Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
dott, Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1862/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giuseppe Longo, come da mandato in Parte 1
atti
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Romanello, come da mandato in atti;
CP 1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 14.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa depositata in data 20.8.2024 si costituiva CP 1 il quale chiedeva l'affido
,
condiviso della minore, con collocazione della stessa presso i nonni paterni e la previsione in capo alla
Parte 1 della corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della minore.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 14.3.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
1) affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Diversamente, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia.
2) Disporre che la figlia minore avrà residenza abituale presso la casa della madre sita in Lecce alla Via Raffaello Sanzio, n. 26 con collocamento, quindi, prevalente presso la Sig.ra Parte 1
[...]
3) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia minore come di seguito indicato:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia continuativamente con pernotto per il periodo di una settimana / 10 giorni al mese in cui si trattiene in Provincia di Lecce, periodo che verrà comunicato alla madre con almeno 7 giorni di anticipo prelevandola dalla scuola materna e riportandola presso la residenza della madre al termine del predetto periodo alle ore 20.00. Nel periodo in cui la minore non frequenta la scuola materna, il padre preleverà la figlia dalla residenza della madre ivi riportandola. b) il padre starà con la figlia minore il giorno della Festa del Papà ed il giorno del proprio compleanno, compatibilmente con la propria presenza nella Provincia di Lecce. Stessa previsione per la madre.
c) il giorno del compleanno della figlia, la minore starà con entrambi i genitori;
d) a Natale il padre terrà la figlia minore una settimana, alternando, di anno in anno, il Natale ed il primo giorno dell'anno; e) a Pasqua il padre terrà la figlia minore per n. 3 giorni, alternando di anno in anno, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
f) in estate il padre terrà la figlia minore per almeno 4 settimane consecutive concordando con la madre tale periodo entro il 30.06 e, comunque, cercando di farlo coincidere con il periodo di ferie del Sig. CP_1 ; g) la figlia minore potrà frequentare i nonni paterni, al pari di quelli materni, intrattenendo con loro rapporti equilibrati e continuativi, concordando i giorni con la madre;
i) il padre potrà fare videochiamate quattro giorni a settimana nella fascia oraria 19:00/20:00; 1) entrambi i genitori dovranno accompagnare la figlia minore alle visite mediche di modo che le stesse siano vissute dalla bambina con maggiore serenità; tanto compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. CP_1 ;
m) disporre che il sig. CP 1 provveda al mantenimento della figlia minore, in via indiretta, mediante il versamento alla Sig.ra Parte 1 dell'importo di euro 350,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale;
n) disporre la divisione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
o) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1 . 6) Spese tra le parti interamente compensate. La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge ed appaiano consone all'interesse della minore;
sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, anche alla luce della relazione pervenuta dai SS di Lecce, i quali hanno riferito che entrambe le parti hanno manifestato buone capacità genitoriali, sia dal punto di vista normativo che affettivo relazionale.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e la figlia minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
spese di lite compensate.
Lecce, 16.4.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)