Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
Il giudice di appello, qualora intenda respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti, o ad inficiarne la valenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2017, n. 19929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19929 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
19929-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. UGO DE CRESCIENZO - Presidente - N. 488 - Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO REGISTRO GENERALE N. 20088/2016 Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA EL N. IL 13/10/1963 avverso la sentenza n. 839/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del 08/10/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Co Statile che ha concluso per 2-fetto vill" 700 200 Udito, per la parte civile, l'Avv elu instale perهد مشهور شدند Udit i difensor Av۷ Tere ناتھ nion in تعلمмектоl'accopeaccope weiss RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera condannava la IA per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di appropriazioni indebite alla pena di anni due di reclusione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della IA che deduceva:
2.1. vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dibattimentale finalizzata ad effettuare una perizia fonica, dichiarazioni2.2. vizio di legge in relazione alla utilizzabilità delle predibattimentali del coimputato GG: queste nella parte eteroaccusatoria non sarebbe utilizzabili in quanto la mancata opposizione all'acquisizione del verbale non poteva essere equiparato al consenso;
mancherebbero inoltre adeguati riscontri con violazione della regola di valutazione prevista dall'art 192 comma 3 cod. proc. pen.; 2.3. vizio di motivazione: nel respingere l'eccezione in ordine al decorso del termine di prescrizione la Corte territoriale si era limitata a richiamare la giurisprudenza che indica nella data della pronuncia di primo grado il termine finale del reato permanente, senza fornire alcuna motivazione in ordine all'istanza di retrodatazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo ed il terzo motivo di riscorso sono fondati.
1.1. Il motivo che deduce l'assenza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dibattimentale volta ad assumere una perizia fonica per accertare l'attribuibilità della voce captata dalle intercettazioni all'imputato è fondato. In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014Rv. 258758). Nel caso di specie la Corte territoriale, pur dando atto della presentazione di una istanza di rinnovazione dibattimentale, non forniva nessuna giustificazione in relazione al mancato accoglimento della stessa.
1.2. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. 2 Invero nel corso del giudizio di appello, come emerge dalla sentenza impugnata la difesa dell'imputato instava per una rivalutazione del tempus commissi delicti chiedendo la retrodatazione del reato associativo, contestato come permanente, con contestazione c.d. "aperta". La Corte territoriale prendeva in considerazione l'istanza limitandosi a richiamare la giurisprudenza che presume terminata la permanenza alla data della pronuncia della sentenza di primo grado. Il corretto richiamo giurisprudenziale non consente tuttavia di ritenere assolto l'onere motivazionale incombente sul giudice del gravame, che non ha esaminato le ragioni proposte dalla difesa della IA, nella parte in cui invocava la retrodatazione del fatto associativo indicando come data di cessazione della permanenza la data della esecuzione della misura cautelare che avrebbe, nella prospettiva della ricorrente segnato la fine della partecipazione alla associazione contestata. Tale istanza avrebbe richiesto una valutazione di merito in relazione alla idoneità del vincolo cautelare ad interrompere la azione criminosa, che non risulta essere stata effettuata dalla Corte territoriale e che esula dal perimetro assegnato alla giurisdizione di legittimità.
1.3. Il motivo di ricorso che deduce l'illegittimità delle dichiarazioni predibattimentali del coimputato GG, in relazione alla mancata acquisizione del consenso dell'imputata è, invece infondato. In materia il collegio ribadisce che ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione (Cass. sez. 5 n. 13895 del 14/01/2015, Rv. 262942; Cass. sez. 5 n. 47014 del 08\07\2011, Rv 251445; Cass. sez. 1 n. 18308 del 14\01\2011). Del resto, il dibattimento è il luogo privilegiato del confronto tra le parti che hanno la possibilità di esprimere il loro dissenso in relazione ad ogni attività di formazione della prova, sicchè la mancata opposizione non può che intendersi come tacito assenso.
1.4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che si atterrà ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2017 DEPOSIT TO IN CANCELLERIA Il Presidente L'estensore SECONDA SEZIONE PENALE Sandra Recchione Ugo De CrescienzoCrescienzo 26 APR. 2017 IL CANCELLIERE ३ Claudia Plans 1800