TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 5173/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 25.10.2024 da ata a Padova il 07.06.1982 con l'avv. Gianna Paganin Parte_1
ricorrente contro ato a Padova il 02.02.1980 con l'avv. Alessia Bellato CP_1
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 13.12.2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 17.12.2024 conclusioni: per la ricorrente: “1) Statuire che il figlio minore, che conta oggi cinque anni, venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Entrambi i genitori
pagina 1 di 8 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché il figlio resterà con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori
s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per la sua equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui uno dei genitori non sia stato destinatario da parte degli istituti scolastici. Infine, i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per
l'espatrio, per il figlio minore.
2) Assegnare la casa familiare, sita nel Comune di NO RM (PD), in Via Monteortone
n. 60, in locazione, alla madre, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, dando atto che ella continuerà ad abitare nel predetto immobile, unitamente al figlio minore, assegnando al padre il termine entro il quale rilasciare l'abitazione.
3) Attesa la tenera età di , che conta cinque anni, statuire che il padre Persona_1
possa vederlo e a tenerlo con sé secondo il seguente calendario di visite e piano genitoriale:
- a weekend alternati e, compatibilmente con i propri turni di lavoro dei genitori e con le necessità ed esigenze del bambino, un pomeriggio alla settimana, da concordare con la madre.
- Qquanto ai periodi non scolastici, statuire che il padre trascorra con il figlio, ad anni alterni, il giorno di Natale (25 Dicembre) o quello di Capodanno (01 Gennaio), il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, oltre ad un congruo periodo per le vacanze natalizie, pasquali ed estive da individuare in base ad un criterio di progressività; inoltre il bambino trascorrerà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma, mentre trascorrerà con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà; infine il giorno del compleanno del figlio sarà trascorso, ove possibile, dal bambino con entrambi i genitori (uno a pranzo e l'altro a cena).
4) Statuire che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile che sarà ritenuto di giustizia a seguito del deposito da parte del resistente della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 cpc e, in ogni caso, non inferiore ad € 500,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal
Protocollo del Tribunale di Padova, al quale ci si richiama anche per i relativi consensi.
pagina 2 di 8 5) Statuire che la madre possa richiedere e percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per il figlio minore.
- Con condanna alle spese in caso di opposizione”.
Per il resistente: “1) Disporsi l'affidamento condiviso del minore Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare reciprocamente negli
[...]
adempimenti relativi al minore stesso;
2) La collocazione prevalente del minore sarà stabilita presso la madre;
3) In ordine al regime di visite, il sig. si rende disponibile a stare con CP_1 Per_1
uno o due pomeriggi durante la settimana - indicativamente dall'uscita da scuola
[...]
sino alle ore 20 -, da concordare preventivamente con la mamma in base ai rispettivi impegni lavorativi, nonché durante i weekend, dal sabato alle ore 10 sino alla domenica alle ore 20, quando accompagnerà il minore a casa della madre. Per quanto riguarda i periodi non scolastici, il padre potrà trascorrere con il figlio, ad anni alterni, il giorno di
Natale (25 Dicembre) o quello di Capodanno (01 Gennaio), il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, oltre ad un congruo periodo per le vacanze natalizie e pasquali da individuare in base ad un criterio di progressività; inoltre il bambino trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della festa della mamma, mentre trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della festa del papà; infine il giorno del compleanno del figlio sarà trascorso, ove possibile, dal bambino con entrambi i genitori (uno a pranzo e l'altro a cena). Durante le vacanze estive, Per_1
trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre e 15 giorni
[...]
di vacanza, anche non consecutivi, con la madre;
il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno. I genitori precisano sin da ora che il calendario indicato potrà essere variato previo loro accordo, tenuto conto precipuamente delle esigenze del figlio e dei suoi impegni, scolastici e non, nonché degli impegni lavorativi degli stessi. I sigg.ri e potranno esercitare Pt_1 CP_1
separatamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di amministrazione ordinaria durante il tempo trascorso da presso di Persona_1
loro, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, nell'interesse esclusivo dello stesso. I genitori, reciprocamente, si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nel figlio riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì inteso che le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione
pagina 3 di 8 dello stesso competono, congiuntamente ed esclusivamente, agli stessi. I genitori infine prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per l'espatrio, per il figlio minore;
4) Disporsi che il padre provveda al mantenimento ordinario del figlio versando mensilmente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di 150,00, sino al reperimento di un lavoro e, successivamente, € 250,00, somme rivalutate annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per , nei termini di cui al Protocollo in vigore Persona_1
presso il Tribunale di Padova, che qui si ha per integralmente riportato;
5) Disporsi che l'assegno unico e universale o sostegni economici / contributi equipollenti, sia percepito dai sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno;
Pt_1 CP_1
6) Disporsi che le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno ai sigg.ri e Pt_1
nella misura del 50% ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, CP_1
odontoiatriche, ottiche, sportive ecc., con obbligo in capo ad entrambi i genitori di intestare i documenti fiscali al figlio;
7) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 la ricorrente premesso che Parte_1 dall'unione non matrimoniale con è nato il figlio (il CP_1 Persona_1
05.06.2019), ha chiesto l'affido condiviso con collocazione del minore presso di sé, disciplina del diritto di visita paterno, contributo per il mantenimento a carico del padre pari a euro 500 oltre il 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla ricorrente.
Allegava a sostegno il deteriorarsi della relazione sentimentale con comportamenti ingiuriosi e minacciosi nell'ultimo periodo da parte di . CP_1
In data 12.12.2024 si è costituito aderendo alla domanda di affido condiviso CP_1
del figlio con collocazione presso la madre e chiedendo disciplinarsi il diritto di visita paterno, porsi un contributo di mantenimento a suo carico nella misura di euro 150 da aumentare a euro 250 allorquando egli avrà reperito nuova attività lavorativa, assegno unico al 50%.
Il resistente attribuiva il deteriorarsi del rapporto alla eccessiva ingerenza della famiglia della ricorrente nella relazione con la moglie e sottolineava la propria dedizione al nucleo familiare.
pagina 4 di 8 Le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato all'udienza del 13.12.2024
e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale. Il Giudice con ordinanza depositata in pari data emetteva i seguenti provvedimenti nell'interesse del figlio: “1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone la collocazione e la residenza del minore presso la madre;
3. assegna la casa familiare sita in NO terme via Monteortone 60 a nell'interesse del figlio minore con lei convivente, Parte_1 Persona_2
dando termine a parte resistente di 10 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento per allontanarsi;
4. il padre vedrà a week end alterni il sabato dalle 10 Persona_1
alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19 con facoltà per le parti di accordarsi per la introduzione del pernotto nel week di competenza del padre allorquando egli avrà reperito idonea abitazione;
nella settimana in cui il padre avrà il week-end di competenza, egli vedrà il figlio anche 1 ulteriore pomeriggio da concordare tra le parti (in mancanza di accordo il pomeriggio del mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle ore 20; nella settimana in cui il padre non avrà il week end di competenza, egli vedrà il figlio 2 pomeriggi da concordare tra le parti (in mancanza di accordo i pomeriggi di mercoledì e del venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 20; il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; starà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma;
starà con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà; trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (con l'uno il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni); a partire dal compimento del sesto anno di età il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie (alternando con ciascuno il periodo dal
23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali (trascorrendo 3 giorni con ciascuno) e 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31.5; 5. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
la somma di € 150,00 mensili da versarsi alla madre entro il Persona_2
giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
dispone che il contributo venga elevato a euro 300 a partire dal mese in cui il padre reperirà attività lavorativa;
6. dispone che ciascun genitore provveda nella misura del 50% alle spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Padova” e, rilevato che la causa era matura per la decisione, letto l'art. 437bis.22 ultimo comma c.p.c. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
pagina 5 di 8 ****
1. domanda di affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento del figlio minore, assegnazione della casa familiare
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia
, si conferma quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data Persona_1
13.12.2024.
Invero, non emergono allo stato situazioni di incapacità genitoriale, sicché va confermato l'affido condiviso del minore.
Quanto al collocamento, va rilevato che ha attualmente 5 anni ed Persona_2
entrambe le parti hanno chiesto disporsi la sua collocazione presso la madre, pertanto può disporsi in conformità, essendo tale disciplina rispettosa delle abitudini di vita del minore e dei principi di cui all'art. 337 ter c.c.
In conseguenza di tale collocamento, alla madre viene assegnata la casa familiare sita in
NO RM via Monteortone 60 affinché continui a viverci unitamente al figlio.
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, in assenza di criticità nel rapporto padre- figlio, si dispone che il padre veda a week end alterni il sabato dalle 10 Persona_1
alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19 con facoltà per le parti di accordarsi per la introduzione del pernotto nel week di competenza del padre allorquando egli avrà reperito idonea abitazione;
nella settimana in cui il padre avrà il week-end di competenza, egli vedrà il figlio anche 1 ulteriore pomeriggio da concordare tra le parti (in mancanza di accordo il pomeriggio del mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle ore 20; nella settimana in cui il padre non avrà il week end di competenza, egli vedrà il figlio 2 pomeriggi da concordare tra le parti (in mancanza di accordo i pomeriggi di mercoledì e del venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 20; il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; starà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma;
starà con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà; trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (con l'uno il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni); a partire dal compimento del sesto anno di età il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie (alternando con ciascuno il periodo dal
23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali (trascorrendo 3 giorni con ciascuno) e 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31.5.
pagina 6 di 8 Anche quanto al contributo di mantenimento si conferma quanto già precedentemente stabilito. Invero, dagli atti emerge che la ricorrente svolge attività lavorativa dipendente per la Casa di cura NO RM (mod. 730 2024/anno 2023 reddito netto da lavoro dipendente 22.476 mod. 730 2022/anno 2021 reddito netto da lavoro dipendente euro
18.653 mod. 730 2021/anno 2020 reddito netto da lavoro dipendente euro 16.392), non è proprietaria di beni immobili e vive in locazione nella casa familiare con canone pari a euro 650; percepisce l'assegno unico pari a euro 200 mensili. Il padre, dopo avere svolto per anni attività di cuoco, dopo la pandemia ha cambiato settore trovando impiego nel settore “multiservizi”; dalle dichiarazioni fiscali risultano i seguenti redditi: mod. 730
2024/anno 2023 redito da lavoro dipendente euro 16.313 mod. 730 2022/anno 2021 reddito netto da lavoro dipendente euro 15.194; è dato pacifico che egli sia attualmente privo di occupazione e percepisca la naspi pari a euro 800. Non è proprietario di immobili e, in ragione della assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dovrà reperire altra soluzione abitativa sopportando i relativi costi.
Pertanto, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, del momentaneo periodo di difficoltà economica del padre e del fatto che la madre percepisce in via esclusiva l'assegno unico, il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore Persona_1
mediante la corresponsione alla madre di una somma mensile pari a euro 150, da elevarsi a euro 300 allorquando il padre avrà reperito attività lavorativa, spese straordinarie individuate come da Protocollo ripartite al 50% fra i genitori.
Nulla si dispone in merito alla percezione dell'assegno unico restando la relativa disciplina regolata dalla legge.
3. sulle spese di lite
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. affida in via condivisa il minore a entrambi i genitori, con Persona_2
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone la collocazione e la residenza del minore presso la madre;
3. assegna la casa familiare sita in NO RM via Monteortone 60 a Parte_1 nell'interesse del figlio minore con lei convivente;
Persona_2
pagina 7 di 8 4. dispone che il padre veda il minore a week end alterni il sabato dalle Persona_1
10 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19 con facoltà per le parti di accordarsi per la introduzione del pernotto nel week di competenza del padre allorquando egli avrà reperito idonea abitazione;
nella settimana in cui il padre avrà il week-end di competenza, egli vedrà il figlio anche 1 ulteriore pomeriggio da concordare tra le parti (in mancanza di accordo il pomeriggio del mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle ore 20; nella settimana in cui il padre non avrà il week end di competenza, egli vedrà il figlio 2 pomeriggi da concordare tra le parti (in mancanza di accordo i pomeriggi di mercoledì e del venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 20; il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; starà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma;
starà con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà; trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (con l'uno il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni); a partire dal compimento del sesto anno di età il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie (alternando con ciascuno il periodo dal
23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali (trascorrendo 3 giorni con ciascuno) e 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31.5;
5. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 [...]
la somma di € 150,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno 5 di Persona_2
ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
dispone che il contributo venga elevato a euro 300 a partire dal mese in cui il padre reperirà attività lavorativa;
6. dispone che ciascun genitore provveda nella misura del 50% alle spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Padova;
7. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 5173/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 25.10.2024 da ata a Padova il 07.06.1982 con l'avv. Gianna Paganin Parte_1
ricorrente contro ato a Padova il 02.02.1980 con l'avv. Alessia Bellato CP_1
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 13.12.2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 17.12.2024 conclusioni: per la ricorrente: “1) Statuire che il figlio minore, che conta oggi cinque anni, venga affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Entrambi i genitori
pagina 1 di 8 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché il figlio resterà con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori
s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per la sua equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui uno dei genitori non sia stato destinatario da parte degli istituti scolastici. Infine, i genitori prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per
l'espatrio, per il figlio minore.
2) Assegnare la casa familiare, sita nel Comune di NO RM (PD), in Via Monteortone
n. 60, in locazione, alla madre, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, dando atto che ella continuerà ad abitare nel predetto immobile, unitamente al figlio minore, assegnando al padre il termine entro il quale rilasciare l'abitazione.
3) Attesa la tenera età di , che conta cinque anni, statuire che il padre Persona_1
possa vederlo e a tenerlo con sé secondo il seguente calendario di visite e piano genitoriale:
- a weekend alternati e, compatibilmente con i propri turni di lavoro dei genitori e con le necessità ed esigenze del bambino, un pomeriggio alla settimana, da concordare con la madre.
- Qquanto ai periodi non scolastici, statuire che il padre trascorra con il figlio, ad anni alterni, il giorno di Natale (25 Dicembre) o quello di Capodanno (01 Gennaio), il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, oltre ad un congruo periodo per le vacanze natalizie, pasquali ed estive da individuare in base ad un criterio di progressività; inoltre il bambino trascorrerà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma, mentre trascorrerà con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà; infine il giorno del compleanno del figlio sarà trascorso, ove possibile, dal bambino con entrambi i genitori (uno a pranzo e l'altro a cena).
4) Statuire che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile che sarà ritenuto di giustizia a seguito del deposito da parte del resistente della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 cpc e, in ogni caso, non inferiore ad € 500,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal
Protocollo del Tribunale di Padova, al quale ci si richiama anche per i relativi consensi.
pagina 2 di 8 5) Statuire che la madre possa richiedere e percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per il figlio minore.
- Con condanna alle spese in caso di opposizione”.
Per il resistente: “1) Disporsi l'affidamento condiviso del minore Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare reciprocamente negli
[...]
adempimenti relativi al minore stesso;
2) La collocazione prevalente del minore sarà stabilita presso la madre;
3) In ordine al regime di visite, il sig. si rende disponibile a stare con CP_1 Per_1
uno o due pomeriggi durante la settimana - indicativamente dall'uscita da scuola
[...]
sino alle ore 20 -, da concordare preventivamente con la mamma in base ai rispettivi impegni lavorativi, nonché durante i weekend, dal sabato alle ore 10 sino alla domenica alle ore 20, quando accompagnerà il minore a casa della madre. Per quanto riguarda i periodi non scolastici, il padre potrà trascorrere con il figlio, ad anni alterni, il giorno di
Natale (25 Dicembre) o quello di Capodanno (01 Gennaio), il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, oltre ad un congruo periodo per le vacanze natalizie e pasquali da individuare in base ad un criterio di progressività; inoltre il bambino trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della festa della mamma, mentre trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della festa del papà; infine il giorno del compleanno del figlio sarà trascorso, ove possibile, dal bambino con entrambi i genitori (uno a pranzo e l'altro a cena). Durante le vacanze estive, Per_1
trascorrerà 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre e 15 giorni
[...]
di vacanza, anche non consecutivi, con la madre;
il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno. I genitori precisano sin da ora che il calendario indicato potrà essere variato previo loro accordo, tenuto conto precipuamente delle esigenze del figlio e dei suoi impegni, scolastici e non, nonché degli impegni lavorativi degli stessi. I sigg.ri e potranno esercitare Pt_1 CP_1
separatamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di amministrazione ordinaria durante il tempo trascorso da presso di Persona_1
loro, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, nell'interesse esclusivo dello stesso. I genitori, reciprocamente, si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nel figlio riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì inteso che le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione
pagina 3 di 8 dello stesso competono, congiuntamente ed esclusivamente, agli stessi. I genitori infine prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del passaporto e/o di analogo documento, valido per l'espatrio, per il figlio minore;
4) Disporsi che il padre provveda al mantenimento ordinario del figlio versando mensilmente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di 150,00, sino al reperimento di un lavoro e, successivamente, € 250,00, somme rivalutate annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per , nei termini di cui al Protocollo in vigore Persona_1
presso il Tribunale di Padova, che qui si ha per integralmente riportato;
5) Disporsi che l'assegno unico e universale o sostegni economici / contributi equipollenti, sia percepito dai sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno;
Pt_1 CP_1
6) Disporsi che le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno ai sigg.ri e Pt_1
nella misura del 50% ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, CP_1
odontoiatriche, ottiche, sportive ecc., con obbligo in capo ad entrambi i genitori di intestare i documenti fiscali al figlio;
7) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 la ricorrente premesso che Parte_1 dall'unione non matrimoniale con è nato il figlio (il CP_1 Persona_1
05.06.2019), ha chiesto l'affido condiviso con collocazione del minore presso di sé, disciplina del diritto di visita paterno, contributo per il mantenimento a carico del padre pari a euro 500 oltre il 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla ricorrente.
Allegava a sostegno il deteriorarsi della relazione sentimentale con comportamenti ingiuriosi e minacciosi nell'ultimo periodo da parte di . CP_1
In data 12.12.2024 si è costituito aderendo alla domanda di affido condiviso CP_1
del figlio con collocazione presso la madre e chiedendo disciplinarsi il diritto di visita paterno, porsi un contributo di mantenimento a suo carico nella misura di euro 150 da aumentare a euro 250 allorquando egli avrà reperito nuova attività lavorativa, assegno unico al 50%.
Il resistente attribuiva il deteriorarsi del rapporto alla eccessiva ingerenza della famiglia della ricorrente nella relazione con la moglie e sottolineava la propria dedizione al nucleo familiare.
pagina 4 di 8 Le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato all'udienza del 13.12.2024
e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale. Il Giudice con ordinanza depositata in pari data emetteva i seguenti provvedimenti nell'interesse del figlio: “1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone la collocazione e la residenza del minore presso la madre;
3. assegna la casa familiare sita in NO terme via Monteortone 60 a nell'interesse del figlio minore con lei convivente, Parte_1 Persona_2
dando termine a parte resistente di 10 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento per allontanarsi;
4. il padre vedrà a week end alterni il sabato dalle 10 Persona_1
alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19 con facoltà per le parti di accordarsi per la introduzione del pernotto nel week di competenza del padre allorquando egli avrà reperito idonea abitazione;
nella settimana in cui il padre avrà il week-end di competenza, egli vedrà il figlio anche 1 ulteriore pomeriggio da concordare tra le parti (in mancanza di accordo il pomeriggio del mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle ore 20; nella settimana in cui il padre non avrà il week end di competenza, egli vedrà il figlio 2 pomeriggi da concordare tra le parti (in mancanza di accordo i pomeriggi di mercoledì e del venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 20; il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; starà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma;
starà con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà; trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (con l'uno il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni); a partire dal compimento del sesto anno di età il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie (alternando con ciascuno il periodo dal
23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali (trascorrendo 3 giorni con ciascuno) e 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31.5; 5. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
la somma di € 150,00 mensili da versarsi alla madre entro il Persona_2
giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
dispone che il contributo venga elevato a euro 300 a partire dal mese in cui il padre reperirà attività lavorativa;
6. dispone che ciascun genitore provveda nella misura del 50% alle spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Padova” e, rilevato che la causa era matura per la decisione, letto l'art. 437bis.22 ultimo comma c.p.c. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
pagina 5 di 8 ****
1. domanda di affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento del figlio minore, assegnazione della casa familiare
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia
, si conferma quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data Persona_1
13.12.2024.
Invero, non emergono allo stato situazioni di incapacità genitoriale, sicché va confermato l'affido condiviso del minore.
Quanto al collocamento, va rilevato che ha attualmente 5 anni ed Persona_2
entrambe le parti hanno chiesto disporsi la sua collocazione presso la madre, pertanto può disporsi in conformità, essendo tale disciplina rispettosa delle abitudini di vita del minore e dei principi di cui all'art. 337 ter c.c.
In conseguenza di tale collocamento, alla madre viene assegnata la casa familiare sita in
NO RM via Monteortone 60 affinché continui a viverci unitamente al figlio.
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, in assenza di criticità nel rapporto padre- figlio, si dispone che il padre veda a week end alterni il sabato dalle 10 Persona_1
alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19 con facoltà per le parti di accordarsi per la introduzione del pernotto nel week di competenza del padre allorquando egli avrà reperito idonea abitazione;
nella settimana in cui il padre avrà il week-end di competenza, egli vedrà il figlio anche 1 ulteriore pomeriggio da concordare tra le parti (in mancanza di accordo il pomeriggio del mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle ore 20; nella settimana in cui il padre non avrà il week end di competenza, egli vedrà il figlio 2 pomeriggi da concordare tra le parti (in mancanza di accordo i pomeriggi di mercoledì e del venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 20; il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; starà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma;
starà con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà; trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (con l'uno il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni); a partire dal compimento del sesto anno di età il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie (alternando con ciascuno il periodo dal
23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali (trascorrendo 3 giorni con ciascuno) e 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31.5.
pagina 6 di 8 Anche quanto al contributo di mantenimento si conferma quanto già precedentemente stabilito. Invero, dagli atti emerge che la ricorrente svolge attività lavorativa dipendente per la Casa di cura NO RM (mod. 730 2024/anno 2023 reddito netto da lavoro dipendente 22.476 mod. 730 2022/anno 2021 reddito netto da lavoro dipendente euro
18.653 mod. 730 2021/anno 2020 reddito netto da lavoro dipendente euro 16.392), non è proprietaria di beni immobili e vive in locazione nella casa familiare con canone pari a euro 650; percepisce l'assegno unico pari a euro 200 mensili. Il padre, dopo avere svolto per anni attività di cuoco, dopo la pandemia ha cambiato settore trovando impiego nel settore “multiservizi”; dalle dichiarazioni fiscali risultano i seguenti redditi: mod. 730
2024/anno 2023 redito da lavoro dipendente euro 16.313 mod. 730 2022/anno 2021 reddito netto da lavoro dipendente euro 15.194; è dato pacifico che egli sia attualmente privo di occupazione e percepisca la naspi pari a euro 800. Non è proprietario di immobili e, in ragione della assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dovrà reperire altra soluzione abitativa sopportando i relativi costi.
Pertanto, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, del momentaneo periodo di difficoltà economica del padre e del fatto che la madre percepisce in via esclusiva l'assegno unico, il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore Persona_1
mediante la corresponsione alla madre di una somma mensile pari a euro 150, da elevarsi a euro 300 allorquando il padre avrà reperito attività lavorativa, spese straordinarie individuate come da Protocollo ripartite al 50% fra i genitori.
Nulla si dispone in merito alla percezione dell'assegno unico restando la relativa disciplina regolata dalla legge.
3. sulle spese di lite
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. affida in via condivisa il minore a entrambi i genitori, con Persona_2
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone la collocazione e la residenza del minore presso la madre;
3. assegna la casa familiare sita in NO RM via Monteortone 60 a Parte_1 nell'interesse del figlio minore con lei convivente;
Persona_2
pagina 7 di 8 4. dispone che il padre veda il minore a week end alterni il sabato dalle Persona_1
10 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19 con facoltà per le parti di accordarsi per la introduzione del pernotto nel week di competenza del padre allorquando egli avrà reperito idonea abitazione;
nella settimana in cui il padre avrà il week-end di competenza, egli vedrà il figlio anche 1 ulteriore pomeriggio da concordare tra le parti (in mancanza di accordo il pomeriggio del mercoledì) dall'uscita da scuola sino alle ore 20; nella settimana in cui il padre non avrà il week end di competenza, egli vedrà il figlio 2 pomeriggi da concordare tra le parti (in mancanza di accordo i pomeriggi di mercoledì e del venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 20; il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; starà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma;
starà con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà; trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori (con l'uno il pranzo e con l'altro la cena ad anni alterni); a partire dal compimento del sesto anno di età il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori metà delle vacanze natalizie (alternando con ciascuno il periodo dal
23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali (trascorrendo 3 giorni con ciascuno) e 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 31.5;
5. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 [...]
la somma di € 150,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno 5 di Persona_2
ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
dispone che il contributo venga elevato a euro 300 a partire dal mese in cui il padre reperirà attività lavorativa;
6. dispone che ciascun genitore provveda nella misura del 50% alle spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Padova;
7. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 8 di 8