Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 19929
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Sentenza 23 febbraio 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 23 febbraio 2017, dal Consigliere Relatore Dott. Sandra Recchione. Le parti in causa erano un imputato e la pubblica accusa, con il primo che contestava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, che aveva confermato la condanna per associazione a delinquere. L'imputato ha sollevato tre motivi di ricorso: il primo riguardava la mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale per una perizia fonica; il secondo contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni di un coimputato; il terzo si riferiva alla questione della decorrenza del termine di prescrizione.

La Corte di Cassazione ha accolto i primi e terzo motivi di ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello non aveva fornito adeguate motivazioni per il rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento e non aveva esaminato le ragioni per la retrodatazione del reato associativo. Tuttavia, ha rigettato il secondo motivo, affermando che la mancata opposizione all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali implicava un consenso tacito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che dovrà riesaminare il caso seguendo i principi di diritto stabiliti dalla Cassazione.

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Massime1

Il giudice di appello, qualora intenda respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti, o ad inficiarne la valenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 19929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19929
    Data del deposito : 23 febbraio 2017

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