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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Rigato, ha pronunciato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa promossa da lettivamente domiciliato in Roma, al viale Gorizia 52, presso lo studio dell'avv. Parte_1
TAVERNESE MARCO che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP2 dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi
n. 12.
Resistente
-in persona del Commissario Straordinario Controparte_3 pro-tempore
Convenuto contumace
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 26/03/2024 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 essere stato ristretto dal mese di ottobre 2015 sino al mese di novembre 2016 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Latina;
dal mese di novembre 2016 sino al mese di maggio 2018 presso l'Istituto
Casa Circondariale di Velletri;
dal mese di maggio 2018 sino alla data di redazione del presente ricorso presso l'Istituto Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, esponeva di aver prestato dal mese di novembre 2015 sino al mese di giugno 2020 (e, per la parte qui d'interesse, nei periodi relativi a novembre-dicembre 2015; gennaio-febbraio-marzo- aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-
1 ottobre 2016) attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 20 et ss. della L. 354/1975 con le varie mansioni specificate in ricorso (scopino- aiuto cuciniere- inserviente di cucina) presso gli istituti penitenziari ivi indicati, precisando altresì che detto rapporto di lavoro doveva ritenersi unico non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona detenuta rimane in attesa della cosiddetta "chiamata al lavoro”. Lamentava che, con riferimento al lavoro intramurario svolto nel periodo dal mese di novembre 2015 al mese di ottobre 2016, si era visto corrispondere una mercede carceraria, come da cedolini paga allegati, inferiore a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 l. n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile vigenti al 1993 e non più adeguati da parte del . CP1
Deduceva di aver inoltrato tramite P.e.c., nelle date del 31.07.2020 - 31.12.2020 -31.12.2021 -
22.12.2022 -21.12.2023, al appositi atti di diffida al pagamento delle Controparte_1 differenze economiche dovute per la retribuzione diretta e differita in virtù dei contratti collettivi applicabili.
Concludeva, quindi, chiedendo di “ (a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati
(così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 4.401,49 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 311,43 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 4.712,92 (quattromilasettecentododici/92), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;” con vittoria di spese da distrarsi.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, Il si costituiva Controparte_1 tempestivamente, con memoria depositata il 03.10.2024, eccependo anzitutto la prescrizione quinquennale dei diritti vantati dal ricorrente in virtù di quanto disposto dall'art. 2948 c.c. Al riguardo richiamava pronunce della Corte di cassazione (Cass. SL 24.10.2019 n. 27340) con le quali era stato affermato che se indubbiamente la cessazione del rapporto di lavoro deve identificarsi con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o dell'internato, il quale non può rifiutarla per mantenere il rapporto di lavoro, la decorrenza della prescrizione non
2 necessariamente deve essere collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione ma piuttosto al momento del venir meno del rapporto di lavoro.
Rilevava che l'attività lavorativa dello si era svolta in modo discontinuo, dall'anno 2015 all'anno Pt_1
2020, avendo lo stesso svolto diverse mansioni presso differenti istituti di pena.
Significava che, pur volendo considerare la sussistenza un unico rapporto lavorativo, si è comunque verificata la prescrizione di tutti i crediti retributivi maturati ante 12.09.2020, considerando che la notifica dell'atto introduttivo è stata effettuata il 12.09.2024.
In relazione al quantum asseritamente richiesto dal ricorrente eccepiva la non debenza della 14^ mensilità e degli gli scatti di anzianità, previsti dal contratto collettivo che deve essere preso solo come parametro di riferimento e non applicato direttamente;
l'assenza di prova del diritto all'indennità per ferie/permessi non goduti e dell'indennità per lo svolgimento di lavoro festivo/straordinario svolto e l'impossibilità di richiedere il compenso raddoppiato per il lavoro festivo perché non determinato dalla competente Commissione prima del 2018.
Chiedeva quindi, in via principale, il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e, in subordine, di rigettare parzialmente la domanda per le ragioni suindicate con integrale compensazione delle spese di lite. CP L , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e deve esserne dichiarata la contumacia.
A seguito di istruttoria documentale, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, viste le note scritte depositate da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza.
*******
Parte ricorrente rivendica l'adeguamento della retribuzione per il lavoro svolto in ambito carcerario nel periodo compreso tra il mese di novembre 2015 sino al mese di ottobre 2016. La prestazione non è dunque stata continuativa, come si evince sia dai conteggi in atti che dalle buste paga prodotte.
Oggetto di rivendicazione sono i predetti periodi.
Il resistente appunta le osservazioni: CP1
a) sulla ritenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale delle pretese della ricorrente ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
b) sulla considerazione secondo la quale in relazione a ciascuna interruzione del rapporto di lavoro con la ricorrente dovrebbe ritenersi il decorso di un autonomo termine di maturazione della prescrizione;
c) sulla ritenuta decorrenza dei termini di prescrizione già in corso di svolgimento del rapporto di lavoro;
d) sulla ritenuta erronea quantificazione delle somme pretese dalla ricorrente e sulla necessità di compensare le spettanze della lavoratrice con la spese di mantenimento in carcere.
3 Con riferimento alle prime tre eccezioni proposte dalla Amministrazione resistente, la Corte di cassazione ha avuto modo di volgere plurime osservazioni con due recenti e ravvicinate pronunce
(Cass. S.L. Sent. n. 17484 del 25.6.2024 e Cass. S.L. Sent. n. 22706 del 5.8.2024).
E' stato rilevato anzitutto che mentre secondo l'originaria formulazione, l'art. 20 della L. 354/75 (c.d.
Ordinamento Penitenziario), pur affermando che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
è remunerato, ne sanciva l'obbligatorietà, tanto che l'art. 77 n. 3 del DPR 230/2000, recante il
Regolamento di attuazione della L. 354/75, prevedeva l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento degli obblighi lavorativi, specie di chi avesse assunto atteggiamenti passivi dopo avere accettato l'offerta di lavoro. La Corte costituzionale (Corte cost. n. 158/2001) aveva al riguardo rilevato che "il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo". In tale ottica la Corte di cassazione con la seconda delle pronunce sopra menzionate, ha quindi osservato che anche l'obbligatorietà, "si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).... Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi. Con ulteriore pronuncia (Corte cost. n.
361/2006) ha inoltre rilevato che due sono i punti fermi in tema di lavoro penitenziario: "Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole
4 bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali. Il terzo punto, derivante dai primi due, e costituito dalla illegittimità di ogni "irrazionale ingiustificata discriminazione", con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini.
La Corte di cassazione (con la già menzionata pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) ha quindi ulteriormente rilevato che il testo attualmente vigente dell'art. 20 L. 354/75, all'esito di numerose novelle, “prevede ora, al comma 1, che: "Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso
l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati". È rimasta la previsione di cui al comma
2, secondo cui: "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed é remunerato". È però stato eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro posto che essa, oltre ad essere in contrasto con il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario, era in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario (non vi è stata, però, l'analoga abrogazione dell'obbligatorietà del lavoro negli articoli del codice penale che la prevedono - artt. 22, 23 e 25 - come coessenziale all'esecuzione delle pene detentive dell'ergastolo, della reclusione e dell'arresto) ed è stato precisato, al comma 3, che: "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". È stata prevista, ai commi 3 e ss., l'istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale con il compito: a) di formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione del al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Tale commissione, prevista solo con la riforma del 2018, stabilisce autonomamente le regole per
l'avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere a rotazione. Non vi sono graduatorie vere e
5 proprie né la preventiva individuazione da parte del legislatore di criteri, di punteggi ovvero di priorità”.
Nell'ambito della finalità rieducativa il lavoro carcerario comporta dunque due profili di doverosità: uno è quello dato dalla considerazione secondo la quale la struttura penitenziaria deve farsi carico del dovere di assicurare il lavoro, sia pure compatibilmente con le condizioni dell'istituto penitenziario e tenuto conto del rapporto intercorrente tra lavoro e numero di detenuti che quindi possono vantare al riguardo non un diritto ma una aspettativa;
l'altro è dato dalla considerazione secondo la quale il detenuto, se vuole svolgere lavoro inframurario, deve dimostrare, anche attraverso il costante impegno nel lavoro, quella regolare condotta che porta alla remissione del debito o all'applicazione dei regimi alternativi alla detenzione. La Corte di cassazione ha pertanto ulteriormente rilevato che
“I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. Dunque, per l'ordinamento penitenziario riformato il lavoro carcerario smette di essere formalmente obbligatorio - lo rimane nelle previsioni del codice penale -
, il lavoratore non è più un "lavorante" e la retribuzione non è più una "mercede"”. La funzione rieducativa della unifica i rapporti di lavoro e li rende allo stesso tempo differenti dal "lavoro libero", non tanto per le modalità di svolgimento, quanto piuttosto per il contesto in grado di determinare
'metus' in capo al detenuto-lavoratore inteso non tanto come timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, quanto come consapevolezza della non coincidenza degli istituti posti a tutela del lavoro libero con quelli propri del lavoro libero, sul presupposto della necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole il metus del lavoratore – detenuto è legato sostanzialmente alla consapevolezza che i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti e le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate - sulla base di direttive - dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario oltre alle direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.
124/2018). In altre parole, la Corte ha rilevato che le condizioni in cui versa la casa circondariale che ospita il detenuto e le modalità esecutive della pena non consentono di prevedere se sia possibile svolgere una qualche attività lavorativa o anche la sola assegnazione a mansioni diverse o simili a quella già svolte. La conseguenza di tale stato di cose è che il detenuto si trova in una posizione di soggezione o metus desumibile da plurimi elementi che la Corte ha così individuato: “a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro (commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque
6 autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma "senza potere deliberativo"); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti - cfr. Cass. 17 agosto 2009, n.
18309; Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito,
Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico)”.
Numerose sono state le pronunce con le quali la Corte di cassazione (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n.
7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n.
3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n.
27340 che tali precedenti richiama) ha affermato che la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Riguardo a quest'ultima tesi la Corte di cassazione ha tuttavia da ultimo rilevato che essa non trova fondamento in disposizioni normative, mentre il principio affermato nelle citate pronunce va inteso nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro, a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori propri di qualsivoglia credito e pretesa.
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione, in passato si erano contese il campo la tesi secondo la quale essa dovrebbe decorrere dalle singole cessazioni e quella che invece individuava il dies a quo nell'ultima cessazione. Al riguardo è stato osservato che nell'attuale quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato. Tuttavia, sulla scorta di quanto già osservato, il lavoratore si trova pur sempre in condizioni di soggezione rispetto alle determinazioni dell'istituto penitenziario e ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) circostanza che determina la scarsa offerta di lavoro in carcere.
7 La Corte (con la pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) è andata oltre rispetto alle precedenti pronunce, giungendo ad affermare che deve essere dato adeguato rilievo alla “speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI).
Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)…”. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
Le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione con le più volte richiamate pronunce da ultimo assunte in materia, ritenute pienamente condivisibili e tali da poter essere fatte proprie da questo
Tribunale, consentono quindi di giungere ad alcuni punti fermi:
1) la prescrizione dei diritti del lavoratore detenuto nascenti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria è quinquennale;
2) il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria, anche se svolto in periodi tra loro distinti e non continuativi, va considerato come un unico rapporto nel cui ambito le cessazioni intermedie sono solo delle sospensioni, venendo l'intero rapporto unificato dalla condizione detentiva del lavoratore;
8 3) la prescrizione dei diritti del detenuto - lavoratore non decorre dalle singole interruzioni che possono connotare il rapporto di lavoro, ma dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, che può non coincidere con le dimissioni dall'istituto per fine pena.
Applicando tali principi si considera anzitutto che avrebbe dovuto essere l'Amministrazione a individuare il momento in cui il rapporto di lavoro con lo poteva ritenersi concluso. La Pt_1 convenuta non ha però fornito alcun elemento al riguardo.
La cessazione del rapporto di lavoro penitenziario, del resto, non può essere desunta neanche dal trasferimento del detenuto o dal mero mutamento di mansioni assegnate non configurando tali circostanze interruzioni intermedie, volontariamente concordate, rispetto alle quali il soggetto privato della libertà non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus.
Nella fattispecie in esame, pertanto, alcuna prescrizione risulta essere maturata, avendo lo Pt_1 adempiuto, con le differenti mansioni indicate nelle buste paga in atti, ad un unico rapporto lavorativo penitenziario svolto senza soluzione di continuità (dal mese di novembre 2015 sino al mese di giugno
2020) nonostante i periodi interruttivi dettati dalle contingenze dello stato di reclusione, come evidenziato dalle buste paga prodotte in atti da parte ricorrente.
L'Amministrazione penitenziaria si è limitata a generiche e infondate deduzioni assertive, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata, senza adempiere all'onere probatorio gravante sulla stessa di allegare specificamente l'esistenza di plurimi e distinti rapporti di lavoro a termine e dimostrare che tale fosse l'assetto dell'impiego lavorativo del detenuto in oggetto.
Il Ministero convenuto non offre alcuna indicazione sul tenore dei provvedimenti di assegnazione del lavoro in favore dello ed è deficitario sulla dimostrazione dell'avvenuta cessazione dello stato Pt_1 lavorativo in relazione ai sopra riportati periodi di maggior interruzione dell'attività o di esclusione del detenuto dalla stessa, non consentendo quindi alcun apprezzamento, da parte di codesto ufficio giudicante, sul fatto che l'interruzione della prestazione tra l'uno e l'altro periodo sia stata dovuta all'originaria natura a termine degli incarichi o ad effettive cessazioni medio tempore del rapporto o ad eventuali altre ragioni (così anche Cass. 19.1.2024 n. 2092).
Il rapporto di lavoro, inoltre, si instaura con il e non con il singolo Istituto di Controparte_1 detenzione, pertanto, l'assegnazione del detenuto nel tempo a diversi Istituti di pena non rappresenta un elemento univoco dal quale possa desumersi la cessazione del rapporto di lavoro, configurando unicamente una modifica del luogo ove egli è tenuto a rendere la prestazione, così come il mutamento di mansioni è conseguenza della peculiarità del rapporto carcerario.
In totale assenza di prova contraria, il rapporto di lavoro intramurario instaurato dal detenuto Pt_1 con il Ministero della Giustizia, a decorrere dal mese di novembre 2015 sino al mese di giugno 2020, deve configurarsi come un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, non rilevando le singole interruzioni della prestazione lavorativa. Da tali premesse consegue che alcuna prescrizione
9 dei crediti retributivi può dirsi maturata essendo il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio stato depositato in data 26.03.2024 e quindi, entro il quinquennio dalla sua cessazione.
Ad ogni buon conto, si rileva che il ricorrente ha dimostrato di aver posto in essere - a differenza di quanto eccepito dalla difesa del convenuto - validi atti interruttivi della prescrizione, tale CP1 dovendosi considerare la diffida del 31.07.2020 - 31.12.2020 -31.12.2021 -22.12.2022 -21.12.2023,
(all. nn.10-11-12-13-14 al ricorso) nei quali, pur mancando l'indicazione specifica dei periodi lavorativi dei detenuti a cui si riferiscono, sono indicate la richiesta di adeguamento delle retribuzioni ricevute, le ragioni poste a fondamento della pretesa e i riferimenti normativi a sostegno della stessa.
Nel merito, si rileva che la remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 L.354/75,
(secondo cui: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti
e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per ciascuna Controparte_4 delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”) e che, in mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto
(vedi Corte Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n.36250/2004 nella cui motivazione si legge: “Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”).
Parte resistente ha prodotto copia della circolare del Ministero della Giustizia dell'10.11.93, prot.
889518, relativa alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento. Dalla lettura del documento si evince che le mercedi sono state determinate utilizzando come riferimento le tabelle retributive dei CCNL appropriati in relazione alle attività specificamente svolte dai detenuti (nel caso di specie la ricorrente, come dalla stessa affermato, era inquadrata al livello C del CCNL Settore Servizi).
Dai prospetti paga prodotti agli atti si evince che per l'arco temporale oggetto di causa (dal mese di
10 novembre 2015 sino al mese ottobre 2016), il ricorrente ha lavorato nel mese di novembre 2015 in qualità di scopino, cat. C, per un totale di 30 ore ordinarie e 5 ore festive, percependo una retribuzione di euro 139,29; nel mese di dicembre 2015 ha lavorato in qualità di scopino, cat. C, per un totale di 48 ore ordinarie e 18 ore festive e ha lavorato in qualità di aiuto cuciniere, cat. B, per un totale di 60 ore ordinarie e 13 ore festive, percependo una retribuzione di euro 624,21; nel corso del mese di gennaio 2016 ha lavorato in qualità di aiuto cuciniere, cat. B, per un totale di 113 ore ordinarie e 20 minuti e per 26 ore festive e 40 minuti percependo una mercede complessiva di €
606,35; nel mese di febbraio 2016 ha lavorato in qualità di aiuto cuciniere, cat. B, per un totale di
126 ore ordinarie e 40 minuti e per 26 ore festive e 40 minuti percependo una mercede totale di €
682,97; nel mese di marzo 2016 ha lavorato in qualità di aiuto cuciniere, cat. B, per un totale di 140 ore ordinarie e 20 ore festive percependo una mercede totale di € 685,80; in relazione al mese di aprile 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 120 ore ordinarie e per 26 ore festive e 40 minuti percependo una mercede totale di € 600,24; nel mese di maggio 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 146 ore ordinarie e 40 minuti e per 33 ore festive e 20 minuti percependo una mercede totale di € 758,38; nel mese di giugno 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 126,40 ore ordinarie e 26,40 ore festive e ha percepito una mercede totale di € 652,70; a luglio 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 126,40 ore ordinarie e 26,40 ore festive e ha percepito una mercede totale di € 648,74; ad agosto 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat.
C, per un totale di 133,20 ore ordinarie e 26,40 ore festive e ha percepito una mercede complessiva di € 670,98; nel mese di settembre 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 140 ore ordinarie e 20 ore festive e ha percepito una mercede totale di € 651,31 e, infine, nel mese di ottobre 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 13,20 ore ordinarie percependo una mercede di € 45,12.
Nel caso in esame le mansioni svolte dal ricorrente in qualità di scopino, aiuto cuciniere e inserviente di cucina sono state correttamente individuate nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari d'istituto” sussumibile nel CCNL “Alberghi e Mense”.
Per la quantificazione della mercede si è fatto poi riferimento alle categorie indicate in busta paga e, segnatamente, alla categoria “C” che corrisponde al 7 livello di inquadramento per il periodo in cui il detenuto ha svolto attività di scopino e inserviente di cucina e addetto alle pulizie e alla Pt_1 categoria “B” che corrisponde al 6 livello di inquadramento del suddetto CCNL per l'attività di aiuto cuciniere.
I conteggi allegati al ricorso dallo appaiono rispondenti alle doglianze dal medesimo Pt_1 evidenziate. A fronte di detti dettagliati conteggi, l'Amministrazione convenuta si è limitata ad una contestazione generica senza precisare né quantificare le asserite differenze che sussisterebbero tra quanto emerge dai cedolini paga e i conteggi proposti dal ricorrente.
11 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, i conteggi appaiono svolti correttamente e coerenti con le emergenze documentali.
Le circostanze di fatto (periodo di lavoro, orari osservati, mansioni svolte), indicate nel ricorso introduttivo mediante rinvio alle buste paga in atti, devono ritenersi accertate proprio sulla base di tale documentazione. Parte ricorrente, infatti, si è limitata a fare riferimento alla quantità di lavoro che risulta dalle buste paga ove sono indicate le mansioni ed il numero di ore svolte, poste a base dei conteggi in atti. Peraltro, l'Amministrazione convenuta, non ha contestato le suddette produzioni, né offerto idonei argomenti di segno opposto.
In sostanza quindi la causa verte esclusivamente sulla determinazione della giusta mercede, non sussistendo alcun ragionevole dubbio che le mansioni siano “lato sensu” riconducibili nell'ambito del contratto collettivo indicato, in relazione all'attività in concreto svolta nei periodi indicati.
Va, inoltre, considerato che in tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (Corte Costituzionale, sentenza n. 1087/1988,
Cass. Sez. penale 36250/2004)». Nel caso in esame la mercede è stata determinata in base ai minimi tabellari dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel 1993, poiché da allora non si è proceduto ad alcun aggiornamento sino al settembre 2017.
Parte ricorrente ha inoltre fatto corretto riferimento al CCNL applicabile e correttamente ha individuato il livello di inquadramento.
Dalle buste paga prodotte risulta che, mese per mese, è stata erogata una somma a titolo di tredicesima mensilità che è inclusa nella “mercede lorda”, inferiore a quanto sarebbe spettato sulla base del parametro rappresentato dalla contrattazione collettiva di categoria applicabile “ratione temporis”. Analoghe considerazioni valgono per ciò che riguarda il trattamento di fine rapporto, esplicitamente menzionato nei cedolini paga.
Quanto al capo di domanda relativo alla indennità sostitutiva delle ferie, osserva il Tribunale che il diritto alla fruizione di ferie retribuite trova fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n.
158 del 2001, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.
E' pur vero che la Corte Costituzionale ha rilevato che la peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti comporta che le concrete modalità (di forme e tempo) di realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito (con sospensione dell'attività lavorativa), dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell'istituto carcerario devono essere compatibili con lo stato di detenzione e quindi possono diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario (alle dipendenze
12 dell'Amministrazione Carceraria o di terzi), oppure che si svolga all'esterno o in situazione di semilibertà, diversificazioni che spetta al legislatore, al giudice o all'amministrazione precisare.
E' comunque evidente che sia la sussistenza di tale diritto che la sua quantificazione (e quindi la quantificazione della relativa indennità sostitutiva) sono connessi all'effettivo svolgimento di attività lavorativa retribuita nell'arco della settimana e della giornata con esclusione delle ore di riposo e di quelle destinate alle attività alternative, culturali o ricreative, che vengono svolte all'interno dell'istituto carcerario (o in regime di semilibertà) e che, invece, possono integrare proprio una forma di riposo rilevante ai fini che qui interessano. In mancanza di una espressa regolamentazione dell'istituto in esame da parte dell'Amministrazione, deve concludersi nel senso che, una volta dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa e le concrete modalità temporali di quest'ultima (periodo, ore e giorni lavorati) deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto in questione in base proporzionale alla quantità del lavoro svolto (cfr. Corte Appello Roma, 25.3.2014).
Per analoghi principi, ed in particolare per la previsione legislativa del diritto al riposo festivo, va altresì riconosciuto il compenso per il lavoro festivo.
Infine, deve contemplarsi nell'alveo del trattamento economico anche la richiesta della quattordicesima mensilità, difatti, secondo l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di
Appello Roma sez. V, 11/07/2023, n. 2250, che ha inteso dare continuità a taluni arresti precedenti
( sent. Corte di Appello di Roma n. 2672/2022 e n. 1874/2023) : “il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento”.
In altri termini, la disposizione dell'art. 22 legge 1975 n. 354 introduce un parametro, vincolante per l'amministrazione, di adeguatezza e proporzionalità del trattamento retributivo in conformità del principio sancito dall'art. 36 della Costituzione e, tenuto conto della particolarità del lavoro carcerario, costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede.
Questo vale anche con riguardo ai ROL, tipologia di permessi che attribuisce al lavoratore, a fronte del monte ore prestabilito in cui non vi è prestazione lavorativa, il diritto ad un trattamento economico e, specularmente, ove nelle ore destinate a detti permessi vi sia stata invece prestazione di lavoro, all'evidenza eccedente rispetto a quella dovuta per contratto, sorge in suo favore - secondo i principi generali della materia - il diritto a un emolumento corrispettivo (Corte appello Roma sez. V,
11/07/2023, n. 2250).
Sulla base dei conteggi allegati al ricorso la somma spettante alla ricorrente ammonta, dunque, ad
€ 4.712,92, oltre interessi legali dalla maturazione del singolo rateo al saldo.
Per mera completezza espositiva si osserva infatti che come recentemente affermato dalla Corte di
Cassazione, “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il ministero della giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la
13 medesima 'ratio' di cui alla pronuncia di accoglimento della corte costituzionale n. 459/2000-che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. 17869/14).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto per il periodo di lavoro carcerario prestato nei mesi di novembre-dicembre 2015; gennaio-febbraio-marzo- aprile-maggio- giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre 2016 i 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa;
- per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore di Parte_1
a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di euro € 4.712,92 oltre interessi legali dalla maturazione del singolo rateo all'effettivo soddisfo nonché al versamento della relativa CP contribuzione previdenziale nei confronti dell nei limiti della prescrizione stabilita per legge;
condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.030,00 Controparte_1 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 15/04/2025 .
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Rigato, ha pronunciato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa promossa da lettivamente domiciliato in Roma, al viale Gorizia 52, presso lo studio dell'avv. Parte_1
TAVERNESE MARCO che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP2 dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi
n. 12.
Resistente
-in persona del Commissario Straordinario Controparte_3 pro-tempore
Convenuto contumace
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 26/03/2024 e ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 essere stato ristretto dal mese di ottobre 2015 sino al mese di novembre 2016 presso l'Istituto Casa
Circondariale di Latina;
dal mese di novembre 2016 sino al mese di maggio 2018 presso l'Istituto
Casa Circondariale di Velletri;
dal mese di maggio 2018 sino alla data di redazione del presente ricorso presso l'Istituto Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, esponeva di aver prestato dal mese di novembre 2015 sino al mese di giugno 2020 (e, per la parte qui d'interesse, nei periodi relativi a novembre-dicembre 2015; gennaio-febbraio-marzo- aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-
1 ottobre 2016) attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 20 et ss. della L. 354/1975 con le varie mansioni specificate in ricorso (scopino- aiuto cuciniere- inserviente di cucina) presso gli istituti penitenziari ivi indicati, precisando altresì che detto rapporto di lavoro doveva ritenersi unico non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona detenuta rimane in attesa della cosiddetta "chiamata al lavoro”. Lamentava che, con riferimento al lavoro intramurario svolto nel periodo dal mese di novembre 2015 al mese di ottobre 2016, si era visto corrispondere una mercede carceraria, come da cedolini paga allegati, inferiore a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 l. n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile vigenti al 1993 e non più adeguati da parte del . CP1
Deduceva di aver inoltrato tramite P.e.c., nelle date del 31.07.2020 - 31.12.2020 -31.12.2021 -
22.12.2022 -21.12.2023, al appositi atti di diffida al pagamento delle Controparte_1 differenze economiche dovute per la retribuzione diretta e differita in virtù dei contratti collettivi applicabili.
Concludeva, quindi, chiedendo di “ (a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati
(così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 4.401,49 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 311,43 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 4.712,92 (quattromilasettecentododici/92), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;” con vittoria di spese da distrarsi.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, Il si costituiva Controparte_1 tempestivamente, con memoria depositata il 03.10.2024, eccependo anzitutto la prescrizione quinquennale dei diritti vantati dal ricorrente in virtù di quanto disposto dall'art. 2948 c.c. Al riguardo richiamava pronunce della Corte di cassazione (Cass. SL 24.10.2019 n. 27340) con le quali era stato affermato che se indubbiamente la cessazione del rapporto di lavoro deve identificarsi con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o dell'internato, il quale non può rifiutarla per mantenere il rapporto di lavoro, la decorrenza della prescrizione non
2 necessariamente deve essere collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione ma piuttosto al momento del venir meno del rapporto di lavoro.
Rilevava che l'attività lavorativa dello si era svolta in modo discontinuo, dall'anno 2015 all'anno Pt_1
2020, avendo lo stesso svolto diverse mansioni presso differenti istituti di pena.
Significava che, pur volendo considerare la sussistenza un unico rapporto lavorativo, si è comunque verificata la prescrizione di tutti i crediti retributivi maturati ante 12.09.2020, considerando che la notifica dell'atto introduttivo è stata effettuata il 12.09.2024.
In relazione al quantum asseritamente richiesto dal ricorrente eccepiva la non debenza della 14^ mensilità e degli gli scatti di anzianità, previsti dal contratto collettivo che deve essere preso solo come parametro di riferimento e non applicato direttamente;
l'assenza di prova del diritto all'indennità per ferie/permessi non goduti e dell'indennità per lo svolgimento di lavoro festivo/straordinario svolto e l'impossibilità di richiedere il compenso raddoppiato per il lavoro festivo perché non determinato dalla competente Commissione prima del 2018.
Chiedeva quindi, in via principale, il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e, in subordine, di rigettare parzialmente la domanda per le ragioni suindicate con integrale compensazione delle spese di lite. CP L , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e deve esserne dichiarata la contumacia.
A seguito di istruttoria documentale, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, viste le note scritte depositate da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza.
*******
Parte ricorrente rivendica l'adeguamento della retribuzione per il lavoro svolto in ambito carcerario nel periodo compreso tra il mese di novembre 2015 sino al mese di ottobre 2016. La prestazione non è dunque stata continuativa, come si evince sia dai conteggi in atti che dalle buste paga prodotte.
Oggetto di rivendicazione sono i predetti periodi.
Il resistente appunta le osservazioni: CP1
a) sulla ritenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale delle pretese della ricorrente ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
b) sulla considerazione secondo la quale in relazione a ciascuna interruzione del rapporto di lavoro con la ricorrente dovrebbe ritenersi il decorso di un autonomo termine di maturazione della prescrizione;
c) sulla ritenuta decorrenza dei termini di prescrizione già in corso di svolgimento del rapporto di lavoro;
d) sulla ritenuta erronea quantificazione delle somme pretese dalla ricorrente e sulla necessità di compensare le spettanze della lavoratrice con la spese di mantenimento in carcere.
3 Con riferimento alle prime tre eccezioni proposte dalla Amministrazione resistente, la Corte di cassazione ha avuto modo di volgere plurime osservazioni con due recenti e ravvicinate pronunce
(Cass. S.L. Sent. n. 17484 del 25.6.2024 e Cass. S.L. Sent. n. 22706 del 5.8.2024).
E' stato rilevato anzitutto che mentre secondo l'originaria formulazione, l'art. 20 della L. 354/75 (c.d.
Ordinamento Penitenziario), pur affermando che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
è remunerato, ne sanciva l'obbligatorietà, tanto che l'art. 77 n. 3 del DPR 230/2000, recante il
Regolamento di attuazione della L. 354/75, prevedeva l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento degli obblighi lavorativi, specie di chi avesse assunto atteggiamenti passivi dopo avere accettato l'offerta di lavoro. La Corte costituzionale (Corte cost. n. 158/2001) aveva al riguardo rilevato che "il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo". In tale ottica la Corte di cassazione con la seconda delle pronunce sopra menzionate, ha quindi osservato che anche l'obbligatorietà, "si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).... Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi. Con ulteriore pronuncia (Corte cost. n.
361/2006) ha inoltre rilevato che due sono i punti fermi in tema di lavoro penitenziario: "Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole
4 bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali. Il terzo punto, derivante dai primi due, e costituito dalla illegittimità di ogni "irrazionale ingiustificata discriminazione", con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini.
La Corte di cassazione (con la già menzionata pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) ha quindi ulteriormente rilevato che il testo attualmente vigente dell'art. 20 L. 354/75, all'esito di numerose novelle, “prevede ora, al comma 1, che: "Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso
l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati". È rimasta la previsione di cui al comma
2, secondo cui: "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed é remunerato". È però stato eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro posto che essa, oltre ad essere in contrasto con il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario, era in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario (non vi è stata, però, l'analoga abrogazione dell'obbligatorietà del lavoro negli articoli del codice penale che la prevedono - artt. 22, 23 e 25 - come coessenziale all'esecuzione delle pene detentive dell'ergastolo, della reclusione e dell'arresto) ed è stato precisato, al comma 3, che: "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". È stata prevista, ai commi 3 e ss., l'istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale con il compito: a) di formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione del al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Tale commissione, prevista solo con la riforma del 2018, stabilisce autonomamente le regole per
l'avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere a rotazione. Non vi sono graduatorie vere e
5 proprie né la preventiva individuazione da parte del legislatore di criteri, di punteggi ovvero di priorità”.
Nell'ambito della finalità rieducativa il lavoro carcerario comporta dunque due profili di doverosità: uno è quello dato dalla considerazione secondo la quale la struttura penitenziaria deve farsi carico del dovere di assicurare il lavoro, sia pure compatibilmente con le condizioni dell'istituto penitenziario e tenuto conto del rapporto intercorrente tra lavoro e numero di detenuti che quindi possono vantare al riguardo non un diritto ma una aspettativa;
l'altro è dato dalla considerazione secondo la quale il detenuto, se vuole svolgere lavoro inframurario, deve dimostrare, anche attraverso il costante impegno nel lavoro, quella regolare condotta che porta alla remissione del debito o all'applicazione dei regimi alternativi alla detenzione. La Corte di cassazione ha pertanto ulteriormente rilevato che
“I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. Dunque, per l'ordinamento penitenziario riformato il lavoro carcerario smette di essere formalmente obbligatorio - lo rimane nelle previsioni del codice penale -
, il lavoratore non è più un "lavorante" e la retribuzione non è più una "mercede"”. La funzione rieducativa della unifica i rapporti di lavoro e li rende allo stesso tempo differenti dal "lavoro libero", non tanto per le modalità di svolgimento, quanto piuttosto per il contesto in grado di determinare
'metus' in capo al detenuto-lavoratore inteso non tanto come timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, quanto come consapevolezza della non coincidenza degli istituti posti a tutela del lavoro libero con quelli propri del lavoro libero, sul presupposto della necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole il metus del lavoratore – detenuto è legato sostanzialmente alla consapevolezza che i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti e le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate - sulla base di direttive - dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario oltre alle direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.
124/2018). In altre parole, la Corte ha rilevato che le condizioni in cui versa la casa circondariale che ospita il detenuto e le modalità esecutive della pena non consentono di prevedere se sia possibile svolgere una qualche attività lavorativa o anche la sola assegnazione a mansioni diverse o simili a quella già svolte. La conseguenza di tale stato di cose è che il detenuto si trova in una posizione di soggezione o metus desumibile da plurimi elementi che la Corte ha così individuato: “a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro (commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque
6 autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma "senza potere deliberativo"); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo (come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti - cfr. Cass. 17 agosto 2009, n.
18309; Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito,
Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico)”.
Numerose sono state le pronunce con le quali la Corte di cassazione (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n.
7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n.
3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n.
27340 che tali precedenti richiama) ha affermato che la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Riguardo a quest'ultima tesi la Corte di cassazione ha tuttavia da ultimo rilevato che essa non trova fondamento in disposizioni normative, mentre il principio affermato nelle citate pronunce va inteso nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro, a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori propri di qualsivoglia credito e pretesa.
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione, in passato si erano contese il campo la tesi secondo la quale essa dovrebbe decorrere dalle singole cessazioni e quella che invece individuava il dies a quo nell'ultima cessazione. Al riguardo è stato osservato che nell'attuale quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato. Tuttavia, sulla scorta di quanto già osservato, il lavoratore si trova pur sempre in condizioni di soggezione rispetto alle determinazioni dell'istituto penitenziario e ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) circostanza che determina la scarsa offerta di lavoro in carcere.
7 La Corte (con la pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) è andata oltre rispetto alle precedenti pronunce, giungendo ad affermare che deve essere dato adeguato rilievo alla “speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI).
Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)…”. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
Le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione con le più volte richiamate pronunce da ultimo assunte in materia, ritenute pienamente condivisibili e tali da poter essere fatte proprie da questo
Tribunale, consentono quindi di giungere ad alcuni punti fermi:
1) la prescrizione dei diritti del lavoratore detenuto nascenti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria è quinquennale;
2) il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria, anche se svolto in periodi tra loro distinti e non continuativi, va considerato come un unico rapporto nel cui ambito le cessazioni intermedie sono solo delle sospensioni, venendo l'intero rapporto unificato dalla condizione detentiva del lavoratore;
8 3) la prescrizione dei diritti del detenuto - lavoratore non decorre dalle singole interruzioni che possono connotare il rapporto di lavoro, ma dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, che può non coincidere con le dimissioni dall'istituto per fine pena.
Applicando tali principi si considera anzitutto che avrebbe dovuto essere l'Amministrazione a individuare il momento in cui il rapporto di lavoro con lo poteva ritenersi concluso. La Pt_1 convenuta non ha però fornito alcun elemento al riguardo.
La cessazione del rapporto di lavoro penitenziario, del resto, non può essere desunta neanche dal trasferimento del detenuto o dal mero mutamento di mansioni assegnate non configurando tali circostanze interruzioni intermedie, volontariamente concordate, rispetto alle quali il soggetto privato della libertà non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus.
Nella fattispecie in esame, pertanto, alcuna prescrizione risulta essere maturata, avendo lo Pt_1 adempiuto, con le differenti mansioni indicate nelle buste paga in atti, ad un unico rapporto lavorativo penitenziario svolto senza soluzione di continuità (dal mese di novembre 2015 sino al mese di giugno
2020) nonostante i periodi interruttivi dettati dalle contingenze dello stato di reclusione, come evidenziato dalle buste paga prodotte in atti da parte ricorrente.
L'Amministrazione penitenziaria si è limitata a generiche e infondate deduzioni assertive, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata, senza adempiere all'onere probatorio gravante sulla stessa di allegare specificamente l'esistenza di plurimi e distinti rapporti di lavoro a termine e dimostrare che tale fosse l'assetto dell'impiego lavorativo del detenuto in oggetto.
Il Ministero convenuto non offre alcuna indicazione sul tenore dei provvedimenti di assegnazione del lavoro in favore dello ed è deficitario sulla dimostrazione dell'avvenuta cessazione dello stato Pt_1 lavorativo in relazione ai sopra riportati periodi di maggior interruzione dell'attività o di esclusione del detenuto dalla stessa, non consentendo quindi alcun apprezzamento, da parte di codesto ufficio giudicante, sul fatto che l'interruzione della prestazione tra l'uno e l'altro periodo sia stata dovuta all'originaria natura a termine degli incarichi o ad effettive cessazioni medio tempore del rapporto o ad eventuali altre ragioni (così anche Cass. 19.1.2024 n. 2092).
Il rapporto di lavoro, inoltre, si instaura con il e non con il singolo Istituto di Controparte_1 detenzione, pertanto, l'assegnazione del detenuto nel tempo a diversi Istituti di pena non rappresenta un elemento univoco dal quale possa desumersi la cessazione del rapporto di lavoro, configurando unicamente una modifica del luogo ove egli è tenuto a rendere la prestazione, così come il mutamento di mansioni è conseguenza della peculiarità del rapporto carcerario.
In totale assenza di prova contraria, il rapporto di lavoro intramurario instaurato dal detenuto Pt_1 con il Ministero della Giustizia, a decorrere dal mese di novembre 2015 sino al mese di giugno 2020, deve configurarsi come un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, non rilevando le singole interruzioni della prestazione lavorativa. Da tali premesse consegue che alcuna prescrizione
9 dei crediti retributivi può dirsi maturata essendo il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio stato depositato in data 26.03.2024 e quindi, entro il quinquennio dalla sua cessazione.
Ad ogni buon conto, si rileva che il ricorrente ha dimostrato di aver posto in essere - a differenza di quanto eccepito dalla difesa del convenuto - validi atti interruttivi della prescrizione, tale CP1 dovendosi considerare la diffida del 31.07.2020 - 31.12.2020 -31.12.2021 -22.12.2022 -21.12.2023,
(all. nn.10-11-12-13-14 al ricorso) nei quali, pur mancando l'indicazione specifica dei periodi lavorativi dei detenuti a cui si riferiscono, sono indicate la richiesta di adeguamento delle retribuzioni ricevute, le ragioni poste a fondamento della pretesa e i riferimenti normativi a sostegno della stessa.
Nel merito, si rileva che la remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 L.354/75,
(secondo cui: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti
e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato per ciascuna Controparte_4 delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”) e che, in mancanza dell'aggiornamento delle tabelle previste da tale norma ad opera della apposita Commissione ministeriale, la percentuale precedentemente fissata dalla Commissione va calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai CCNL succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto
(vedi Corte Costituzionale sentenza n.1087/1988, Cass. Pen. n.36250/2004 nella cui motivazione si legge: “Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”).
Parte resistente ha prodotto copia della circolare del Ministero della Giustizia dell'10.11.93, prot.
889518, relativa alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti ed agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento. Dalla lettura del documento si evince che le mercedi sono state determinate utilizzando come riferimento le tabelle retributive dei CCNL appropriati in relazione alle attività specificamente svolte dai detenuti (nel caso di specie la ricorrente, come dalla stessa affermato, era inquadrata al livello C del CCNL Settore Servizi).
Dai prospetti paga prodotti agli atti si evince che per l'arco temporale oggetto di causa (dal mese di
10 novembre 2015 sino al mese ottobre 2016), il ricorrente ha lavorato nel mese di novembre 2015 in qualità di scopino, cat. C, per un totale di 30 ore ordinarie e 5 ore festive, percependo una retribuzione di euro 139,29; nel mese di dicembre 2015 ha lavorato in qualità di scopino, cat. C, per un totale di 48 ore ordinarie e 18 ore festive e ha lavorato in qualità di aiuto cuciniere, cat. B, per un totale di 60 ore ordinarie e 13 ore festive, percependo una retribuzione di euro 624,21; nel corso del mese di gennaio 2016 ha lavorato in qualità di aiuto cuciniere, cat. B, per un totale di 113 ore ordinarie e 20 minuti e per 26 ore festive e 40 minuti percependo una mercede complessiva di €
606,35; nel mese di febbraio 2016 ha lavorato in qualità di aiuto cuciniere, cat. B, per un totale di
126 ore ordinarie e 40 minuti e per 26 ore festive e 40 minuti percependo una mercede totale di €
682,97; nel mese di marzo 2016 ha lavorato in qualità di aiuto cuciniere, cat. B, per un totale di 140 ore ordinarie e 20 ore festive percependo una mercede totale di € 685,80; in relazione al mese di aprile 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 120 ore ordinarie e per 26 ore festive e 40 minuti percependo una mercede totale di € 600,24; nel mese di maggio 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 146 ore ordinarie e 40 minuti e per 33 ore festive e 20 minuti percependo una mercede totale di € 758,38; nel mese di giugno 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 126,40 ore ordinarie e 26,40 ore festive e ha percepito una mercede totale di € 652,70; a luglio 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 126,40 ore ordinarie e 26,40 ore festive e ha percepito una mercede totale di € 648,74; ad agosto 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat.
C, per un totale di 133,20 ore ordinarie e 26,40 ore festive e ha percepito una mercede complessiva di € 670,98; nel mese di settembre 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 140 ore ordinarie e 20 ore festive e ha percepito una mercede totale di € 651,31 e, infine, nel mese di ottobre 2016 ha lavorato in qualità di inserviente di cucina, cat. C, per un totale di 13,20 ore ordinarie percependo una mercede di € 45,12.
Nel caso in esame le mansioni svolte dal ricorrente in qualità di scopino, aiuto cuciniere e inserviente di cucina sono state correttamente individuate nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari d'istituto” sussumibile nel CCNL “Alberghi e Mense”.
Per la quantificazione della mercede si è fatto poi riferimento alle categorie indicate in busta paga e, segnatamente, alla categoria “C” che corrisponde al 7 livello di inquadramento per il periodo in cui il detenuto ha svolto attività di scopino e inserviente di cucina e addetto alle pulizie e alla Pt_1 categoria “B” che corrisponde al 6 livello di inquadramento del suddetto CCNL per l'attività di aiuto cuciniere.
I conteggi allegati al ricorso dallo appaiono rispondenti alle doglianze dal medesimo Pt_1 evidenziate. A fronte di detti dettagliati conteggi, l'Amministrazione convenuta si è limitata ad una contestazione generica senza precisare né quantificare le asserite differenze che sussisterebbero tra quanto emerge dai cedolini paga e i conteggi proposti dal ricorrente.
11 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, i conteggi appaiono svolti correttamente e coerenti con le emergenze documentali.
Le circostanze di fatto (periodo di lavoro, orari osservati, mansioni svolte), indicate nel ricorso introduttivo mediante rinvio alle buste paga in atti, devono ritenersi accertate proprio sulla base di tale documentazione. Parte ricorrente, infatti, si è limitata a fare riferimento alla quantità di lavoro che risulta dalle buste paga ove sono indicate le mansioni ed il numero di ore svolte, poste a base dei conteggi in atti. Peraltro, l'Amministrazione convenuta, non ha contestato le suddette produzioni, né offerto idonei argomenti di segno opposto.
In sostanza quindi la causa verte esclusivamente sulla determinazione della giusta mercede, non sussistendo alcun ragionevole dubbio che le mansioni siano “lato sensu” riconducibili nell'ambito del contratto collettivo indicato, in relazione all'attività in concreto svolta nei periodi indicati.
Va, inoltre, considerato che in tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto (Corte Costituzionale, sentenza n. 1087/1988,
Cass. Sez. penale 36250/2004)». Nel caso in esame la mercede è stata determinata in base ai minimi tabellari dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel 1993, poiché da allora non si è proceduto ad alcun aggiornamento sino al settembre 2017.
Parte ricorrente ha inoltre fatto corretto riferimento al CCNL applicabile e correttamente ha individuato il livello di inquadramento.
Dalle buste paga prodotte risulta che, mese per mese, è stata erogata una somma a titolo di tredicesima mensilità che è inclusa nella “mercede lorda”, inferiore a quanto sarebbe spettato sulla base del parametro rappresentato dalla contrattazione collettiva di categoria applicabile “ratione temporis”. Analoghe considerazioni valgono per ciò che riguarda il trattamento di fine rapporto, esplicitamente menzionato nei cedolini paga.
Quanto al capo di domanda relativo alla indennità sostitutiva delle ferie, osserva il Tribunale che il diritto alla fruizione di ferie retribuite trova fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n.
158 del 2001, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.
E' pur vero che la Corte Costituzionale ha rilevato che la peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti comporta che le concrete modalità (di forme e tempo) di realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito (con sospensione dell'attività lavorativa), dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell'istituto carcerario devono essere compatibili con lo stato di detenzione e quindi possono diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario (alle dipendenze
12 dell'Amministrazione Carceraria o di terzi), oppure che si svolga all'esterno o in situazione di semilibertà, diversificazioni che spetta al legislatore, al giudice o all'amministrazione precisare.
E' comunque evidente che sia la sussistenza di tale diritto che la sua quantificazione (e quindi la quantificazione della relativa indennità sostitutiva) sono connessi all'effettivo svolgimento di attività lavorativa retribuita nell'arco della settimana e della giornata con esclusione delle ore di riposo e di quelle destinate alle attività alternative, culturali o ricreative, che vengono svolte all'interno dell'istituto carcerario (o in regime di semilibertà) e che, invece, possono integrare proprio una forma di riposo rilevante ai fini che qui interessano. In mancanza di una espressa regolamentazione dell'istituto in esame da parte dell'Amministrazione, deve concludersi nel senso che, una volta dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa e le concrete modalità temporali di quest'ultima (periodo, ore e giorni lavorati) deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto in questione in base proporzionale alla quantità del lavoro svolto (cfr. Corte Appello Roma, 25.3.2014).
Per analoghi principi, ed in particolare per la previsione legislativa del diritto al riposo festivo, va altresì riconosciuto il compenso per il lavoro festivo.
Infine, deve contemplarsi nell'alveo del trattamento economico anche la richiesta della quattordicesima mensilità, difatti, secondo l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di
Appello Roma sez. V, 11/07/2023, n. 2250, che ha inteso dare continuità a taluni arresti precedenti
( sent. Corte di Appello di Roma n. 2672/2022 e n. 1874/2023) : “il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento”.
In altri termini, la disposizione dell'art. 22 legge 1975 n. 354 introduce un parametro, vincolante per l'amministrazione, di adeguatezza e proporzionalità del trattamento retributivo in conformità del principio sancito dall'art. 36 della Costituzione e, tenuto conto della particolarità del lavoro carcerario, costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede.
Questo vale anche con riguardo ai ROL, tipologia di permessi che attribuisce al lavoratore, a fronte del monte ore prestabilito in cui non vi è prestazione lavorativa, il diritto ad un trattamento economico e, specularmente, ove nelle ore destinate a detti permessi vi sia stata invece prestazione di lavoro, all'evidenza eccedente rispetto a quella dovuta per contratto, sorge in suo favore - secondo i principi generali della materia - il diritto a un emolumento corrispettivo (Corte appello Roma sez. V,
11/07/2023, n. 2250).
Sulla base dei conteggi allegati al ricorso la somma spettante alla ricorrente ammonta, dunque, ad
€ 4.712,92, oltre interessi legali dalla maturazione del singolo rateo al saldo.
Per mera completezza espositiva si osserva infatti che come recentemente affermato dalla Corte di
Cassazione, “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il ministero della giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la
13 medesima 'ratio' di cui alla pronuncia di accoglimento della corte costituzionale n. 459/2000-che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. 17869/14).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto per il periodo di lavoro carcerario prestato nei mesi di novembre-dicembre 2015; gennaio-febbraio-marzo- aprile-maggio- giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre 2016 i 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa;
- per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore di Parte_1
a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di euro € 4.712,92 oltre interessi legali dalla maturazione del singolo rateo all'effettivo soddisfo nonché al versamento della relativa CP contribuzione previdenziale nei confronti dell nei limiti della prescrizione stabilita per legge;
condanna il alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.030,00 Controparte_1 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 15/04/2025 .
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato
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