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Articolo 14 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
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Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 14 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Versione
11 maggio 1956
Art. 14.
L'ufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956
Vedi fonte istituzionale
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