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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/12/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 572/2025 promossa da:
, già con il patrocinio dell'avv. CARRANI ELISA e Controparte_1 CP_2 dell'avv. BERTOLINI GIORGIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bertolini
OR in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 9, GI EM;
ATTORE APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_3 CP_4 dell'avv. BENADUSI SILVIA e dell'avv. SPAGGIARI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso i predetti difensori in PIAZZA GARIBALDI N. 23, PARMA;
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
L'attore appellante ha concluso come da atto di appello.
Parte convenuta appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
ha proposto appello, innanzi all'intestato Tribunale, avverso la sentenza n. 816/2024 Controparte_1 del 26/07/2024 pubblicata il 29/07/2024, con la quale il Giudice di Pace di Reggio Emilia - accogliendo la domanda di accertamento negativo proposta da - aveva dichiarato, CP_3
pagina 1 di 9 testualmente, “non provata l'obbligazione dedotta nella fattura n. 24 del 9.11.2021 emessa nei confronti di da cancellata dal registro delle imprese, a cui è subentrato nei CP_3 CP_2 rapporti attivi e passivi . Controparte_1
L'azione giudiziale promossa da davanti al Giudice di Pace era infatti finalizzata ad ottenere una CP_3 pronuncia di accertamento negativo dell'obbligazione dedotta nella sopra citata fattura n. 24 del
09/11/2021, avente ad oggetto la vendita di n. 17 articoli di abbigliamento (n. 17 piumini), emessa nei confronti di da parte di società quest'ultima che, prima della sua CP_3 CP_2 cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 02/09/2022, era stata trasformata nell'impresa individuale ”. Controparte_1
La domanda di accertamento negativo proposta in primo grado da poggiava in particolare su CP_3 due assunti: con il primo, ha sostenuto l'inesistenza e la mancata prova della dedotta vendita CP_3 avente ad oggetto i n. 17 piumini di cui alla fattura n. 24 del 09/11/2021 di € 2.000,80; con il secondo, ha affermato che i due pagamenti tramite bonifico bancario, dalla stessa eseguiti rispettivamente in data
30.06.2020 ed in data 11/08/2020, pari ciascuno ad € 1.000,00, non fossero da imputare come sostenuto da controparte alla fattura n. 24 emessa il 09/11/2021, bensì ad altra precedente fattura, ossia alla fattura n. 162 del 27/11/2019 di € 6.800,28.
Di contro la difesa di svolta in primo grado si è fondata innanzitutto sulla tesi, basata Controparte_1 tra l'altro sulle copie di screenshot di messaggi whatsapp versati in atti, che tra le parti fosse stato concluso un contratto di compravendita (o meglio “in conto vendita”), la cui regolare esecuzione da parte di avrebbe dato poi luogo all'emissione della fattura n. 24 del 09/11/2021 di € CP_2
2.000,80. In secondo luogo, il ha sostenuto che i due pagamenti tramite bonifico bancario ex CP_1 adverso menzionati, eseguiti da il 30.06.2020 e l'11/08/2020, pari ciascuno ad € 1.000,00 CP_3
(tot. € 2.000,00), fossero da imputare alla fattura n. 24 emessa il 09/11/2021 di € 2.000,80.
Il in primo grado, oltre a richiedere di respingere la domanda di accertamento negativo CP_1 svolta da parte avversaria, ha formulato domanda riconvenzionale, con la quale ha domandato di
“accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligazione di cui alla fattura n. 24/2021 emessa da oggi nei confronti di . CP_2 Controparte_1 CP_3
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda di ritenendo non provata l'obbligazione dedotta CP_3 nella fattura n. 24 del 09/11/2021.
ha proposto appello, articolando due motivi di impugnazione. Controparte_1
Ha resistito all'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e la condanna di CP_3 controparte per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
pagina 2 di 9 2.
Fatte queste premesse, si esaminano i singoli motivi di appello.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha dedotto un “error in procedendo in ordine ai messaggi whatsapp scambiati tra , Amministratore di e , CP_4 CP_3 Controparte_1
Amministratore di , lamentando che il Giudice di prime cure non avrebbe valorizzato CP_2 come rilevanti sul piano probatorio le comunicazioni “whatsapp” prodotte in primo grado dal messaggi che, secondo la tesi di quest'ultimo, riporterebbero le conversazioni mediante CP_1
“whatsapp” intercorse tra lo stesso e la legale rappresentante di Controparte_1 CP_3 CP_4
e costituirebbero la prova dell'avvenuta conclusione del contratto di compravendita “in conto
[...] vendita” avente ad oggetto i n. 17 capi di abbigliamento (piumini) indicati nella fattura n. 24 del
09/11/2021 pari ad € 2.000,80.
Il primo motivo di appello è infondato.
Sull'efficacia probatoria dei messaggi whatsapp nel processo civile, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 1254 del 18/01/2025) ha ricondotto tali messaggi nel perimetro applicativo dell'art. 2712 cod. civ., che, come noto, disciplina le riproduzioni meccaniche, stabilendo che le riproduzioni informatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate “se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado, tale disconoscimento si è verificato, ed è avvenuto nella prima difesa utile di ossia nelle note autorizzate del 27/03/2024. CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi una contestazione dei messaggi whatsapp meramente di stile o generica. La contestazione è invece specifica.
nelle note autorizzate del 27/03/2024, ha infatti così dedotto con riferimento ai documenti CP_3 ex adverso prodotti:
“i docc. 7, 7 a, 10, 10 a, 11, 12, 13, 13 a, 14, 14 a, 15, 16, 16 a, 17, 17 a, 17 b, 19, 22, 22 a, 23, 24, 25,
25 a, 26, 26 a, 26 b, 26 c, 27, 27 a, 27 b, denominati “screenshot di whatsapp” sono inconferenti stante la non riconducibilità a delle asserite e del tutto indimostrate conversazioni. Infatti, nelle CP_3 predette riproduzioni testuali non risulta indicato né il numero di provenienza dei messaggi né il numero di destinazione;
né è possibile attribuire dette conversazioni a soggetti determinati;
alcuni screen shot sono inoltre privi di riferimenti temporali che ne consentono una datazione precisa. Si tratta quindi di documenti privi di qualsiasi valenza probatoria e comunque non opponibili a CP_3
…; i docc. 23 a, 24 a, 25 b, 26 d, 27 c, denominati “pagina whatsapp” sono inconferenti, stante
l'impossibilità di ricondurre a il contenuto della messaggistica ivi riprodotta;
nelle predette CP_3 riproduzioni testuali non risulta indicato né il numero di provenienza dei messaggi, né il numero di pagina 3 di 9 destinazione, né l'attribuibilità di dette conversazioni a soggetti determinati. Si tratta quindi di documenti privi di qualsiasi valenza probatoria e che comunque non riguardano . CP_3
Osserva questo Giudice che, a fronte dello specifico disconoscimento di detti screenshot, non possa dirsi certa la provenienza di tali messaggi, non essendo sufficiente a tal fine la presenza, in alcuni di essi, del solo nome “ nell'intestazione; inoltre, in disparte i messaggi privi di data, in relazione CP_4
a quelli datati, non vi è alcuna prova che essi si riferiscano proprio all'obbligazione oggi dedotta in giudizio (quella di cui alla fattura n. 24 del 09/11/2021), tenuto conto che, come pacifico, erano intercorsi nel tempo tra le stesse parti anche altri rapporti negoziali, aventi ad oggetto anch'essi la fornitura di capi di abbigliamento, in relazione ai quali peraltro erano maturati insoluti: si veda ad esempio la fattura n. 162 del 27/11/2019 di € 6.800,28, a cui devono essere imputati i due pagamenti parziali in acconto a mezzo bonifico bancario eseguiti da rispettivamente il 30/06/2020 ed in CP_3 data 11/08/2020 (v. infra).
L'interrogatorio formale della legale rappresentante di in punto di messaggi CP_3 CP_4 whatsapp, sarebbe del tutto superfluo, non solo perché è la stessa ad aver disconosciuto, CP_4 sin dal primo grado del giudizio, la provenienza di detti messaggi e la loro riconducibilità soggettiva a ma anche perché non vi è evidenza probatoria del fatto che le comunicazioni whatsapp in CP_3 questione si riferiscano proprio all'obbligazione dedotta nella fattura n. 24 del 9.11.2021.
Il Giudice di prime cure ha fatto dunque corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, laddove ha affermato, con riferimento ai messaggi whatsapp di cui aveva contestato la paternità, che “non vi è prova alcuna né del mittente né del CP_3 destinatario” (pag. 5 della sentenza appellata), ed ha condivisibilmente negato efficacia probatoria alle copie degli screenshot dei messaggi whatsapp che erano stati prodotti in primo grado da CP_1
.
[...]
3.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto un “errore in iudicando quanto alle risultanze dell'esame della documentazione prodotta in atti ed error in procedendo per la mancata ammissione delle prove orali dedotte”.
Parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure sotto un duplice profilo.
Sotto un primo profilo, ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da contraddittorietà logica, poiché il primo Giudice ha da un lato imputato i pagamenti eseguiti tramite i bonifici bancari del 30/06/2020 (€ 1.000) e dell'11/08/2020 (€ 1.000) alla fattura n. 162/2019 di €
6.800,28, mentre il bonifico bancario era un mezzo di pagamento difforme rispetto alla “modalità di pagina 4 di 9 pagamento” dell'assegno prevista nella fattura medesima, e dall'altro ha riconosciuto che CP_3 aveva emesso nei confronti di tre assegni bancari, dell'importo rispettivamente di € CP_2
2.800,00, € 2.000,28 e € 2.000,00 ciascuno con scadenze in data 31/03, 30/04 e 31/05/2020, presentati in pagamento in data 12/01/2021 e rimasti impagati, dal che si sarebbe dovuto desumere, secondo la tesi dell'appellante, che tali assegni furono messi all'incasso per il pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 162/2019.
Ciò posto, si discute dell'imputazione dei due bonifici bancari eseguiti da in data 30/06/2020 CP_3 ed in data 11/08/2020, pari ciascuno ad € 1.000,00.
L'appellante, sin dal primo grado del giudizio, ha sostenuto che tali pagamenti si riferissero alla fattura n. 24 del 09-11-2021 di € 2.000,80.
Di contro l'appellata, con tesi accolta dal primo Giudice, ha affermato che detti pagamenti fossero da imputare alla fattura n. 162 del 27-11-2019 di € 6.800,28.
E' vero che, come evidenziato dall'appellata, la questione è stata affrontata e risolta in altro giudizio in senso ad essa favorevole, posto che, con la sentenza n. 596/2024, passata in giudicato, il Giudice di
Pace di Reggio Emilia, decidendo l'opposizione a decreto ingiuntivo (procedimento RG 3577/2023) riguardante la fattura n. 162 del 27-11-2019, ha accertato che i due menzionati bonifici bancari del
30/06/2020 e dell'11/08/2020 fossero da imputare alla fattura n. 162 del 27-11-2019; ed è documentato in atti che detta sentenza sia passata in giudicato (cfr. documento n. 3 fasc. appellata).
Non condivide tuttavia questo Giudice la tesi della convenuta appellata secondo cui il motivo di appello sarebbe sul punto inammissibile per intervenuto giudicato.
Invero, il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alle due cause, mentre nella specie deve escludersi la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'imputazione dei pagamenti del
30/06/2020 e dell'11/08/2020, essendo stata sì accertata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 3577/2023 tra le medesime parti (cfr. documento n. 3 fasc. appellata), ma avendo avuto tale giudizio un diverso petitum e una diversa causa petendi, in quanto relativo ad una obbligazione diversa da quella oggetto del presente giudizio.
In definitiva, ritiene questo Giudice che il motivo di impugnazione in questione, poggiante sulla sopra descritta asserita contraddittorietà logica della parte di sentenza relativa all'imputazione dei pagamenti, sia sì ammissibile, ma sia infondato nel merito.
La contraddittorietà logica denunciata dall'appellante, infatti, non sussiste.
All'interno di entrambe le fatture in esame, sia nella n. 162 del 27-11-2019 che in quella oggetto del presente giudizio (fattura n. 24 del 09-11-2021), risultava previsto come “Modalità pagamento” pagina 5 di 9 l'assegno, e dunque anche a voler seguire la tesi dell'appellante, secondo cui i due bonifici bancari del
30-06-2020 e dell'11-08-2020 sarebbero da imputare alla fattura n. 24 del 09-11-2021, la modalità di pagamento in concreto adottata (il bonifico bancario) sarebbe comunque difforme dalla “modalità assegno” prevista in fattura;
ragion per cui la modalità che in concreto è stata seguita per l'esecuzione dei pagamenti risulta circostanza irrilevante ai fini della decisione.
Vi sono in realtà una pluralità di elementi indiziari, che costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), e che sono stati condivisibilmente valorizzati dal Giudice di prime cure, che fanno ritenere i due pagamenti del 30-06-2020 e dell'11-08-2020, pari ad un totale di € 2.000,00, imputabili alla fattura n. 162 del 27-11-2019.
Quest'ultima fattura ammonta ad € 6.800,28 e riporta come data di scadenza il 30-11-2019.
Come si è detto, i due bonifici bancari, pari ciascuno ad € 1.000,00 (tot. € 2.000,00), sono stati eseguiti il 30-06-2020 e l'11-08-2020.
Ebbene, in data 30/11/2020, il legale rappresentante di tramite il suo avvocato, comunica CP_3 via p.e.c. a “la momentanea impossibilità di provvedere al pagamento della somma di € CP_2
4.800,28, dovuta a saldo delle forniture da Voi effettuate” (doc. 4 fasc. primo grado , a CP_3 dimostrazione del fatto che il precedente pagamento di € 2.000,00 eseguito tramite bonifici nell'estate del 2020 si riferisse proprio alla fattura n. 162 del 27-11-2019 di € 6.800,28 (€ 6.800,28 – € 2.000,00 =
€ 4.800,28, che è l'importo indicato nella missiva inviata via pec il 30/11/2020).
In secondo luogo, i due bonifici di € 1.000 ciascuno, essendo stati eseguiti rispettivamente in data
30.6.2020 e in data 11.8.2020, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non possono riferirsi alla fattura n. 24 del 09-11-2021, non solo perché eseguiti anteriormente all'emissione della fattura medesima, ma anche perché eseguiti più di un anno prima rispetto alla data di scadenza indicata nella fattura n. 24/2021, che riporta come data di scadenza il 30-11-2021.
Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che la fattura n. 24 del 09-11-2021, al momento della sua emissione (09-11-2021), era già stata interamente pagata, ma allora, come correttamente osservato dal primo Giudice, non si spiega perché nella fattura risulta indicato un termine di scadenza per l'adempimento al 30-11-2021.
Inoltre, se i due bonifici pari ciascuno ad € 1.000 fossero imputabili come sostenuto dall'appellante alla fattura n. 24/2021, che ammonta ad € 2.000,80, allora non si spiega perché l'ultimo dei due bonifici in esame, ossia quello dell'11/08/2020, recasse la causale “acconto fattura”. Correttamente, sul punto, il
Giudice di prime cure ha desunto, dalle causali dei due bonifici, “trattarsi del versamento di due acconti su un maggior importo ancora dovuto”, mentre se si fossero riferiti, come sostenuto dall'appellante, alla fattura n. 24/2021 di € 2.000,80, allora i due bonifici avrebbero sostanzialmente pagina 6 di 9 estinto il debito, e l'indicazione della causale “acconto” nella contabile del bonifico dell'11/08/2020 non avrebbe avuto giustificazione.
Venendo ai tre assegni consegnati da a (doc. 2 fasc. primo grado CP_4 Controparte_1
, il fatto, riportato nella sentenza impugnata e valorizzato dall'appellante, che CP_1 CP_3 avesse consegnato a favore di n. 3 assegni pari, rispettivamente, ad € 2.800,00, ad € CP_2
2.000,28 e ad € 2.000,00, con scadenze 31/03, 30/04 e 31/05/2020, non è di per sé rilevante, poiché non
è incompatibile con la conclusione che i due bonifici di € 1.000,00 eseguiti il 30/06/2020 e l'11/08/2020 fossero in realtà comunque imputabili alla fattura n. 162/2019 di € 6.800,28, non potendosi escludere che i tre assegni fossero stati consegnati a titolo di garanzia del pagamento.
A tale ultimo proposito, è lo stesso ad averlo affermato nella sua comparsa di Controparte_1 risposta depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla fattura n. 162/19, laddove ha precisato che la fornitura di cui alla fattura n. 162/19 “era garantita dal rilascio in pagamento dei 3 assegni che soltanto nel marzo 2021 ritornarono insoluti a seguito della falsa dichiarazione di smarrimento della (doc. 28 fasc. primo grado dell'appellante). CP_4
4.
Sempre nell'ambito del secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la mancata ammissione, da parte del Giudice di prime cure, della prova testimoniale e per interrogatorio formale richiesta in primo grado, che, a suo dire, gli avrebbe consentito di dimostrare l'esistenza dell'obbligazione dedotta nella fattura n. 24 del 09.11.2021 di € 2.000,80, fondata sulla asserita conclusione di un contratto di conto vendita tra e avente ad oggetto i n. 17 capi CP_2 CP_3 di abbigliamento (piumini) meglio identificati nella fattura medesima.
Il nucleo centrale dei capitoli di prova riproposti nell'atto di appello, verte sul fatto se fosse o meno avvenuta la consegna dei “capi di abbigliamento di cui ai documenti n. 8 e n. 9” , e se fossero stati resi da a “i capi di abbigliamento di cui al doc. 21”. CP_3 CP_2
I documenti n. 8) e n. 9) sono due proposte d'ordine del 12/01/2019 e del 28/01/2019, su carta intestata di soggetti terzi (la prima , e la seconda Controparte_5 Controparte_6
), mentre il documento n. 21 consiste in un foglio manoscritto contenente
[...] anch'esso (come i documenti 8 e 9) una elencazione di capi di abbigliamento, in parte illeggibile.
L'istanza di prova orale reiterata in sede di appello è irrilevante ai fini del decidere, poiché una eventuale conferma da parte del testimone del fatto ivi dedotto non apporterebbe alcun apprezzabile elemento idoneo a modificare la decisione finale, posto che non vi è alcuna evidenza probatoria della pagina 7 di 9 riferibilità dei citati documenti 8, 9, e 21 all'obbligazione dedotta nella fattura n. 24 del 09-11-2021 oggetto di causa.
Per le stesse ragioni appare superfluo l'interrogatorio formale di anche perché è la CP_4 stessa ad aver già disconosciuto, in primo grado, i documenti ex adverso prodotti n. 8, 9 e 21. CP_4
E' infine palese l'inammissibilità del capitolo di prova con il quale si demanda al teste di valutare se “i capi di abbigliamento trattenuti e venduti da di cui ai docc. 8 e 9 … corrispondono a CP_3 quelli riportati nella fattura”, in quanto tale capitolo di prova ha un contenuto con tutta evidenza valutativo.
La motivazione della sentenza di primo grado va dunque integrata, come sopra specificato, in merito ai motivi della mancata ammissione della prova orale richiesta dall'odierna appellante, pur dovendo essere confermata nel merito.
5.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano in dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
Trovano applicazione i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti per le controversie rientranti nello scaglione di valore da € 1.101 ad € 5.200.
In accoglimento della domanda formulata dalla difesa della convenuta appellata, si accorda la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori antistatari di Avvocati Alberto Spaggiari CP_3
e LV US.
Si dà atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Parte convenuta appellata ha infine richiesto l'applicazione della disposizione sanzionatoria prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c., ravvisando nella condotta difensiva dell'odierna appellante gli estremi della lite temeraria.
La domanda va disattesa.
La convenuta appellata fonda innanzitutto la domanda ex art. 96 c.p.c. sul fatto che “l'appellante ha dedotto censure già oggetto di giudicato sostanziale (sentenza n. 596/2024), violando in maniera manifesta l'art. 2909 c.c.”, e, tuttavia, come si è già detto più sopra, va esclusa, nel caso di specie, la sussistenza di un giudicato esterno, essendo diversa l'obbligazione dedotta nei due giudizi (l'uno, quello sul quale è sceso il giudicato, riguardante la fattura n. 162 del 27-11-2019, e l'altro, quello odierno, relativo alla fattura n. 24 del 09-11-2021).
pagina 8 di 9 Quanto ai motivi di appello proposti e alle argomentazioni difensive utilizzate a fondamento di detti motivi, l'appellante ha comunque seguito una sua linea difensiva, anche se poi risultata infondata sul piano probatorio.
Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., va ravvisato nella coscienza della infondatezza delle tesi sostenute e delle eccezioni sollevate, ovvero nel difetto di quel minimo grado di diligenza che consente di acquisire detta consapevolezza, non già nella mera infondatezza delle tesi prospettate, anche se si tratta di infondatezza manifesta.
Non si può affermare, nel caso concreto, che la difesa della parte appellante avesse consapevolezza della infondatezza della propria linea difensiva, o che avrebbe potuto agevolmente acquisirla e ciononostante avesse ugualmente proseguito nel giudizio impugnando la sentenza del Giudice di Pace, posto che, come si è detto, dalla mera infondatezza, seppur manifesta, di una tesi difensiva non può desumersi automaticamente la prova della sussistenza della colpa grave;
requisito soggettivo, quest'ultimo, imprescindibile affinché possa trovare applicazione il cit. art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e disattesa:
1) respinge l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 816/2024 pubblicata il 29/07/2024;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, accordando la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori antistatari della convenuta appellata Avvocati Alberto Spaggiari e LV CP_3
US;
3) respinge la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dalla convenuta appellata;
4) dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Emilia, 14 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 572/2025 promossa da:
, già con il patrocinio dell'avv. CARRANI ELISA e Controparte_1 CP_2 dell'avv. BERTOLINI GIORGIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bertolini
OR in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 9, GI EM;
ATTORE APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_3 CP_4 dell'avv. BENADUSI SILVIA e dell'avv. SPAGGIARI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso i predetti difensori in PIAZZA GARIBALDI N. 23, PARMA;
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
L'attore appellante ha concluso come da atto di appello.
Parte convenuta appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
ha proposto appello, innanzi all'intestato Tribunale, avverso la sentenza n. 816/2024 Controparte_1 del 26/07/2024 pubblicata il 29/07/2024, con la quale il Giudice di Pace di Reggio Emilia - accogliendo la domanda di accertamento negativo proposta da - aveva dichiarato, CP_3
pagina 1 di 9 testualmente, “non provata l'obbligazione dedotta nella fattura n. 24 del 9.11.2021 emessa nei confronti di da cancellata dal registro delle imprese, a cui è subentrato nei CP_3 CP_2 rapporti attivi e passivi . Controparte_1
L'azione giudiziale promossa da davanti al Giudice di Pace era infatti finalizzata ad ottenere una CP_3 pronuncia di accertamento negativo dell'obbligazione dedotta nella sopra citata fattura n. 24 del
09/11/2021, avente ad oggetto la vendita di n. 17 articoli di abbigliamento (n. 17 piumini), emessa nei confronti di da parte di società quest'ultima che, prima della sua CP_3 CP_2 cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 02/09/2022, era stata trasformata nell'impresa individuale ”. Controparte_1
La domanda di accertamento negativo proposta in primo grado da poggiava in particolare su CP_3 due assunti: con il primo, ha sostenuto l'inesistenza e la mancata prova della dedotta vendita CP_3 avente ad oggetto i n. 17 piumini di cui alla fattura n. 24 del 09/11/2021 di € 2.000,80; con il secondo, ha affermato che i due pagamenti tramite bonifico bancario, dalla stessa eseguiti rispettivamente in data
30.06.2020 ed in data 11/08/2020, pari ciascuno ad € 1.000,00, non fossero da imputare come sostenuto da controparte alla fattura n. 24 emessa il 09/11/2021, bensì ad altra precedente fattura, ossia alla fattura n. 162 del 27/11/2019 di € 6.800,28.
Di contro la difesa di svolta in primo grado si è fondata innanzitutto sulla tesi, basata Controparte_1 tra l'altro sulle copie di screenshot di messaggi whatsapp versati in atti, che tra le parti fosse stato concluso un contratto di compravendita (o meglio “in conto vendita”), la cui regolare esecuzione da parte di avrebbe dato poi luogo all'emissione della fattura n. 24 del 09/11/2021 di € CP_2
2.000,80. In secondo luogo, il ha sostenuto che i due pagamenti tramite bonifico bancario ex CP_1 adverso menzionati, eseguiti da il 30.06.2020 e l'11/08/2020, pari ciascuno ad € 1.000,00 CP_3
(tot. € 2.000,00), fossero da imputare alla fattura n. 24 emessa il 09/11/2021 di € 2.000,80.
Il in primo grado, oltre a richiedere di respingere la domanda di accertamento negativo CP_1 svolta da parte avversaria, ha formulato domanda riconvenzionale, con la quale ha domandato di
“accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligazione di cui alla fattura n. 24/2021 emessa da oggi nei confronti di . CP_2 Controparte_1 CP_3
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda di ritenendo non provata l'obbligazione dedotta CP_3 nella fattura n. 24 del 09/11/2021.
ha proposto appello, articolando due motivi di impugnazione. Controparte_1
Ha resistito all'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e la condanna di CP_3 controparte per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
pagina 2 di 9 2.
Fatte queste premesse, si esaminano i singoli motivi di appello.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha dedotto un “error in procedendo in ordine ai messaggi whatsapp scambiati tra , Amministratore di e , CP_4 CP_3 Controparte_1
Amministratore di , lamentando che il Giudice di prime cure non avrebbe valorizzato CP_2 come rilevanti sul piano probatorio le comunicazioni “whatsapp” prodotte in primo grado dal messaggi che, secondo la tesi di quest'ultimo, riporterebbero le conversazioni mediante CP_1
“whatsapp” intercorse tra lo stesso e la legale rappresentante di Controparte_1 CP_3 CP_4
e costituirebbero la prova dell'avvenuta conclusione del contratto di compravendita “in conto
[...] vendita” avente ad oggetto i n. 17 capi di abbigliamento (piumini) indicati nella fattura n. 24 del
09/11/2021 pari ad € 2.000,80.
Il primo motivo di appello è infondato.
Sull'efficacia probatoria dei messaggi whatsapp nel processo civile, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 1254 del 18/01/2025) ha ricondotto tali messaggi nel perimetro applicativo dell'art. 2712 cod. civ., che, come noto, disciplina le riproduzioni meccaniche, stabilendo che le riproduzioni informatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate “se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado, tale disconoscimento si è verificato, ed è avvenuto nella prima difesa utile di ossia nelle note autorizzate del 27/03/2024. CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi una contestazione dei messaggi whatsapp meramente di stile o generica. La contestazione è invece specifica.
nelle note autorizzate del 27/03/2024, ha infatti così dedotto con riferimento ai documenti CP_3 ex adverso prodotti:
“i docc. 7, 7 a, 10, 10 a, 11, 12, 13, 13 a, 14, 14 a, 15, 16, 16 a, 17, 17 a, 17 b, 19, 22, 22 a, 23, 24, 25,
25 a, 26, 26 a, 26 b, 26 c, 27, 27 a, 27 b, denominati “screenshot di whatsapp” sono inconferenti stante la non riconducibilità a delle asserite e del tutto indimostrate conversazioni. Infatti, nelle CP_3 predette riproduzioni testuali non risulta indicato né il numero di provenienza dei messaggi né il numero di destinazione;
né è possibile attribuire dette conversazioni a soggetti determinati;
alcuni screen shot sono inoltre privi di riferimenti temporali che ne consentono una datazione precisa. Si tratta quindi di documenti privi di qualsiasi valenza probatoria e comunque non opponibili a CP_3
…; i docc. 23 a, 24 a, 25 b, 26 d, 27 c, denominati “pagina whatsapp” sono inconferenti, stante
l'impossibilità di ricondurre a il contenuto della messaggistica ivi riprodotta;
nelle predette CP_3 riproduzioni testuali non risulta indicato né il numero di provenienza dei messaggi, né il numero di pagina 3 di 9 destinazione, né l'attribuibilità di dette conversazioni a soggetti determinati. Si tratta quindi di documenti privi di qualsiasi valenza probatoria e che comunque non riguardano . CP_3
Osserva questo Giudice che, a fronte dello specifico disconoscimento di detti screenshot, non possa dirsi certa la provenienza di tali messaggi, non essendo sufficiente a tal fine la presenza, in alcuni di essi, del solo nome “ nell'intestazione; inoltre, in disparte i messaggi privi di data, in relazione CP_4
a quelli datati, non vi è alcuna prova che essi si riferiscano proprio all'obbligazione oggi dedotta in giudizio (quella di cui alla fattura n. 24 del 09/11/2021), tenuto conto che, come pacifico, erano intercorsi nel tempo tra le stesse parti anche altri rapporti negoziali, aventi ad oggetto anch'essi la fornitura di capi di abbigliamento, in relazione ai quali peraltro erano maturati insoluti: si veda ad esempio la fattura n. 162 del 27/11/2019 di € 6.800,28, a cui devono essere imputati i due pagamenti parziali in acconto a mezzo bonifico bancario eseguiti da rispettivamente il 30/06/2020 ed in CP_3 data 11/08/2020 (v. infra).
L'interrogatorio formale della legale rappresentante di in punto di messaggi CP_3 CP_4 whatsapp, sarebbe del tutto superfluo, non solo perché è la stessa ad aver disconosciuto, CP_4 sin dal primo grado del giudizio, la provenienza di detti messaggi e la loro riconducibilità soggettiva a ma anche perché non vi è evidenza probatoria del fatto che le comunicazioni whatsapp in CP_3 questione si riferiscano proprio all'obbligazione dedotta nella fattura n. 24 del 9.11.2021.
Il Giudice di prime cure ha fatto dunque corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, laddove ha affermato, con riferimento ai messaggi whatsapp di cui aveva contestato la paternità, che “non vi è prova alcuna né del mittente né del CP_3 destinatario” (pag. 5 della sentenza appellata), ed ha condivisibilmente negato efficacia probatoria alle copie degli screenshot dei messaggi whatsapp che erano stati prodotti in primo grado da CP_1
.
[...]
3.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto un “errore in iudicando quanto alle risultanze dell'esame della documentazione prodotta in atti ed error in procedendo per la mancata ammissione delle prove orali dedotte”.
Parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure sotto un duplice profilo.
Sotto un primo profilo, ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da contraddittorietà logica, poiché il primo Giudice ha da un lato imputato i pagamenti eseguiti tramite i bonifici bancari del 30/06/2020 (€ 1.000) e dell'11/08/2020 (€ 1.000) alla fattura n. 162/2019 di €
6.800,28, mentre il bonifico bancario era un mezzo di pagamento difforme rispetto alla “modalità di pagina 4 di 9 pagamento” dell'assegno prevista nella fattura medesima, e dall'altro ha riconosciuto che CP_3 aveva emesso nei confronti di tre assegni bancari, dell'importo rispettivamente di € CP_2
2.800,00, € 2.000,28 e € 2.000,00 ciascuno con scadenze in data 31/03, 30/04 e 31/05/2020, presentati in pagamento in data 12/01/2021 e rimasti impagati, dal che si sarebbe dovuto desumere, secondo la tesi dell'appellante, che tali assegni furono messi all'incasso per il pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 162/2019.
Ciò posto, si discute dell'imputazione dei due bonifici bancari eseguiti da in data 30/06/2020 CP_3 ed in data 11/08/2020, pari ciascuno ad € 1.000,00.
L'appellante, sin dal primo grado del giudizio, ha sostenuto che tali pagamenti si riferissero alla fattura n. 24 del 09-11-2021 di € 2.000,80.
Di contro l'appellata, con tesi accolta dal primo Giudice, ha affermato che detti pagamenti fossero da imputare alla fattura n. 162 del 27-11-2019 di € 6.800,28.
E' vero che, come evidenziato dall'appellata, la questione è stata affrontata e risolta in altro giudizio in senso ad essa favorevole, posto che, con la sentenza n. 596/2024, passata in giudicato, il Giudice di
Pace di Reggio Emilia, decidendo l'opposizione a decreto ingiuntivo (procedimento RG 3577/2023) riguardante la fattura n. 162 del 27-11-2019, ha accertato che i due menzionati bonifici bancari del
30/06/2020 e dell'11/08/2020 fossero da imputare alla fattura n. 162 del 27-11-2019; ed è documentato in atti che detta sentenza sia passata in giudicato (cfr. documento n. 3 fasc. appellata).
Non condivide tuttavia questo Giudice la tesi della convenuta appellata secondo cui il motivo di appello sarebbe sul punto inammissibile per intervenuto giudicato.
Invero, il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alle due cause, mentre nella specie deve escludersi la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'imputazione dei pagamenti del
30/06/2020 e dell'11/08/2020, essendo stata sì accertata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 3577/2023 tra le medesime parti (cfr. documento n. 3 fasc. appellata), ma avendo avuto tale giudizio un diverso petitum e una diversa causa petendi, in quanto relativo ad una obbligazione diversa da quella oggetto del presente giudizio.
In definitiva, ritiene questo Giudice che il motivo di impugnazione in questione, poggiante sulla sopra descritta asserita contraddittorietà logica della parte di sentenza relativa all'imputazione dei pagamenti, sia sì ammissibile, ma sia infondato nel merito.
La contraddittorietà logica denunciata dall'appellante, infatti, non sussiste.
All'interno di entrambe le fatture in esame, sia nella n. 162 del 27-11-2019 che in quella oggetto del presente giudizio (fattura n. 24 del 09-11-2021), risultava previsto come “Modalità pagamento” pagina 5 di 9 l'assegno, e dunque anche a voler seguire la tesi dell'appellante, secondo cui i due bonifici bancari del
30-06-2020 e dell'11-08-2020 sarebbero da imputare alla fattura n. 24 del 09-11-2021, la modalità di pagamento in concreto adottata (il bonifico bancario) sarebbe comunque difforme dalla “modalità assegno” prevista in fattura;
ragion per cui la modalità che in concreto è stata seguita per l'esecuzione dei pagamenti risulta circostanza irrilevante ai fini della decisione.
Vi sono in realtà una pluralità di elementi indiziari, che costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), e che sono stati condivisibilmente valorizzati dal Giudice di prime cure, che fanno ritenere i due pagamenti del 30-06-2020 e dell'11-08-2020, pari ad un totale di € 2.000,00, imputabili alla fattura n. 162 del 27-11-2019.
Quest'ultima fattura ammonta ad € 6.800,28 e riporta come data di scadenza il 30-11-2019.
Come si è detto, i due bonifici bancari, pari ciascuno ad € 1.000,00 (tot. € 2.000,00), sono stati eseguiti il 30-06-2020 e l'11-08-2020.
Ebbene, in data 30/11/2020, il legale rappresentante di tramite il suo avvocato, comunica CP_3 via p.e.c. a “la momentanea impossibilità di provvedere al pagamento della somma di € CP_2
4.800,28, dovuta a saldo delle forniture da Voi effettuate” (doc. 4 fasc. primo grado , a CP_3 dimostrazione del fatto che il precedente pagamento di € 2.000,00 eseguito tramite bonifici nell'estate del 2020 si riferisse proprio alla fattura n. 162 del 27-11-2019 di € 6.800,28 (€ 6.800,28 – € 2.000,00 =
€ 4.800,28, che è l'importo indicato nella missiva inviata via pec il 30/11/2020).
In secondo luogo, i due bonifici di € 1.000 ciascuno, essendo stati eseguiti rispettivamente in data
30.6.2020 e in data 11.8.2020, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non possono riferirsi alla fattura n. 24 del 09-11-2021, non solo perché eseguiti anteriormente all'emissione della fattura medesima, ma anche perché eseguiti più di un anno prima rispetto alla data di scadenza indicata nella fattura n. 24/2021, che riporta come data di scadenza il 30-11-2021.
Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che la fattura n. 24 del 09-11-2021, al momento della sua emissione (09-11-2021), era già stata interamente pagata, ma allora, come correttamente osservato dal primo Giudice, non si spiega perché nella fattura risulta indicato un termine di scadenza per l'adempimento al 30-11-2021.
Inoltre, se i due bonifici pari ciascuno ad € 1.000 fossero imputabili come sostenuto dall'appellante alla fattura n. 24/2021, che ammonta ad € 2.000,80, allora non si spiega perché l'ultimo dei due bonifici in esame, ossia quello dell'11/08/2020, recasse la causale “acconto fattura”. Correttamente, sul punto, il
Giudice di prime cure ha desunto, dalle causali dei due bonifici, “trattarsi del versamento di due acconti su un maggior importo ancora dovuto”, mentre se si fossero riferiti, come sostenuto dall'appellante, alla fattura n. 24/2021 di € 2.000,80, allora i due bonifici avrebbero sostanzialmente pagina 6 di 9 estinto il debito, e l'indicazione della causale “acconto” nella contabile del bonifico dell'11/08/2020 non avrebbe avuto giustificazione.
Venendo ai tre assegni consegnati da a (doc. 2 fasc. primo grado CP_4 Controparte_1
, il fatto, riportato nella sentenza impugnata e valorizzato dall'appellante, che CP_1 CP_3 avesse consegnato a favore di n. 3 assegni pari, rispettivamente, ad € 2.800,00, ad € CP_2
2.000,28 e ad € 2.000,00, con scadenze 31/03, 30/04 e 31/05/2020, non è di per sé rilevante, poiché non
è incompatibile con la conclusione che i due bonifici di € 1.000,00 eseguiti il 30/06/2020 e l'11/08/2020 fossero in realtà comunque imputabili alla fattura n. 162/2019 di € 6.800,28, non potendosi escludere che i tre assegni fossero stati consegnati a titolo di garanzia del pagamento.
A tale ultimo proposito, è lo stesso ad averlo affermato nella sua comparsa di Controparte_1 risposta depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla fattura n. 162/19, laddove ha precisato che la fornitura di cui alla fattura n. 162/19 “era garantita dal rilascio in pagamento dei 3 assegni che soltanto nel marzo 2021 ritornarono insoluti a seguito della falsa dichiarazione di smarrimento della (doc. 28 fasc. primo grado dell'appellante). CP_4
4.
Sempre nell'ambito del secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la mancata ammissione, da parte del Giudice di prime cure, della prova testimoniale e per interrogatorio formale richiesta in primo grado, che, a suo dire, gli avrebbe consentito di dimostrare l'esistenza dell'obbligazione dedotta nella fattura n. 24 del 09.11.2021 di € 2.000,80, fondata sulla asserita conclusione di un contratto di conto vendita tra e avente ad oggetto i n. 17 capi CP_2 CP_3 di abbigliamento (piumini) meglio identificati nella fattura medesima.
Il nucleo centrale dei capitoli di prova riproposti nell'atto di appello, verte sul fatto se fosse o meno avvenuta la consegna dei “capi di abbigliamento di cui ai documenti n. 8 e n. 9” , e se fossero stati resi da a “i capi di abbigliamento di cui al doc. 21”. CP_3 CP_2
I documenti n. 8) e n. 9) sono due proposte d'ordine del 12/01/2019 e del 28/01/2019, su carta intestata di soggetti terzi (la prima , e la seconda Controparte_5 Controparte_6
), mentre il documento n. 21 consiste in un foglio manoscritto contenente
[...] anch'esso (come i documenti 8 e 9) una elencazione di capi di abbigliamento, in parte illeggibile.
L'istanza di prova orale reiterata in sede di appello è irrilevante ai fini del decidere, poiché una eventuale conferma da parte del testimone del fatto ivi dedotto non apporterebbe alcun apprezzabile elemento idoneo a modificare la decisione finale, posto che non vi è alcuna evidenza probatoria della pagina 7 di 9 riferibilità dei citati documenti 8, 9, e 21 all'obbligazione dedotta nella fattura n. 24 del 09-11-2021 oggetto di causa.
Per le stesse ragioni appare superfluo l'interrogatorio formale di anche perché è la CP_4 stessa ad aver già disconosciuto, in primo grado, i documenti ex adverso prodotti n. 8, 9 e 21. CP_4
E' infine palese l'inammissibilità del capitolo di prova con il quale si demanda al teste di valutare se “i capi di abbigliamento trattenuti e venduti da di cui ai docc. 8 e 9 … corrispondono a CP_3 quelli riportati nella fattura”, in quanto tale capitolo di prova ha un contenuto con tutta evidenza valutativo.
La motivazione della sentenza di primo grado va dunque integrata, come sopra specificato, in merito ai motivi della mancata ammissione della prova orale richiesta dall'odierna appellante, pur dovendo essere confermata nel merito.
5.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano in dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
Trovano applicazione i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti per le controversie rientranti nello scaglione di valore da € 1.101 ad € 5.200.
In accoglimento della domanda formulata dalla difesa della convenuta appellata, si accorda la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori antistatari di Avvocati Alberto Spaggiari CP_3
e LV US.
Si dà atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Parte convenuta appellata ha infine richiesto l'applicazione della disposizione sanzionatoria prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c., ravvisando nella condotta difensiva dell'odierna appellante gli estremi della lite temeraria.
La domanda va disattesa.
La convenuta appellata fonda innanzitutto la domanda ex art. 96 c.p.c. sul fatto che “l'appellante ha dedotto censure già oggetto di giudicato sostanziale (sentenza n. 596/2024), violando in maniera manifesta l'art. 2909 c.c.”, e, tuttavia, come si è già detto più sopra, va esclusa, nel caso di specie, la sussistenza di un giudicato esterno, essendo diversa l'obbligazione dedotta nei due giudizi (l'uno, quello sul quale è sceso il giudicato, riguardante la fattura n. 162 del 27-11-2019, e l'altro, quello odierno, relativo alla fattura n. 24 del 09-11-2021).
pagina 8 di 9 Quanto ai motivi di appello proposti e alle argomentazioni difensive utilizzate a fondamento di detti motivi, l'appellante ha comunque seguito una sua linea difensiva, anche se poi risultata infondata sul piano probatorio.
Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., va ravvisato nella coscienza della infondatezza delle tesi sostenute e delle eccezioni sollevate, ovvero nel difetto di quel minimo grado di diligenza che consente di acquisire detta consapevolezza, non già nella mera infondatezza delle tesi prospettate, anche se si tratta di infondatezza manifesta.
Non si può affermare, nel caso concreto, che la difesa della parte appellante avesse consapevolezza della infondatezza della propria linea difensiva, o che avrebbe potuto agevolmente acquisirla e ciononostante avesse ugualmente proseguito nel giudizio impugnando la sentenza del Giudice di Pace, posto che, come si è detto, dalla mera infondatezza, seppur manifesta, di una tesi difensiva non può desumersi automaticamente la prova della sussistenza della colpa grave;
requisito soggettivo, quest'ultimo, imprescindibile affinché possa trovare applicazione il cit. art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e disattesa:
1) respinge l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 816/2024 pubblicata il 29/07/2024;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, accordando la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori antistatari della convenuta appellata Avvocati Alberto Spaggiari e LV CP_3
US;
3) respinge la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dalla convenuta appellata;
4) dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Emilia, 14 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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