Articolo 159 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 158Articolo 160
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13 novembre 1960
Art. 159. Segreto d'ufficio

Il funzionario di cancelleria e segreteria e il dattilografo devono osservare il piu' scrupoloso segreto di ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960
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