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Articolo 2 della Legge 17 luglio 1954, n. 678
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Legge 17 luglio 1954, n. 678
Articolo 2 della Legge 17 luglio 1954, n. 678
Versione
5 settembre 1954
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 5 settembre 1954
Vedi fonte istituzionale
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