importo sia frutto del ricalcolo del consumo (e dunque della fatturazione dell'eccedenza con nuova fattura rispetto a quanto già fatturato in difetto), a seguito della verifica operata dal Distributore territorialmente competente in data 12.10.2015 (verifica n. DM00 030803) nel corso della quale era, difatti, emersa una situazione di prelievo irregolare attutata mediante Manomissione del Misuratore dei Consumi al fine di alterare la regolare registrazione della energia elettrica prelevata. In tal senso, deve osservarsi, concordemente con quanto rilevato dalla difesa dell'opposta che ha evidenziato il personale del Distributore
nell'esercizio delle funzioni di verifica, assuma la veste ed il Parte_3 ruolo di Pubblico Ufficiale con conseguente attribuzione agli atti dallo stesso formati di fede privilegiata, ovvero abbiano valore di piena prova sino a querela di falso (Cass. civ. Sez. V, 12/03/2020, n. 7075). D'altra parte giova osservare che parte opponente non ha contestato le risultanze della verifica, né l'erogazione di energia, ma si è limitata a ritenere erroneamente estinto il debito ritenendo che si riferisse alla medesima erogazione di cui alla fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015. Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 150/2018; Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2100 per compensi, rimborso forfetario al 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.” L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante censura la sentenza asserendo che il Tribunale ha trascurato di rilevare che “la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015 dell'importo di €. 8.801,33, benchè si riferisca ad un diverso rapporto di somministrazione, è contemplata, comunque, nel ricorso monitorio divenendo oggetto dell'ingiunzione di pagamento e poi dell'opposizione.
pag. 3/5 Ciò in quanto la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015 dell'importo di €. 8.801,33 è contenuta proprio nel credito portato in giudizio ed è contenuta in una delle tre fatture qualificate comeprova scritta. Nello specifico tale documento del 19/11/2015, portato nella fattura n. 0581632600600718, diveniva presupposto ex artt. 633 c.p.c e ss per ottenere l'ingiunzione.” Aggiunge che si è “in presenza di una sola fattura 581632600600718 che comprende i consumi delle due somministrazioni ossia quello in Via DOTTRINA DELLA SN a CAMPAGNANO DI ROMA sul POD IT001E605400744 e quello (riportato da bolletta precedente) in Via PARINI G.17, 00063 CAMPAGNANO DI ROMA sul POD IT001E60019569 riportato con fattura n. 8163610020731°.” Ebbene, osserva la Corte che il motivo è infondato per la ragione assorbente che, diversamente da quanto assume l'appellante, nessuna delle fatture il cui pagamento è stato richiesto col decreto ingiuntivo oggetto di opposizione fa riferimento a quella, n. 58163610020731A del 19/11/2015 dell'importo di €. 8.801,33, asseritamente già pagata. E, contrariamente all'assunto, dall'esame dei documenti emerge chiaramente che le tre fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo si riferiscono espressamente ed esclusivamente all'utenza, intestata alla di Via DOTTRINA DELLA SN a CAMPAGNANO DI ROMA Parte_1 sul POD IT001E605400744 mentre la fattura che si assume pagata riguarda l'utenza di Via PARINI G.17, 00063 CAMPAGNANO DI ROMA sul POD IT001E60019569. Ciò che il Tribunale ha già correttamente accertato e valutato senza che in questa sede l'appellante abbia utilizzato argomenti critici tali da contrastare la decisione gravata. Conseguentemente, non può attribuirsi rilevanza alcuna all'eventualità che la fattura n. 58163610020731A del 19/11/2015 sia stata pagata. Quanto alla critica relativa alla mancata sospensione, ex art. 295 c.p.c,. del giudizio - in attesa della definizione di quello penale -se ne deve rilevare l'inammissibilità per genericità poiché l'appellante non descrive neppure i fatti per i quali è pendente il giudizio penale (limitandosi ad asserire che sono gli stessi) né fa alcun richiamo a documenti eventualmente prodotti in giudizio dai quali emergerebbe il rapporto di pregiudizialità. Il che impedisce alla Corte un esame nel merito della questione. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
pag. 4/5 rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di , nella misura che Controparte_1 liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Il Consigliere estensore
Il Presidente
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