Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00441/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono e dall’avvocato Sandro Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego prot. -OMISSIS-, notificato mediante provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale il Direttore del Servizio Contenzioso e Affari legali presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato ha rigettato l’istanza del ricorrente avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R. Procura della Repubblica - Tribunale di Catania;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NC HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, veniva indagato dalla Procura della Repubblica di Catania - nella qualità di -OMISSIS- in servizio presso la -OMISSIS- - nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. -OMISSIS-R.G.N.R. per il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, in concorso con un altro dipendente e al titolare di un laboratorio privato di analisi, ai sensi degli artt. 479, 481 e 110 del c.p.
Il procedimento scaturiva da un esposto anonimo con il quale veniva rappresentato che il ricorrente avesse beneficiato di un falso referto clinico attestante la positività al Covid-19 verosimilmente al fine di eludere l’obbligo vaccinale esteso dal D.L. n. 26 novembre 2021 n. 172 anche al personale della Polizia di Stato.
L’indagine penale in questione si concludeva con un decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, adottato dal G.I.P. del Tribunale di Catania in data -OMISSIS-.
All’esito del procedimento il dipendente chiedeva alla propria Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, in data 1.02.2024, il rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito dello stesso.
Ritenendo, anche alla luce di quanto espresso in sede istruttoria dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania mediante parere, che la vicenda non fosse sorretta dal requisito oggettivo-funzionale della connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e l'adempimento diligente dei doveri istituzionali, il Responsabile del procedimento del Servizio contenzioso e affari legali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno comunicava al dipendente, in data 2.08.2024, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Con osservazioni scritte del 25.10.2024 il richiedente insisteva nella richiesta di rimborso, sostenendo di aver dato esecuzione agli ordini e alle direttive che imponevano al personale della Polizia di Stato di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid.
Con provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato mediante provvedimento n. -OMISSIS-, l’Amministrazione procedente negava definitivamente il beneficio invocato, non ravvisando, nella vicenda in esame, il requisito oggettivo-funzionale, normativamente richiesto, della connessione tra i fatti di causa ed il diligente espletamento dei compiti istituzionali.
2. Con ricorso notificato in data 3.01.2025 e depositato il 30.01.2025 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) il predetto provvedimento di diniego prot. -OMISSIS-, notificato mediante provvedimento n. -OMISSIS- con il quale il Direttore del Servizio Contenzioso e Affari legali presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato ha rigettato l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R. Procura della Repubblica -Tribunale di Catania; 2) nonché ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67; violazione dell’articolo 97 e 3 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento ; 2) Violazione dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e successive mod. e int.; eccesso di potere per carenza di motivazione carenza di istruttoria e travisamento .
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l’imputazione da cui è scaturito il procedimento penale, poi archiviato, riguardasse un’attività svolta dallo stesso in diretta connessione con i propri fini istituzionali, in quanto volta a dimostrare l’idoneità al servizio durante il periodo pandemico.
Viene rilevato, in particolare, che l’obbligo vaccinale correlato al Covid-19 – esteso mediante il D.L. n. 172/2021 anche alle Forze della Polizia di Stato ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali in totale sicurezza – rientrasse nell’assolvimento di un obbligo istituzionale avente un fine di rilevanza pubblica.
Ne consegue, continua la parte, che l’Amministrazione procedente sia incorsa in una interpretazione della norma di riferimento, l’art. 18 del D.L. n. 67/1997, che ne tradisce la ratio , restringendone erroneamente la portata applicativa.
2.2. Con la seconda doglianza si deduce che l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisse un obbligo istituzionale connesso ai propri doveri d’ufficio, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 333-A/0021554 del 10.12.2021, adottata a seguito del predetto D.L. 172/2021 al fine di impartire le direttive relative alle procedure applicative per la somministrazione vaccinale, la quale avrebbe valenza di atto dispositivo da osservarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. n. 782/1985.
Ne consegue, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, che l’atto avversato sia da ritenersi viziato, oltreché per illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.
3. Il Ministero dell’Interno, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio in data 13.02.2025 e, con successiva memoria del 10.01.2026, ha controdedotto rispetto alle doglianze prospettate dal ricorrente, rilevando, in particolare, quanto alla prima doglianza, che nel caso di specie: 1) non possa ritenersi provata la sussistenza di una correlazione tra la la condotta contestata e il perseguimento dei fini istituzionali dell’amministrazione di appartenenza; 2) mancherebbe il nesso di immedesimazione organica in applicazione del quale gli effetti della condotta del dipendente sono da imputare direttamente all'Ente di appartenenza; 3) l’attestazione di aver contratto il Covid-19 sarebbe stata volta a realizzare un proprio interesse personale, ossia l’esenzione dalla vaccinazione obbligatoria, e non a perseguire un interesse dell’Amministrazione.
L’Amministrazione resistente ha altresì rilevato, con riguardo al secondo motivo di ricorso, che l’obbligo vaccinale sia stato posto dal D.L. n. 172 del 2021 e non dalla circolare ministeriale n. 333-A/0021554 del 10.12.2021, risultando inconferente il richiamo al D.P.R. n. 782/1985, tenuto conto, altresì, che il ricorrente, non sottoponendosi alla vaccinazione obbligatoria (avendo attestato di avere contratto il virus), non ha adempiuto, in concreto, al predetto obbligo di legge.
4. Con memoria versata in atti in data 10.01.2026 la parte ricorrente ha ulteriormente declinato le doglianze esposte in ricorso, osservando, in particolare, che la propria condotta, oggetto di accertamento in sede penale, non fosse finalizzata a perseguire un vantaggio personale illecito, bensì a dimostrare la sussistenza di un requisito (l'immunizzazione dal Covid-19) funzionale alla ripresa del proprio servizio e all’adempimento dei correlati doveri istituzionali.
L'interesse perseguito dal dipendente, pertanto, sarebbe coinciso con l'interesse pubblico alla piena operatività dei servizi di polizia, dovendosi ritenere, continua la parte, che la dimostrazione della propria idoneità al servizio rientri tra le attività che si ricollegano necessariamente all’esercizio diligente della pubblica funzione.
5. All’udienza pubblica dell’11.02.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
7. I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non sono meritevoli di essere favorevolmente apprezzati dal Collegio.
7.1. L’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 15.03.1997 stabilisce che “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ”.
Nel procedimento avviato dall’istanza di rimborso presentata dal dipendente a conclusione del giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa promosso nei suoi confronti, l’amministrazione procedente – come si evince dal dato letterale del disposto normativo sopra esposto – esercita un peculiare potere valutativo con riferimento all’ an ed al quantum , spettando ad essa verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché, quando sussistano detti presupposti, se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso, avvalendosi in tal caso dell’ausilio dell’Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria, posto che la relativa acquisizione è prescritta dalla legge e non può essere pretermessa, e carattere vincolante, poiché l’amministrazione non può disattendere l’indicazione quantitativa resa dall’organo tecnico (cfr. ex multis , da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 novembre 2025, n. 3319, che richiama i seguenti precedenti: C.G.A.R.S., sez. giur., 3 novembre 2025, n. 852; Cons. Stato, sez. II, 24 marzo 2025, n. 2389; 24 marzo 2025, n. 2387; 21 febbraio 2025, n. 1482).
L’Avvocatura dello Stato, quindi, è chiamata a rendere un parere obbligatorio e vincolante esclusivamente sulla “congruità” del quantum richiesto; tale parere “... va acquisito quando l'Amministrazione ritenga di poter accogliere l'istanza e va individuato [il] quantum del rimborso, ma non va necessariamente acquisito quando l'istanza risulti inaccoglibile, per l'insussistenza dei relativi presupposti ” (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2020, n. 6554).
Nulla vieta all’Amministrazione, come avvenuto nel caso di specie, di richiedere, nell’esercizio della propria discrezionalità, il parere dell’Avvocatura anche ai fini dell’ammissibilità del rimborso, ossia del suo an , e non soltanto sul relativo quantum ; l’atto consultivo reso da tale organo degrada, in tal caso, rispetto alla valutazione correlata all’ an del rimborso, a parere facoltativo di natura non vincolante, che quindi ben può essere fatto proprio dall’Amministrazione, tenuto conto della natura tecnica del soggetto consultivo da cui tale parere promana.
La citata disposizione contenuta nell’art. 18, comma 1, del D.L. 67/1997 individua gli elementi rispetto a cui debba compiersi la predetta valutazione sull’ an del rimborso, richiedendo, in particolare, il ricorrere di due presupposti:
(i) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
(ii) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio, da un lato, e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, dall'altro.
A tali presupposti si aggiunge, come sopra già esposto, la valutazione di congruità dell’importo delle spese richiesto in sede di rimborso, così come operata, in modo vincolante, dall’Avvocatura dello Stato.
Quanto al primo presupposto, la giurisprudenza evidenzia che “... il rimborso delle spese legali non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 25 del 2022; sez. IV, n. 8139 e 8144 del 2019; sez. IV, n. 4176 del 2017; sez. VI, n. 2041 del 2005). Secondo questo indirizzo, il rimborso delle spese legali sostenute dai pubblici dipendenti presuppone che il giudizio di responsabilità penale si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità dell’imputato, ossia che da tale accusa l’impiegato sia stato pienamente assolto, ovvero sia stata comunque accertata l’assenza della sua responsabilità ” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2024, n. 7864).
Quanto al secondo presupposto, è stato chiarito che “... la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione. Occorre, pertanto, che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. I, par. del 27 gennaio 2025, n. 74; Cons. Stato, sez. IV, n. 5655/2020).
Ne consegue che, come già statuito da questa Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 novembre 2025, n. 3319; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 14 aprile 2023, n. 1269), tale presupposto non sussiste quando la condotta del dipendente oggetto di accertamento in un giudizio civile, penale o amministrativo sia riferita a un comportamento che:
a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio (cfr., anche, Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427);
b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e “in occasione” dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'Amministrazione (Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026, Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1816);
c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento; cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 agosto 2018, n. 2055).
La disposizione in esame, infatti, incidendo sulla spesa pubblica assume carattere eccezionale e deve sottostare a una interpretazione restrittiva (cfr. Cons. Stato, sez. I, par. del 27 gennaio 2025, n. 74, già citato), tenuto conto che la ratio del rimborso delle spese – per i giudizi conseguenti alle condotte attinenti al servizio – è quella di evitare che il dipendente statale tema di fare il proprio dovere, sicché occorre uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio.
L’art. 18, infatti, tutela senz'altro – col rimborso delle spese sostenute – il dipendente pubblico “... che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale, esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti, sia stato coinvolto perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato ” (C.G.A.R.S.. sez. giur., 3 novembre 2025, n. 852, che cita Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8524).
7.2. Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, si osserva quanto segue.
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione versata in atti, il procedimento penale a cui è stato sottoposto il dipendente è scaturito dal fatto che quest’ultimo, in concorso con altri soggetti, si fosse “... procurato un certificato attestante la [propria] positività al COVID recandosi presso un laboratorio di analisi (...), in modo da poter riprendere la propria attività lavorativa, una volta constatata la negatività, senza sottoporsi alla somministrazione del vaccino ” (cfr. all. 1 versato in atti dal ricorrente il 30.1.2025 - richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica Aggiunto della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania).
Ebbene, tale condotta, ad avviso di questo organo giudicante, non può farsi rientrare nel perimetro dell’attività funzionale riconducibile a un “ rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi ”, né può affermarsi che sussista un “ nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto ” (cfr. Cons. Stato, sez. I, par. del 27 gennaio 2025, n. 74, sopra citato).
La sottoposizione alle analisi di laboratorio finalizzate ad accertare la contrazione del Covid-19, invero, non origina dall’adempimento di un dovere istituzionale strettamente connesso con i propri obblighi istituzionali, ma, al contrario, è espressione di una “condotta privata” assunta dal dipendente, tale, evidentemente, da poter essere assunta da qualsivoglia cittadino che, in occasione del periodo pandemico, avesse contratto il virus.
Tale condotta, lungi dal poter essere inquadrata nel novero degli obblighi discendenti dalle mansioni pubblicistiche svolte da un dipendente pubblico, costituisce, piuttosto, un comportamento mediante il quale è stato perseguito un interesse privato (l’accertamento medico della contrazione del virus) capace di incontrare “occasionalmente”, e solo in seguito, le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza, mediante il rientro in servizio dopo l’avvenuta negativizzazione al fine di evitare il contagio nell’espletamento ordinario delle proprie mansioni.
Né può sostenersi che l’esecuzione di tali analisi cliniche fosse l’unico “atto” tramite cui il dipendente potesse assolvere ai propri doveri istituzionali, all’occorrenza rappresentati dalla ripresa della propria attività lavorativa.
La sottoposizione all’esame clinico, infatti, ha sottratto il ricorrente all’obbligo di vaccinazione obbligatoria imposto dal D.L. n. 172/2021, facendo venir meno, conseguentemente, l’unico dovere istituzionale – ossia la vaccinazione obbligatoria ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa in un settore particolarmente esposto – strettamente connesso, in questo caso sì, con “ l’espletamento del servizio ” e “ l’assolvimento di obblighi istituzionali ”, come previsto dall’art. 18 del D.L. n. 67/1997.
Fuori fuoco risulta, pertanto, anche il richiamo alla circolare ministeriale n. 333-A/0021554 del 10.12.2021, con la quale sono state rese note le direttive relative alle procedure applicative per la somministrazione vaccinale. Tenuto conto della sottrazione all’obbligo vaccinale in virtù della positivizzatone da Covid-19 (e del correlato conseguimento del c.d. “green pass”), la predetta circolare, adottata in attuazione di quanto previsto dal richiamato D.L. n. 172/2021, non può affatto costituire la base giuridica per asserire che la condotta per la quale il dipendente è stato sottoposto a procedimento penale sia stata compiuta nell’esercizio dei propri compiti istituzionali.
Ne consegue, in definitiva, che il comportamento al quale la parte che ricorre in giudizio àncora la propria richiesta di rimborso delle spese legali debba farsi rientrare nel perimetro di quelle condotte poste in essere per ragioni personali e, al più, solo “in occasione” dello svolgimento del servizio, e, pertanto, non riferibili all’Amministrazione di appartenenza (cfr. giurisprudenza sopra citata), in presenza delle quali è da escludersi che sussista la richiesta stretta dipendenza tra l’“atto” compiuto e l’adempimento dei propri obblighi.
La sottoposizione all’esame clinico di laboratorio, lo si ribadisce, costituisce infatti un’iniziativa autonoma, compiuta dal dipendente uti cives , e fuoriesce dal campo applicativo dell’art. 18 del D.L. 67/1997, il quale, come già rammentato dal Collegio, incide sulla spesa pubblica e, conseguentemente, assume carattere eccezionale, dovendo quindi sottostare a una interpretazione restrittiva, atteso che la sua ratio è quella di tutelare il dipendente nelle azioni compiute nell’esercizio dei propri obblighi istituzionali (evitando che quest’ultimo tema di compiere il proprio dovere), e non, al contrario, quella di riservare una “tutela legale”, sotto il profilo economico, a chi si trovi occasionalmente coinvolto in vicende giudiziarie che non originano, in modo incontrovertibile, dallo svolgimento delle proprie mansioni.
Le censure prospettate dal ricorrente nell’odierno giudizio, pertanto, sono da ritenersi infondate, in quanto l’Amministrazione resistente, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha correttamente applicato la disciplina di cui all’art. 18 del D.L. 67/1997, non incorrendo in alcun travisamento dei fatti o in un difetto di istruttoria ed esplicitando diffusamente, all’interno del provvedimento impugnato, l’iter logico-giuridico mediante il quale l’istanza di rimborso delle spese legali è stata respinta.
8. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, in quanto infondato, deve essere, quindi, respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
NC HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC HE | AU TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.