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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/10/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1
SAMUELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_1 difensore, Lungarno Mediceo n. 56, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI Parte_2 C.F._2
SONIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Email_2
Lotti n. 12, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia questo Ill.mo Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e alle seguenti Condizioni 1) La Parte_1 Parte_2 figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali si impegnano a Per_1 garantire alla bambina un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
la bambina continuerà a ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni per la figlia relative alla salute, istruzione ed educazione saranno assunte di comune accordo dai genitori;
per queste ultime i genitori terranno conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise dal genitore che tiene in quel momento la bambina. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a . 2) La residenza della bambina sarà fissata in Calcinaia, Per_1 via dei Girasoli 29 dove convivrà con la madre;
3) I genitori, nell'interesse morale e materiale della figlia , determinano i tempi e le modalità della presenza degli stessi con la bambina, anche Per_1 in considerazione dei rispettivi orari lavorativi, secondo le modalità che seguono: a) tutte le mattine la madre porterà a scuola;
il padre provvederà a prelevare la bambina da scuola alle ore Per_1
13:00 tutti i giorni ad eccezione del giovedì (giorno in cui verrà presa dalla madre alle ore 16:00) e del venerdì (giorno in cui verrà presa dai nonni paterni e riportata a casa dalla madre nel pomeriggio). Nei giorni in cui la bimba verrà ritirata da scuola dal padre (lunedì, martedì e mercoledì) pranzerà con lui. Il lunedì e mercoledì delle settimane in cui padre terrà la figlia con sé nei weekend, il padre riporterà alla mamma dopo aver svolto i compiti scolastici;
il martedì Per_1 la bambina pernotterà col padre e sarà riaccompagnata a scuola la mattina seguente. Nelle settimane in cui la bambina passerà il weekend con la madre pernotterà con il padre nei giorni di martedì e mercoledì. Nei giorni in cui il IG. sarà impegnato per lavoro in viaggi in Italia o all'estero, Pt_1 dovrà con preavviso di almeno una settimana, avvisare la IG.ra del che organizzerà Pt_2 autonomamente la gestione della bambina. b) Il padre potrà tenere con sé la bimba a week-end alterni dal venerdì al lunedì mattina, compreso il pernottamento. c) In ragione delle modalità con cui vengono festeggiate le festività nelle famiglie di origine dei genitori, trascorrerà con il Per_1 padre la Vigilia di Natale e la Pasquetta e con la madre il giorno di Natale e quello di Pasqua. Ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di S. TE con il padre e quello di S. TR con la madre e viceversa. d) Durante l'estate la bambina trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Le date dovranno essere concordate tra i genitori con un mese di anticipo.
Inoltre i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la bambina nonché le date di partenza e ritorno;
4) Il IG. era Parte_1 impegnato, in ragione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, a versare la somma di euro 1000,00 che - seguito di rivalutazione Istat – ammontano ad oggi ad euro 1172,00 mensili. Oggi, vista la modifica delle proprie condizioni economiche a seguito della nascita del secondo figlio, si chiede quindi di versare alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento ordinario della figlia , la somma di euro € 1.000,00 (mille) rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici istat. Si chiede inoltre che tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano a carico delle parti nella misura del 5 0 % ciascuno. Si intendono Per_1 straordinarie, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche (visite specialistiche di ogni genere, cure dentistiche, ortodontiche, fisioterapiche e oculistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari e farmaci particolari), le spese scolastiche (libri di testo, ripetizioni, corsi e gite) e quelle extrascolastiche (attività sportive, ricreative, ludiche ed artistiche con pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze). Tutte le spese straordinarie dovranno essere comunque preventivamente concordate tra i genitori. 5) il mutuo gravante sulla casa familiare, oggi trasferita in proprietà alla figlia in ragione degli accordi di separazione, continuerà ad essere pagato Per_1 interamente dal IG. . Anche tutte le spese relative alla casa familiare, comprese le Parte_1 utenze e la tassa IMU, resteranno completamente a carico del IG. ; 6) Con rigetto Parte_1 di tutte le richieste avverse. Con vittoria di spese ed onorari”; per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IG.ri e alle seguenti Parte_2 Parte_1
CONDIZIONI 1) la figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i Per_1 quali si impegnano a garantire alla bambina un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
la bambina continuerà a ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni per la figlia relative alla salute, istruzione ed educazione saranno assunte di comune accordo dai genitori;
i genitori terranno conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise dal genitore che tiene in quel momento la bambina. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a;
2) la figlia minore avrà collocazione Per_1 Per_1 prevalente e residenza presso al madre;
3) i genitori nell'interesse morale e materiale della figlia
determinano i tempi e le modalità della presenza degli stessi con la bambina, anche in Per_1 considerazione dei rispettivi orari lavorativi, secondo le modalità che seguono: a) tutte le mattine la madre porterà a scuola;
il padre provvederà a prelevare la bambina da scuola alle ore 13.00 Per_1 tutti i giorni ad eccezione del giovedì (giorno in cui verrà presa dalla madre alle ore 16.00) e del venerdì (giorno in cui verrà presa dai nonni paterni e riportata a casa dalla madre nel pomeriggio).
Nei giorni in cui la bimba verrà ritirata da scuola dal padre (lunedì, martedì e mercoledì) pranzerà con lui. Il lunedì e mercoledì delle settimane in cui il padre terrà la figlia con sé nei weekend, il padre riporterà alla mamma dopo aver svolto i compiti scolastici;
il martedì la bambina pernotterà Per_1 col padre e sarà riaccompagnata a scuola la mattina seguente. Nelle settimane in cui la bambina passerà il weekend con la madre pernotterà con il padre nei giorni di martedì e mercoledì. Nei giorni in cui il sig. sarà impegnato per lavoro in viaggi in Italia o all'estero, dovrà con preavviso Pt_1 di almeno una settimana, avvisare la sig.ra che organizzerà autonomamente la gestione Parte_2 della bambina;
b) il padre potrà tenere con sé la bimba a weekend alterni dal venerdì al lunedì mattina, compreso il pernottamento;
c) in ragione delle modalità con cui vengono festeggiate le festività nelle famiglie di origine dei genitori, trascorrerà con il padre la Viglia di Natale e Per_1 la Pasquetta e con la madre il giorno di Natale e quello di Pasqua. Ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di S. TE con il padre e quello di S. TR con la madre e viceversa;
d) durante l'estate la bambina trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore.
Le date dovranno essere concordate tra i genitori con un mese di anticipo. Inoltre i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la bambina nonché le date di partenza e ritorno. 4) Il sig. verserà alla sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , € Per_1
1.500,00 (millecinquecento/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse di saranno a carico del padre nella misura del 100%. Per_1
Si intendono straordinarie, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche
(visite specialistiche di ogni genere, cure dentistiche, ortodontiche, fisioterapiche ed oculistiche, trattamenti sanitari, ticket sanitari e farmaci particolari), le spese scolastiche (libri di testo, ripetizioni, corsi e gite) e quelle extrascolastiche (attività sportive, ricreative, ludiche ed artistiche con pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze). Tutte le spese straordinarie dovranno essere comunque preventivamente concordate tra i genitori;
5) Il mutuo gravante sulla casa familiare, oggi trasferita in proprietà alla figlia in ragione degli accordi di separazione, continuerà ad essere pagato Per_1 interamente dal sig. . Anche tutte le spese relative alla casa familiare, comprese le Parte_1 utenze e la tassa IMU, resteranno completamente a carico del sig. ; 6) Il IG. Parte_1
corrisponderà alla IG.ra a titolo di assegno divorzile l'importo Parte_1 Parte_2 di €. 1.000,00 mensili entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli Indici Istat, con possibilità di una liquidazione una tantum che si indica in €. 100.000,00.
Con vittoria di spese e compensi legali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8 dicembre 2008 in San
Frediano a Settimo (PI) con , dall'unione con la quale è nata la figlia, il Parte_2 Per_1
15 giugno 2010.
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro coniugi Parte_1 della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 22 gennaio 2020.
Su tali presupposti, ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la mamma, nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre e porsi a suo carico (di lui ricorrente)
l'onere di contribuire al mantenimento della figlia minore con la somma di € 1.000,00 mensili, più
Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie. Il ricorrente si è reso, altresì, disponibile a continuare a pagare per intero le rate del mutuo della casa coniugale, nonché tutte le spese per l'immobile.
In data 14 maggio 2021, si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo alla Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha però rilevato una sensibile sperequazione reddituale tra le posizioni degli ex coniugi a suo svantaggio (di lei resistente). Ha, pertanto, domandato, oltre all'affido condiviso della figlia, alla collocazione prevalente presso di sé
e alla regolamentazione del diritto di visita del padre in maniera analoga a quanto richiesto dallo stesso ricorrente, che il contributo di mantenimento da porsi a carico del padre ed in favore della minore fosse quantificato in € 1.500,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie e alla rata del mutuo relativo alla casa coniugale. La resistente ha, da ultimo, chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, da quantificarsi in € 1.000,00 mensili, con possibilità di liquidazione una tantum in € 100.000,00.
All'esito della fase presidenziale, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, è stato disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre e regolamentato il diritto di visita del padre, nonché posto a carico del Pt_1
l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 1.000,00, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie. La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al Giudice istruttore.
Assegnati i termini per memorie istruttorie, la causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti e con la prova per testi sulle circostanze capitolate dalle parti e ammesse.
Il Giudice ha, in seguito, tentato di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia formulando proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la quale, tuttavia, è rimasta senz'esito per la mancata accettazione di parte resistente. A questo punto, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
1. LA PRONUNCIA SULLO STATUS
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 8 dicembre 2008 in San Frediano a Settimo Parte_1 Parte_2
(PI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), al n. 71, parte II, serie A, anno 2008.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
2. I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA FIGLIA MINORE
2.1. AFFIDO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE DEL REGIME DI FREQUENTAZIONE DELLA
MINORE
Con riguardo alle modalità di affido, collocamento e diritto di visita della minore, questo Tribunale ritiene di confermare i provvedimenti presidenziali i quali, a loro volta, hanno recepito le conclusioni concordi delle parti, giacché trattasi di statuizioni rispondenti all'interesse preminente della minore
Per_1
La figlia minore, pertanto, rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata e potrà incontrare il padre nelle modalità previste nei provvedimenti presidenziali e di cui al dispositivo della presente sentenza.
2.2. CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Le questioni ancora controverse tra le parti sono “limitate” a quelle di carattere economico, prima tra queste la misura del contributo di mantenimento ordinario e delle spese straordinarie da porsi a carico del ricorrente e in favore della minore. Il invero, ha domandato che, quanto al Pt_1 mantenimento ordinario, venga confermata la somma di € 1.000,00 già prevista in sede di separazione ma che le spese straordinarie siano ripartite tra gli ex coniugi in ragione della metà ciascuno e ciò anche in considerazione del nuovo nucleo familiare costituito dal con la compagna e della Pt_1 recente nascita della loro figlia. La dal canto suo, in ragione della sperequazione tra le Parte_2 condizioni reddituali delle parti e delle mutate ed accresciute esigenze della minore rispetto al tempo della separazione, ha chiesto che venga innalzato il contributo sino ad € 1.500,00 mensili e che sia confermata, invece, la corresponsione al 100% da parte del padre delle spese straordinarie relative alla figlia.
Com'è noto, l'art. 337 ter, comma 4, c.c., prescrive al giudice di tenere conto, nella determinazione di un contributo di mantenimento in favore del minore (il cui an non è oggetto di discussione tra le parti), oltre che delle condizioni economiche dei genitori anche le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
È emersa dagli accertamenti della polizia tributaria incaricata una sperequazione reddituale tra le parti in favore del il quale, per l'anno d'imposta 2021, ha percepito un reddito di € 79.821,12 Pt_1 ed è socio con una partecipazione del 49% della società Greath Lengths Point s.r.l., il cui volume d'affari nell'anno 2021 è stato di € 2.081.855,00, socio al 50% della società Pafi s.r.l., che ha registrato sempre nell'anno 2021 un volume d'affari pari ad € 86.313,00, nonché amministratore della società YouYou Italia s.r.l., il cui volume d'affari è stato pari ad € 1.712,00 nell'anno 2021. La
[...]
stando alla documentazione versata dalla stessa in atti, ha percepito nell'anno d'imposta Pt_2
2022, un reddito pari ad € 34.033,00. La resistente, tuttavia, a differenza della controparte, risulta proprietaria di immobile in Pisa dal quale, sino al 31 novembre 2020, ha percepito un canone di locazione annuale pari ad € 2.700,00, nonché comproprietaria di taluni immobili e terreni siti sempre nella provincia di Pisa.
Considerando, poi, che i tempi di frequentazione genitori-figlia sono pressoché paritetici e l'età della figlia di anni 15, questo Tribunale stima congruo porre a carico del l'onere Per_1 Pt_1 di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di € 1.200,00, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie disciplinate come in dispositivo.
L'assegno unico e universale relativo alla figlia, nonché le detrazioni fiscali, saranno percepite nella misura del 50% tra i genitori.
3. LA RICHIESTA DI ASSEGNO DIVORZILE
La resistente ha domandato riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad € 1.000,00 mensili, in considerazione dei sacrifici che lei stessa ha sostenuto nell'interesse della famiglia e che hanno consentito al marito di progredire nella propria vita professionale, occupandosi da sé sola della gestione della minore. A livello generale, occorre ricordare che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile occorre accertare la mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e/o l'oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. 21234 del 9.08.2019; Cass. SS.UU. 18278 del 11.07.2018) e, ancora, il sacrificio delle aspettative di lavoro del coniuge istante, accertando il “contributo da questi fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune” (Cass. 16705 del
5.08.2020), contemperando, poi, tanto con circostanze diverse, quali l'instaurazione da parte del coniuge richiedente di una convivenza more uxorio “stabile e duratura” e, quindi, la disgregazione dell'originario nucleo familiare e il venir meno del principio di solidarietà post matrimoniale (in questi termini, Cass. 2732 del 5.02.2018; sul punto, si v. Cass. 11504 del 10.05.2017); l'assegnazione della casa familiare allo stesso coniuge richiedente (Cass. 10204 del 11.04.2019); la capacità lavorativa dell'istante medesimo, intesa come “potenziale capacità di guadagno” (cfr. Cass.
789/2017), eventuali condotte di rifiuto all'impiego e, comunque, “atteggiamenti deresponsabilizzanti e attendisti” (Cass. 3661 del 13.02.2020). I recenti arresti della Corte di legittimità (Cass. n. 18287/2018) hanno superato al fine della determinazione dell'assegno il criterio c.d. mantenimento del tenore di vita matrimoniale, tendendo a far sì che venga riacquistato lo stato di libero, senza, però, azzerare l'esperienza della relazione coniugale, atteso che la sentenza di scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella effetti e conseguenze delle scelte personali e della coppia poi disgregata.
In punto di riconoscimento dell'an dell'assegno il presupposto è costituito dalla prova o meno della mancanza, in capo al richiedente, di mezzi economici adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, a garantire una situazione di piena autosufficienza economica, costituendo invece le condizioni reddituali delle parti uno dei possibili (e concorrenti) criteri da valutare ai fini della determinazione del quantum (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, n. 11504/2017). Il riconoscimento in punto di “an” di assegno divorzile richiede dunque, in via preliminare, la necessità di valutare se le sue condizioni economiche le consentano o meno di poter provvedere alle proprie esigenze di vita in modo autosufficiente.
La non indipendenza economica di uno dei due coniugi, invero, permette di imporre all'altro l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento, stante il dovere costituzionale e inderogabile di “solidarietà economica” che impone un'erogazione di natura patrimoniale a tutela della persona economicamente più debole (rif. art. 2 e 23 Cost.). In ciò si attua la c.d. “solidarietà post-coniugale” posta a fondamento della funzione principale dell'assegno divorzile, ovverosia la funzione assistenziale (v. C. Cass., sez. I civile, n.11504 del 10.05.2017). L'attribuzione del diritto de quo è del tutto avulsa da una valutazione comparativa tra le condizioni economiche degli ex coniugi ed ancorata in via esclusiva alla verifica della sussistenza dell'autosufficienza economica del richiedente, verifica che deve aver riguardo “alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità” (v. C. Cass., ord. n. 3015 del 07.02.2018).
Nel caso di specie, il Tribunale non ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora, né sotto il profilo assistenziale, atteso che la Parte_2 svolge un'attività lavorativa dalla quale percepisce indubbiamente (e su questo neanche la stessa resistente contesta alcunché) redditi adeguati e sufficienti al proprio sostentamento, né, a ben vedere, sotto il profilo perequativo-compensativo, sulla scorta di quanto è emerso dall'istruttoria condotta a mezzo prova per testi.
La teste sorella della resistente, ha confermato che la signora ha lavorato Testimone_1 part-time per dedicarsi alla crescita della minore e che si è occupata della bambina con l'aiuto anche dei propri familiari, soprattutto quando il si trovava fuori per lavoro. La gestione pressoché Pt_1 totale della figlia da parte della madre, tuttavia, risulta smentita dalle dichiarazioni del teste,
[...]
dipendente della società Greath Lengths Point s.r.l., della cui attendibilità non si ha ragione Tes_2 di dubitare, il quale ha confermato che le trasferte lavorative che il e lui svolgevano Pt_1 duravano una giornata, si partiva la mattina e si tornava la sera (si v. risposta al cap. n. 7 di cui al verbale udienza del 5 aprile 2023) e che il portava la bimba con sé in ufficio a fare i compiti. Pt_1
ADR nel periodo della scuola elementare, la bimba la vedevo sostanzialmente quasi tutti i giorni;
veniva tenuta in ufficio, abbiamo tante sale, e la portava nella zona riunione e ce la teneva Pt_1 un paio d'ore, due ore e mezzo, nonché il fatto che il padre si assentava talora dall'ufficio per accompagnare la bambina alle attività extrascolastiche.
Per quanto consta, dunque, non può ritenersi dimostrata la componente perequativo-compensativa sulla quale si è fondata la richiesta di assegno divorzile e, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
4. ULTERIORI STATUIZIONI
Quanto al resto delle statuizioni, il Collegio prende atto della disponibilità, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, di parte ricorrente a farsi carico del pagamento integrale delle rate di mutuo gravante sulla casa familiare, nonché delle spese relative all'abitazione medesima, trattandosi di statuizioni che esulano dai provvedimenti accessori che il Tribunale può adottare in sede di separazione e divorzio e che ben però possono essere recepiti laddove vi sia (come in questo caso)
l'accordo delle parti.
5. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'esito del giudizio ed il contegno processuale tenuto da entrambe le parti, anche in forza di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., si stima congruo disporne la compensazione tra le stesse parti nella misura del 40%, ponendo il restante 60% a carico della resistente (soccombente rispetto alla richiesta di assegno divorzile nonché in punto Parte_2 di quantum del contributo dovuto dal per il mantenimento ordinario della figlia). Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in San Frediano a Settimo (PI), in data Parte_1 Parte_2
8 dicembre 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Cascina (PI), al n.71, parte II, serie A, anno 2008.
DISPONE l'affido condiviso della minore, ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 garantire alla bambina un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
la bambina continuerà a ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni per la figlia relative alla salute, istruzione ed educazione saranno assunte di comune accordo dai genitori;
i genitori terranno conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise dal genitore che tiene in quel momento la bambina. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a Per_1
DISPONE che la figlia minore avrà collocazione prevalente e residenza presso al madre in Per_1
Calcinaia, via dei Girasoli n. 29.
DISPONE che i genitori, nell'interesse morale e materiale della figlia determinano i tempi e Per_1 le modalità della presenza degli stessi con la bambina, anche in considerazione dei rispettivi orari lavorativi, secondo le modalità che seguono:
a) tutte le mattine la madre porterà a scuola il padre provvederà a prelevare la bambina da Per_1 scuola alle ore 13:00 tutti i giorni ad eccezione del giovedì (giorno in cui verrà presa dalla madre alle ore 16:00) e del venerdì (giorno in cui verrà presa dai nonni paterni e riportata a casa dalla madre nel pomeriggio). Nei giorni in cui la bimba verrà ritirata da scuola dal padre (lunedì, martedì e mercoledì) pranzerà con lui. Il lunedì e mercoledì delle settimane in cui padre terra la figlia con sé nei weekend, il padre riporterà alla mamma dopo aver svolto i compiti scolastici;
il martedì la bambina Per_1 pernotterà col padre e sarà riaccompagnata a scuola la mattina seguente. Nelle settimane in cui la bambina passerà il weekend con la madre pernotterà con il padre nei giorni di martedì e mercoledì.
Nei giorni in cui il IG. sarà impegnato per lavoro in viaggi in Italia o all'estero, dovrà con Pt_1 preavviso di almeno una settimana, avvisare la IG.ra del che organizzerà autonomamente Pt_2 la gestione della bambina. b) Il padre potrà tenere con sé la bimba a week-end alterni dal venerdì al lunedì mattina, compreso il pernottamento.
c) In ragione delle modalità con cui vengono festeggiate le festività nelle famiglie di origine dei genitori, trascorrerà con il padre la Vigilia di Natale e la Pasquetta e con la madre il giorno Per_1 di Natale e quello di Pasqua. Ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di S. TE con il padre e quello di S. TR con la madre e viceversa.
Durante l'estate la bambina trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore.
Le date dovranno essere concordate tra i genitori con un mese di anticipo. Inoltre, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la bambina nonché le date di partenza e ritorno.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'onere di Parte_1 corrispondere la somma mensile di € 1.200,00, più Istat, da versarsi alla madre, , Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che il padre corrisponderà il 100% delle spese straordinarie concordate e documentate. Si intendono straordinarie, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche
(visite specialistiche di ogni genere, cure dentistiche, ortodontiche, fisioterapiche e oculistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari e farmaci particolari), le spese scolastiche (libri di testo, ripetizioni, corsi e gite) e quelle extrascolastiche (attività sportive, ricreative, ludiche ed artistiche con pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze). Tutte le spese straordinarie dovranno essere comunque preventivamente concordate tra i genitori.
DISPONE che l'assegno unico ed universale relativo nonché le detrazioni fiscali relative alla minore saranno ripartiti, in ragione della metà ciascuno, tra i genitori.
RIGETTA la richiesta di assegno divorzile formulata da . Parte_2
Il Tribunale, quanto al resto, prende atto che le parti sono concordi nel prevedere che il mutuo gravante sulla casa familiare, oggi trasferita in proprietà alla figlia in ragione degli accordi Per_1 di separazione, continuerà ad essere pagato interamente da , come, pure, tutte Parte_1 le spese relative alla casa familiare, comprese le utenze e la tassa IMU, resteranno completamente a carico dello stesso Parte_1
COMPENSA le spese del presente procedimento tra le parti nella misura del 60% e, per l'effetto,
CONDANNA alla refusione del restante 40% delle spese di lite nei confronti di Parte_2
che liquida in € 2.628,21 (pari al 60% delle spese complessive pari ad euro Parte_1
4.380,35), oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cascina (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 22.10.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1135 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1
SAMUELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Email_1 difensore, Lungarno Mediceo n. 56, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TICCIATI Parte_2 C.F._2
SONIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Email_2
Lotti n. 12, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia questo Ill.mo Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e alle seguenti Condizioni 1) La Parte_1 Parte_2 figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali si impegnano a Per_1 garantire alla bambina un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
la bambina continuerà a ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni per la figlia relative alla salute, istruzione ed educazione saranno assunte di comune accordo dai genitori;
per queste ultime i genitori terranno conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise dal genitore che tiene in quel momento la bambina. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a . 2) La residenza della bambina sarà fissata in Calcinaia, Per_1 via dei Girasoli 29 dove convivrà con la madre;
3) I genitori, nell'interesse morale e materiale della figlia , determinano i tempi e le modalità della presenza degli stessi con la bambina, anche Per_1 in considerazione dei rispettivi orari lavorativi, secondo le modalità che seguono: a) tutte le mattine la madre porterà a scuola;
il padre provvederà a prelevare la bambina da scuola alle ore Per_1
13:00 tutti i giorni ad eccezione del giovedì (giorno in cui verrà presa dalla madre alle ore 16:00) e del venerdì (giorno in cui verrà presa dai nonni paterni e riportata a casa dalla madre nel pomeriggio). Nei giorni in cui la bimba verrà ritirata da scuola dal padre (lunedì, martedì e mercoledì) pranzerà con lui. Il lunedì e mercoledì delle settimane in cui padre terrà la figlia con sé nei weekend, il padre riporterà alla mamma dopo aver svolto i compiti scolastici;
il martedì Per_1 la bambina pernotterà col padre e sarà riaccompagnata a scuola la mattina seguente. Nelle settimane in cui la bambina passerà il weekend con la madre pernotterà con il padre nei giorni di martedì e mercoledì. Nei giorni in cui il IG. sarà impegnato per lavoro in viaggi in Italia o all'estero, Pt_1 dovrà con preavviso di almeno una settimana, avvisare la IG.ra del che organizzerà Pt_2 autonomamente la gestione della bambina. b) Il padre potrà tenere con sé la bimba a week-end alterni dal venerdì al lunedì mattina, compreso il pernottamento. c) In ragione delle modalità con cui vengono festeggiate le festività nelle famiglie di origine dei genitori, trascorrerà con il Per_1 padre la Vigilia di Natale e la Pasquetta e con la madre il giorno di Natale e quello di Pasqua. Ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di S. TE con il padre e quello di S. TR con la madre e viceversa. d) Durante l'estate la bambina trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Le date dovranno essere concordate tra i genitori con un mese di anticipo.
Inoltre i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la bambina nonché le date di partenza e ritorno;
4) Il IG. era Parte_1 impegnato, in ragione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, a versare la somma di euro 1000,00 che - seguito di rivalutazione Istat – ammontano ad oggi ad euro 1172,00 mensili. Oggi, vista la modifica delle proprie condizioni economiche a seguito della nascita del secondo figlio, si chiede quindi di versare alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento ordinario della figlia , la somma di euro € 1.000,00 (mille) rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici istat. Si chiede inoltre che tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse di siano a carico delle parti nella misura del 5 0 % ciascuno. Si intendono Per_1 straordinarie, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche (visite specialistiche di ogni genere, cure dentistiche, ortodontiche, fisioterapiche e oculistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari e farmaci particolari), le spese scolastiche (libri di testo, ripetizioni, corsi e gite) e quelle extrascolastiche (attività sportive, ricreative, ludiche ed artistiche con pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze). Tutte le spese straordinarie dovranno essere comunque preventivamente concordate tra i genitori. 5) il mutuo gravante sulla casa familiare, oggi trasferita in proprietà alla figlia in ragione degli accordi di separazione, continuerà ad essere pagato Per_1 interamente dal IG. . Anche tutte le spese relative alla casa familiare, comprese le Parte_1 utenze e la tassa IMU, resteranno completamente a carico del IG. ; 6) Con rigetto Parte_1 di tutte le richieste avverse. Con vittoria di spese ed onorari”; per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IG.ri e alle seguenti Parte_2 Parte_1
CONDIZIONI 1) la figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i Per_1 quali si impegnano a garantire alla bambina un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
la bambina continuerà a ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni per la figlia relative alla salute, istruzione ed educazione saranno assunte di comune accordo dai genitori;
i genitori terranno conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise dal genitore che tiene in quel momento la bambina. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a;
2) la figlia minore avrà collocazione Per_1 Per_1 prevalente e residenza presso al madre;
3) i genitori nell'interesse morale e materiale della figlia
determinano i tempi e le modalità della presenza degli stessi con la bambina, anche in Per_1 considerazione dei rispettivi orari lavorativi, secondo le modalità che seguono: a) tutte le mattine la madre porterà a scuola;
il padre provvederà a prelevare la bambina da scuola alle ore 13.00 Per_1 tutti i giorni ad eccezione del giovedì (giorno in cui verrà presa dalla madre alle ore 16.00) e del venerdì (giorno in cui verrà presa dai nonni paterni e riportata a casa dalla madre nel pomeriggio).
Nei giorni in cui la bimba verrà ritirata da scuola dal padre (lunedì, martedì e mercoledì) pranzerà con lui. Il lunedì e mercoledì delle settimane in cui il padre terrà la figlia con sé nei weekend, il padre riporterà alla mamma dopo aver svolto i compiti scolastici;
il martedì la bambina pernotterà Per_1 col padre e sarà riaccompagnata a scuola la mattina seguente. Nelle settimane in cui la bambina passerà il weekend con la madre pernotterà con il padre nei giorni di martedì e mercoledì. Nei giorni in cui il sig. sarà impegnato per lavoro in viaggi in Italia o all'estero, dovrà con preavviso Pt_1 di almeno una settimana, avvisare la sig.ra che organizzerà autonomamente la gestione Parte_2 della bambina;
b) il padre potrà tenere con sé la bimba a weekend alterni dal venerdì al lunedì mattina, compreso il pernottamento;
c) in ragione delle modalità con cui vengono festeggiate le festività nelle famiglie di origine dei genitori, trascorrerà con il padre la Viglia di Natale e Per_1 la Pasquetta e con la madre il giorno di Natale e quello di Pasqua. Ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di S. TE con il padre e quello di S. TR con la madre e viceversa;
d) durante l'estate la bambina trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore.
Le date dovranno essere concordate tra i genitori con un mese di anticipo. Inoltre i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la bambina nonché le date di partenza e ritorno. 4) Il sig. verserà alla sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , € Per_1
1.500,00 (millecinquecento/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse di saranno a carico del padre nella misura del 100%. Per_1
Si intendono straordinarie, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche
(visite specialistiche di ogni genere, cure dentistiche, ortodontiche, fisioterapiche ed oculistiche, trattamenti sanitari, ticket sanitari e farmaci particolari), le spese scolastiche (libri di testo, ripetizioni, corsi e gite) e quelle extrascolastiche (attività sportive, ricreative, ludiche ed artistiche con pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze). Tutte le spese straordinarie dovranno essere comunque preventivamente concordate tra i genitori;
5) Il mutuo gravante sulla casa familiare, oggi trasferita in proprietà alla figlia in ragione degli accordi di separazione, continuerà ad essere pagato Per_1 interamente dal sig. . Anche tutte le spese relative alla casa familiare, comprese le Parte_1 utenze e la tassa IMU, resteranno completamente a carico del sig. ; 6) Il IG. Parte_1
corrisponderà alla IG.ra a titolo di assegno divorzile l'importo Parte_1 Parte_2 di €. 1.000,00 mensili entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli Indici Istat, con possibilità di una liquidazione una tantum che si indica in €. 100.000,00.
Con vittoria di spese e compensi legali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8 dicembre 2008 in San
Frediano a Settimo (PI) con , dall'unione con la quale è nata la figlia, il Parte_2 Per_1
15 giugno 2010.
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro coniugi Parte_1 della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 22 gennaio 2020.
Su tali presupposti, ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la mamma, nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre e porsi a suo carico (di lui ricorrente)
l'onere di contribuire al mantenimento della figlia minore con la somma di € 1.000,00 mensili, più
Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie. Il ricorrente si è reso, altresì, disponibile a continuare a pagare per intero le rate del mutuo della casa coniugale, nonché tutte le spese per l'immobile.
In data 14 maggio 2021, si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo alla Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha però rilevato una sensibile sperequazione reddituale tra le posizioni degli ex coniugi a suo svantaggio (di lei resistente). Ha, pertanto, domandato, oltre all'affido condiviso della figlia, alla collocazione prevalente presso di sé
e alla regolamentazione del diritto di visita del padre in maniera analoga a quanto richiesto dallo stesso ricorrente, che il contributo di mantenimento da porsi a carico del padre ed in favore della minore fosse quantificato in € 1.500,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie e alla rata del mutuo relativo alla casa coniugale. La resistente ha, da ultimo, chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, da quantificarsi in € 1.000,00 mensili, con possibilità di liquidazione una tantum in € 100.000,00.
All'esito della fase presidenziale, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, è stato disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre e regolamentato il diritto di visita del padre, nonché posto a carico del Pt_1
l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 1.000,00, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie. La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al Giudice istruttore.
Assegnati i termini per memorie istruttorie, la causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti e con la prova per testi sulle circostanze capitolate dalle parti e ammesse.
Il Giudice ha, in seguito, tentato di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia formulando proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la quale, tuttavia, è rimasta senz'esito per la mancata accettazione di parte resistente. A questo punto, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
1. LA PRONUNCIA SULLO STATUS
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 8 dicembre 2008 in San Frediano a Settimo Parte_1 Parte_2
(PI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), al n. 71, parte II, serie A, anno 2008.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
2. I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA FIGLIA MINORE
2.1. AFFIDO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE DEL REGIME DI FREQUENTAZIONE DELLA
MINORE
Con riguardo alle modalità di affido, collocamento e diritto di visita della minore, questo Tribunale ritiene di confermare i provvedimenti presidenziali i quali, a loro volta, hanno recepito le conclusioni concordi delle parti, giacché trattasi di statuizioni rispondenti all'interesse preminente della minore
Per_1
La figlia minore, pertanto, rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata e potrà incontrare il padre nelle modalità previste nei provvedimenti presidenziali e di cui al dispositivo della presente sentenza.
2.2. CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Le questioni ancora controverse tra le parti sono “limitate” a quelle di carattere economico, prima tra queste la misura del contributo di mantenimento ordinario e delle spese straordinarie da porsi a carico del ricorrente e in favore della minore. Il invero, ha domandato che, quanto al Pt_1 mantenimento ordinario, venga confermata la somma di € 1.000,00 già prevista in sede di separazione ma che le spese straordinarie siano ripartite tra gli ex coniugi in ragione della metà ciascuno e ciò anche in considerazione del nuovo nucleo familiare costituito dal con la compagna e della Pt_1 recente nascita della loro figlia. La dal canto suo, in ragione della sperequazione tra le Parte_2 condizioni reddituali delle parti e delle mutate ed accresciute esigenze della minore rispetto al tempo della separazione, ha chiesto che venga innalzato il contributo sino ad € 1.500,00 mensili e che sia confermata, invece, la corresponsione al 100% da parte del padre delle spese straordinarie relative alla figlia.
Com'è noto, l'art. 337 ter, comma 4, c.c., prescrive al giudice di tenere conto, nella determinazione di un contributo di mantenimento in favore del minore (il cui an non è oggetto di discussione tra le parti), oltre che delle condizioni economiche dei genitori anche le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
È emersa dagli accertamenti della polizia tributaria incaricata una sperequazione reddituale tra le parti in favore del il quale, per l'anno d'imposta 2021, ha percepito un reddito di € 79.821,12 Pt_1 ed è socio con una partecipazione del 49% della società Greath Lengths Point s.r.l., il cui volume d'affari nell'anno 2021 è stato di € 2.081.855,00, socio al 50% della società Pafi s.r.l., che ha registrato sempre nell'anno 2021 un volume d'affari pari ad € 86.313,00, nonché amministratore della società YouYou Italia s.r.l., il cui volume d'affari è stato pari ad € 1.712,00 nell'anno 2021. La
[...]
stando alla documentazione versata dalla stessa in atti, ha percepito nell'anno d'imposta Pt_2
2022, un reddito pari ad € 34.033,00. La resistente, tuttavia, a differenza della controparte, risulta proprietaria di immobile in Pisa dal quale, sino al 31 novembre 2020, ha percepito un canone di locazione annuale pari ad € 2.700,00, nonché comproprietaria di taluni immobili e terreni siti sempre nella provincia di Pisa.
Considerando, poi, che i tempi di frequentazione genitori-figlia sono pressoché paritetici e l'età della figlia di anni 15, questo Tribunale stima congruo porre a carico del l'onere Per_1 Pt_1 di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di € 1.200,00, più Istat, in aggiunta al 100% delle spese straordinarie disciplinate come in dispositivo.
L'assegno unico e universale relativo alla figlia, nonché le detrazioni fiscali, saranno percepite nella misura del 50% tra i genitori.
3. LA RICHIESTA DI ASSEGNO DIVORZILE
La resistente ha domandato riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad € 1.000,00 mensili, in considerazione dei sacrifici che lei stessa ha sostenuto nell'interesse della famiglia e che hanno consentito al marito di progredire nella propria vita professionale, occupandosi da sé sola della gestione della minore. A livello generale, occorre ricordare che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile occorre accertare la mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e/o l'oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. 21234 del 9.08.2019; Cass. SS.UU. 18278 del 11.07.2018) e, ancora, il sacrificio delle aspettative di lavoro del coniuge istante, accertando il “contributo da questi fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune” (Cass. 16705 del
5.08.2020), contemperando, poi, tanto con circostanze diverse, quali l'instaurazione da parte del coniuge richiedente di una convivenza more uxorio “stabile e duratura” e, quindi, la disgregazione dell'originario nucleo familiare e il venir meno del principio di solidarietà post matrimoniale (in questi termini, Cass. 2732 del 5.02.2018; sul punto, si v. Cass. 11504 del 10.05.2017); l'assegnazione della casa familiare allo stesso coniuge richiedente (Cass. 10204 del 11.04.2019); la capacità lavorativa dell'istante medesimo, intesa come “potenziale capacità di guadagno” (cfr. Cass.
789/2017), eventuali condotte di rifiuto all'impiego e, comunque, “atteggiamenti deresponsabilizzanti e attendisti” (Cass. 3661 del 13.02.2020). I recenti arresti della Corte di legittimità (Cass. n. 18287/2018) hanno superato al fine della determinazione dell'assegno il criterio c.d. mantenimento del tenore di vita matrimoniale, tendendo a far sì che venga riacquistato lo stato di libero, senza, però, azzerare l'esperienza della relazione coniugale, atteso che la sentenza di scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella effetti e conseguenze delle scelte personali e della coppia poi disgregata.
In punto di riconoscimento dell'an dell'assegno il presupposto è costituito dalla prova o meno della mancanza, in capo al richiedente, di mezzi economici adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, a garantire una situazione di piena autosufficienza economica, costituendo invece le condizioni reddituali delle parti uno dei possibili (e concorrenti) criteri da valutare ai fini della determinazione del quantum (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, n. 11504/2017). Il riconoscimento in punto di “an” di assegno divorzile richiede dunque, in via preliminare, la necessità di valutare se le sue condizioni economiche le consentano o meno di poter provvedere alle proprie esigenze di vita in modo autosufficiente.
La non indipendenza economica di uno dei due coniugi, invero, permette di imporre all'altro l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento, stante il dovere costituzionale e inderogabile di “solidarietà economica” che impone un'erogazione di natura patrimoniale a tutela della persona economicamente più debole (rif. art. 2 e 23 Cost.). In ciò si attua la c.d. “solidarietà post-coniugale” posta a fondamento della funzione principale dell'assegno divorzile, ovverosia la funzione assistenziale (v. C. Cass., sez. I civile, n.11504 del 10.05.2017). L'attribuzione del diritto de quo è del tutto avulsa da una valutazione comparativa tra le condizioni economiche degli ex coniugi ed ancorata in via esclusiva alla verifica della sussistenza dell'autosufficienza economica del richiedente, verifica che deve aver riguardo “alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità” (v. C. Cass., ord. n. 3015 del 07.02.2018).
Nel caso di specie, il Tribunale non ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora, né sotto il profilo assistenziale, atteso che la Parte_2 svolge un'attività lavorativa dalla quale percepisce indubbiamente (e su questo neanche la stessa resistente contesta alcunché) redditi adeguati e sufficienti al proprio sostentamento, né, a ben vedere, sotto il profilo perequativo-compensativo, sulla scorta di quanto è emerso dall'istruttoria condotta a mezzo prova per testi.
La teste sorella della resistente, ha confermato che la signora ha lavorato Testimone_1 part-time per dedicarsi alla crescita della minore e che si è occupata della bambina con l'aiuto anche dei propri familiari, soprattutto quando il si trovava fuori per lavoro. La gestione pressoché Pt_1 totale della figlia da parte della madre, tuttavia, risulta smentita dalle dichiarazioni del teste,
[...]
dipendente della società Greath Lengths Point s.r.l., della cui attendibilità non si ha ragione Tes_2 di dubitare, il quale ha confermato che le trasferte lavorative che il e lui svolgevano Pt_1 duravano una giornata, si partiva la mattina e si tornava la sera (si v. risposta al cap. n. 7 di cui al verbale udienza del 5 aprile 2023) e che il portava la bimba con sé in ufficio a fare i compiti. Pt_1
ADR nel periodo della scuola elementare, la bimba la vedevo sostanzialmente quasi tutti i giorni;
veniva tenuta in ufficio, abbiamo tante sale, e la portava nella zona riunione e ce la teneva Pt_1 un paio d'ore, due ore e mezzo, nonché il fatto che il padre si assentava talora dall'ufficio per accompagnare la bambina alle attività extrascolastiche.
Per quanto consta, dunque, non può ritenersi dimostrata la componente perequativo-compensativa sulla quale si è fondata la richiesta di assegno divorzile e, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
4. ULTERIORI STATUIZIONI
Quanto al resto delle statuizioni, il Collegio prende atto della disponibilità, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, di parte ricorrente a farsi carico del pagamento integrale delle rate di mutuo gravante sulla casa familiare, nonché delle spese relative all'abitazione medesima, trattandosi di statuizioni che esulano dai provvedimenti accessori che il Tribunale può adottare in sede di separazione e divorzio e che ben però possono essere recepiti laddove vi sia (come in questo caso)
l'accordo delle parti.
5. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'esito del giudizio ed il contegno processuale tenuto da entrambe le parti, anche in forza di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., si stima congruo disporne la compensazione tra le stesse parti nella misura del 40%, ponendo il restante 60% a carico della resistente (soccombente rispetto alla richiesta di assegno divorzile nonché in punto Parte_2 di quantum del contributo dovuto dal per il mantenimento ordinario della figlia). Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe,
e , celebrato in San Frediano a Settimo (PI), in data Parte_1 Parte_2
8 dicembre 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Cascina (PI), al n.71, parte II, serie A, anno 2008.
DISPONE l'affido condiviso della minore, ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 garantire alla bambina un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
la bambina continuerà a ricevere cure, educazione ed istruzione da parte di entrambi ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni per la figlia relative alla salute, istruzione ed educazione saranno assunte di comune accordo dai genitori;
i genitori terranno conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise dal genitore che tiene in quel momento la bambina. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a Per_1
DISPONE che la figlia minore avrà collocazione prevalente e residenza presso al madre in Per_1
Calcinaia, via dei Girasoli n. 29.
DISPONE che i genitori, nell'interesse morale e materiale della figlia determinano i tempi e Per_1 le modalità della presenza degli stessi con la bambina, anche in considerazione dei rispettivi orari lavorativi, secondo le modalità che seguono:
a) tutte le mattine la madre porterà a scuola il padre provvederà a prelevare la bambina da Per_1 scuola alle ore 13:00 tutti i giorni ad eccezione del giovedì (giorno in cui verrà presa dalla madre alle ore 16:00) e del venerdì (giorno in cui verrà presa dai nonni paterni e riportata a casa dalla madre nel pomeriggio). Nei giorni in cui la bimba verrà ritirata da scuola dal padre (lunedì, martedì e mercoledì) pranzerà con lui. Il lunedì e mercoledì delle settimane in cui padre terra la figlia con sé nei weekend, il padre riporterà alla mamma dopo aver svolto i compiti scolastici;
il martedì la bambina Per_1 pernotterà col padre e sarà riaccompagnata a scuola la mattina seguente. Nelle settimane in cui la bambina passerà il weekend con la madre pernotterà con il padre nei giorni di martedì e mercoledì.
Nei giorni in cui il IG. sarà impegnato per lavoro in viaggi in Italia o all'estero, dovrà con Pt_1 preavviso di almeno una settimana, avvisare la IG.ra del che organizzerà autonomamente Pt_2 la gestione della bambina. b) Il padre potrà tenere con sé la bimba a week-end alterni dal venerdì al lunedì mattina, compreso il pernottamento.
c) In ragione delle modalità con cui vengono festeggiate le festività nelle famiglie di origine dei genitori, trascorrerà con il padre la Vigilia di Natale e la Pasquetta e con la madre il giorno Per_1 di Natale e quello di Pasqua. Ad anni alterni la bambina trascorrerà il giorno di S. TE con il padre e quello di S. TR con la madre e viceversa.
Durante l'estate la bambina trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore.
Le date dovranno essere concordate tra i genitori con un mese di anticipo. Inoltre, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la bambina nonché le date di partenza e ritorno.
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'onere di Parte_1 corrispondere la somma mensile di € 1.200,00, più Istat, da versarsi alla madre, , Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese.
DISPONE che il padre corrisponderà il 100% delle spese straordinarie concordate e documentate. Si intendono straordinarie, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche
(visite specialistiche di ogni genere, cure dentistiche, ortodontiche, fisioterapiche e oculistiche, trattamenti sanitari, tickets sanitari e farmaci particolari), le spese scolastiche (libri di testo, ripetizioni, corsi e gite) e quelle extrascolastiche (attività sportive, ricreative, ludiche ed artistiche con pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze). Tutte le spese straordinarie dovranno essere comunque preventivamente concordate tra i genitori.
DISPONE che l'assegno unico ed universale relativo nonché le detrazioni fiscali relative alla minore saranno ripartiti, in ragione della metà ciascuno, tra i genitori.
RIGETTA la richiesta di assegno divorzile formulata da . Parte_2
Il Tribunale, quanto al resto, prende atto che le parti sono concordi nel prevedere che il mutuo gravante sulla casa familiare, oggi trasferita in proprietà alla figlia in ragione degli accordi Per_1 di separazione, continuerà ad essere pagato interamente da , come, pure, tutte Parte_1 le spese relative alla casa familiare, comprese le utenze e la tassa IMU, resteranno completamente a carico dello stesso Parte_1
COMPENSA le spese del presente procedimento tra le parti nella misura del 60% e, per l'effetto,
CONDANNA alla refusione del restante 40% delle spese di lite nei confronti di Parte_2
che liquida in € 2.628,21 (pari al 60% delle spese complessive pari ad euro Parte_1
4.380,35), oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cascina (PI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 22.10.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina