CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 192
CGARS
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La condotta del Comune non è riconducibile all'esercizio del potere pubblico, in quanto non vi è stata alcuna dichiarazione di pubblica utilità. Pertanto, le domande di rilascio e risarcimento non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo ma spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Domanda inammissibile di condanna all'adozione del provvedimento acquisitivo

    L'Amministrazione ha l'obbligo di scegliere tra la restituzione del bene previa rimessione in pristino o l'acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis. Tuttavia, il privato non può imporre all'Ente locale quale opzione preferire, poiché l'adozione del provvedimento acquisitivo è un atto discrezionale a fronte del quale il privato vanta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La condotta del Comune non è riconducibile all'esercizio del potere pubblico, in quanto non vi è stata alcuna dichiarazione di pubblica utilità. Pertanto, le domande di rilascio e risarcimento non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo ma spettano al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Domanda nuova in appello

    L'istanza di accesso agli atti, presentata dopo la pubblicazione della sentenza del TAR, costituisce un espediente per introdurre per la prima volta in appello prove documentali che avrebbero dovuto essere prodotte in primo grado. Pertanto, la domanda è inammissibile per contrasto con il divieto di ius novorum.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 192
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 192
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo