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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2157/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], DURRES (ALBANIA) il Parte_1 C.F._1
13/04/1985, rappresentato e difeso dall'avvocato ZULIAN MASSIMO
e
EC RA, C.F. , nata a [...] il C.F._2
17/05/1994, rappresentata e difesa dall'avvocato MENEGHINI MAURO
In punto: modifica condizioni di divorzio
1 Conclusioni comuni delle parti:
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025 e Parte_1
EC ES hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza n. 2234/2022.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore di
EC ES, sita in Orgiano, Via XXV Aprile n. 5/N; darsi atto che, al fine di regolare i propri rapporti economici e patrimoniali, EC ES cederà a a propria Parte_1 quota di proprietà della casa coniugale pari al 50%; darsi atto che, contestualmente all'atto di cessione, erserà a EC ES la somma di euro 25.000,00 una tantum;
Parte_1 disporsi che il contributo al mantenimento della figlia minore da parte di Per_1 Parte_1 nei confronti di EC ES sia di euro 250,00 mensili.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 2234/2022 vengano modificate nei termini seguenti:
-revocarsi l'assegnazione in favore di EC ES della casa familiare sita in Orgiano
(VI), Via XXV Aprile n. 5/N;
-disporsi che il contributo al mantenimento della figlia minore da parte di Per_1 Parte_1 nei confronti di EC ES sia modificato ad euro 250,00 mensili;
-darsi atto che EC ES cederà a a propria quota di proprietà della casa Parte_1 familiare pari al 50% e che, contestualmente all'atto di cessione, verserà a Parte_1
EC ES la somma di euro 25.000,00 una tantum;
3 b) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza il 2 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2157/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], DURRES (ALBANIA) il Parte_1 C.F._1
13/04/1985, rappresentato e difeso dall'avvocato ZULIAN MASSIMO
e
EC RA, C.F. , nata a [...] il C.F._2
17/05/1994, rappresentata e difesa dall'avvocato MENEGHINI MAURO
In punto: modifica condizioni di divorzio
1 Conclusioni comuni delle parti:
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09/06/2025 e Parte_1
EC ES hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di cui alla sentenza n. 2234/2022.
In particolare, le parti chiedono la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore di
EC ES, sita in Orgiano, Via XXV Aprile n. 5/N; darsi atto che, al fine di regolare i propri rapporti economici e patrimoniali, EC ES cederà a a propria Parte_1 quota di proprietà della casa coniugale pari al 50%; darsi atto che, contestualmente all'atto di cessione, erserà a EC ES la somma di euro 25.000,00 una tantum;
Parte_1 disporsi che il contributo al mantenimento della figlia minore da parte di Per_1 Parte_1 nei confronti di EC ES sia di euro 250,00 mensili.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 2234/2022 vengano modificate nei termini seguenti:
-revocarsi l'assegnazione in favore di EC ES della casa familiare sita in Orgiano
(VI), Via XXV Aprile n. 5/N;
-disporsi che il contributo al mantenimento della figlia minore da parte di Per_1 Parte_1 nei confronti di EC ES sia modificato ad euro 250,00 mensili;
-darsi atto che EC ES cederà a a propria quota di proprietà della casa Parte_1 familiare pari al 50% e che, contestualmente all'atto di cessione, verserà a Parte_1
EC ES la somma di euro 25.000,00 una tantum;
3 b) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza il 2 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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