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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/12/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
ΑΛΛΛΛΛΛΛΛ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Massimo Gullino Presidente rel.
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) dr. ssa Marisa Salvo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 772/2023 R.G. vertente tra
di Messina, P.I. P.IVA_1 in persona del Parte_1 "
Commissario Straordinario, Dott. rappresentata e difesa come da procura Parte_2 rilasciata in atto separato da considerarsi apposta in calce al presente, unitamente e/o disgiuntamente,
C.F. 1 ) e EL UG (c.f. dagli Avv.ti Caterina Tomasello (c.f. ruolo professionale (Fax 0903652776, pec:
) del C.F. 2 ed elettivamente domiciliata presso la sede in Messina, Via La Email_1
Farina, n. 263 Appellante
e
Controparte_1 (c.f. C.F. 3 1) nata a [...] il [...], residente a[...] ed elettivamente domiciliata a Sant'Agata di
LO (Me) in via Roma n. 64, presso lo studio dell'Avv. Stefania Scaffidi Muta (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta la procura in atti e quella rilasciata, su C.F._4 foglio separato, da intendersi ex lege posta in calce al presente atto, per le comunicazioni pec Fax 0941.701185 appellata Email_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 878/2023 del 21.9.2023 emessa dal Tribunale di Patti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza Con ricorso depositato il 31/10/2023, 1' Parte_3 indicata in epigrafe.
Si costituiva l'appellata.
Dopo alcuni rinvii, le parti davano atto che erano in corso trattative per un bonario componimento.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza del 14/10/2025, con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter cpc e 35 d.lgs. 149/22, la Corte, scaduti i termini assegnati per il deposito di note, con ordinanza del 26/10/2025, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. "Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo", rinviava alla data del 9/12/2025, con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 772/2023 R.G., sull'appello proposto da di Parte_1
Messina,
contro
CP_1 avverso la sentenza n. 878/2023 del 21.9.2023 emessa dal Tribunale 9
di Patti, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
ΑΛΛΛΛΛΛΛΛ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Massimo Gullino Presidente rel.
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) dr. ssa Marisa Salvo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 772/2023 R.G. vertente tra
di Messina, P.I. P.IVA_1 in persona del Parte_1 "
Commissario Straordinario, Dott. rappresentata e difesa come da procura Parte_2 rilasciata in atto separato da considerarsi apposta in calce al presente, unitamente e/o disgiuntamente,
C.F. 1 ) e EL UG (c.f. dagli Avv.ti Caterina Tomasello (c.f. ruolo professionale (Fax 0903652776, pec:
) del C.F. 2 ed elettivamente domiciliata presso la sede in Messina, Via La Email_1
Farina, n. 263 Appellante
e
Controparte_1 (c.f. C.F. 3 1) nata a [...] il [...], residente a[...] ed elettivamente domiciliata a Sant'Agata di
LO (Me) in via Roma n. 64, presso lo studio dell'Avv. Stefania Scaffidi Muta (c.f.
) che la rappresenta e difende giusta la procura in atti e quella rilasciata, su C.F._4 foglio separato, da intendersi ex lege posta in calce al presente atto, per le comunicazioni pec Fax 0941.701185 appellata Email_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 878/2023 del 21.9.2023 emessa dal Tribunale di Patti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza Con ricorso depositato il 31/10/2023, 1' Parte_3 indicata in epigrafe.
Si costituiva l'appellata.
Dopo alcuni rinvii, le parti davano atto che erano in corso trattative per un bonario componimento.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza del 14/10/2025, con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter cpc e 35 d.lgs. 149/22, la Corte, scaduti i termini assegnati per il deposito di note, con ordinanza del 26/10/2025, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. "Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo", rinviava alla data del 9/12/2025, con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 772/2023 R.G., sull'appello proposto da di Parte_1
Messina,
contro
CP_1 avverso la sentenza n. 878/2023 del 21.9.2023 emessa dal Tribunale 9
di Patti, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Gullino