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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9295 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. 18 giugno 2009 n. 69) nella causa iscritta al n. R.G. 9525/2022, avente ad oggetto:
APPELLO vertente TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Via
Generale Orsini 42, presso lo studio dell'Avv. Attilio Fantoni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Giordano, Enrico Scialoja e Attilio Fantoni.
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Napoli, Via S. Lucia n. 15, presso lo studio degli
Avv.ti Dario Barbagallo e Filippo Barbagallo, che li rappresentano e difendono.
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante ha concluso riportandosi alla citazione ed a tutti i propri atti
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 1 di 11 e scritti difensivi. Parte appellata ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione ed alle proprie difese svolte in corso di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado,
[...]
e convenivano in giudizio la società CP_1 Controparte_2
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la Parte_1
condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della cancellazione del volo AA406 del 6 giugno 2019, sulla tratta Las Vegas - Charlotte, e della conseguente perdita della coincidenza per Cancún. A causa di tale disservizio, gli attori giungevano a destinazione con un ritardo di circa 6 ore, dopo essere stati riprotetti su voli operati da altro vettore. Lamentavano, altresì, la ritardata consegna dei bagagli imbarcati, circostanza che li aveva costretti a trascorrere parte del loro viaggio di nozze privi di beni di prima necessità e, nel caso della , anche dei farmaci necessari per la sua CP_2
condizione di salute. Le domande risarcitorie erano così quantificate:
€.1.200,00 per il disagio conseguente al ritardo aereo, €.2.000,00 per la ritardata consegna dei bagagli, €.1.000,00 (pari a € 500,00 ciascuno) a titolo di danno non patrimoniale.
Costituitasi in giudizio, contestava le domande, Parte_1
eccependo l'inapplicabilità del Regolamento (CE) n. 261/2004 e l'infondatezza delle pretese ai sensi della Convenzione di Montreal per carenza di allegazione e prova del danno.
Con sentenza n. 11349/2022, pubblicata il 30 marzo 2022, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva parzialmente la domanda, condannando la compagnia aerea al pagamento della somma complessiva di €.2.600,00 (€ 1.300,00 per
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 2 di 11 ciascun attore), così ripartita: €.300,00 a passeggero per il ritardo del volo ed
€.1.000,00 a passeggero per la ritardata consegna dei bagagli. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale veniva invece rigettata;
all'accoglimento delle domande conseguiva anche la condanna della convenuta compagnia aerea al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia la ha proposto appello, Parte_1
articolando due motivi di gravame. Con il primo, ha censurato la condanna relativa al ritardo aereo, sostenendo che il Giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto un danno in re ipsa e proceduto a una liquidazione equitativa in assenza dei presupposti di legge, in contrasto con i principi della
Convenzione di Montreal e con l'orientamento della Corte di Cassazione (in particolare, sent. n. 9474/2021). Con il secondo motivo, ha contestato la condanna per il danno da bagaglio, ribadendo l'assenza di un danno in re ipsa
e la mancata prova di un pregiudizio patrimoniale da parte degli attori.
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e , i quali hanno CP_1 CP_2
eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto. Hanno inoltre proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, insistendo sulla gravità del pregiudizio patito, specie con riferimento all'aggravamento dello stato di ansia della , privata dei suoi farmaci. CP_2
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
Gli appellati hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di gravame sarebbe privo della necessaria specificità dei motivi.
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 3 di 11 Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, impone all'appellante di formulare una critica argomentata e specifica avverso la decisione impugnata.
Ciò non si traduce in un onere di redigere un "progetto alternativo di sentenza", né in un vacuo formalismo, ma richiede che l'atto di impugnazione individui con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Corte di Cassazione
Sezioni Unite, 16 novembre 2017, n. 27199). L'obiettivo della norma è garantire che il giudice del gravame possa comprendere il perimetro della devoluzione e che la controparte sia posta in condizione di svolgere compiutamente le proprie difese.
Nel caso di specie, l'atto di appello di soddisfa tali Parte_1
requisiti. L'appellante ha chiaramente individuato i capi della sentenza oggetto di censura, riportando testualmente i passaggi motivazionali contestati (cfr. "A pagina 2 della sentenza...", "A pagina 3 della sentenza...").
Per ciascun capo, ha sviluppato una critica puntuale, contrapponendo al ragionamento del Giudice di Pace specifici argomenti di diritto, fondati sull'asserita erronea applicazione della Convenzione di Montreal e supportati dal richiamo a pertinenti precedenti di legittimità (Cass. n. 9474/2021 e n.
12088/2015). Tale impostazione consente di cogliere senza incertezze le ragioni del gravame e di instaurare un confronto dialettico con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 4 di 11 Passando quindi al merito, con il primo motivo di appello la Parte_1
lamenta l'erroneità della condanna al pagamento di €.600,00 (€
[...]
300,00 per passeggero) a titolo di risarcimento per il ritardo di 6 ore con cui gli appellati sono giunti a destinazione.
Il motivo è fondato.
È pacifico e non contestato tra le parti che la fattispecie in esame non rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, trattandosi di un volo in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo (Stati Uniti) a destinazione di un altro Paese terzo (Messico), operato da un vettore non comunitario. La disciplina applicabile è, pertanto, quella dettata dalla
Convenzione di Montreal del 1999.
Tale convenzione, a differenza del citato regolamento europeo, non prevede un sistema di compensazione pecuniaria forfettaria e automatica, ma si fonda su un principio risarcitorio. L'art. 19 della Convenzione stabilisce la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo, ma non definisce la nozione di "danno", né le sue componenti risarcibili, rinviando implicitamente ai principi degli ordinamenti nazionali. In tale contesto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito in modo dirimente la questione dell'onere probatorio. Con la sentenza n. 9474/2021, richiamata dall'appellante, la Suprema Corte ha stabilito che il ritardo aereo costituisce l'inadempimento contrattuale del vettore (il c.d. danno-evento), ma non comporta automaticamente l'esistenza di un danno risarcibile (il c.d. danno- conseguenza). Quest'ultimo, identificandosi con le utilità e i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati perduti a causa del ritardo
(lucro cessante) o con i maggiori esborsi resisi necessari (danno emergente),
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 5 di 11 deve essere specificamente allegato e provato dal passeggero, in ossequio ai principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c..
Il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, ha disatteso tali principi: ha infatti liquidato il danno sulla base di una motivazione che presuppone l'esistenza di un pregiudizio in re ipsa, derivante dal solo fatto del ritardo.
La tesi degli appellati, secondo cui il giudice avrebbe legittimamente utilizzato i parametri del Reg. 261/2004 solo come criterio orientativo per una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non può essere accolta.
L'esercizio del potere di liquidazione equitativa, infatti, presuppone inderogabilmente che sia stata provata l'esistenza del danno risarcibile (an debeatur) e che risulti unicamente impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare (quantum debeatur). Nel caso di specie, gli attori in primo grado non hanno allegato né offerto prova di alcun danno patrimoniale specifico e consequenziale al ritardo di 6 ore. La liquidazione equitativa operata dal primo giudice, pertanto, non ha integrato una quantificazione difficile, ma ha supplito alla totale assenza di prova circa l'esistenza stessa di un danno economicamente apprezzabile, in palese contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte (Corte di Cassazione, ordinanza 18 marzo 2022 n. 8941).
In accoglimento del primo motivo di appello, la condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 300,00 in favore di ciascun appellato
[...]
a titolo di risarcimento per il ritardo aereo deve quindi essere riformata e la relativa domanda va respinta.
Con il secondo motivo di appello, la compagnia aerea contesta la condanna al pagamento di €.2.000,00 (€ 1.000,00 per passeggero) per la ritardata
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 6 di 11 consegna dei bagagli, deducendo, anche in questo caso, l'erronea applicazione del principio del danno in re ipsa e la carenza di prova del danno patrimoniale.
Il motivo è infondato.
L'art. 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal limita la responsabilità del vettore per distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio alla somma di 1.000 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse. La giurisprudenza, sia unionale (Corte di
Giustizia, C-63/09) che nazionale (Cass., Ord. n. 3165/2021), ha chiarito che tale limite ha natura onnicomprensiva, includendo sia il danno patrimoniale
(es. spese per l'acquisto di beni sostitutivi) sia il danno non patrimoniale derivante dal disagio.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, gli odierni appellati hanno prodotto in primo grado, in allegato alla comparsa conclusionale, giustificativi di spesa per circa $.1.000,00 dollari americani, sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità e indumenti durante il periodo in cui erano privi dei loro bagagli. Tale produzione documentale non è stata oggetto di opposizione da parte della compagnia aerea in quella sede.
La presenza di tale prova documentale fa venir meno il presupposto dell'argomentazione dell'appellante. La decisione del Giudice di Pace non si fonda su un danno presunto, ma sulla valutazione di un pregiudizio concreto, composto sia dal danno emergente (le spese provate) sia dal grave nocumento derivante dal non poter disporre dei propri effetti personali, inclusi i farmaci, durante un viaggio di nozze. La liquidazione di € 1.000,00 a passeggero, pur collocandosi nella parte alta del massimale previsto dalla Convenzione,
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 7 di 11 appare congrua e giustificata alla luce delle circostanze del caso concreto e della natura omnicomprensiva del limite di responsabilità.
Il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente conferma della condanna relativa al danno da ritardata consegna del bagaglio.
Con l'appello incidentale, gli appellati lamentano l'erroneo rigetto, da parte del Giudice di Pace, della loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificata in € 500,00 a testa, per lo stress e l'ansia patiti, con particolare riferimento all'aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra per la indisponibilità dei farmaci che assumeva. CP_2
Tale appello incidentale è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, il danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale è risarcibile solo al ricorrere di due condizioni: la lesione deve incidere su un diritto inviolabile della persona, tutelato dalla Costituzione, e il pregiudizio che ne consegue deve essere
"grave", superando la soglia della normale tollerabilità. I meri disagi, fastidi o le ansie della vita quotidiana non integrano un danno risarcibile.
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal sig. attiene a uno stato di stress e disagio che, per CP_1
quanto comprensibile, non appare superare quella soglia di gravità richiesta dalla giurisprudenza per assurgere a pregiudizio autonomamente risarcibile.
Esso rientra, piuttosto, in quella componente di danno non patrimoniale già ricompresa e ristorata forfettariamente all'interno del massimale previsto dalla
Convenzione di Montreal per il danno da bagaglio, come sopra confermato.
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 8 di 11 Diversa è la posizione della sig.ra . È stato documentato che ella è CP_2
affetta da disturbi d'ansia e di panico ed è stato provato in giudizio – attraverso l'allegazione specifica di parte attrice e la mancata contestazione della controparte – che i farmaci necessari per la gestione di tale patologia si trovavano nel bagaglio non consegnato. La privazione di una terapia farmacologica indispensabile per la salute psicofisica costituisce una lesione diretta e grave del diritto alla salute, tutelato come fondamentale dall'art. 32 della Costituzione. Il pregiudizio che ne deriva – l'aggravamento della sintomatologia ansiosa e la compromissione della serenità e del benessere durante un'occasione irripetibile come il viaggio di nozze – non può essere liquidato come un mero fastidio, ma integra un danno non patrimoniale serio e meritevole di tutela risarcitoria autonoma.
L'argomentazione dell'appellante principale, basata sulla sentenza Cass. n.
12088/2015, non è pertinente, poiché quel caso riguardava il generico disagio per una notte trascorsa in aeroporto, senza alcuna specifica incidenza su una condizione di salute preesistente e documentata.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello incidentale, deve essere riconosciuto alla sola sig.ra il risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale, che si liquida in via equitativa, tenuto conto della natura del pregiudizio e delle circostanze del caso, nella somma di €.500,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve quindi essere parzialmente riformata. L'esito complessivo del giudizio comporta:
• La riforma della sentenza nella parte in cui dispone la condanna per il danno da ritardo aereo (€ 300,00 per ciascun passeggero).
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 9 di 11 • La conferma della condanna per il danno da ritardata consegna del bagaglio (€ 1.000,00 per ciascun passeggero).
• L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale limitatamente alla sola (liquidato in CP_2
€.500,00), rigettando invece la medesima domanda proposta dall'altro appellante
Di conseguenza, va condannata al pagamento della Parte_1
somma totale di €.1.000,00 in favore di e della somma Controparte_1
totale di €.1.500,00 in favore di , oltre interessi legali Controparte_2
dalla domanda al saldo.
La parziale riforma della sentenza impugnata e l'esito complessivo del giudizio, che vede le parti reciprocamente soccombenti, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio (art. 92, co.
2, c.p.c.); la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate dal Giudice di Pace, va confermata, stante la prevalente fondatezza delle pretese avanzate dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 11349/2022 del Giudice di Pace Controparte_2
di Napoli, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna di Parte_1
al pagamento della somma di €.300,00 in favore di ciascun
[...]
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 10 di 11 appellato a titolo di risarcimento del danno da ritardo aereo, rigettando le relative domande proposte a tale titolo dagli appellati;
2. Rigetta nel resto l'appello principale, confermando quindi la condanna di al pagamento della somma di €.1.000,00 in Parte_1
favore di ciascun appellato a titolo di danno da ritardata consegna del bagaglio;
3. In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in ulteriore riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1
pagamento in favore della sola dell'ulteriore Controparte_2
somma di €.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
4. Per l'effetto ed all'esito di quanto previsto dai precedenti capi, ne consegue la condanna al pagamento della Parte_1
somma complessiva di €.1.000,00 (mille/00) in favore di
[...]
e della somma complessiva di €.1.500,00 CP_1
(millecinquecento/00) in favore di , oltre Controparte_2
interessi legali dalla data della domanda giudiziale di primo grado sino al soddisfo;
5. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, confermando viceversa la statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio adottata nella sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. 18 giugno 2009 n. 69) nella causa iscritta al n. R.G. 9525/2022, avente ad oggetto:
APPELLO vertente TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Via
Generale Orsini 42, presso lo studio dell'Avv. Attilio Fantoni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Giordano, Enrico Scialoja e Attilio Fantoni.
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Napoli, Via S. Lucia n. 15, presso lo studio degli
Avv.ti Dario Barbagallo e Filippo Barbagallo, che li rappresentano e difendono.
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante ha concluso riportandosi alla citazione ed a tutti i propri atti
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 1 di 11 e scritti difensivi. Parte appellata ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione ed alle proprie difese svolte in corso di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado,
[...]
e convenivano in giudizio la società CP_1 Controparte_2
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la Parte_1
condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della cancellazione del volo AA406 del 6 giugno 2019, sulla tratta Las Vegas - Charlotte, e della conseguente perdita della coincidenza per Cancún. A causa di tale disservizio, gli attori giungevano a destinazione con un ritardo di circa 6 ore, dopo essere stati riprotetti su voli operati da altro vettore. Lamentavano, altresì, la ritardata consegna dei bagagli imbarcati, circostanza che li aveva costretti a trascorrere parte del loro viaggio di nozze privi di beni di prima necessità e, nel caso della , anche dei farmaci necessari per la sua CP_2
condizione di salute. Le domande risarcitorie erano così quantificate:
€.1.200,00 per il disagio conseguente al ritardo aereo, €.2.000,00 per la ritardata consegna dei bagagli, €.1.000,00 (pari a € 500,00 ciascuno) a titolo di danno non patrimoniale.
Costituitasi in giudizio, contestava le domande, Parte_1
eccependo l'inapplicabilità del Regolamento (CE) n. 261/2004 e l'infondatezza delle pretese ai sensi della Convenzione di Montreal per carenza di allegazione e prova del danno.
Con sentenza n. 11349/2022, pubblicata il 30 marzo 2022, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva parzialmente la domanda, condannando la compagnia aerea al pagamento della somma complessiva di €.2.600,00 (€ 1.300,00 per
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 2 di 11 ciascun attore), così ripartita: €.300,00 a passeggero per il ritardo del volo ed
€.1.000,00 a passeggero per la ritardata consegna dei bagagli. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale veniva invece rigettata;
all'accoglimento delle domande conseguiva anche la condanna della convenuta compagnia aerea al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia la ha proposto appello, Parte_1
articolando due motivi di gravame. Con il primo, ha censurato la condanna relativa al ritardo aereo, sostenendo che il Giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto un danno in re ipsa e proceduto a una liquidazione equitativa in assenza dei presupposti di legge, in contrasto con i principi della
Convenzione di Montreal e con l'orientamento della Corte di Cassazione (in particolare, sent. n. 9474/2021). Con il secondo motivo, ha contestato la condanna per il danno da bagaglio, ribadendo l'assenza di un danno in re ipsa
e la mancata prova di un pregiudizio patrimoniale da parte degli attori.
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri e , i quali hanno CP_1 CP_2
eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto. Hanno inoltre proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, insistendo sulla gravità del pregiudizio patito, specie con riferimento all'aggravamento dello stato di ansia della , privata dei suoi farmaci. CP_2
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
Gli appellati hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di gravame sarebbe privo della necessaria specificità dei motivi.
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 3 di 11 Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, impone all'appellante di formulare una critica argomentata e specifica avverso la decisione impugnata.
Ciò non si traduce in un onere di redigere un "progetto alternativo di sentenza", né in un vacuo formalismo, ma richiede che l'atto di impugnazione individui con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Corte di Cassazione
Sezioni Unite, 16 novembre 2017, n. 27199). L'obiettivo della norma è garantire che il giudice del gravame possa comprendere il perimetro della devoluzione e che la controparte sia posta in condizione di svolgere compiutamente le proprie difese.
Nel caso di specie, l'atto di appello di soddisfa tali Parte_1
requisiti. L'appellante ha chiaramente individuato i capi della sentenza oggetto di censura, riportando testualmente i passaggi motivazionali contestati (cfr. "A pagina 2 della sentenza...", "A pagina 3 della sentenza...").
Per ciascun capo, ha sviluppato una critica puntuale, contrapponendo al ragionamento del Giudice di Pace specifici argomenti di diritto, fondati sull'asserita erronea applicazione della Convenzione di Montreal e supportati dal richiamo a pertinenti precedenti di legittimità (Cass. n. 9474/2021 e n.
12088/2015). Tale impostazione consente di cogliere senza incertezze le ragioni del gravame e di instaurare un confronto dialettico con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 4 di 11 Passando quindi al merito, con il primo motivo di appello la Parte_1
lamenta l'erroneità della condanna al pagamento di €.600,00 (€
[...]
300,00 per passeggero) a titolo di risarcimento per il ritardo di 6 ore con cui gli appellati sono giunti a destinazione.
Il motivo è fondato.
È pacifico e non contestato tra le parti che la fattispecie in esame non rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, trattandosi di un volo in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo (Stati Uniti) a destinazione di un altro Paese terzo (Messico), operato da un vettore non comunitario. La disciplina applicabile è, pertanto, quella dettata dalla
Convenzione di Montreal del 1999.
Tale convenzione, a differenza del citato regolamento europeo, non prevede un sistema di compensazione pecuniaria forfettaria e automatica, ma si fonda su un principio risarcitorio. L'art. 19 della Convenzione stabilisce la responsabilità del vettore per il danno derivante da ritardo, ma non definisce la nozione di "danno", né le sue componenti risarcibili, rinviando implicitamente ai principi degli ordinamenti nazionali. In tale contesto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito in modo dirimente la questione dell'onere probatorio. Con la sentenza n. 9474/2021, richiamata dall'appellante, la Suprema Corte ha stabilito che il ritardo aereo costituisce l'inadempimento contrattuale del vettore (il c.d. danno-evento), ma non comporta automaticamente l'esistenza di un danno risarcibile (il c.d. danno- conseguenza). Quest'ultimo, identificandosi con le utilità e i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati perduti a causa del ritardo
(lucro cessante) o con i maggiori esborsi resisi necessari (danno emergente),
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 5 di 11 deve essere specificamente allegato e provato dal passeggero, in ossequio ai principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c..
Il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, ha disatteso tali principi: ha infatti liquidato il danno sulla base di una motivazione che presuppone l'esistenza di un pregiudizio in re ipsa, derivante dal solo fatto del ritardo.
La tesi degli appellati, secondo cui il giudice avrebbe legittimamente utilizzato i parametri del Reg. 261/2004 solo come criterio orientativo per una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non può essere accolta.
L'esercizio del potere di liquidazione equitativa, infatti, presuppone inderogabilmente che sia stata provata l'esistenza del danno risarcibile (an debeatur) e che risulti unicamente impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare (quantum debeatur). Nel caso di specie, gli attori in primo grado non hanno allegato né offerto prova di alcun danno patrimoniale specifico e consequenziale al ritardo di 6 ore. La liquidazione equitativa operata dal primo giudice, pertanto, non ha integrato una quantificazione difficile, ma ha supplito alla totale assenza di prova circa l'esistenza stessa di un danno economicamente apprezzabile, in palese contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte (Corte di Cassazione, ordinanza 18 marzo 2022 n. 8941).
In accoglimento del primo motivo di appello, la condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 300,00 in favore di ciascun appellato
[...]
a titolo di risarcimento per il ritardo aereo deve quindi essere riformata e la relativa domanda va respinta.
Con il secondo motivo di appello, la compagnia aerea contesta la condanna al pagamento di €.2.000,00 (€ 1.000,00 per passeggero) per la ritardata
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 6 di 11 consegna dei bagagli, deducendo, anche in questo caso, l'erronea applicazione del principio del danno in re ipsa e la carenza di prova del danno patrimoniale.
Il motivo è infondato.
L'art. 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal limita la responsabilità del vettore per distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio alla somma di 1.000 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse. La giurisprudenza, sia unionale (Corte di
Giustizia, C-63/09) che nazionale (Cass., Ord. n. 3165/2021), ha chiarito che tale limite ha natura onnicomprensiva, includendo sia il danno patrimoniale
(es. spese per l'acquisto di beni sostitutivi) sia il danno non patrimoniale derivante dal disagio.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, gli odierni appellati hanno prodotto in primo grado, in allegato alla comparsa conclusionale, giustificativi di spesa per circa $.1.000,00 dollari americani, sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità e indumenti durante il periodo in cui erano privi dei loro bagagli. Tale produzione documentale non è stata oggetto di opposizione da parte della compagnia aerea in quella sede.
La presenza di tale prova documentale fa venir meno il presupposto dell'argomentazione dell'appellante. La decisione del Giudice di Pace non si fonda su un danno presunto, ma sulla valutazione di un pregiudizio concreto, composto sia dal danno emergente (le spese provate) sia dal grave nocumento derivante dal non poter disporre dei propri effetti personali, inclusi i farmaci, durante un viaggio di nozze. La liquidazione di € 1.000,00 a passeggero, pur collocandosi nella parte alta del massimale previsto dalla Convenzione,
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 7 di 11 appare congrua e giustificata alla luce delle circostanze del caso concreto e della natura omnicomprensiva del limite di responsabilità.
Il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente conferma della condanna relativa al danno da ritardata consegna del bagaglio.
Con l'appello incidentale, gli appellati lamentano l'erroneo rigetto, da parte del Giudice di Pace, della loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificata in € 500,00 a testa, per lo stress e l'ansia patiti, con particolare riferimento all'aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra per la indisponibilità dei farmaci che assumeva. CP_2
Tale appello incidentale è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, il danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale è risarcibile solo al ricorrere di due condizioni: la lesione deve incidere su un diritto inviolabile della persona, tutelato dalla Costituzione, e il pregiudizio che ne consegue deve essere
"grave", superando la soglia della normale tollerabilità. I meri disagi, fastidi o le ansie della vita quotidiana non integrano un danno risarcibile.
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal sig. attiene a uno stato di stress e disagio che, per CP_1
quanto comprensibile, non appare superare quella soglia di gravità richiesta dalla giurisprudenza per assurgere a pregiudizio autonomamente risarcibile.
Esso rientra, piuttosto, in quella componente di danno non patrimoniale già ricompresa e ristorata forfettariamente all'interno del massimale previsto dalla
Convenzione di Montreal per il danno da bagaglio, come sopra confermato.
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 8 di 11 Diversa è la posizione della sig.ra . È stato documentato che ella è CP_2
affetta da disturbi d'ansia e di panico ed è stato provato in giudizio – attraverso l'allegazione specifica di parte attrice e la mancata contestazione della controparte – che i farmaci necessari per la gestione di tale patologia si trovavano nel bagaglio non consegnato. La privazione di una terapia farmacologica indispensabile per la salute psicofisica costituisce una lesione diretta e grave del diritto alla salute, tutelato come fondamentale dall'art. 32 della Costituzione. Il pregiudizio che ne deriva – l'aggravamento della sintomatologia ansiosa e la compromissione della serenità e del benessere durante un'occasione irripetibile come il viaggio di nozze – non può essere liquidato come un mero fastidio, ma integra un danno non patrimoniale serio e meritevole di tutela risarcitoria autonoma.
L'argomentazione dell'appellante principale, basata sulla sentenza Cass. n.
12088/2015, non è pertinente, poiché quel caso riguardava il generico disagio per una notte trascorsa in aeroporto, senza alcuna specifica incidenza su una condizione di salute preesistente e documentata.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'appello incidentale, deve essere riconosciuto alla sola sig.ra il risarcimento del danno non CP_2
patrimoniale, che si liquida in via equitativa, tenuto conto della natura del pregiudizio e delle circostanze del caso, nella somma di €.500,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado deve quindi essere parzialmente riformata. L'esito complessivo del giudizio comporta:
• La riforma della sentenza nella parte in cui dispone la condanna per il danno da ritardo aereo (€ 300,00 per ciascun passeggero).
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 9 di 11 • La conferma della condanna per il danno da ritardata consegna del bagaglio (€ 1.000,00 per ciascun passeggero).
• L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale limitatamente alla sola (liquidato in CP_2
€.500,00), rigettando invece la medesima domanda proposta dall'altro appellante
Di conseguenza, va condannata al pagamento della Parte_1
somma totale di €.1.000,00 in favore di e della somma Controparte_1
totale di €.1.500,00 in favore di , oltre interessi legali Controparte_2
dalla domanda al saldo.
La parziale riforma della sentenza impugnata e l'esito complessivo del giudizio, che vede le parti reciprocamente soccombenti, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio (art. 92, co.
2, c.p.c.); la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate dal Giudice di Pace, va confermata, stante la prevalente fondatezza delle pretese avanzate dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
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e sull'appello incidentale proposto da e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 11349/2022 del Giudice di Pace Controparte_2
di Napoli, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna di Parte_1
al pagamento della somma di €.300,00 in favore di ciascun
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Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 10 di 11 appellato a titolo di risarcimento del danno da ritardo aereo, rigettando le relative domande proposte a tale titolo dagli appellati;
2. Rigetta nel resto l'appello principale, confermando quindi la condanna di al pagamento della somma di €.1.000,00 in Parte_1
favore di ciascun appellato a titolo di danno da ritardata consegna del bagaglio;
3. In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in ulteriore riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1
pagamento in favore della sola dell'ulteriore Controparte_2
somma di €.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
4. Per l'effetto ed all'esito di quanto previsto dai precedenti capi, ne consegue la condanna al pagamento della Parte_1
somma complessiva di €.1.000,00 (mille/00) in favore di
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e della somma complessiva di €.1.500,00 CP_1
(millecinquecento/00) in favore di , oltre Controparte_2
interessi legali dalla data della domanda giudiziale di primo grado sino al soddisfo;
5. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, confermando viceversa la statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio adottata nella sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 9525/2022 – sentenza Pagina 11 di 11