Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 996/2024 R.G. promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. EMANUEL DI Parte_1 C.F._1
CARLO, dell'avv. SALVATORE MAURICI e dell'avv. GIUSEPPE SIDOTI, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Di Carlo;
RICORRENTE contro
C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 13/06/2025
CONCLUSIONI
Con ricorso il ricorrente ha chiesto di DICHIARARE attraverso sentenza parziale sullo status la separazione personale dei coniugi e con per Parte_1 CP_1 CP_2
colpa a carico della resistente autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco CP_1
MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 13/06/2025, premesso che:
- e contraevano matrimonio concordatario in IN Parte_1 CP_1
AS (CO) in data 22.7.1989.
- Dall'unione coniugale nascevano i figli (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]), oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- Con ricorso depositato in data 21.3.2024, il ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla moglie, proponendo altresì cumulativamente domanda di cessazione degli effetti del matrimonio contratto con la resistente.
- La moglie rimaneva contumace nonostante la regolare notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
- All'esito all'udienza del 10.6.2025 ex art. 473 bis 21 c.p.c., il Giudice dichiarava la contumacia della resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per l'emissione di sentenza sullo status, come richiesta dal ricorrente in atti, fissando udienza di escussione testi per la domanda di addebito e calendarizzando l'udienza per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che:
- il ricorrente ha dedotto che la convivenza con la moglie è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione;
- tale situazione effettivamente emerge chiaramente dalle risultanze processuali, dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla contumacia della resistente;
- quanto alle questioni accessorie la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in IN AS (CO) in data CP_1
22.7.1989;
2) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN AS (CO) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez. civile del Tribunale di Como in data 13/06/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao