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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/08/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1088/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1088/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. GENTILETTI ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CARIGNANI MASSIMO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/06/2012 in Greccio, precisando che con sentenza del 07/12/2023, divenuta definitiva e passata in giudicato, il Tribunale per i minorenni dell'Umbria dichiarava l'adozione della minore nata in [...]
Perugia il 02/06/2202, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, dichiarata con sentenza del Tribunale di Terni n. 102 del 16/10/2024, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza presidenziale, tenuta in data 09/07/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini: Per_
“1) affidare ad entrambi i genitori, in modo condiviso, la minore , con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica in Marmore (TR)Via Piscina, 44;
2) assegnare, di conseguenza, la casa coniugale sita in Marmore, Via Piscina 44, di proprietà del Per_ sig. , alla figlia minore e, pertanto, la madre collocataria potrà Parte_1 Controparte_1 continuare ad abitarla unitamente alla minore, finché quest'ultima non sarà autosufficiente;
3) il IG. continuerà a pagare il mutuo gravante sull'abitazione coniugale, mentre la Parte_1
IG.ra onorerà tutti gli altri restanti prestiti accesi a carico di entrambi relativi alla CP_1 pratica di adozione, all'acquisto di arredi e alle strutture per la casa;
4) il IG. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di Pt_1
Euro 250,00 mensili alla IG.ra , mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese a far data dalla presentazione del presente ricorso, con rivalutazione annua secondo gli indici
Istat;
5) le spese scolastiche, straordinarie e mediche saranno suddivise al 50% secondo quanto stabilito nel protocollo adottato dal Tribunale id Terni che le parti dichiarano di conoscere. Le spese che devono preventivamente essere concordate saranno quelle indicate nel citato protocollo e dovranno essere rimborsate nel mese immediatamente successivo all'esborso, al genitore che ne avrà sostenuto il costo;
6) i genitori trascorreranno fine settimana alternati con la minore;
durante la settimana, quando il
IG. avrà il turno di lavoro mattutino, potrà tenere con sé la minore per tre pomeriggi a Pt_1 settimana dalle h.16.30 alle h. 20.30 ed il fine settimana successivo, sabato incluso, starà con la Per_ mamma. Il sig. potrà tenere una volta a settimana la minore anche per il pernotto, in Pt_1 giorno da individuarsi di volta in volta d'accordo con la madre. Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé la minore per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare secondo i rispettivi impegni di lavori entro il giorno 30 del mese di maggio. Stante la tenera età della minore, per i pernotti con il padre si stabilisce che i genitori, concordemente e basandosi sui comportamenti della bambina, decideranno quando inserirli, sia per i giorni settimanali che per i fine settimana ed anche per le vacanze. Per le festività natalizie, di capodanno e pasquali la bambina trascorrerà le stesse con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
7) Si conviene che la minore, collocata presso la madre, potrà pernottare presso l'abitazione dei nonni paterni esclusivamente in presenza dei nonni stessi o del IG. . In nessun caso la Pt_1 minore potrà pernottare in altre abitazioni diverse da quella abituale o da quella dei nonni paterni, né in presenza di persone estranee o in relazione con il padre, al fine di garantire la stabilità emotiva e psicologica della minore. Tanto dovrà applicarsi anche alla casa assegnata alla minore, dove la madre si impegna a non far pernottare persone diverse con le quali dovesse intrattenere relazioni di alcun tipo, per le medesime ragioni di serenità psicologica, resta inteso che vi potranno pernottare i nonni materni.
8) in linea generale i genitori si impegnano a collaborare ed aiutarsi l'un l'altro per garantire alla minore la presenza di entrambi ed un clima sereno, affettuoso e collaborativo. Si impegnano ad informarsi l'un l'altro circa le necessità della piccola, a decidere insieme e condividere le scelte Per_ più rilevanti e ad avere un colloquio sereno e costruttivo per il benessere di;
9) i cani resteranno nella casa di Marmore con la IG.ra , a cui sono stati entrambi CP_1 intestati ma è riconosciuto il diritto di visita del IG. , secondo le modalità che di volta in Pt_1 volta verranno concordate;
10) il sig. verserà alla IG.ra , entro il giorno 30 del mese di luglio di ogni anno, Pt_1 CP_1 una somma forfettaria di Euro 500,00, quale contributo alle spese per il mantenimento dei cani, per le loro necessità e cure, per la manutenzione del giardino e per l'acquisto del pellet per il riscaldamento dell'immobile, che non sarà soggetta a rivalutazione annuale o qualsiasi altro genere di aumento;
11) le parti dichiarano espressamente annullata e caducata, per le ragioni di cui in premessa, la scrittura privata del 16/03/2021 e che il sig. è debitore nei confronti della sig.ra Parte_1
soltanto dell'importo di Euro 40.000,00, obbligazione radicalmente novativa e Controparte_1 che la stessa potrà chiedere in restituzione detta somma, senza interessi legali e rivalutazione Per_ monetaria, soltanto quando la figlia avrà conseguito l'autosufficienza che deve essere accertata dal Tribunale di Terni. Si precisa, altresì, che qualora la sig.ra dovesse Controparte_1 essere costretta a trasferirsi e lasciare la casa coniugale per ragioni di lavoro o per qualsiasi altro Per_ giustificato motivo, prima dell'autosufficienza della minore , il sig. potrà Parte_1 corrispondere alla sig.ra , prima del raggiungimento della autosufficienza della Controparte_1 minore, la somma di Euro 40.000,00 o in alternativa riconoscere detto valore sull'immobile. In Per_ tutte le ipotesi alternative, in cui dipendesse dalla minore il non poter più beneficiare dell'assegnazione della casa coniugale prima del raggiungimento della autosufficienza economica per qualsiasi motivo o ragione, resta inteso che i mobili contenuti all'interno dell'abitazione saranno fatti stimare dalle parti concordemente fra loro e liquidati dal sig. alla sig.ra Parte_1
al loro valore al momento della stima. Controparte_1 12) le spese del presente giudizio devono intendersi compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/06/2012 in GRECCIO tra e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_1 riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
(atto n.7, parte II, serie A, anno 2012);
[...]
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli