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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di conIGlio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 884 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione consensuale e divorzio congiunto dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
Genova n. 32, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Felice Perrone che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 23 maggio 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Catanzaro Parte_2
in data 29 settembre 1996, in costanza del quale avevano adottato il loro unico
RGVG n. 884/2024 - Pagina 1 di 5 Per_ figlio, (il cui nome originario pre-adozione era ), nato a [...] il _1
03 luglio 2006, giusta sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 07/08 del 26 febbraio 2008 - deducevano che insanabili divergenze ed incompatibilità caratteriali avevano deteriorato il rapporto coniugale rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che “già da qualche tempo” i coniugi vivevano in separate residenze.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento presso _1
la madre, unitamente alla quale continuerà a vivere presso la casa della residenza materna, sita a Catanzaro in Viale Vincenzo Gattoleo n. 51;
3) Il IG. verserà alla IG.ra , esclusivamente a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento del minore un importo mensile pari ad euro 350,00, che il _1
padre verserà alla madre, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo indici ISTAT;
4) La IG.ra rinuncia ad ogni forma di sostentamento e mantenimento;
Parte_2
5) Le spese per l'istruzione e l'educazione del figlio, nonché le eventuali spese straordinarie sanitarie, chirurgiche, dentistiche e scolastiche dovranno essere sostenute dal IG. nella misura del 100% - al fine di assolvere alla Parte_1
eIGenza di riequilibrare le differenze reddituali tra i genitori – come da elenco che si compiega alla presente e di cui al protocollo n. 1766 dell'On. Tribunale
Ordinario di Catanzaro;
6) Il padre avrà diritto di visita del minore ogni volta che vorrà, _1
compatibilmente alle eIGenze rispettive dei coniugi e del superiore interesse del minore:
a) In occasione delle festività natalizie, per Natale o Capodanno, ad anni alterni, ed ugualmente per i giorni di Pasqua o Pasquetta;
RGVG n. 884/2024 - Pagina 2 di 5 b) Riguardo ai periodi di vacanza estiva, per i primi venti giorni di agosto e, comunque avendo riguardo alle eIGenze dei figli ed a quelle lavorative dei genitori;
c) Il padre potrà sentire telefonicamente e vedere il figlio tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago dello stesso;
d) Ciascuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, alla cura, istruzione ed educazione dei figli, nonché alle spese di vitto, alloggio e abbigliamento;
e) Le parti si impegnano a mantenere tra loro rapporti civili, al fine di consentire un dialogo costruttivo in ordine alle eIGenze, alle aspirazioni ed alle tematiche di vita del figlio, in modo da seguire un comune programma e/o Progetto educativo, preventivamente concordato;
f) I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, informando l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con se il figlio;
7) I coniugi si impegneranno a comunicarsi reciprocamente, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto con annotato il nome del figlio, ai fini della validità per l'espatrio”.
Chiedevano, altresì, decorsi i termini di legge, pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'assegno per il mantenimento del figlio e delle spese straordinarie nella misura del 100% a carico del padre.
Infine, le parti chiedevano la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
1.1. Fissata con decreto del 30 maggio 2024 dal precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento l'udienza cartolare del 16 ottobre 2024, la causa era assegnata allo scrivente Giudice relatore in data 26 settembre 2024 con provvedimento del Presidente della Prima Sezione Civile, stante il trasferimento del primo ad altra Sezione dell'intestato Tribunale.
1.2. Differita l'udienza al 15 gennaio 2025, anch'essa celebrata in modalità cartolare, il Giudice delegato - preso atto della volontà dei coniugi di non
RGVG n. 884/2024 - Pagina 3 di 5 riconciliarsi - rimetteva la causa al Collegio per la decisione con provvedimento del
15 febbraio 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2
separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio _1
, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato,
[...] conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore deIGnato.
4. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
RGVG n. 884/2024 - Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella causa avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto promossa da , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 17.08.1972, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno matrimonio concordatario in Catanzaro in data 29 settembre 1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 1996, N. 21, Parte
II, Serie B, Ufficio 5, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore deIGnato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata in ricorso;
5) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del
17 marzo 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 884/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei IGnori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di conIGlio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 884 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione consensuale e divorzio congiunto dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
Genova n. 32, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Felice Perrone che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 23 maggio 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Catanzaro Parte_2
in data 29 settembre 1996, in costanza del quale avevano adottato il loro unico
RGVG n. 884/2024 - Pagina 1 di 5 Per_ figlio, (il cui nome originario pre-adozione era ), nato a [...] il _1
03 luglio 2006, giusta sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 07/08 del 26 febbraio 2008 - deducevano che insanabili divergenze ed incompatibilità caratteriali avevano deteriorato il rapporto coniugale rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che “già da qualche tempo” i coniugi vivevano in separate residenze.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento presso _1
la madre, unitamente alla quale continuerà a vivere presso la casa della residenza materna, sita a Catanzaro in Viale Vincenzo Gattoleo n. 51;
3) Il IG. verserà alla IG.ra , esclusivamente a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento del minore un importo mensile pari ad euro 350,00, che il _1
padre verserà alla madre, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo indici ISTAT;
4) La IG.ra rinuncia ad ogni forma di sostentamento e mantenimento;
Parte_2
5) Le spese per l'istruzione e l'educazione del figlio, nonché le eventuali spese straordinarie sanitarie, chirurgiche, dentistiche e scolastiche dovranno essere sostenute dal IG. nella misura del 100% - al fine di assolvere alla Parte_1
eIGenza di riequilibrare le differenze reddituali tra i genitori – come da elenco che si compiega alla presente e di cui al protocollo n. 1766 dell'On. Tribunale
Ordinario di Catanzaro;
6) Il padre avrà diritto di visita del minore ogni volta che vorrà, _1
compatibilmente alle eIGenze rispettive dei coniugi e del superiore interesse del minore:
a) In occasione delle festività natalizie, per Natale o Capodanno, ad anni alterni, ed ugualmente per i giorni di Pasqua o Pasquetta;
RGVG n. 884/2024 - Pagina 2 di 5 b) Riguardo ai periodi di vacanza estiva, per i primi venti giorni di agosto e, comunque avendo riguardo alle eIGenze dei figli ed a quelle lavorative dei genitori;
c) Il padre potrà sentire telefonicamente e vedere il figlio tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago dello stesso;
d) Ciascuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, alla cura, istruzione ed educazione dei figli, nonché alle spese di vitto, alloggio e abbigliamento;
e) Le parti si impegnano a mantenere tra loro rapporti civili, al fine di consentire un dialogo costruttivo in ordine alle eIGenze, alle aspirazioni ed alle tematiche di vita del figlio, in modo da seguire un comune programma e/o Progetto educativo, preventivamente concordato;
f) I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, informando l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con se il figlio;
7) I coniugi si impegneranno a comunicarsi reciprocamente, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto con annotato il nome del figlio, ai fini della validità per l'espatrio”.
Chiedevano, altresì, decorsi i termini di legge, pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'assegno per il mantenimento del figlio e delle spese straordinarie nella misura del 100% a carico del padre.
Infine, le parti chiedevano la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
1.1. Fissata con decreto del 30 maggio 2024 dal precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento l'udienza cartolare del 16 ottobre 2024, la causa era assegnata allo scrivente Giudice relatore in data 26 settembre 2024 con provvedimento del Presidente della Prima Sezione Civile, stante il trasferimento del primo ad altra Sezione dell'intestato Tribunale.
1.2. Differita l'udienza al 15 gennaio 2025, anch'essa celebrata in modalità cartolare, il Giudice delegato - preso atto della volontà dei coniugi di non
RGVG n. 884/2024 - Pagina 3 di 5 riconciliarsi - rimetteva la causa al Collegio per la decisione con provvedimento del
15 febbraio 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2
separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio _1
, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato,
[...] conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore deIGnato.
4. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
RGVG n. 884/2024 - Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella causa avente ad oggetto domanda cumulativa di separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto promossa da , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 17.08.1972, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno matrimonio concordatario in Catanzaro in data 29 settembre 1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 1996, N. 21, Parte
II, Serie B, Ufficio 5, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore deIGnato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata in ricorso;
5) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del
17 marzo 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 884/2024 - Pagina 5 di 5