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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5547/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONIO BECATTINI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in C.F._3
Firenze, via Pier Capponi n. 89
ATTORI OPPONENTI nei confronti di già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. , e, per essa, quale procuratrice speciale
[...] P.IVA_1
ià (C.F. e Controparte_3 Controparte_4
P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MARTA DELIA P.IVA_2
ENNE (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del CodiceFiscale_4
difensore sito in Milano, via Passione n. 8
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 309/2023.
CONCLUSIONI PER GLI OPPONENTI: “Voglia il Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.309\23, opposto, dichiaralo nullo, revocato e di nessun effetto, ovvero dichiarare nulli e di nessun effetto i rapporti interni tra
e e poi , ove ritenuti esistenti, e condannare in CP_5 CP_6 CP_7
solido o chi di ragione le convenute e la a tenere indenne gli CP_5 CP_6
odierni attori da ogni e qualsiasi somma fossero condannati a pagare a , Controparte_8
1 ovvero in ipotesi dichiararsi la compensazione con i danni spettanti ai due fideiussori, odierni attori, unitamente alla somma che si richiede per ripetizione dell'indebito ex art.2033 cc, somme che qui si chiedono tutte nell'importo della somma di cui al D.I., devolvendola se del caso e di giustizia alla società istante;
in via istruttoria insiste reiectis contrariis per
l'ammissione di tutti i mezzi istruttori e prove richiesti dalla parte opponente anche nella propria seconda memoria del 16\7\24 , siccome ammissibili”.
CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis In via preliminare, - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione/titolarità passiva della in relazione alle eccezioni attinenti il rapporto Controparte_1
contrattuale tra gli odierni opponenti e la cedente Nel merito, - Rigettare CP_5
l'opposizione essendo infondata, generica e pretestuosa per le motivazioni tutte esposte in premessa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
309/2023 del 25/01/2023 emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale è stato loro intimato il pagamento in via solidale, in favore di Controparte_1
e per essa della somma di € 64.795,76
[...] Controparte_3
in forza del contratto di finanziamento e delle fideiussioni in atti, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, la sua revoca, e formulando le restanti domande sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
A sostegno delle conclusioni spiegate, gli opponenti hanno eccepito:
- l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I. provvisoriamente esecutivo opposto, atteso che: la società opposta non aveva provveduto ad inviare loro formale lettera di costituzione in mora;
il giudice del procedimento monitorio, oltre a non aver accolto la richiesta di esenzione del termine ex art. 482 c.p.c., ha ingiunto loro il pagamento in solido di un importo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto dall'opposta, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
non era possibile ravvisare alcun pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
-
2 - l'improcedibilità della domanda creditoria, per omesso espletamento della mediazione obbligatoria;
- la mancata sottoscrizione analogica dell'attestazione di conformità del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto, notificati a mezzo posta;
- il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale della società opposta, la quale non ha dimostrato di aver acquisito la titolarità del credito oggetto di causa, essendo intervenuta un'operazione di scissione soltanto parziale che non includeva anche il rapporto posto a fondamento della richiesta ingiuntiva;
- la nullità della clausola e degli accordi solve et repete contenuta nell'atto di scissione;
- l'eccezione di nullità totale o parziale delle fideiussioni, e di conseguenza la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., per conformità allo schema ABI, sulla base di quanto stabilito dalla
BA d'IA con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005;
- in via subordinata, la spettanza a proprio favore del diritto al risarcimento del danno e/o alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.;
- l'esistenza di un'altra garanzia del credito azionato in sede monitoria, fornita da un soggetto terzo, ossia da Controparte_9
di Firenze.
[...]
Costituitasi regolarmente in giudizio Controparte_1
e, per essa, quale procuratrice speciale ha Controparte_3
chiesto: preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c.; sempre in via preliminare l'accertamento del proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva in relazione alle eccezioni attinenti al rapporto contrattuale tra gli odierni opponenti e la cedente nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto CP_5
infondata in fatto e in diritto.
Nel dettaglio, l'opposta ha dedotto:
- che, in data 12.01.2017, la aveva concesso un Controparte_10 finanziamento chirografario di € 80.000,00 alla a favore della quale si Controparte_11
erano costituiti fideiussori gli odierni opponenti, fino all'importo complessivo di € 96.000,00;
3 - che, con lettera del 19.03.2018, la banca aveva comunicato alla Controparte_10
debitrice la revoca di tutti gli affidamenti accordati e, comunque, il recesso Controparte_11 dai rapporti intrattenuti, nonché l'immediato passaggio a sofferenza della posizione;
- che, con successiva lettera del 30.05.2018 inviata anche ai garanti opponenti, la banca aveva intimato a decaduta dal beneficio del Controparte_10 Controparte_11
termine ex art 1186 c.c., il pagamento del residuo debito complessivo pari ad € 76.265,27 alla data di chiusura del rapporto del 03.05.2018;
- di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria a seguito dell'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 2506 c.c. del 25.11.2020 stipulata per atto del notaio dott. CP_1 di rep. 39.399, racc. 20.019 con effetti a far data dal 01.12.2020, tramite Persona_1
cui (C.F. ) si è scissa in Controparte_12 P.IVA_3 CP_1 trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, all'attivo, da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
- che detto trasferimento del compendio scisso è stato pubblicato mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151;
- che, nell'operazione di scissione in questione, era ricompreso il trasferimento del credito oggetto del presente giudizio, già vantato da nei confronti di e CP_5 Controparte_11
conseguentemente anche della relativa garanzia prestata dagli opponenti, come confermato dall'attestazione rilasciata dalla cedente prodotta in giudizio;
- di aver conferito a in data 04.02.2021, Controparte_3
procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati, con atto a rogito del notaio Per_2
del 04.02.2021, Rep. 49784, Racc. 22934, registrata a Milano 1 il 05.09.2021 al n.
[...]
9065 serie 1T;
- che, in data 15.06.2022, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze;
Controparte_11
4 - il proprio difetto di legittimità e/o titolarità passiva rispetto alle eccezioni e alle domande sollevate dagli opponenti con riguardo al rapporto contrattuale intercorso tra questi ultimi e la
, atteso che, nel caso di specie, viene in rilievo un'operazione Controparte_10
di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, attraverso la quale la società cessionaria è subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione e non anche nella titolarità del rapporto contrattuale sottostante come da avviso di cessione allegato;
- che la mancanza dell'attestazione di conformità digitale della copia del decreto ingiuntivo telematico notificata agli opponenti, rappresenta un merto difetto formale, non idoneo ad inficiare la validità della notifica;
- il difetto della qualità di consumatori con riferimento agli opponenti;
- l'inapplicabilità della normativa in tema di tutela antitrust alla garanzia specifica oggetto di causa prestata dagli opponenti;
- l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande avversarie di condanna al risarcimento dei danni e di ripetizione di indebito, in quanto oggetto di allegazioni del tutto generiche e indimostrate, afferenti a presunti obblighi risarcitori di cui può ritenersi titolare passiva la sola banca cedente e non la società cessionaria.
Con ordinanza del 20.07.2023 il giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel prosieguo, le parti, autorizzate dal giudice, hanno depositato le rispettive memorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Con ordinanza del 12.12.2024 il giudice ha rigettato le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione orale, all'esito della quale ha riservato il deposito della presente Sentenza a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
* * *
L'opposizione è infondata per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
5 In via preliminare, occorre rilevare che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio, originariamente formulata dall'opponente nel proprio atto di citazione, deve ritenersi superata in ragione dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, conclusosi con esito negativo, come risulta dal verbale di mancato accordo versato in atti (in allegato alle note scritte dell'opposta depositate in data 09.12.2024).
2. Sulla prova del credito dell'opposta.
Avuto riguardo all'eccezione di difetto dei presupposti per la pronuncia del D.I., premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento a cognizione piena, non di natura impugnatoria né limitato all'accertamento delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss.
c.p.c., bensì volto ad una pronuncia sul merito del diritto fatto valere dal creditore (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019 e Sez. L, Sentenza n. 15702 del
12/08/2004), occorre richiamare i principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr. ex multis Cass. sez. un. n. 13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.
9351/2007).
Nel caso di specie, in ogni caso, ferma restando la necessità di operare una verifica giudiziale a cognizione piena sulla fondatezza della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria, occorre rilevare che risultano del tutto prive di pregio le contestazioni degli opponenti in merito alla mancanza dei presupposti per l'emissione del D.I. opposto e alla sussistenza di difetti rilevanti della notifica di quest'ultimo, dal momento che:
- la società opposta, divenuta titolare del credito oggetto di causa a seguito di operazioni di cessione, non era tenuta – per poter ottenere in via giudiziale la condanna al pagamento delle somme richieste – ad inviare agli opponenti una nuova costituzione in mora a seguito di quella pacificamente inviata dalla quale originaria Controparte_12
titolare del credito azionato, con lettera raccomandata ricevuta, rispettivamente, da Parte_2
in data 14.06.2018 e da in data 18.06.2018 (come risulta dalle
[...] Parte_1 attestazioni di consegna e ricevimento firmate dai destinatari sub doc. n. 8 dell'opposta);
6 - risulta irrilevante il fatto che la società opposta ha notificato il D.I. in copia analogica senza fornirne attestazione di conformità, a fronte del mancato disconoscimento, da parte degli opponenti, della conformità della copia all'originale (si veda il principio enunciato dalla S.C. con riferimento all'omessa attestazione di conformità della copia analogica di Sentenza impugnata con la Sentenza a sezioni unite n. 8312 del 25/03/2019);
- è del tutto irrilevante in questa sede (e difetta peraltro un interesse degli opponenti a fa valere) la mancata concessione, da parte del giudice del procedimento monitorio, della richiesta di esenzione dal termine previsto dall'art. 482 c.p.c., decisione che non inficia in alcun modo la validità del D.I. emesso;
- non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riguardo al D.I. opposto, ben potendo il giudice assegnatario del procedimento monitorio accogliere la domanda e disporre ingiunzione di pagamento per un importo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto nel ricorso, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto, invece, alla prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere dall'opposta con ricorso monitorio e nel presente giudizio, integrano circostanze documentalmente dimostrate o non specificamente contestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.:
- la concessione, da parte di in favore di Controparte_12 CP_11
di un finanziamento di € 80.000,00, con contratto stipulato in data 12.01.2017 (doc. n. 6
[...] dell'opposta);
- la sottoscrizione, da parte degli opponenti, con firma non disconosciuta, di fideiussioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti a carico della dal Controparte_11 predetto contratto di finanziamento fino a concorrenza dell'importo massimo di € 96.000,00
(doc. 6 dell'opposta);
- la revoca degli affidamenti e il recesso dai rapporti in essere con la Controparte_11
dichiarati dalla con lettera del 19.03.2018 (doc. n. 7 Controparte_12 dell'opposta);
- l'effettiva esistenza del credito di € 64.795,76 maturato dalla società alla Controparte_11
data di chiusura del rapporto, in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data
7 12.01.2017 con la come risulta dalla lettera di Controparte_12
costituzione in mora inviata da quest'ultima alla debitrice principale e ai garanti odierni opponenti (doc. n. 8 dell'opposta);
- l'acquisizione, da parte dell'opposta, della titolarità attiva del credito azionato in sede monitoria per effetto dell'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 2506 c.c. del CP_1 25.11.2020, stipulata per atto del notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019 Persona_1
con effetti giuridici a far data dal 01.12.2020 e oggetto di avviso in G.U. (doc. n. 5 dell'opposta), tramite cui si è scissa in Controparte_12 trasferendo a quest'ultima un Controparte_1
compendio di attività e passività comprensivo, all'attivo, di crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, di debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto
(cfr. atto di scissione sub doc. n. 4 dell'opposta);
- l'inclusione, nell'operazione di scissione, anche del credito oggetto del presente giudizio, originariamente facente capo a BA Mote dei Paschi di Siena s.p.a., confermata dalla dall'attestazione rilasciata dalla cedente prodotta in giudizio (doc. n. 13 dell'opposta), in conformità all'indirizzo consolidato della Cassazione in materia di cessioni in blocco, oltre che dalla disponibilità del contratto di finanziamento da parte dell'opposta (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e dall'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, da cui la ricomprensione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di scissione emerge senza incertezze (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta): cfr ex multis Cass. n.
10200/2021;Corte d' Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n.220; Corte d'Appello di Perugia
30 maggio 2024, n.386; Tribunale Terni sez. I, 29/05/2023, n.349);
- la sussistenza, in capo a del potere di Controparte_3
rappresentanza di quale attuale Controparte_1
titolare attiva del credito azionato, evincibile dalla procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati stipulata con atto a rogito del notaio del 04.02.2021, Rep. 49784, Persona_2
Racc. 22934, registrata a Milano il 05.09.2021 al n. 9065 serie 1T (doc. n. 1 dell'opposta).
Alla luce dei rilievi che precedono, deve concludersi che la società opposta abbia fornito prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, dimostrando di essere divenuta titolare delle poste creditorie derivanti dal contratto di finanziamento stipulato
8 da il cui adempimento era stato garantito dagli odierni opponenti con Controparte_11
fideiussione, che, come noto, conserva validità e grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione ai sensi dell'art. 58 comma 3 del TUB.
Non sono, infatti, idonee a contrastare la pretesa creditoria dell'opposta, neppure le eccezioni, rispettivamente, di nullità di alcune clausole dell'atto di scissione, in quanto formulata in modo gravemente generico, essendosi gli opponenti limitati ad affermare la gravosità di una presunta clausola di solve ed repete, peraltro inefficace nei loro confronti a norma dell'art. 1372 cc, e di esistenza di altre garanzie con riguardo al credito oggetto di causa, circostanza questa che deve ritenersi del tutto irrilevante e tale al più comportare la solidarietà tra i più condebitori, con le conseguenze di cui agli artt. 1292 e ss c.c.
3. Sulle eccezioni di nullità totale o parziale della fideiussione e di decadenza ex art. 1957
c.c.
Del pari infondate, infine, sono le eccezioni, rispettivamente, di nullità totale o parziale della fideiussione prestata dagli opponenti e di decadenza dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
E' dirimente, in tal senso, il fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo una fideiussione specifica (si veda il doc. 6 di parte opposta, recante contratto di finanziamento e fideiussione, art. 5, in cui è stabilito l'impegno dei garanti a rispondere delle obbligazioni derivanti dal solo contratto di finanziamento per cui è causa fino a concorrenza massima dell'importo di €
96.000,00), alla quale, pertanto, non è applicabile il regime di tutela specificamente riservato alle fideiussioni omnibus, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI, reputato illegittimo dalla BA d'IA (cfr. ex multis Corte d'Appello di Firenze sez. II, 30/03/2023,
n.648 e Corte d'Appello di Miano n. 3082 del 4.10.2022; in termini anche Cass. n. 1170/2025 secondo cui l'accertamento ex officio della nullità della fideiussione richiede che “risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della BA d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della BA d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli 9 riconosce; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale”).
Detto rilievo ha carattere assorbente, per cui non si ravvisano i presupposti per l'ammissione delle richieste istruttorie di CTU e di esibizione ex art. 210 c.p.c. reiterate dagli opponenti in memoria conclusionale, da ritenersi superflue e irrilevanti a fronte dell'accertata natura specifica della fideiussione oggetto di causa.
Consegue a quanto osservato la validità della clausola di rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 cc, inclusa nel contratto col consenso del garante, liberamente manifestato.
4. Sulla domanda subordinata di risarcimento dei danni e di ripetizione di indebito.
Infondate in quanto del tutto generiche e rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio, sono infine le domande avanzate dagli opponenti in via subordinata e volte ad ottenere, rispettivamente, il risarcimento dei danni o la ripetizione dell'indebito, non essendo stata fornita alcuna allegazione precisa né la prova in ordine all'inadempimento ovvero all'illecito extracontrattuale imputabile alla controparte, ai pregiudizi subiti né, all'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c.
5. Sulla domanda subordinata di manleva.
Deve essere inoltre, dichiarata inammissibile la domanda di manleva spiegata dagli opponenti nei confronti della terza , in ragione della mancata Controparte_12
acquisizione della qualità di parte del presente giudizio, circostanza questa che evidentemente preclude altresì a monte di dichiararne la contumacia.
Segnatamente, occorre precisare che, nel caso di specie, non è possibile considerare detta banca, terza validamente evocata in giudizio da parte degli opponenti, i quali si sono limitati ad operarne la citazione diretta con atto di citazione in opposizione, senza formulare la necessaria e rituale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., incorrendo così nella prevista decadenza processuale rilevabile anche d'ufficio, in ossequio ai principi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui anche se “il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve citare
10 unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice
l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto”
(Cass. n. 16336/2020; diffusamente sul tema anche Cass. n. 728/2020: “Escluso che tra debitori solidali evocati in giudizio sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario, le eventuali domande di manleva o anche quelle dirette a sostenere la responsabilità esclusiva di uno solo, in ragione possono dar luogo alla diversa ipotesi di un litisconsorzio processuale che non essendo mai necessitato, non rispondendo ad una lettura del rapporto che sussiste prima ed indipendentemente dal giudizio, deve confrontarsi con la struttura stessa del giudizio in cui voglia al primo darsi ingresso da parte del convenuto che, evocando la responsabilità di un terzo, intenda alleggerire o esonerare la propria persona da responsabilità” […] “Valgono in tal senso ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo nella diversità della domanda introdotta a mezzo della chiamata del terzo rispetto all'oggetto del giudizio monitorio che è relativo al rapporto di credito tra opponente ed opposto. Né che l'opponente ed il terzo siano tenuti entrambi in forza del medesimo decreto ingiuntivo a rispondere in via solidale del credito azionato in via monitoria muta i termini della questione”).
Pertanto, nei confronti della società in questione, che non ha mai assunto la qualità di parte del presente giudizio, non poteva, evidentemente essere avanzata dagli opponenti alcuna domanda.
6. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico degli opponenti con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
11 1) RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 309/2023 del 25/01/2023 emesso dal Tribunale di
Firenze;
2) CONDANNA e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e, per essa, quale procuratrice speciale Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in euro € Controparte_3
9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 5.4.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5547/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONIO BECATTINI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in C.F._3
Firenze, via Pier Capponi n. 89
ATTORI OPPONENTI nei confronti di già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e P.I. , e, per essa, quale procuratrice speciale
[...] P.IVA_1
ià (C.F. e Controparte_3 Controparte_4
P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MARTA DELIA P.IVA_2
ENNE (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del CodiceFiscale_4
difensore sito in Milano, via Passione n. 8
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 309/2023.
CONCLUSIONI PER GLI OPPONENTI: “Voglia il Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.309\23, opposto, dichiaralo nullo, revocato e di nessun effetto, ovvero dichiarare nulli e di nessun effetto i rapporti interni tra
e e poi , ove ritenuti esistenti, e condannare in CP_5 CP_6 CP_7
solido o chi di ragione le convenute e la a tenere indenne gli CP_5 CP_6
odierni attori da ogni e qualsiasi somma fossero condannati a pagare a , Controparte_8
1 ovvero in ipotesi dichiararsi la compensazione con i danni spettanti ai due fideiussori, odierni attori, unitamente alla somma che si richiede per ripetizione dell'indebito ex art.2033 cc, somme che qui si chiedono tutte nell'importo della somma di cui al D.I., devolvendola se del caso e di giustizia alla società istante;
in via istruttoria insiste reiectis contrariis per
l'ammissione di tutti i mezzi istruttori e prove richiesti dalla parte opponente anche nella propria seconda memoria del 16\7\24 , siccome ammissibili”.
CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis In via preliminare, - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione/titolarità passiva della in relazione alle eccezioni attinenti il rapporto Controparte_1
contrattuale tra gli odierni opponenti e la cedente Nel merito, - Rigettare CP_5
l'opposizione essendo infondata, generica e pretestuosa per le motivazioni tutte esposte in premessa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
309/2023 del 25/01/2023 emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale è stato loro intimato il pagamento in via solidale, in favore di Controparte_1
e per essa della somma di € 64.795,76
[...] Controparte_3
in forza del contratto di finanziamento e delle fideiussioni in atti, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, la sua revoca, e formulando le restanti domande sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
A sostegno delle conclusioni spiegate, gli opponenti hanno eccepito:
- l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I. provvisoriamente esecutivo opposto, atteso che: la società opposta non aveva provveduto ad inviare loro formale lettera di costituzione in mora;
il giudice del procedimento monitorio, oltre a non aver accolto la richiesta di esenzione del termine ex art. 482 c.p.c., ha ingiunto loro il pagamento in solido di un importo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto dall'opposta, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
non era possibile ravvisare alcun pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
-
2 - l'improcedibilità della domanda creditoria, per omesso espletamento della mediazione obbligatoria;
- la mancata sottoscrizione analogica dell'attestazione di conformità del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto, notificati a mezzo posta;
- il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale della società opposta, la quale non ha dimostrato di aver acquisito la titolarità del credito oggetto di causa, essendo intervenuta un'operazione di scissione soltanto parziale che non includeva anche il rapporto posto a fondamento della richiesta ingiuntiva;
- la nullità della clausola e degli accordi solve et repete contenuta nell'atto di scissione;
- l'eccezione di nullità totale o parziale delle fideiussioni, e di conseguenza la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., per conformità allo schema ABI, sulla base di quanto stabilito dalla
BA d'IA con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005;
- in via subordinata, la spettanza a proprio favore del diritto al risarcimento del danno e/o alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.;
- l'esistenza di un'altra garanzia del credito azionato in sede monitoria, fornita da un soggetto terzo, ossia da Controparte_9
di Firenze.
[...]
Costituitasi regolarmente in giudizio Controparte_1
e, per essa, quale procuratrice speciale ha Controparte_3
chiesto: preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c.; sempre in via preliminare l'accertamento del proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva in relazione alle eccezioni attinenti al rapporto contrattuale tra gli odierni opponenti e la cedente nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto CP_5
infondata in fatto e in diritto.
Nel dettaglio, l'opposta ha dedotto:
- che, in data 12.01.2017, la aveva concesso un Controparte_10 finanziamento chirografario di € 80.000,00 alla a favore della quale si Controparte_11
erano costituiti fideiussori gli odierni opponenti, fino all'importo complessivo di € 96.000,00;
3 - che, con lettera del 19.03.2018, la banca aveva comunicato alla Controparte_10
debitrice la revoca di tutti gli affidamenti accordati e, comunque, il recesso Controparte_11 dai rapporti intrattenuti, nonché l'immediato passaggio a sofferenza della posizione;
- che, con successiva lettera del 30.05.2018 inviata anche ai garanti opponenti, la banca aveva intimato a decaduta dal beneficio del Controparte_10 Controparte_11
termine ex art 1186 c.c., il pagamento del residuo debito complessivo pari ad € 76.265,27 alla data di chiusura del rapporto del 03.05.2018;
- di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria a seguito dell'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 2506 c.c. del 25.11.2020 stipulata per atto del notaio dott. CP_1 di rep. 39.399, racc. 20.019 con effetti a far data dal 01.12.2020, tramite Persona_1
cui (C.F. ) si è scissa in Controparte_12 P.IVA_3 CP_1 trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, all'attivo, da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
- che detto trasferimento del compendio scisso è stato pubblicato mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151;
- che, nell'operazione di scissione in questione, era ricompreso il trasferimento del credito oggetto del presente giudizio, già vantato da nei confronti di e CP_5 Controparte_11
conseguentemente anche della relativa garanzia prestata dagli opponenti, come confermato dall'attestazione rilasciata dalla cedente prodotta in giudizio;
- di aver conferito a in data 04.02.2021, Controparte_3
procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati, con atto a rogito del notaio Per_2
del 04.02.2021, Rep. 49784, Racc. 22934, registrata a Milano 1 il 05.09.2021 al n.
[...]
9065 serie 1T;
- che, in data 15.06.2022, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze;
Controparte_11
4 - il proprio difetto di legittimità e/o titolarità passiva rispetto alle eccezioni e alle domande sollevate dagli opponenti con riguardo al rapporto contrattuale intercorso tra questi ultimi e la
, atteso che, nel caso di specie, viene in rilievo un'operazione Controparte_10
di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, attraverso la quale la società cessionaria è subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione e non anche nella titolarità del rapporto contrattuale sottostante come da avviso di cessione allegato;
- che la mancanza dell'attestazione di conformità digitale della copia del decreto ingiuntivo telematico notificata agli opponenti, rappresenta un merto difetto formale, non idoneo ad inficiare la validità della notifica;
- il difetto della qualità di consumatori con riferimento agli opponenti;
- l'inapplicabilità della normativa in tema di tutela antitrust alla garanzia specifica oggetto di causa prestata dagli opponenti;
- l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza delle domande avversarie di condanna al risarcimento dei danni e di ripetizione di indebito, in quanto oggetto di allegazioni del tutto generiche e indimostrate, afferenti a presunti obblighi risarcitori di cui può ritenersi titolare passiva la sola banca cedente e non la società cessionaria.
Con ordinanza del 20.07.2023 il giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel prosieguo, le parti, autorizzate dal giudice, hanno depositato le rispettive memorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Con ordinanza del 12.12.2024 il giudice ha rigettato le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione orale, all'esito della quale ha riservato il deposito della presente Sentenza a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
* * *
L'opposizione è infondata per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
5 In via preliminare, occorre rilevare che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio, originariamente formulata dall'opponente nel proprio atto di citazione, deve ritenersi superata in ragione dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, conclusosi con esito negativo, come risulta dal verbale di mancato accordo versato in atti (in allegato alle note scritte dell'opposta depositate in data 09.12.2024).
2. Sulla prova del credito dell'opposta.
Avuto riguardo all'eccezione di difetto dei presupposti per la pronuncia del D.I., premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento a cognizione piena, non di natura impugnatoria né limitato all'accertamento delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss.
c.p.c., bensì volto ad una pronuncia sul merito del diritto fatto valere dal creditore (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019 e Sez. L, Sentenza n. 15702 del
12/08/2004), occorre richiamare i principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr. ex multis Cass. sez. un. n. 13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.
9351/2007).
Nel caso di specie, in ogni caso, ferma restando la necessità di operare una verifica giudiziale a cognizione piena sulla fondatezza della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria, occorre rilevare che risultano del tutto prive di pregio le contestazioni degli opponenti in merito alla mancanza dei presupposti per l'emissione del D.I. opposto e alla sussistenza di difetti rilevanti della notifica di quest'ultimo, dal momento che:
- la società opposta, divenuta titolare del credito oggetto di causa a seguito di operazioni di cessione, non era tenuta – per poter ottenere in via giudiziale la condanna al pagamento delle somme richieste – ad inviare agli opponenti una nuova costituzione in mora a seguito di quella pacificamente inviata dalla quale originaria Controparte_12
titolare del credito azionato, con lettera raccomandata ricevuta, rispettivamente, da Parte_2
in data 14.06.2018 e da in data 18.06.2018 (come risulta dalle
[...] Parte_1 attestazioni di consegna e ricevimento firmate dai destinatari sub doc. n. 8 dell'opposta);
6 - risulta irrilevante il fatto che la società opposta ha notificato il D.I. in copia analogica senza fornirne attestazione di conformità, a fronte del mancato disconoscimento, da parte degli opponenti, della conformità della copia all'originale (si veda il principio enunciato dalla S.C. con riferimento all'omessa attestazione di conformità della copia analogica di Sentenza impugnata con la Sentenza a sezioni unite n. 8312 del 25/03/2019);
- è del tutto irrilevante in questa sede (e difetta peraltro un interesse degli opponenti a fa valere) la mancata concessione, da parte del giudice del procedimento monitorio, della richiesta di esenzione dal termine previsto dall'art. 482 c.p.c., decisione che non inficia in alcun modo la validità del D.I. emesso;
- non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riguardo al D.I. opposto, ben potendo il giudice assegnatario del procedimento monitorio accogliere la domanda e disporre ingiunzione di pagamento per un importo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto nel ricorso, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto, invece, alla prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere dall'opposta con ricorso monitorio e nel presente giudizio, integrano circostanze documentalmente dimostrate o non specificamente contestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.:
- la concessione, da parte di in favore di Controparte_12 CP_11
di un finanziamento di € 80.000,00, con contratto stipulato in data 12.01.2017 (doc. n. 6
[...] dell'opposta);
- la sottoscrizione, da parte degli opponenti, con firma non disconosciuta, di fideiussioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti a carico della dal Controparte_11 predetto contratto di finanziamento fino a concorrenza dell'importo massimo di € 96.000,00
(doc. 6 dell'opposta);
- la revoca degli affidamenti e il recesso dai rapporti in essere con la Controparte_11
dichiarati dalla con lettera del 19.03.2018 (doc. n. 7 Controparte_12 dell'opposta);
- l'effettiva esistenza del credito di € 64.795,76 maturato dalla società alla Controparte_11
data di chiusura del rapporto, in relazione al contratto di finanziamento stipulato in data
7 12.01.2017 con la come risulta dalla lettera di Controparte_12
costituzione in mora inviata da quest'ultima alla debitrice principale e ai garanti odierni opponenti (doc. n. 8 dell'opposta);
- l'acquisizione, da parte dell'opposta, della titolarità attiva del credito azionato in sede monitoria per effetto dell'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 2506 c.c. del CP_1 25.11.2020, stipulata per atto del notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019 Persona_1
con effetti giuridici a far data dal 01.12.2020 e oggetto di avviso in G.U. (doc. n. 5 dell'opposta), tramite cui si è scissa in Controparte_12 trasferendo a quest'ultima un Controparte_1
compendio di attività e passività comprensivo, all'attivo, di crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, di debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto
(cfr. atto di scissione sub doc. n. 4 dell'opposta);
- l'inclusione, nell'operazione di scissione, anche del credito oggetto del presente giudizio, originariamente facente capo a BA Mote dei Paschi di Siena s.p.a., confermata dalla dall'attestazione rilasciata dalla cedente prodotta in giudizio (doc. n. 13 dell'opposta), in conformità all'indirizzo consolidato della Cassazione in materia di cessioni in blocco, oltre che dalla disponibilità del contratto di finanziamento da parte dell'opposta (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e dall'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, da cui la ricomprensione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di scissione emerge senza incertezze (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta): cfr ex multis Cass. n.
10200/2021;Corte d' Appello di Milano, 24 gennaio 2024 n.220; Corte d'Appello di Perugia
30 maggio 2024, n.386; Tribunale Terni sez. I, 29/05/2023, n.349);
- la sussistenza, in capo a del potere di Controparte_3
rappresentanza di quale attuale Controparte_1
titolare attiva del credito azionato, evincibile dalla procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati stipulata con atto a rogito del notaio del 04.02.2021, Rep. 49784, Persona_2
Racc. 22934, registrata a Milano il 05.09.2021 al n. 9065 serie 1T (doc. n. 1 dell'opposta).
Alla luce dei rilievi che precedono, deve concludersi che la società opposta abbia fornito prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, dimostrando di essere divenuta titolare delle poste creditorie derivanti dal contratto di finanziamento stipulato
8 da il cui adempimento era stato garantito dagli odierni opponenti con Controparte_11
fideiussione, che, come noto, conserva validità e grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione ai sensi dell'art. 58 comma 3 del TUB.
Non sono, infatti, idonee a contrastare la pretesa creditoria dell'opposta, neppure le eccezioni, rispettivamente, di nullità di alcune clausole dell'atto di scissione, in quanto formulata in modo gravemente generico, essendosi gli opponenti limitati ad affermare la gravosità di una presunta clausola di solve ed repete, peraltro inefficace nei loro confronti a norma dell'art. 1372 cc, e di esistenza di altre garanzie con riguardo al credito oggetto di causa, circostanza questa che deve ritenersi del tutto irrilevante e tale al più comportare la solidarietà tra i più condebitori, con le conseguenze di cui agli artt. 1292 e ss c.c.
3. Sulle eccezioni di nullità totale o parziale della fideiussione e di decadenza ex art. 1957
c.c.
Del pari infondate, infine, sono le eccezioni, rispettivamente, di nullità totale o parziale della fideiussione prestata dagli opponenti e di decadenza dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
E' dirimente, in tal senso, il fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo una fideiussione specifica (si veda il doc. 6 di parte opposta, recante contratto di finanziamento e fideiussione, art. 5, in cui è stabilito l'impegno dei garanti a rispondere delle obbligazioni derivanti dal solo contratto di finanziamento per cui è causa fino a concorrenza massima dell'importo di €
96.000,00), alla quale, pertanto, non è applicabile il regime di tutela specificamente riservato alle fideiussioni omnibus, redatte secondo lo schema predisposto dall'ABI, reputato illegittimo dalla BA d'IA (cfr. ex multis Corte d'Appello di Firenze sez. II, 30/03/2023,
n.648 e Corte d'Appello di Miano n. 3082 del 4.10.2022; in termini anche Cass. n. 1170/2025 secondo cui l'accertamento ex officio della nullità della fideiussione richiede che “risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della BA d'IA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della BA d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria IAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli 9 riconosce; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della BA d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale”).
Detto rilievo ha carattere assorbente, per cui non si ravvisano i presupposti per l'ammissione delle richieste istruttorie di CTU e di esibizione ex art. 210 c.p.c. reiterate dagli opponenti in memoria conclusionale, da ritenersi superflue e irrilevanti a fronte dell'accertata natura specifica della fideiussione oggetto di causa.
Consegue a quanto osservato la validità della clausola di rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 cc, inclusa nel contratto col consenso del garante, liberamente manifestato.
4. Sulla domanda subordinata di risarcimento dei danni e di ripetizione di indebito.
Infondate in quanto del tutto generiche e rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio, sono infine le domande avanzate dagli opponenti in via subordinata e volte ad ottenere, rispettivamente, il risarcimento dei danni o la ripetizione dell'indebito, non essendo stata fornita alcuna allegazione precisa né la prova in ordine all'inadempimento ovvero all'illecito extracontrattuale imputabile alla controparte, ai pregiudizi subiti né, all'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c.
5. Sulla domanda subordinata di manleva.
Deve essere inoltre, dichiarata inammissibile la domanda di manleva spiegata dagli opponenti nei confronti della terza , in ragione della mancata Controparte_12
acquisizione della qualità di parte del presente giudizio, circostanza questa che evidentemente preclude altresì a monte di dichiararne la contumacia.
Segnatamente, occorre precisare che, nel caso di specie, non è possibile considerare detta banca, terza validamente evocata in giudizio da parte degli opponenti, i quali si sono limitati ad operarne la citazione diretta con atto di citazione in opposizione, senza formulare la necessaria e rituale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., incorrendo così nella prevista decadenza processuale rilevabile anche d'ufficio, in ossequio ai principi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui anche se “il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, in ogni caso l'opponente deve citare
10 unicamente il soggetto istante per l'ingiunzione, e contemporaneamente chiedere al giudice
l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto”
(Cass. n. 16336/2020; diffusamente sul tema anche Cass. n. 728/2020: “Escluso che tra debitori solidali evocati in giudizio sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario, le eventuali domande di manleva o anche quelle dirette a sostenere la responsabilità esclusiva di uno solo, in ragione possono dar luogo alla diversa ipotesi di un litisconsorzio processuale che non essendo mai necessitato, non rispondendo ad una lettura del rapporto che sussiste prima ed indipendentemente dal giudizio, deve confrontarsi con la struttura stessa del giudizio in cui voglia al primo darsi ingresso da parte del convenuto che, evocando la responsabilità di un terzo, intenda alleggerire o esonerare la propria persona da responsabilità” […] “Valgono in tal senso ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo nella diversità della domanda introdotta a mezzo della chiamata del terzo rispetto all'oggetto del giudizio monitorio che è relativo al rapporto di credito tra opponente ed opposto. Né che l'opponente ed il terzo siano tenuti entrambi in forza del medesimo decreto ingiuntivo a rispondere in via solidale del credito azionato in via monitoria muta i termini della questione”).
Pertanto, nei confronti della società in questione, che non ha mai assunto la qualità di parte del presente giudizio, non poteva, evidentemente essere avanzata dagli opponenti alcuna domanda.
6. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono, pertanto, poste a carico degli opponenti con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
11 1) RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto CONFERMA e dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 309/2023 del 25/01/2023 emesso dal Tribunale di
Firenze;
2) CONDANNA e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e, per essa, quale procuratrice speciale Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in euro € Controparte_3
9.142,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 5.4.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
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