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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9237/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 Pt_2
PARADISO NATALIA ELISABETH che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VERCELLONE EMMA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in GIAVENO il 08/12/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 47 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/05/2003 e il 19/03/2005, maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 07/10/2015. Con ricorso depositato il 02/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che, per le ragioni di cui in narrativa nel ricorso e avendo i coniugi sistemazioni abitative autonome e distinte, ed essendo entrambi economicamente autonomi e autosufficienti, nulla
è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile di mantenimento.
DISPONE a carico del IG. un assegno di mantenimento onnicomprensivo in favore Parte_1 dei figli e maggiorenni, studenti, non autonomi economicamente e Per_1 Persona_3 residenti con la madre fin dalla separazione, dal momento della proposizione della domanda e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, pari a complessivi € 1.000,00 (milleuro/00), con rivalutazione annuale secondo indici Istat, che di comune accordo tra le Parti al fine di incentivare l'autonomia, anche economica, dei figli, data anche l'età, verranno così corrisposti:
- € 600,00 (seicentoeuro/00) da imputare per metà a ciascun figlio, alla IG.ra entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, e per dodici mensilità, alle coordinate bancarie già note o che la stessa vorrà comunicare;
- € 200,00 (duecentoeuro/00) per il figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mensilità, Per_1 presso il conto corrente da definirsi ovvero una carta prepagata, libretto di risparmio et similia, personale o cointestato con il fratello;
- € 200,00 (duecentoeuro/00) per il figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici Per_2 mensilità, presso il conto corrente da definirsi ovvero una carta prepagata, libretto di risparmio et similia, personale o cointestato con il fratello. PRENDE ATTO che, sull'accordo delle parti, il contributo al mantenimento deve intendersi omnicomprensivo e quale forfettizzazione di tutte le spese straordinarie ed extra assegno ad eccetto delle seguenti voci: sono escluse dalla forfettizzazione e non necessitano di preventivo accordo e saranno suddivise al
50% ciascuno, salvo diverso patto:
- le spese per le tasse e/o tributi, di qualunque natura, e assicurazioni scolastiche richieste da istituti ed università pubbliche;
- le spese per i libri di testo e materiale di corredo scolastico riferiti a corso di studi seguito, nonché di quello universitario, inclusi gli strumenti informatici necessari per gli studi;
- le spese per l'abbonamento del trasporto pubblico annuale, mensile, o trimestrale;
- i costi relativi ad un'attività extrascolastica (sportiva, di svago, culturale e/o di istruzione), purché entro un limite di spesa di € 1.000,00 (milleuro/00) annuale per ogni figlio, inclusi i relativi accessori e materiali;
- le spese per i corsi di recupero e/o ripetizioni individuali sempre che siano necessarie, per motivate e provate difficoltà, ed entro il limite di € 500,00 (cinquecento/00) annui per ogni figlio;
- le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per i tickets sanitari, oltre alle spese farmaceutiche prescritte dal medico di base o di libera scelta.
Sono altresì escluse ma necessitano di preventivo accordo scritto tra i genitori che divideranno la spesa, salvo diverso patto, al 50% ciascuno:
- le spese relative a rette e assicurazioni scolastiche imposte e/o richieste da istituti ed università private, anche se parificate e/o riconosciute;
- le spese per le gite scolastiche e/o soggiorno studi o sportivi, nonché viaggi di piacere e svago;
- le spese relative all'attività extrascolastiche avente costi particolarmente elevati (e dunque sopra il limite di € 1.000,00 per ciascun figlio di cui al paragrafo precedente);
- le rette e costi per i corsi di specializzazione, di alta formazione, per l'ottenimento di particolari certificazioni, masters o comunque denominati, nazionali ed esteri, pubblici o privati;
- le spese per i corsi di recupero e lezioni private, che non appaiano necessarie o che comunque eccedano il limite annuale di € 500,00 per ogni figlio di cui al paragrafo precedente;
- i costi relativi all'alloggio e al vitto, comprese utenze e spese accessorie, presso istituti ed università, pubbliche o private, ovvero presso soggetti privati e/o dormitori;
- l'acquisto di beni informatici ed elettronici quale che ne sia l'uso (PC, TV, Tablet, licenze software, cellullari et similia), nonché di attrezzature sportive.
PRENDE ATTO che tutte le spese, ordinarie e straordinarie, incluso il bollo, la revisione, eventuali riparazioni riguardanti l'automobile di proprietà della IG.ra (acquistata con denaro di CP_1 esclusiva provenienza della stessa) ed in uso esclusivo ai ragazzi e saranno Per_1 Per_2 suddivise in ragione del 50% per ciascuno dei genitori. Qualora si rendesse necessario l'acquisto di una nuova autovettura per i figli, per il quale è richiesto, comunque, il preventivo accordo tra le Parti, il costo dell'acquisto sarà a carico del IG. , il quale potrà intestarsi l'autovettura, e Parte_1 le successive spese verranno suddivise fra i genitori in ragione del 50% per uno.
PRENDE ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile: il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese all'altro genitore, il quale si impegna a procedere al rimborso entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere ed a mettere a disposizione l'uno dell'altro tutti i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che le Parti dichiarano di aver regolato e definito i conteggi di dare/avere rispetto alle spese extra assegno dei figli (mediche, scolastiche e sportivo - ricreative) e alle eventuali pendenze relative al mantenimento (a seguito di passate riduzioni e/o compensazioni concordate, nonché l'arretrato aggiornamento Istat), e che, dunque, nulla è tra le Parti più dovuto per il pregresso fino alla data del presente ricorso.
PRENDE ATTO che sull'accordo delle parti la prima rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento avverrà a febbraio 2025.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9237/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 Pt_2
PARADISO NATALIA ELISABETH che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VERCELLONE EMMA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in GIAVENO il 08/12/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 47 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/05/2003 e il 19/03/2005, maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 07/10/2015. Con ricorso depositato il 02/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che, per le ragioni di cui in narrativa nel ricorso e avendo i coniugi sistemazioni abitative autonome e distinte, ed essendo entrambi economicamente autonomi e autosufficienti, nulla
è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile di mantenimento.
DISPONE a carico del IG. un assegno di mantenimento onnicomprensivo in favore Parte_1 dei figli e maggiorenni, studenti, non autonomi economicamente e Per_1 Persona_3 residenti con la madre fin dalla separazione, dal momento della proposizione della domanda e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, pari a complessivi € 1.000,00 (milleuro/00), con rivalutazione annuale secondo indici Istat, che di comune accordo tra le Parti al fine di incentivare l'autonomia, anche economica, dei figli, data anche l'età, verranno così corrisposti:
- € 600,00 (seicentoeuro/00) da imputare per metà a ciascun figlio, alla IG.ra entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, e per dodici mensilità, alle coordinate bancarie già note o che la stessa vorrà comunicare;
- € 200,00 (duecentoeuro/00) per il figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici mensilità, Per_1 presso il conto corrente da definirsi ovvero una carta prepagata, libretto di risparmio et similia, personale o cointestato con il fratello;
- € 200,00 (duecentoeuro/00) per il figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e per dodici Per_2 mensilità, presso il conto corrente da definirsi ovvero una carta prepagata, libretto di risparmio et similia, personale o cointestato con il fratello. PRENDE ATTO che, sull'accordo delle parti, il contributo al mantenimento deve intendersi omnicomprensivo e quale forfettizzazione di tutte le spese straordinarie ed extra assegno ad eccetto delle seguenti voci: sono escluse dalla forfettizzazione e non necessitano di preventivo accordo e saranno suddivise al
50% ciascuno, salvo diverso patto:
- le spese per le tasse e/o tributi, di qualunque natura, e assicurazioni scolastiche richieste da istituti ed università pubbliche;
- le spese per i libri di testo e materiale di corredo scolastico riferiti a corso di studi seguito, nonché di quello universitario, inclusi gli strumenti informatici necessari per gli studi;
- le spese per l'abbonamento del trasporto pubblico annuale, mensile, o trimestrale;
- i costi relativi ad un'attività extrascolastica (sportiva, di svago, culturale e/o di istruzione), purché entro un limite di spesa di € 1.000,00 (milleuro/00) annuale per ogni figlio, inclusi i relativi accessori e materiali;
- le spese per i corsi di recupero e/o ripetizioni individuali sempre che siano necessarie, per motivate e provate difficoltà, ed entro il limite di € 500,00 (cinquecento/00) annui per ogni figlio;
- le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per i tickets sanitari, oltre alle spese farmaceutiche prescritte dal medico di base o di libera scelta.
Sono altresì escluse ma necessitano di preventivo accordo scritto tra i genitori che divideranno la spesa, salvo diverso patto, al 50% ciascuno:
- le spese relative a rette e assicurazioni scolastiche imposte e/o richieste da istituti ed università private, anche se parificate e/o riconosciute;
- le spese per le gite scolastiche e/o soggiorno studi o sportivi, nonché viaggi di piacere e svago;
- le spese relative all'attività extrascolastiche avente costi particolarmente elevati (e dunque sopra il limite di € 1.000,00 per ciascun figlio di cui al paragrafo precedente);
- le rette e costi per i corsi di specializzazione, di alta formazione, per l'ottenimento di particolari certificazioni, masters o comunque denominati, nazionali ed esteri, pubblici o privati;
- le spese per i corsi di recupero e lezioni private, che non appaiano necessarie o che comunque eccedano il limite annuale di € 500,00 per ogni figlio di cui al paragrafo precedente;
- i costi relativi all'alloggio e al vitto, comprese utenze e spese accessorie, presso istituti ed università, pubbliche o private, ovvero presso soggetti privati e/o dormitori;
- l'acquisto di beni informatici ed elettronici quale che ne sia l'uso (PC, TV, Tablet, licenze software, cellullari et similia), nonché di attrezzature sportive.
PRENDE ATTO che tutte le spese, ordinarie e straordinarie, incluso il bollo, la revisione, eventuali riparazioni riguardanti l'automobile di proprietà della IG.ra (acquistata con denaro di CP_1 esclusiva provenienza della stessa) ed in uso esclusivo ai ragazzi e saranno Per_1 Per_2 suddivise in ragione del 50% per ciascuno dei genitori. Qualora si rendesse necessario l'acquisto di una nuova autovettura per i figli, per il quale è richiesto, comunque, il preventivo accordo tra le Parti, il costo dell'acquisto sarà a carico del IG. , il quale potrà intestarsi l'autovettura, e Parte_1 le successive spese verranno suddivise fra i genitori in ragione del 50% per uno.
PRENDE ATTO che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile: il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese all'altro genitore, il quale si impegna a procedere al rimborso entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
PRENDE ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere ed a mettere a disposizione l'uno dell'altro tutti i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che le Parti dichiarano di aver regolato e definito i conteggi di dare/avere rispetto alle spese extra assegno dei figli (mediche, scolastiche e sportivo - ricreative) e alle eventuali pendenze relative al mantenimento (a seguito di passate riduzioni e/o compensazioni concordate, nonché l'arretrato aggiornamento Istat), e che, dunque, nulla è tra le Parti più dovuto per il pregresso fino alla data del presente ricorso.
PRENDE ATTO che sull'accordo delle parti la prima rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento avverrà a febbraio 2025.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.