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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/12/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1086/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 11.11.2025 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
in persona dell'amministratore p.t. ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Tiburtina Valeria, n. 144 presso e nello studio dell'Avv. Simona Ripalvella, rappresentato e difeso dalla medesima come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 11.11.2025.
OGGETTO: accettazione tacita eredità. Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1011/2024, emessa il 29.07.2024 e pubblicata il
05.08.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undicies c.p.c. il Parte_2
conveniva in giudizio la Sig.ra deducendo di essere Controparte_1
creditore nei confronti di quest'ultima, in forza di omesso pagamento delle spese condominiali, della somma di € 13.669,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria avviata e conclusasi con decreto ingiuntivo n. 1469/2022.
Deduceva di avere promosso azione esecutiva nei confronti della , nello CP_1
specifico, pignoramento immobiliare in danno della condomina morosa, sostenendo di avere quest'ultima sempre vissuto nell'immobile di Parte_1
(meglio definito in atti), prima, dalla morte del padre, e poi, dalla morte della madre, ponendo in essere atti indicativi senza dubbio di una intervenuta accettazione dell'eredità (pur essendo infatti stata trascritta, con riguardo al padre, la denuncia di successione, con trasferimento alla figlia dell'eredità nella misura del 50%, non risultava però trascritta l'accettazione dell'eredità riferita a detta successione).
Sosteneva di avere la , dopo la morte del padre, e poi, a distanza di due CP_1 anni da quest'ultima, della madre, sempre partecipato alle assemblee condominiali, di avere la stessa sempre ricevuto avvisi di convocazione alle assemblee condominiali, solleciti di pagamento quote condominiali, i bilanci e, in genere, ogni tipo di comunicazione.
Deduceva quindi la sussistenza dei presupposti ex art. 476 c.c. per far dichiarare la qualità di erede in capo alla convenuta per poter ripristinare la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'art. 2650 c.c., e procedere quindi alla vendita dell'immobile oggetto dell'azione esecutiva.
2 Tutti gli altri legittimari avevano espressamente rinunciato all'eredità.
Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare che la sig.ra (c.f.: Controparte_1
), nata a [...] l'[...] ha accettato tacitamente C.F._1
l'eredità dei defunti genitori, e , avendo la CP_2 Controparte_3 stessa compiuto con riguardo all'immobile di Via Cesano, n. 13, caduto nell'asse ereditario, atti manifestanti la volontà di accettazione, e che la stessa è erede del predetto de cuius e, in quanto tale, proprietaria della quota del 50% devoluta nella successione paterna, nonché dell'ulteriore quota del 50% devoluta nella successione materna;
• per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Pescara di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della emananda sentenza e alle volture di legge, onde assicurare continuità delle trascrizioni ai fini della intrapresa procedura esecutiva.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui all'art. 14 d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 13.669,00 e che pertanto il contributo unificato da scontare è pari ad € 237,00.
In via istruttoria:
• Ammettere interrogatorio formale della convenuta sulla seguente circostanza:
a) Vero che dal decesso del sig. lei risiede stabilmente CP_2 nell'abitazione di , censita al NCEU del Comune di Pescara fg 31 Parte_1
3 particella 884, sub 47 Zona Cens. 2 Categoria A/3 Classe: 3 Consistenza: 6,5 vani?”.
Produceva copiosa documentazione.
La convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Ammesse le prove documentali e la prova per interpello nei confronti della
, rilevata la mancata risposta della convenuta contumace, il tribunale CP_1
decideva la causa nei termini che seguono:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Nella sentenza il giudice rilevava come dalla disamina della documentazione offerta al giudizio non si potessero riscontrare i presupposti ai fini di una accettazione tacita, da parte della convenuta, dell'eredità dei defunti genitori, costituendo la stessa partecipazione della alle assemblee condominiali un CP_1
mero atto conservativo del patrimonio ereditario.
Né aveva rilievo la conservazione della residenza nell'immobile o la visura effettuata presso l'Agenzia delle Entrate (peraltro inerente la denuncia di successione relativamente alla sola eredità del defunto padre) da ritenersi non utile ai fini di cui all'art. 476 c.c., trattandosi di atto di natura meramente fiscale.
Né, ancora, poteva essere ritenuta rilevante la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della , essendo la domanda formulata tesa solo ad CP_1 accertare la residenza stabile della convenuta nell'abitazione di Parte_1
(non dirimente come sopra detto).
4 Avverso detta sentenza proponeva appello il Parte_2 affidando l'impugnativa al seguente motivo:
Falsa ed erronea applicazione degli artt. 476 e 2729 c.c, 116 e 232 c.p.c..
A dire di parte appellante, il giudice avrebbe dovuto valutare adeguatamente i documenti prodotti ritenendoli atti dotati di rilevanza ai sensi dell'art. 476 c.c. che
“denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della Controparte_1
della qualità di erede”.
[...]
Ripercorreva nell'atto di appello la difesa del primo grado richiamando tutta la produzione documentale fornita al giudizio da cui – a suo dire – si ricavavano
“elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti dell'esercizio, da parte della stessa , di un possesso dell'immobile oggetto dell'asse ereditario, rilevante CP_1 ex art. 485 c.c.”.
Chiedeva – ad ulteriore supporto della domanda avanzata – l'ammissione di produzione documentale sopravvenuta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie di cui al procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c., documentazione afferente il procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al ruolo n. 150/2023 r.g. del Tribunale di Pescara, in data 01.08.2023.
Nello specifico il Condominio appellante, richiamando detta documentazione, evidenziava che la figlia della , e il di lei compagno CP_1 Persona_1
presentandosi spontaneamente e personalmente alle udienze Controparte_4 nell'ambito della procedura esecutiva, avevano dedotto di abitare presso il bene di proprietà della madre della , , la quale aveva Persona_1 Controparte_1
ricevuto il bene posto in esecuzione in eredità dal defunto padre.
Il appellante concludeva come segue: Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza,
5 • in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1011/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, Giudice dott. Emilio Bernardi, nell'ambito del giudizio
n.r.g. 2741/2023, depositata in cancelleria il 5.08.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, pertanto,
• accertare e dichiarare che la sig.ra (c.f.: Controparte_1
), nata a [...] l'[...] ha accettato tacitamente C.F._1
l'eredità dei defunti genitori, e , avendo la CP_2 Controparte_3 stessa compiuto con riguardo all'immobile di Via Cesano, n. 13, caduto nell'asse ereditario, atti manifestanti la volontà di accettazione, e che la stessa è erede del predetto de cuius e, in quanto tale, proprietaria della quota del 50% devoluta nella successione paterna, nonché dell'ulteriore quota del 50% devoluta nella successione materna;
• per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Pescara di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della emananda sentenza e alle volture di legge, onde assicurare continuità delle trascrizioni ai fini della intrapresa procedura esecutiva. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
L'appellata non si costituiva neanche nel giudizio di Controparte_1
appello e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e va accolto.
Va premesso quanto segue.
Sul tema, la Corte di Cassazione si è espressa più volte (si veda tra le più recenti l'Ordinanza n. 7995/2024) affermando effettivamente che l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale (Cass., n. 30761/2022; Cass.,
11/05/2009, n. 10729; Cass., 28/02/2007, n. 4783). Dunque – afferma la
6 Cassazione nell'ordinanza - la qualità di erede non si può dimostrare attraverso la sola esibizione della denuncia di successione, la quale tuttavia può comunque avere un valore indiziario (Cass., 16/01/2017, n. 868).
La Suprema Corte nell'ordinanza citata ha poi ribadito che “la prova della qualità di erede si desume solo e soltanto dall'accettazione della eredità.
L'orientamento di questa Corte, peraltro, tenuto conto che l'art. 474 cod. civ. intitolato "modi di accettazione", prevede testualmente che "l'accettazione può essere espressa o tacita", ravvisa l'accettazione tacita in svariate ipotesi in cui il chiamato eserciti l'azione in giudizio, e dunque in caso di: esercizio dell'azione di riduzione (Cass., 09/07/1971, n. 2200); ricorso contro l'accertamento fiscale in materia di successione e nella successiva stipulazione di un concordato per definire la controversia (Cass., 18/05/1995, n. 5463); impugnazioni di disposizioni testamentarie (Cass. 28/06/1993, n. 7125); esperimento dell'azione di regolamento dei confini (Cass., 12/11/1988, n. 11408), esperimento dell'azione divisoria, poiché il suo esperimento presuppone la comunione ereditaria (e dunque, si intende, la qualità di erede: Cass., 04/06/1994, n.); partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius (Cass., 08/06/2007, n. 13384); esperimento di azioni giudiziarie finalizzate alla rivendica o alla difesa della proprietà, o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari (Cass., 27/06/2005, n. 13738); esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie volte ad ottenere il pagamento di crediti (Cass., 13/06/2008, n. 16002); intervento in giudizio da parte di un chiamato nella qualità di erede legittimo del de cuius anche in caso di successiva cancellazione dal ruolo della causa per inattività delle parti (Cass.,
08/04/2013, n. 8529).
Ed ancora vengono in rilievo: l'agire in giudizio del figlio del defunto nei confronti del debitore del de cuius per il pagamento di quanto al medesimo dovuto (Cass., 16002/2008), la riassunzione del processo da parte del figlio del de cuius (Cass., 8529/2013; Cass, 14081/2005), la proposizione di azioni di rivendica o di azioni dirette alla difesa della proprietà o alla richiesta di danni
7 per la mancata disponibilità dei beni ereditari, in quanto azioni che travalicano il mero mantenimento dello stato di fatto esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ex art.
460 cod. civ. (Cass., 13738/2005; in senso conforme, Cass., 10060/2018). Così pure determina accettazione tacita la partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius, ciò anche nel caso in cui il chiamato in fase di appello ed informalmente abbia dichiarato il proprio disinteresse per la lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite (Cass., 13384/2007). Lo stesso dicasi quando il chiamato all'eredità si costituisca in giudizio, dichiarando la propria qualità di erede dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa;
in questo modo, egli compie un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede (Cass., 1183/2017).
Nella recentissima Sentenza Cassazione n. 5474/2025, d'altronde, è ribadito il seguente principio secondo cui “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare
l'eredità (Sez. 2, n. 4843 del 19 febbraio 2019)”.
Quanto alla permanenza di un figlio nell'abitazione del defunto, la Cassazione si
è espressa in modo non sempre conforme.
In alcuni casi, si è pronunciata escludendo che la sola permanenza o il godimento dell'immobile caduto in successione possa configurare accettazione tacita, in
8 mancanza di altri comportamenti rilevanti. Si veda sul punto Cass. civ., Sez. II, n.
13376/2016 secondo cui “l'occupazione dell'immobile ereditario, di per sé sola, non integra accettazione tacita dell'eredità, potendo trovare giustificazione nel rapporto personale col defunto o in esigenze abitative”, od ancora Cass. Civ, Sez.
II, n. 28917/2019 secondo cui “la coabitazione con il de cuius e la permanenza successiva non costituiscono atti dispositivi o gestori, e quindi non sono sufficienti per integrare un'ipotesi di accettazione tacita”.
In altri casi, diversamente, la Suprema Corte ha ritenuto che la residenza nell'immobile ereditario possa configurare accettazione tacita se accompagnata a gestione attiva dell'eredità (a titolo d'esempio, avvenuto pagamento dell'IMU, locazione, richiesta di volture catastali); se è stato esercitato un potere dispositivo o amministrativo sul bene (per esempio, con la vendita di mobili, affitto a terzi); oppure se si sono esclusi altri coeredi dall'uso dell'immobile. Si veda sul punto
Cass. Civ., Sez. II, n. 21475/2021 secondo cui “l'uso esclusivo e prolungato dell'immobile ereditario, unito a comportamenti gestori e dispositivi, può integrare accettatzione tacita”. A tale proposito occorre citare anche Cass. Civ., sentenza n. 21898 del 02/08/2024 secondo cui il chiamato all'eredità diverrebbe automaticamente erede se, in diverse occasioni, risulta essere stato rinvenuto all'interno dell'abitazione già del de cuius. In sostanza, la Corte di Cassazione afferma in sentenza che, ai fini dell'accettazione dell'eredità, è sufficiente il dato oggettivo dell'essere stato rinvenuto in diverse occasioni all'interno della casa del de cuius. Non sarebbe necessaria, infatti, un'accettazione espressa, o una manifestazione di volontà indiretta, come fissarvi la residenza, ma basterebbe addirittura anche una semplice manifestazione tacita come quella di farsi trovare più volte nell'abitazione, con la consapevolezza che trattavasi di bene ereditario.
Ciò premesso e richiamato, resta alla Corte da valutare l'istruttoria e il caso specifico, se le argomentazioni del primo giudice siano o meno condivisibili, verificando la sussistenza o meno nel caso di specie di elementi in grado di supportare la pretesa del ricorrente e giungere alla dichiarazione Parte_2 giudiziale di accettazione tacita dell'eredità da parte della resistente CP_1
9 (assicurando così una continuità delle trascrizioni ai fini dell'azione CP_1
esecutiva in corso).
Ora, considerato che l'accettazione tacita è da ritenersi comportamento giuridicamente rilevante, che non può basarsi su atti equivoci o ambivalenti ma deve manifestare una chiara volontà del chiamato di farsi carico della posizione di erede, la Corte, nel valutare la sussistenza in concreto dei presupposti di legge per poter addivenire ad una dichiarazione giudiziale di accettazione tacita dell'eredità, ha riscontrato - nella contumacia della convenuta, sia, in primo grado, che in appello - i seguenti dati fattuali:
a) la coabitazione della , alla morte del padre, nell'immobile di cui si CP_1
discute (unico cespite erditario), insieme alla madre;
e la sua successiva permanenza nello stesso immobile alla morte della madre.
Sul punto la Corte rileva che, con riguardo a questa sola circostanza, potrebbero non emergere elementi per ritenere che la figlia abbia mantenuto la residenza con la chiara volontà di farsi carico della posizione di erede. In assenza di elementi contrari, si potrebbe pensare infatti che la sua permanenza nell'immobile sia stata, dapprima, legata ad esigenze affettivo/familiari stante l'intervenuta perdita di uno dei genitori per alleviare alla madre le conseguenza di detta perdita;
successivamente, magari, per esigenze abitative o semplicemente per prendersi cura, manutenere e conservare l'immobile in questione.
C'è però da tenere presente – dato ritenuto rilevante dall'ultima Cassazione citata – che la nella realtà si è fatta sempre trovare nell'abitazione, CP_1
ricevendo, anche a mani proprie, molteplici atti nella casa oggetto di successione e dopo l'apertura della successione, attestati dalle relate di notifica dell'ufficiale giudiziario. Ha ricevuto avvisi, comunicazioni, convocazioni di assemblee condominiali, bilanci, atti giudiziari, nella consapevolezza di agire – anche partecipando alle assemblee condominiali – per un bene ereditario. La sua partecipazione diretta, infatti, alle assemblee condominiali, unita alle deleghe
10 rilasciate dalla medesima a terzi o alla figlia, evidenzia inequivocabilmente la consapevolezza di agire a tutela di un bene ereditario.
Sul fatto noto riconducibile alla accertata presenza costante nell'immobile ereditario della , si può fondare correttamente il giudizio di probabilità del CP_1
fatto ignoto, ovvero la relazione materiale con il bene ereditario, nella consapevolezza di tale sua natura.
Si rammenta, ancora, che costituisce principio pacifico quello secondo il quale affinché un atto del chiamato all'eredità possa configurare accettazione tacita, è necessario che esso presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
In proposito, la Cassazione nella sentenza n. 1021/1976, ha chiarito che, non solo, gli atti dispositivi, ma “anche gli atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità”, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, “in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori”, tra cui quelli della natura e importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato.
Ora, la partecipazione all'assemblea con riguardo ad un bene ereditario spetta solo a chi si professa erede. Si tratta di un atteggiamento che va infatti ben oltre la mera gestione conservativa del bene caduto in successione e, pertanto, il già chiamato all'eredità può ben essere dichiarato erede del de cuius.
b) la rinuncia all'eredità di tutti i legittimari, tranne . Controparte_1
Una circostanza chiaramente indicativa di una posizione diversa assunta da riguardo ai beni ereditari rispetto a tutti gli altri chiamati Controparte_1 all'eredità.
c) la denuncia di successione.
Con riferimento a tale documento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in modo pressochè conforme, si tratta di un atto privo di rilevanza ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità attesa la sua natura e finalità, per essere un adempimento di prevalente contenuto fiscale, caratterizzato da scopi conservativi.
11 Ciò non toglie però che, unita ad altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, anche la denuncia di successione può avere un valore indicativo della volontà di comportarsi da erede.
d) l'intervenuto iniziale pagamento di oneri condominiali pregressi.
Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo – cui ha fatto seguito atto di precetto e atto di pignoramento immobiliare – è emerso come il credito azionato dal sia inerente alla gestione condominiale 2016 – 2017 – 2018 – Parte_2
2019 – 2020 – 2021 (consuntivo) e 2022 (preventivo). Dunque, per il periodo precedente al 2016, dalla morte del padre in poi, si presume che gli oneri condominiali siano stati pagati dalla , unica tra i legittimari che non aveva CP_1
rinunciato all'eredità e che si era sempre occupata della gestione dell'immobile.
e) la comparizione spontanea, da parte della figlia di , Controparte_1 [...]
, e del di lei compagno, all'udienza che il Persona_1 Controparte_4
Giudice dell'Esecuzione delegato nella procedura di espropriazione n. 150/2023
r.g.e. ha tenuto in data 13.02.2024.
In detta occasione, come risulta dal verbale prodotto in atti (da ritenersi ammissibile in appello perché intervenuto dopo lo spirare dei termini istruttori in primo grado), e hanno dedotto di Persona_1 Controparte_4 abitare presso il bene di proprietà della madre della , Persona_1 CP_1
, la quale avrebbe ricevuto il bene posto in esecuzione in eredità dal
[...] defunto padre. Si legge nel verbale “Oggi 13/02/2024 sono comparsi spontaneamente e personalmente i sigg.ri e Persona_1 CP_4
(coppia di fatto) genitori di un minore di anni 2 i quali deducono di
[...] abitare presso il bene di proprietà della madre della sig.ra , sig.ra Persona_1
la quale avrebbe ricevuto il bene posto in esecuzione in eredità Controparte_1
dal defunto padre. Atteso che risulta impellente la necessità che la famiglia continui a permanere nel bene staggito dichiarando fin da ora di collaborare con gli organi della procedura e di provvedere autonomamente alla ordinaria manutenzione del bene ivi compreso il pagamento delle quote condominiali…”.
12 Una dichiarazione questa che, seppure non proveniente dalla e dunque non CP_1
avente natura confessoria, è da ritenersi, unitamente agli altri elementi evidenziati, elemento indiziario rilevante.
Tanto detto ed argomentato, la Corte, all'esito dell'istruttoria di primo e di secondo grado, alla luce della giurisprudenza di legittimità esaminata, ritenuta la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti nel senso di un'accettazione tacita dell'eredità da parte della appellata , alla luce di un CP_1
contegno da ritenersi nell'insieme 'concludente' assunto dalla appellata, ritiene l'appello meritevole di accoglimento.
D'altronde “l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltrechè della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purchè la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n.
12753/1999). Si veda sul punto Cass. Civ., Ordinanza n. 1438/2020.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la soccombenza della convenuta/appellata contumace, sono poste a carico di quest'ultima e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della ridotta complessità della lite e della giurisprudenza diversificata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata:
1. accerta e dichiara che la sig.ra ha accettato Controparte_1 tacitamente l'eredità dei defunti genitori, e CP_2 Controparte_3 avendo la stessa compiuto con riguardo all'immobile di Via Cesano, n. 13, caduto nell'asse ereditario, atti manifestanti la volontà di accettazione, e che la stessa è
13 erede del predetto de cuius e, in quanto tale, proprietaria della quota del 50% devoluta nella successione paterna, nonché dell'ulteriore quota del 50% devoluta nella successione materna;
2. ordina al Conservatore dei RR.II. di Pescara di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della emananda sentenza e alle volture di legge, onde assicurare continuità delle trascrizioni ai fini della intrapresa procedura esecutiva.
3. condanna a rimborsare al Controparte_1 Parte_2
[...
, in persona dell'amministratore p.t., le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 2.540,00, e quanto al secondo grado in € 2.906,00, oltre, in entrambi i casi, rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 01.12.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara Del Bono
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