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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 26/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1829/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1829/2019 promossa da:
- (C.F. ) e _1 C.F._1 PA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Federico Vecchiola
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via F.Lli Rosselli 37 Porto San Giorgio;
ATTORI Contro
CP_1 Controparte_2
, in (P. IVA , con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'Avv. Carmelo Giunta e elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, Via G. Montani n. 26; CONVENUTA
(C.F. ) contumace;
CP_3 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.9.2024 le parti hanno concluso come segue: per la parte attrice"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, accertata la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata, altresi, l'esistenza di un valido rapporto assicurativo tra e la convenuta CP_3 Controparte_2 Parte_3 Controparte_2
all'epoca dei fatti per cui è causa, nonché la
[...] Controparte_2 responsabilità esclusiva e/o concorsuale di nella causazione del sinistro in premessa CP_3 descritto, cosi giudicare: nel merito, in via principale: a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore PA
(figlio convivente del defunto della somma di € 1.099.154,48 (risultante
[...] Persona_1 dall'importo di € 402.152,73 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, dall'importo di € 722.001,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e dalla pagina 1 di 20 decurtazione dell'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale CP_2 stragiudiziale) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
b) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice _1
(convivente more uxorio del defunto della somma di € 1.099.832,75 (risultante Persona_1 dall'importo di € 402.831,00 a titol del danno non patrimoniale iure proprio, dall'importo di € 722.001,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e dalla decurtazione dell'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale CP_2 stragiudiziale) o di quella maggiore o minore che sara ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
nel merito, in via subirdinata: a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore PA
(figlio convivente del defunto della somma di € 448.641,73 (risultante
[...] Persona_1 orto di € 402.152,73 a titolo del danno non patrimoniale iure proprio, dall'importo di € 71.489,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e dalla decurtazione dell'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale CP_2 stragiudiziale) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
b) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice _1
(convivente more uxorio del defunto della somma di € Persona_1 dall'importo di € 402.831,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, dall'importo di € 71.489,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e dalla decurtazione dell'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale CP_2 stragiudiziale) o di quella maggiore o minore che sara ritenut tizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore PA
(figlio convivente del defunto della somma di € 402.
[...] Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, cui aggiungere l'importo beneviso al Magistrato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, sempre decurtando l'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale stragiudiziale o di quella maggiore o CP_2 minore che sarà ritenuta di con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
b) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice (convivente more uxorio del _1 defunto della somma di € 402.831,00 titolo di risarcimento del danno non Persona_1 patrimoniale iure proprio cui aggiungere l'importo beneviso Magistrato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, sempre decurtando l'importo di € 25.000,00 già corrisposto da
a titolo di provvisionale stragiudiziale o di quella maggiore o minore che sara ritenuta di CP_2
, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
nel merito, in via di ulteriore gradazione e ulteriore subordine:
pagina 2 di 20 a) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare corresponsabilità nella condotta tenuta dal Sig. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in Persona_1 favore dell'attore (figlio convivente del defunto delle somme PA Persona_1 sopra indicate, o e che sarà ritenuta di giustizi a percentuale di responsabilità eventualmente e denegatamente ravvisata in capo al Sig. sempre oltre Persona_1 la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e oltre gli interessi le istro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
b) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare corresponsabilità nella condotta tenuta dal Sig. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in Persona_1 favore dell'attrice (convivente more uxorio del defunto delle _1 Persona_1 somme sopra indic giore o minore che sarà ritenuta di gi della percentuale di responsabilità eventualmente e denegatamente ravvisata in capo al Sig. Persona_1 sempre oltre la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e oltre gli interessi sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con addebito definitivo in capo ai convenuti delle spese relative alle CTU medico-legali anticipate dagli attori”
per parte convenuta “in via pregiudiziale chiede accertarsi e Controparte_2 dichiararsi che gli attori nella seconda memoria ex art 183 comma 2 c.p.c. hanno illegittimamente introdotto una nuova domanda avendo totalmente modificato la dinamica del fatto rispetto a quanto esposto nell'atto di citazione” nel merito si conclude come da comparsa di risposta “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico dell'adito Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e di merito, in via pregiudiziale,
- in virtù dell'eccezione sollevata al paragrafo §1) del presente atto, qui da intendersi per integralmente ripetuto e trascritto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della declaratoria domanda proposta dai Sigg.ri e per non avere questi ultimi, prima di notificare _1 PA
l'atto di citazione, invitato utilmente e nel rispetto della normativa le parti convenute a stipulare la convenzione di negoziazione assistita prevista obbligatoriamente dall'art. 3 del D. L. n. 132/2014, convertito nella Legge 162/2014. Con ogni conseguenza di legge. Nel merito ove a tale fase si dovesse approdare, previa reiezione della domanda di assegnazione di somma provvisionale infondatamente agitata dagli attori, accertare e dichiarare la preponderante responsabilità del Sig. nella produzione dell'incidente stradale per cui è controversia e, Persona_1 per l'effetto, alla luce delle risultanze istruttorie oggettive, liquidare agli odierni attori quelle somme che risulteranno di stretta giustizia in relazione alle voci di danno delle quali sarà provata l'esistenza, l'esigibilità e l'entità, da decurtarsi degli importi già ad essi corrisposti dalla convenuta Spese di Controparte_4 giudizio come da soccombenza”; CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e _1 PA
convenivano in giudizio e la società domandando il CP_3 Controparte_5
pagina 3 di 20 risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis a causa della perdita del prossimo congiunto sig. Persona_1
A fondamento della propria pretesa gli attori deducevano che:
• il 06.08.2017, alle ore 22.00 circa, il sig. alla guida della motocicletta APRILIA CP_3
SVK tg DF 30780, si trovava a percorrere Via Andrea Costa (S.S. 16) Comune di Porto San
Giorgio con direzione Sud- Nord, e investiva la bicicletta condotta dal sig. Persona_1
• il sig. veniva scaraventato verso il margine destro della carreggiata;
Persona_1
• il sig. viaggiava ad una velocità superiore ai limiti previsti (50 km/h) e comunque CP_3
superiore a quella prudenziale siccome non adeguata e commisurata alle caratteristiche della strada e della viabilità; il motociclo dopo la collisione proseguiva la corsa per ulteriori 12.40 metri e poi si fermava sulla propria carreggiata;
• il sig. veniva investito dopo aver effettuato un attraversamento da Ovest verso Per_1
Est in prossimità delle strisce pedonali;
la collisione si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la parte posteriore laterale della bicicletta, dopo che la bici aveva percorso non meno di 6 metri sulla carreggiata stradale;
• i militari intervenuti (CC NORM di Fermo) non rilevavano alcuna traccia di frenata ad opera del motociclista;
non contestavano infrazioni al sig. mentre CP_3 Per_1 contestavano la violazione dell'art 141 comma 4 e 11 CDS al sig. ; CP_3
• previa descrizione del luogo del sinistro gli attori proponevano la ricostruzione del sinistro come ricostruita dal consulente tecnico di parte Ing. ; Per_2
• il sig. a seguito dell'incidente riportava lesioni personali gravissime per le Persona_1
quali veniva condotto a mezzo ambulanza presso l'ospedale civile di Fermo dove veniva diagnosticato “politrauma ematoma subdurale acuto con esa Cotusione frontale sinistra. Frattura temporo occipitale destra con interessamento della rocca petrosa. Frattura sfenoidale sinistra,
Trauma toracico chiuso con fratture costali IV e IX a sinistra e IV, VII XII a destra, Irregolarità
D11. Trauma addominale chiuso. Frattura scomposta sacrale con ematoma del muscolo ileopsas.
Muscoli glutei, Frattura amielica somatica S1, processi traversi L3, L4, L5. Frattura branca ischiopubica destra e ileopubica destra”; successivamente veniva trasferito all'ospedale
Torrette di Ancona;
pagina 4 di 20 • in data 20.09.2017 il sig. veniva trasferito presso l'ospedale di Fermo dove Per_1 rimaneva sino al decesso avvenuto in data 5.12.2017;
• la motocicletta Aprilia, di proprietà di , era assicurata con la CP_3 [...] che veniva chiamata in giudizio;
CP_2
• gli attori davano atto che la Compagnia Assicurativa aveva versato a titolo di risarcimento la somma di € 25.000,00 ciascuno.
Tanto premesso in fatto, esposte le proprie argomentazioni in diritto, gli attori concludevano domandando di condannare i convenuti a risarcire agli attori i residui danni patrimoniali e non patrimoniali da ognuno subiti iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale e danno psicologico) e iure hereditatis (danno biologico terminale, danno da lucida agonia).
Si costituiva in giudizio che avversava le pretese attoree deducendo Controparte_6
che:
- l'informativa redatta dal “N.O.R. Aliquota Radiomobile” della Compagnia Carabinieri di Fermo, datata 13 dicembre 2017 (allegato n. 1 di parte attrice) era preceduta da altri atti di indagine formati dai Carabinieri di Fermo in relazione al sinistro de quo, ossia:
“Annotazione preliminare urgente” del 07.08.2017 trasmessa dai Carabinieri alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e “Relazione di incidente stradale”, del 20 dicembre 2019;
- diverse sono le discordanze che emergono dall'esame di tali documenti: anche il Sig.
è stato a sua volta sanzionato, prima dello , per avere nella Persona_1 CP_3 circostanza circolato alla guida di una bicicletta sprovvista dei dispositivi di segnalazione visiva, quali la luce anteriore e quella posteriore;
- il Pubblico Ministero, investito delle indagini a seguito della notizia di reato, disponeva l'espletamento di apposita perizia tecnica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, affidata, nella fattispecie, al P.I. di Fermo;
Persona_3
- dagli accertamenti condotti appare risulta che il sinistro stradale de quo si è verificato in quanto il Sig. alla guida della sua vecchia bici, nell'ora e nel luogo Persona_1
sopra descritti, decideva di attraversare la sede stradale della S.S. 16, per portarsi evidentemente sul lato opposto a quello di partenza, finendo così per tagliare di netto pagina 5 di 20 la traiettoria di marcia del motoveicolo condotto dallo , che tale strada CP_3
percorreva con direzione sud – nord;
- alla luce delle evidenze istruttorie la percentuale di responsabilità nella produzione dell'evento attribuibile al Sig. è maggiore di quella attribuibile allo Persona_1
Scocco;
- contestava la debenza e l'eccessività delle somme richieste a titolo di risarcimento.
Tanto premesso, esposte le argomentazioni in fatto e in diritto la convenuta domandava di dichiarare improcedibile la domanda proposta dai Sigg.ri e _1 [...]
per non avere questi ultimi, prima di notificare l'atto di citazione, invitato le PA
parti convenute a stipulare la convenzione di negoziazione assistita prevista obbligatoriamente dall'art. 3 del D. L. n. 132/2014, convertito nella Legge 162/2014., nel merito concludeva come in epigrafe riportato.
All'udienza del 2.01.2020 il Giudice rimette le parti innanzi all'organismo di mediazione competente e fissava udienza per la prosecuzione.
Con istanza depositata in data 31.01.2020 gli attori rilevavano che la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ricade tra quelle oggetto di negoziazione assistita obbligatoria e chiedevano di modificare l'ordinanza del 23.1.2020 per poter procedere alla negoziazione assistita obbligatoria, anziché alla mediazione obbligatoria.
Il Giudice dunque disponeva l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
La negoziazione assistita aveva esito negativo.
All'udienza del 04.2.2021 parte attrice insisteva sulla concessione di provvisionale ex art 147
CdA; il Giudice verificata la regolarità della notifica al convenuto ne CP_7 dichiarava la contumacia e con successiva ordinanza, rilevato che non sussistevano i presupposti per la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva stante l'ottenimento di € 25.000,00 da parte degli attori, rigettava l'istanza e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata l'istruttoria tramite l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di CTU medico legale in ordine al danno psicologico subito dagli attori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
pagina 6 di 20 All'udienza del 12.09.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, a seguito dei termini assegnati dal Giudice istruttore, è stata esperita la negoziazione assistita, che ha avuto esito negativo, dunque va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta.
Va preliminarmente rilevato, quanto alla disciplina applicabile al caso di specie, che il Codice della Strada assimila a tutti gli effetti il velocipede agli altri veicoli che transitano nella strada, circostanza dalla quale deriva il pieno assoggettamento anche alla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipede”). (cfr. Cass. n. 10304 del 05/05/2009, conformi anche le Corti di merito: Corte d'Appello Fi. Sez. II, 12/04/2016, Tribunale Ravenna sez. I,
29/05/2023, n.363).
Nel caso di specie non è in contestazione il fatto che al momento dell'incidente il sig.
[...] fosse in sella alla propria bici pertanto deve applicarsi l'art. 2054 comma 1 e anche Per_1
comma 2 c.c.
Ebbene l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, appunto, dalla quale il conducente può liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2,ha carattere relativo e sussidiario
(Cass., 3696/2018). La relatività indica che la presunzione è operante fino a prova contraria, sicché, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, a ciascuno di essi deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la quale senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato: in altre parole, si presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente) a meno che l'espletata istruttoria non abbia dimostrato la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti.
pagina 7 di 20 Inoltre, l'eguale percentuale di concorso di colpa opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso - e dunque di attribuire a ciascuno le effettive responsabilità del sinistro.
La giurisprudenza ha specificato altresì che l'accertamento della colpa, quand'anche ritenuta grave a carico di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico
(cfr. Cass. n. 195 del 09/01/2007, Cass., 20439/2008).
In altre parole, non è sufficiente provare la condotta negligente di uno dei conducenti, ma è necessario anche provare di aver tenuto un comportamento diligente, esente da colpa e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli: “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 7479 del 20/03/2020) “perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (così, Cass. n.
124 dell'08/01/2016).
Applicando i sopra esposti principi al caso di specie quanto alla dinamica del sinistro e alle condotte tenute dal conducente del motoveicolo e del ciclomotore va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità della modificazione della domanda effettuata da parte convenuta secondo cui gli attori avrebbero formulato, nelle memorie istruttorie, nuova domanda basata sulla circostanza di fatto che il sig. fosse stato tamponato dal Persona_1
sig. dopo aver percorso 6 metri direzione nord sulla carreggiata (pagg. 4 e 6 della I CP_3 memoria ex art 183 comma 6 n. 1). Si tratta infatti di precisazione della dinamica del sinistro basata su fatto principale già allegato -seppure più genericamente- nell'atto di citazione
Ed invero ai punti 6 e 8 dell'atto di citazione gli attori così rappresentavano l'accaduto: “6)il sig. alla guida del suo velocipende, veniva investito dopo aver correttamente effettuato un Per_1 attraversamento da Ovest verso Est, avendo posto in essere tale manovra da sinistra verso destra in prossimità delle strisce pedonali;
8) la collisione si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la parte posteriore laterale della bicicletta, dopo che la bici aveva percorso non meno di 6 metri sulla carreggiata stradale.” pagina 8 di 20 Rispetto a tale prima ricostruzione risulta un'ammissibile precisazione della domanda quella avvenuta in sede di I memoria 183 comma 6 n 1 c.p.c. laddove gli attori allegano che “la bicicletta non è stata colpita mentre attraversava la strada con direzione Ovest – Est, bensì a manovra di attraversamento di fatto conclusa e quando aveva già posizione di marcia verso nord, avendo percorso non meno di 6 metri sulla carreggiata stradale”.
Ciò non toglie che così allegata la dinamica, una volta contestata dal convenuto, essa debba essere oggetto di prova.
Sotto questo profilo la dinamica del “tamponamento” allegata dagli attori non risulta provata neppure per presunzioni. Ed anzi vi sono indizi gravi precisi e concordanti da cui appare verosimile che il sig. non avesse ancora terminato l'attraversamento al momento Per_1
dell'impatto. Determinanti sono infatti i danni subiti dai veicoli coinvolti dal sinistro.
Invero nella consulenza eseguita dall'Ing. per la Procura della Repubblica, a cui sono Per_3
allegate le foto dei veicoli, si legge: “VEICOLO B: bicicletta GALANT womwn confort bike, colore nero…danni rilevanti: carter catena danneggiato da urto di retto” (v. pag. 11 della consulenza) e tali danni accertamenti trovano conferma persino nella consulenza tecnica di parte attrice in cui si legge “8. dall'immagine che segue è possibile affermare che la collisione abbia la parte centrale del copricatena, determinando poi l'introflessione del cerchio posteriore” e “10. la collisione è avvenuta tra veicoli aventi assi direzionali componenti un angolo sostanzialmente ortogonale” (v. pag. 11 della relazione dell'Ing ). Del resto lo stesso Ing. , consulente di parte attrice, Per_2 Per_2 affermava che il velocipede al momento della collisione era “prossimo al completamento della manovra di attraversamento” (cfr. pag. 20 Consulenza ing. ). Per_2
Ancora l'Ing. “l'urto primario avveniva tra la ruota anteriore del motociclo (A) condotto Per_3 dallo ed il carter paracatena della bicicletta condotta dal anche l'accostamento dei due CP_3 Per_1 mezzi in posizione verticale conferma la compatibilità del punto di collisione iniziale tra i due”. (v. pag. 18 e 19 relazione)
L'Ing. dall'analisi delle posizioni assunte dai veicoli dopo lo scontro e dalla posizione Per_3 di rinvenimento del sig. ha ritenuto di dover verosimilmente posizionare il punto Per_1
d'urto “all'interno dell'attraversamento pedonale” (v. pag. 17 della relazione dell'ing. . Per_3
Si precisa, quanto al valore probatorio della perizia redatta dal CTP della Procura, che la stessa assume rilievo di prova atipica, liberamente apprezzabile dal Giudice, insieme alle altre risultanze istruttorie: invero l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è pagina 9 di 20 tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Sono prove atipiche i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse od altre parti, la sentenza resa in altro giudizio (Cfr. in tal senso Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 1593 del
20/01/2017).
Ciò detto, quanto alla velocità tenuto dal motociclo, dalla consulenza resa dal dott. Per_3 risulta che la stessa fosse pari a 50% mentre dalla consulenza di parte del dott. risulta Per_2
che la velocità tenuta fosse non inferiore a 60 km/h: in entrambi i casi si condivide la conclusione dei tecnici secondo cui la velocità (anche quella di 50 km/h) non risultava adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, considerato che il motociclo viaggiava in orario notturno, in presenza di attraversamenti pedonali e di intersezioni stradali, in un centro abitato, alla presenza di un cartello verticale di segnalazione di attraversamento pedonale.
Deve escludersi inoltre l'imprevedibilità di un attraversamento (di pedoni o anche -seppure irregolare- da parte di biciclette) proprio in virtù dell'esistenza di un centro abitato e di segnaletica orizzontale e verticale. L'evento non era inevitabile posto che la carreggiata risultava ampia, rettilinea e dotata di adeguata illuminazione pubblica, e non trafficata tale da consentire ad adeguata velocità di evitare l'impatto con manovre di evitamento.
Anche la condotta del sig. non risulta essere esente da colpa, considerato che lo Per_1 stesso ha posto in essere un attraversamento della carreggiata sull'attraversamento pedonale non scendendo dal velocipede, viaggiava su bicicletta (di colore nero) in orario notturno sprovvista dei dispositivi di segnalazione visiva. La conformazione della strada rettillinea e priva di ostacoli consentiva la verifica prima dell'attraversamento dell'esistenza di veicoli che sopraggiungevano anche ad alta velocità.
Dunque considerato che nessuna delle parti ha fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, sussiste il concorso di colpa di entrambi i soggetti nella causazione del sinistro. Considerata l'entità delle rispettive condotte causali e la gravità delle violazioni come sopra ricostruite può ritenersi sussistente un concorso di colpa pari al 60% in capo a , conducente il motociclo , e al 40% in capo al CP_3 CP_8 Persona_1
conducente del velocipede.
pagina 10 di 20 Passando ora alla determinazione dei danni di cui gli attori chiedono risarcimento occorre valutare autonomamente le singole voci richieste e le diverse posizioni.
Quanto ai danni che le parti hanno domandato iure hereditatis, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla sig.ra considerato che la stessa era Parte_4
convivente more uxorio e non coniugata con il defunto Pertanto non rientra Persona_1
nella categoria dei successibili per successione ex lege. Né la stessa risulta chiamata all'eredità in virtù di testamento.
In capo al sig. in quanto figlio del defunto, sussiste invece la PA legittimazione ad agire per fare valere il danno iure hereditatis.
Dalla documentazione medica depositata in atti risulta risarcibile il c.d. danno biologico terminale, consistente nella compromissione della salute patita dal soggetto deceduto nell'intervallo di tempo intercorrente tra la lesione e il sopraggiungere della morte. Tale voce di danno è configurabile, ove intercorra un apprezzabile lasso temporale tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale (cfr. Cass. sez. 3, n.
21060 del 19.10.2016).
Nel caso in oggetto il lasso temporale intercorso tra lesioni e morte può sicuramente ritenersi
“apprezzabile” posto che si è protratto per quattro mesi, precisamente dal 06.08.2017 al
05.12.2017.
Occorre ora vagliare la risarcibilità del c.d. danno catastrofale o da lucida agonia, che consiste nella sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita.
Al fine di configurare un danno di tale genere, la giurisprudenza è costante nel richiedere la consapevolezza della vittima circa la propria condizione e, in particolare, che questa consapevolezza, anche se contenuta in un breve periodo, sia specificatamente riferita all'imminente morte (cfr. Cass. Sez. III, Sent. n. 26727 del 23.10.2018).
Nel caso di specie, dai documenti clinici versati in atti è emerso che la vittima giungeva all'ospedale di Fermo incosciente. Dalla cartella clinica emerge infatti che 6 agosto 2017, ad ore 21,00 il sig. veniva accompagnato dai sanitari della Centrale operativa 118 della Per_1
postazione di Fermo - P. S. Giorgio, in stato di incoscienza;
La visita rianimatoria eseguita pagina 11 di 20 successivamente dopo circa due ore, rilevava: “politrauma, pedone investito da moto;
all'arrivo in
PS, paziente in coma, pupille isocoriche ed isocicliche, con deviazione dello sguardo a destra” e
“paziente impossibilitato all'espressione del consenso” (v. anche pag. 4 della CTU).
Tuttavia, successivamente in data 03.10.2017 risulta “Situazione neurologica attuale paziente vigile, entrava in contatto, ma non eseguiva ordini semplici”, in data 14.10.2017 “vigile, segue con lo sguardo e sembra comprendere” ed anche il giorno 15 veniva spuntata la casella “cosciente nella scheda “valutazione bisogni/problemi e pianificazione degli interventi assistenziali”. Inoltre lo stato di coscienza si può evincere dai video allegati al doc. 18 da parte attrice che attestano l'esistenza di momenti di reattività agli stimoli esterni da parte del paziente. Si deve ritenere provato dunque che vi siano stati, nel corso dei quattro mesi, momenti in cui il sig. Per_1 cosciente ha potuto prendere consapevolezza della propria condizione di salute prossima alla cessazione della vita.
Passando ora alla concreta quantificazione del danno, la liquidazione del danno terminale deve avvenire in maniera onnicomprensiva e secondo il principio di non duplicazione delle voci di danno (cfr. Sezioni Unite sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008).
Deve farsi riferimento alle Tabelle Milanesi aggiornate al 05.06.2024 -strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. tra le altre Cass., sez. III, 20.05.2015, n. 10263).
Non trattandosi di fonti normative, ma di parametri che guidano la liquidazione equitativa del danno, possono e devono applicarsi le tabelle aggiornate al 2024 le quali consentono così un'equa riparazione tenuto conto di maggiori dati elaborati dall'osservatorio milanese rispetto alle tabelle precedenti.
Tanto premesso, per il danno biologico terminale occorre considerare per i primi tre giorni di sopravvivenza all'evento lesivo il limite massimo di € 35.247,00 euro (v. tabelle di Milano)
Nel caso di specie tenuto conto del tipo di lesioni subite dal sig. l'età dello stesso (67 Per_1
anni, cure mediche nel frattempo intervenute può ritenersi equo ed adeguato il risarcimento di € 35.247,00 per i primi tre giorni e per i successivi giorni (nel massimo di 100, v. tabelle di
Milano) una somma pari ad € 62.544,00. La somma così ottenuta deve essere oggetto di ulteriore personalizzazione del 25% al fine di liquidare altresì il danno catastrofale e si addiviene ad un totale di € 122.238,75; per i restanti 21 giorni viene liquidato il danno biologico temporaneo ordinario al 100% e dunque per € 2.415,00 (€ 115 x 21). pagina 12 di 20 Il danno liquidabile iure hereditatiis è pari a € 124.653,75.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto iure proprio, gli attori lamentano un danno da perdita del rapporto parentale. Quest'ultimo, consiste nella perdita di un prossimo congiunto che determina un profondo mutamento delle condizioni di vita del familiare che, a seguito di siffatto evento, non è più in grado di godere della sua presenza e del legame affettivo che esisteva fino a quel momento. Il danno da perdita del rapporto parentale è sicuramente prospettabile in capo al familiare appartenente al nucleo familiare in senso stretto come avvenuto nel caso di specie ove per si trattava di un rapporto di Per_1 PA genitore-figlio.
Nel caso di rapporto parentale in senso stretto si rammenta il principio enunciato da Cass.
Sez. 3 n. 16/03/2012, n. 4253 – per cui "nel caso di morte di un congiunto legato da uno strettissimo legame parentale o di coniugio come può essere il genitore, il coniuge ed il figlio o il fratello - il danno dovuto alla perdita del congiunto è presunto dovendosi ritenere che nella ordinarietà delle relazioni umane, i parenti stretti sono fra loro legati da vincoli di reciproco affetto e solidarietà in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare".
La sussistenza di un rapporto di stretta parentela, seppure comporta l'operare di una presunzione, tuttavia non esonera chi lamenta il danno dal fornire concrete allegazioni in quanto il danno da perdita del rapporto parentale non è in re ipsa e dunque non coincide con la semplice lesione dell'interesse.
Ne consegue che anche nel caso di parentela stretta, occorre l'attore deduca elementi specifici e concreti al fine di poter calare nel concreto la presunzione del danno e permettere alla controparte di espletare le proprie difese (v. Tribunale Venezia 1 giugno 2021 e Cass. civ. Sez.
III, Ord., 17-01-2018, n. 907).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto circostanze che permettono di concretizzare tale presunzione: ed infatti egli, durante la consulenza del psicologo-psicoterapeuta dott. Per_4
in cui veniva sentito a colloquio, riferendo del giorno dell'incidente raccontava
[...]
elementi che danno conto dell'effettività del rapporto parentale: egli infatti deduceva che il giorno della morte “ero tornato dal lavoro e mio padre mi ha invitato ad andare a riposare, erano le
17.30 del pomeriggio, sapevo che poi lui come la solito mi avrebbe svegliato…quella sera mi sono svegliato da solo e mio padre non c'era, mi è sembrato strano”…”poi sono arrivato , ho visto la moto a terra …ho riconosciuto la bicicletta..”...”siamo andati in ospedale” (v. doc 10 parte attrice). pagina 13 di 20 Non solo dalla documentazione in atti (biglietti treno, pedaggi, soste nel parcheggio dell'ospedale…v. doc. 17) risulta che il figlio e la madre siano costantemente andati a trovare il familiare, segno di un profondo legame pregresso con lo stesso. Risulta inoltre anche dal diario clinico che il figlio sia andato a trovare il padre in ospedale durante il ricovero (v. annotazione del 16.10.2017).
Non rileva la circostanza dedotta da parte della compagnia assicurativa per cui il sig. durante le operazioni peritali si trovava in Romania, non escludendo tale dato - Per_1
postumo rispetto alla morte del de cuius- la presenza di un rapporto effettivo padre-figlio prima della morte.
Quanto alla sig.ra va preliminarmente rilevato che il diritto al _1
risarcimento da perdita del rapporto parentale va riconosciuto anche al convivente more uxorio risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23725 del 16/09/2008 e
Cassazione civile sez. III, 28/03/2023, n.8801).
Nel caso di specie non possono esservi dubbi sul rapporto tre la sig.ra e il _1
sig. posto che la stessa ha avuto con il defunto il figlio Persona_1 PA
e tutto nucleo familiare risultava risiedere nell'abitazione di Via Alessandro Botticelli
[...]
n 10 alla data del 16.08.2017 (v. doc 8 parte attrice). Nonché è stato provato il sostegno morale della sig.ra nell'andare a trovare il familiare presso l'ospedale, anche a quello di Pt_5
Torrette di Ancona, con assidua costanza (v. doc 17 parte attrice). Del resto in sede di colloquio davanti al dott. la sig.ra è stata in grado di riferire sia Per_4 Parte_6
dei rapporti tra il padre e il figlio “poi mio figlio era molto legato al padre” ma anche dei rapporti tra il defunto e la figliastra “avevo una figlia da mio primo marito che è morto, ma lui l'ha sempre considerata una figlia, l'ha fatta studiare, gli mandava i soldi per l'università e poi dopo che si è sposata
e aveva i bambini li aiutava a fare i compiti” (v. all.9 parte attrice). Tali elementi sono sufficienti per ritenere sussistente una rapporto familiare effettivo, di reciproca assistenza morale e materiale, e il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anche in capo alla convivente more uxorio.
Al fine di determinare con precisione il quantum risarcitorio, si rileva che il danno in questione va liquidato facendo uso del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. e utilizzando pagina 14 di 20 come parametro i valori delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano apportandovi una personalizzazione adeguata al caso concreto.
Quanto al figlio occorre considerare che il figlio alla data del PA decesso del padre aveva 24 anni, che il figlio -per sua stessa dichiarazione- aveva vissuto anche periodi all'estero (Inghilterra) per svolgere attività lavorativa. Dunque lo stesso per età
e per lontananza da casa in alcuni periodi, aveva assunto uno stile di vita autonomo da quello del familiare;
inoltre il de cuius aveva alla data della morte 67 anni. Infine risultano due familiari superstiti, madre e sorellastra.
Dunque, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, che per i figli pongono come forbice quella da €
195.551,5 a € 391.103,18 si ritiene equo, alla luce della concreta personalizzazione, determinare il quantum risarcitorio in una somma, che si colloca in un valore medio della forbice e dunque per € 305.058,00 (nello specifico 78 punti x il coefficiente € 3.911,00).
Quanto alla sig.ra occorre considerare che ella alla data del decesso del _1
convivente aveva 53 anni, che risultano due familiari superstiti (il figlio e la PA
figlia avuta dal primo marito), che ella risultava convivente alla morte del sig. Persona_1
e che piuttosto lunga, almeno dalla nascita del figlio, è la durata della relazione more uxorio.
Dunque, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, che pongono come forbice quella da € 195.551,5 a € 391.103,18 si ritiene equo, anche alla luce della concreta personalizzazione, determinare il quantum risarcitorio in una somma pari a € 265.948,00 (nello specifico 68 punti moltiplicato x il coefficiente € 3.911,00).
Quanto al danno biologico, sub specie di danno psicologico, il CTU, all'esito della perizia, i cui risultati si condividono in quanto esito di valutazioni dotate di logicità e coerenza rispetto ai dati raccolti, ha ritenuto di riconoscere in capo all'attrice un danno _1 biologico per invalidità permanente di ordine psichico pari a 10 punti. In particolare “Danno biologico da esiti psichici permanenti valutabile al 10% (dieci per cento), secondo i parametri di valutazione delle menomazioni in responsabilità civile, tenuto conto di qualsiasi nocumento residuato, nella fattispecie esclusivamente psichico, in ordine alla riduzione, non più emendabile, dell'integrità psicofisica, comprensiva di tutte le figure di pregiudizio non reddituale, con conseguente danno alla salute e menomazione allo svolgimento di qualsiasi attività extra-lavorativa, della vita sociale o di
pagina 15 di 20 relazione, nonché lavorativa generica media e di svago o ludica generale, con ripercus-sione moderata sulla validità piena della persona.
La quantificazione del danno da parte del CTU, è stata effettuata in ba-se ai dati analiticamente descritti in consulenza, e desunti dagli accertamenti strumentali e clinici obiettivi effettuati, derivanti anche dall'iniziale Disturbo da Stress Acuto dell'epoca, divenuto Cronico, che faceva seguito ad un Di- sturbo Ansioso Depressivo da Lutto Patologico, evoluto successivamente con il tempo in Disturbo dell'Adattamento Cronico, con Ansia Prevalente sulla Depressione, in ogni caso da considerarsi Non
Complicato ai fini della presente valutazione medicolegale, con dichiarata assunzione di trattamento psicofarmacologico più intenso inizialmente, e durato circa due anni, con assunzione sempre meno frequente di psicofarmaci, con quadro clinico psichico migliorato essenzialmente nel tempo successivo, ma non completamente, con i disturbi sopra esposti, residuati in sintomi di ansietà evidente, oggettivamente rilevabili”. (pag. 22 e 23 della relazione n 1 del dott. . Il CTU ha Persona_5 anche rilevato l'esistenza di un nesso causale tra il danno psicologico e il sinistro oggetto di causa.
Sicché, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, il danno risarcibile per gli accertati 10 punti di I.P. (anni 53) ammonta ad € 19.462,00.
A tale somma non deve applicarsi alcuna personalizzazione del danno in quanto la personalizzazione è già assorbita dalla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale a cui è strettamente legata la patologia in questione.
Ancora, con riferimento a il CTU ha riconosciuto la percentuale di PA danno biologico pari a 4-5% “Danno biologico da esiti psichici permanenti valutabile al 4%-5%
(mediamente del 4,5%), secondo i più comuni parametri di valutazione delle menomazioni in responsabilità civile, tenuto conto di qualsiasi nocu-mento residuato, nella fattispecie esclusivamente psichico, in ordine alla ri-duzione, non più emendabile, dell'integrità psicofisica, comprensiva di tutte le figure di pregiudizio non reddituale, con conseguente danno alla salute e menomazione allo svolgimento di qualsiasi attività extra-lavorativa, della vi-ta sociale o di relazione, nonché lavorativa generica media e di svago o ludi-ca generale, con lieve ripercussione sulla validità piena della persona,
La quantificazione del danno da parte del CTU, è stata effettuata in ba-se ai dati analiticamente descritti in consulenza, e desunti dagli accertamenti strumentali e clinici obiettivi effettuati, derivanti anche dall'iniziale Disturbo da Stress Acuto dell'epoca, divenuto Cronico nel tempo, che faceva seguito ad un Disturbo Ansioso Depressivo da Lutto Patologico, evoluto successiva-mente e lentamente in
pagina 16 di 20 Disturbo dell'Adattamento Cronico, con Ansia Prevalente sulla Depressione, in ogni caso da considerarsi Non Complicato ai fini della presente valutazione medicolegale, senz'assunzione di tratta- mento psicofarmacologico, e con quadro clinico psichico migliorato sensibilmente nel tempo successivo, ma non completamente, con i disturbi sopra esposti, residuati in sintomi di ansietà e di disforia ben evidenti, oggettiva-mente rilevabili, con alterazioni dell'emotività e della condotta. In base ai modesti esiti clinici ed obiettivi reliquati e rilevati oggettiva-mente, è stato stimato, tenendo conto della relativa quantificazione delle menomazioni permanenti, riscontrabili, secondo i diversi e convergenti parametri stabiliti del danno alla persona in ambito civilistico, come meglio de-finito nel giudizio diagnostico medico-legale, un complessivo del 4%-5% (mediamente del 4,5%)” (pag. 21 e 22 della relazione n. 2 del CTU dott. . Si ritiene che, stante la moderata entità dei danni come esplicati Persona_5
dal CTU, ci si possa attestare sulla soglia inferiore del 4%. Il CTU ha anche rilevato l'esistenza di un nesso causale tra il danno psicologico e il sinistro oggetto di causa.
Per l'attore , trattandosi di danni micropermanenti trovano PA
applicazione le Tabelle Ministeriali ex art 139 del codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e, dunque, il danno risarcibile per gli accertati 4 punti di
I.P. (anni 23) ammonta ad € 4.605,77.
A tale somma non deve applicarsi alcuna personalizzazione del danno in quanto la personalizzazione è già assorbita dalla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale a cui è strettamente legata la patologia in questione.
Quanto al danno patrimoniale, risultano documentate per spese PA mediche di € 1.266,00 (v. doc 14 e 16) e per € 1.266,00 (doc. 13 e 15) _1
ritenute per entrambi congrue dal CTU “utili nonché necessarie, comunque non superflue, per la debita diagnosi e certificazione medica”.
Nonché risultano documentate le spese di viaggio (treni, autostrada, carburante, soste nel parcheggio dell'Ospedale) che si sono rese necessarie per le visite al congiunto (cfr. doc. 17 allegato all'atto di citazione). In particolare per i viaggi verso Ancona si rileva che i biglietti e le ricevute sono riferibili all'arco temporale in cui il è stato ricoverato presso Persona_1
l'ospedale di Ancona.
Risultano imputabili a viaggi per la visita del sig. complessivamente a € 742,00 (nello Per_6
specifico € 420,00 di carburante, € 219 di pedaggio, € 43,5 di posteggio e € 59,5 di treno, v doc
17) la restante documentazione non risulta ascrivibile con certezza ai viaggi nell'interesse del pagina 17 di 20 de cuius. Le parti hanno richiesto la suddivisione delle spese in due pertanto spetta a
[...]
e a l'importo di € 371,00 ciascuno. PA _1
Dunque complessivamente il danno patrimoniale risarcibile è pari a € 1.637,00 per entrambi
(€ 1.266,00+371,00).
La somma complessivamente dovuta agli attori va così determinata:
: PA
1) DANNO IURE PROPRIO
a) Danno psicologico € 4.605,77.
b) Danno da perdita del rapporto parentale € 305.058,00
c) danni patrimoniali: 1.637,00
Totale danno iure proprio € 311.300,00
2) € 124.653,75. Parte_7
IPORTO TOTALE € 435.954,52
Considerato che è stato riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 40 % a carico del sig. la somma va decurtata del 40% e si ottiene € 261.572,71. Da tale importo va decurtata Per_1
la somma di € 25.000,00 versata da (docc. 22-23 fascicolo di parte attrice) e si CP_2 addiviene ad € 236.572,71.
Ne consegue che va accolta la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno in un quantum maggiore rispetto a quello già ottenuto.
Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria in quanto la determinazione del danno non patrimoniale è stata determinata sulla base delle Tabelle di Milano attualizzate al
2024 in cui è già stata effettuata la rivalutazione monetaria;
mentre, per il calcolo degli interessi legali, essi andranno applicati su tale somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata di anno per anno fino alla data del saldo.
_1
1) DANNO IURE PROPRIO
a) Danno psicologico € 19.462.
b) Danno da perdita del rapporto parentale € 265.948,00
c) danno patrimoniale € 1.637,00
Totale danno iure proprio € 287.047,00
pagina 18 di 20 nulla. Parte_7
Considerato che è stato riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 40 % a carico del sig. la somma va decurtata del 40% e si ottiene € 172.228,2. Da tale importo va decurtata la Per_1 somma di € 25.000,00 versato da (docc. 22-23 fascicolo di parte attrice) e si addiviene CP_2
ad € 147.228,2.
Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria in quanto la determinazione del danno non patrimoniale è stata determinata sulla base delle Tabelle di Milano attualizzate al
2024 in cui è già stata effettuata la rivalutazione monetaria;
mentre, per il calcolo degli interessi legali, essi andranno applicati su tale somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata di anno per anno fino alla data del saldo.
Quanto alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza queste vanno poste a carico dei convenuti come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55 DEL 2014 per tutte le fasi, eccetto la fase istruttoria liquidata ai minimi in quanto non è stata espletata l'istruttoria orale. Ai fini della liquidazione delle spese di lite come valore della causa non già quello della domanda giudiziale originaria (disputatum) bensì la somma in concreto attribuita con la sentenza (cfr. Cass., 23/8/2018, n. 21030; Cass. 29/2/2016, n. 3903). Va riconosciuto un aumento del 20% ex art. 4, comma 2 per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente poste a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1829-2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• condanna ed CP_3 [...]
Parte_8
, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] PA
della somma di € 236.572,71; su tale somma devalutata dal giorno del
[...]
sinistro (06.08.2017) e rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo esborso;
• condanna ed CP_3 [...]
Parte_8
pagina 19 di 20 , in solido fra loro, al pagamento in favore di della CP_2 _1
somma di € 147.228,2; su tale somma devalutata dal giorno del sinistro (06.08.2017) e rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo esborso;
• condanna ed CP_3 [...]
Parte_8
, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
[...]
20.702,4 per compenso oltre € 1.737,53 per spese documentate, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. Federico
Vecchiola dichiaratosi antistatario;
• PONE definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro le spese di CTU come già liquidate in separato decreto.
Fermo, 26 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1829/2019 promossa da:
- (C.F. ) e _1 C.F._1 PA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Federico Vecchiola
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via F.Lli Rosselli 37 Porto San Giorgio;
ATTORI Contro
CP_1 Controparte_2
, in (P. IVA , con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'Avv. Carmelo Giunta e elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, Via G. Montani n. 26; CONVENUTA
(C.F. ) contumace;
CP_3 C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.9.2024 le parti hanno concluso come segue: per la parte attrice"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, accertata la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata, altresi, l'esistenza di un valido rapporto assicurativo tra e la convenuta CP_3 Controparte_2 Parte_3 Controparte_2
all'epoca dei fatti per cui è causa, nonché la
[...] Controparte_2 responsabilità esclusiva e/o concorsuale di nella causazione del sinistro in premessa CP_3 descritto, cosi giudicare: nel merito, in via principale: a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore PA
(figlio convivente del defunto della somma di € 1.099.154,48 (risultante
[...] Persona_1 dall'importo di € 402.152,73 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, dall'importo di € 722.001,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e dalla pagina 1 di 20 decurtazione dell'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale CP_2 stragiudiziale) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
b) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice _1
(convivente more uxorio del defunto della somma di € 1.099.832,75 (risultante Persona_1 dall'importo di € 402.831,00 a titol del danno non patrimoniale iure proprio, dall'importo di € 722.001,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e dalla decurtazione dell'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale CP_2 stragiudiziale) o di quella maggiore o minore che sara ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
nel merito, in via subirdinata: a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore PA
(figlio convivente del defunto della somma di € 448.641,73 (risultante
[...] Persona_1 orto di € 402.152,73 a titolo del danno non patrimoniale iure proprio, dall'importo di € 71.489,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e dalla decurtazione dell'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale CP_2 stragiudiziale) o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
b) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice _1
(convivente more uxorio del defunto della somma di € Persona_1 dall'importo di € 402.831,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, dall'importo di € 71.489,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis e dalla decurtazione dell'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale CP_2 stragiudiziale) o di quella maggiore o minore che sara ritenut tizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore PA
(figlio convivente del defunto della somma di € 402.
[...] Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, cui aggiungere l'importo beneviso al Magistrato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, sempre decurtando l'importo di € 25.000,00 già corrisposto da a titolo di provvisionale stragiudiziale o di quella maggiore o CP_2 minore che sarà ritenuta di con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
b) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice (convivente more uxorio del _1 defunto della somma di € 402.831,00 titolo di risarcimento del danno non Persona_1 patrimoniale iure proprio cui aggiungere l'importo beneviso Magistrato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, sempre decurtando l'importo di € 25.000,00 già corrisposto da
a titolo di provvisionale stragiudiziale o di quella maggiore o minore che sara ritenuta di CP_2
, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
nel merito, in via di ulteriore gradazione e ulteriore subordine:
pagina 2 di 20 a) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare corresponsabilità nella condotta tenuta dal Sig. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in Persona_1 favore dell'attore (figlio convivente del defunto delle somme PA Persona_1 sopra indicate, o e che sarà ritenuta di giustizi a percentuale di responsabilità eventualmente e denegatamente ravvisata in capo al Sig. sempre oltre Persona_1 la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e oltre gli interessi le istro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
b) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare corresponsabilità nella condotta tenuta dal Sig. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in Persona_1 favore dell'attrice (convivente more uxorio del defunto delle _1 Persona_1 somme sopra indic giore o minore che sarà ritenuta di gi della percentuale di responsabilità eventualmente e denegatamente ravvisata in capo al Sig. Persona_1 sempre oltre la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e oltre gli interessi sinistro al saldo effettivo sulla somma rivalutata;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con addebito definitivo in capo ai convenuti delle spese relative alle CTU medico-legali anticipate dagli attori”
per parte convenuta “in via pregiudiziale chiede accertarsi e Controparte_2 dichiararsi che gli attori nella seconda memoria ex art 183 comma 2 c.p.c. hanno illegittimamente introdotto una nuova domanda avendo totalmente modificato la dinamica del fatto rispetto a quanto esposto nell'atto di citazione” nel merito si conclude come da comparsa di risposta “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico dell'adito Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e di merito, in via pregiudiziale,
- in virtù dell'eccezione sollevata al paragrafo §1) del presente atto, qui da intendersi per integralmente ripetuto e trascritto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della declaratoria domanda proposta dai Sigg.ri e per non avere questi ultimi, prima di notificare _1 PA
l'atto di citazione, invitato utilmente e nel rispetto della normativa le parti convenute a stipulare la convenzione di negoziazione assistita prevista obbligatoriamente dall'art. 3 del D. L. n. 132/2014, convertito nella Legge 162/2014. Con ogni conseguenza di legge. Nel merito ove a tale fase si dovesse approdare, previa reiezione della domanda di assegnazione di somma provvisionale infondatamente agitata dagli attori, accertare e dichiarare la preponderante responsabilità del Sig. nella produzione dell'incidente stradale per cui è controversia e, Persona_1 per l'effetto, alla luce delle risultanze istruttorie oggettive, liquidare agli odierni attori quelle somme che risulteranno di stretta giustizia in relazione alle voci di danno delle quali sarà provata l'esistenza, l'esigibilità e l'entità, da decurtarsi degli importi già ad essi corrisposti dalla convenuta Spese di Controparte_4 giudizio come da soccombenza”; CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e _1 PA
convenivano in giudizio e la società domandando il CP_3 Controparte_5
pagina 3 di 20 risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis a causa della perdita del prossimo congiunto sig. Persona_1
A fondamento della propria pretesa gli attori deducevano che:
• il 06.08.2017, alle ore 22.00 circa, il sig. alla guida della motocicletta APRILIA CP_3
SVK tg DF 30780, si trovava a percorrere Via Andrea Costa (S.S. 16) Comune di Porto San
Giorgio con direzione Sud- Nord, e investiva la bicicletta condotta dal sig. Persona_1
• il sig. veniva scaraventato verso il margine destro della carreggiata;
Persona_1
• il sig. viaggiava ad una velocità superiore ai limiti previsti (50 km/h) e comunque CP_3
superiore a quella prudenziale siccome non adeguata e commisurata alle caratteristiche della strada e della viabilità; il motociclo dopo la collisione proseguiva la corsa per ulteriori 12.40 metri e poi si fermava sulla propria carreggiata;
• il sig. veniva investito dopo aver effettuato un attraversamento da Ovest verso Per_1
Est in prossimità delle strisce pedonali;
la collisione si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la parte posteriore laterale della bicicletta, dopo che la bici aveva percorso non meno di 6 metri sulla carreggiata stradale;
• i militari intervenuti (CC NORM di Fermo) non rilevavano alcuna traccia di frenata ad opera del motociclista;
non contestavano infrazioni al sig. mentre CP_3 Per_1 contestavano la violazione dell'art 141 comma 4 e 11 CDS al sig. ; CP_3
• previa descrizione del luogo del sinistro gli attori proponevano la ricostruzione del sinistro come ricostruita dal consulente tecnico di parte Ing. ; Per_2
• il sig. a seguito dell'incidente riportava lesioni personali gravissime per le Persona_1
quali veniva condotto a mezzo ambulanza presso l'ospedale civile di Fermo dove veniva diagnosticato “politrauma ematoma subdurale acuto con esa Cotusione frontale sinistra. Frattura temporo occipitale destra con interessamento della rocca petrosa. Frattura sfenoidale sinistra,
Trauma toracico chiuso con fratture costali IV e IX a sinistra e IV, VII XII a destra, Irregolarità
D11. Trauma addominale chiuso. Frattura scomposta sacrale con ematoma del muscolo ileopsas.
Muscoli glutei, Frattura amielica somatica S1, processi traversi L3, L4, L5. Frattura branca ischiopubica destra e ileopubica destra”; successivamente veniva trasferito all'ospedale
Torrette di Ancona;
pagina 4 di 20 • in data 20.09.2017 il sig. veniva trasferito presso l'ospedale di Fermo dove Per_1 rimaneva sino al decesso avvenuto in data 5.12.2017;
• la motocicletta Aprilia, di proprietà di , era assicurata con la CP_3 [...] che veniva chiamata in giudizio;
CP_2
• gli attori davano atto che la Compagnia Assicurativa aveva versato a titolo di risarcimento la somma di € 25.000,00 ciascuno.
Tanto premesso in fatto, esposte le proprie argomentazioni in diritto, gli attori concludevano domandando di condannare i convenuti a risarcire agli attori i residui danni patrimoniali e non patrimoniali da ognuno subiti iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale e danno psicologico) e iure hereditatis (danno biologico terminale, danno da lucida agonia).
Si costituiva in giudizio che avversava le pretese attoree deducendo Controparte_6
che:
- l'informativa redatta dal “N.O.R. Aliquota Radiomobile” della Compagnia Carabinieri di Fermo, datata 13 dicembre 2017 (allegato n. 1 di parte attrice) era preceduta da altri atti di indagine formati dai Carabinieri di Fermo in relazione al sinistro de quo, ossia:
“Annotazione preliminare urgente” del 07.08.2017 trasmessa dai Carabinieri alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo e “Relazione di incidente stradale”, del 20 dicembre 2019;
- diverse sono le discordanze che emergono dall'esame di tali documenti: anche il Sig.
è stato a sua volta sanzionato, prima dello , per avere nella Persona_1 CP_3 circostanza circolato alla guida di una bicicletta sprovvista dei dispositivi di segnalazione visiva, quali la luce anteriore e quella posteriore;
- il Pubblico Ministero, investito delle indagini a seguito della notizia di reato, disponeva l'espletamento di apposita perizia tecnica volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, affidata, nella fattispecie, al P.I. di Fermo;
Persona_3
- dagli accertamenti condotti appare risulta che il sinistro stradale de quo si è verificato in quanto il Sig. alla guida della sua vecchia bici, nell'ora e nel luogo Persona_1
sopra descritti, decideva di attraversare la sede stradale della S.S. 16, per portarsi evidentemente sul lato opposto a quello di partenza, finendo così per tagliare di netto pagina 5 di 20 la traiettoria di marcia del motoveicolo condotto dallo , che tale strada CP_3
percorreva con direzione sud – nord;
- alla luce delle evidenze istruttorie la percentuale di responsabilità nella produzione dell'evento attribuibile al Sig. è maggiore di quella attribuibile allo Persona_1
Scocco;
- contestava la debenza e l'eccessività delle somme richieste a titolo di risarcimento.
Tanto premesso, esposte le argomentazioni in fatto e in diritto la convenuta domandava di dichiarare improcedibile la domanda proposta dai Sigg.ri e _1 [...]
per non avere questi ultimi, prima di notificare l'atto di citazione, invitato le PA
parti convenute a stipulare la convenzione di negoziazione assistita prevista obbligatoriamente dall'art. 3 del D. L. n. 132/2014, convertito nella Legge 162/2014., nel merito concludeva come in epigrafe riportato.
All'udienza del 2.01.2020 il Giudice rimette le parti innanzi all'organismo di mediazione competente e fissava udienza per la prosecuzione.
Con istanza depositata in data 31.01.2020 gli attori rilevavano che la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ricade tra quelle oggetto di negoziazione assistita obbligatoria e chiedevano di modificare l'ordinanza del 23.1.2020 per poter procedere alla negoziazione assistita obbligatoria, anziché alla mediazione obbligatoria.
Il Giudice dunque disponeva l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
La negoziazione assistita aveva esito negativo.
All'udienza del 04.2.2021 parte attrice insisteva sulla concessione di provvisionale ex art 147
CdA; il Giudice verificata la regolarità della notifica al convenuto ne CP_7 dichiarava la contumacia e con successiva ordinanza, rilevato che non sussistevano i presupposti per la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva stante l'ottenimento di € 25.000,00 da parte degli attori, rigettava l'istanza e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata l'istruttoria tramite l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di CTU medico legale in ordine al danno psicologico subito dagli attori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
pagina 6 di 20 All'udienza del 12.09.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, a seguito dei termini assegnati dal Giudice istruttore, è stata esperita la negoziazione assistita, che ha avuto esito negativo, dunque va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta.
Va preliminarmente rilevato, quanto alla disciplina applicabile al caso di specie, che il Codice della Strada assimila a tutti gli effetti il velocipede agli altri veicoli che transitano nella strada, circostanza dalla quale deriva il pieno assoggettamento anche alla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipede”). (cfr. Cass. n. 10304 del 05/05/2009, conformi anche le Corti di merito: Corte d'Appello Fi. Sez. II, 12/04/2016, Tribunale Ravenna sez. I,
29/05/2023, n.363).
Nel caso di specie non è in contestazione il fatto che al momento dell'incidente il sig.
[...] fosse in sella alla propria bici pertanto deve applicarsi l'art. 2054 comma 1 e anche Per_1
comma 2 c.c.
Ebbene l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, appunto, dalla quale il conducente può liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2,ha carattere relativo e sussidiario
(Cass., 3696/2018). La relatività indica che la presunzione è operante fino a prova contraria, sicché, in presenza di fatti imputabili a più soggetti, a ciascuno di essi deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno qualora abbiano determinato una situazione per la quale senza l'uno o l'altro di essi l'evento non si sarebbe verificato: in altre parole, si presume che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni causati dallo scontro (sia i propri che quelli riportati dall'altro conducente) a meno che l'espletata istruttoria non abbia dimostrato la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti.
pagina 7 di 20 Inoltre, l'eguale percentuale di concorso di colpa opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso - e dunque di attribuire a ciascuno le effettive responsabilità del sinistro.
La giurisprudenza ha specificato altresì che l'accertamento della colpa, quand'anche ritenuta grave a carico di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico
(cfr. Cass. n. 195 del 09/01/2007, Cass., 20439/2008).
In altre parole, non è sufficiente provare la condotta negligente di uno dei conducenti, ma è necessario anche provare di aver tenuto un comportamento diligente, esente da colpa e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli: “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 7479 del 20/03/2020) “perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (così, Cass. n.
124 dell'08/01/2016).
Applicando i sopra esposti principi al caso di specie quanto alla dinamica del sinistro e alle condotte tenute dal conducente del motoveicolo e del ciclomotore va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità della modificazione della domanda effettuata da parte convenuta secondo cui gli attori avrebbero formulato, nelle memorie istruttorie, nuova domanda basata sulla circostanza di fatto che il sig. fosse stato tamponato dal Persona_1
sig. dopo aver percorso 6 metri direzione nord sulla carreggiata (pagg. 4 e 6 della I CP_3 memoria ex art 183 comma 6 n. 1). Si tratta infatti di precisazione della dinamica del sinistro basata su fatto principale già allegato -seppure più genericamente- nell'atto di citazione
Ed invero ai punti 6 e 8 dell'atto di citazione gli attori così rappresentavano l'accaduto: “6)il sig. alla guida del suo velocipende, veniva investito dopo aver correttamente effettuato un Per_1 attraversamento da Ovest verso Est, avendo posto in essere tale manovra da sinistra verso destra in prossimità delle strisce pedonali;
8) la collisione si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e la parte posteriore laterale della bicicletta, dopo che la bici aveva percorso non meno di 6 metri sulla carreggiata stradale.” pagina 8 di 20 Rispetto a tale prima ricostruzione risulta un'ammissibile precisazione della domanda quella avvenuta in sede di I memoria 183 comma 6 n 1 c.p.c. laddove gli attori allegano che “la bicicletta non è stata colpita mentre attraversava la strada con direzione Ovest – Est, bensì a manovra di attraversamento di fatto conclusa e quando aveva già posizione di marcia verso nord, avendo percorso non meno di 6 metri sulla carreggiata stradale”.
Ciò non toglie che così allegata la dinamica, una volta contestata dal convenuto, essa debba essere oggetto di prova.
Sotto questo profilo la dinamica del “tamponamento” allegata dagli attori non risulta provata neppure per presunzioni. Ed anzi vi sono indizi gravi precisi e concordanti da cui appare verosimile che il sig. non avesse ancora terminato l'attraversamento al momento Per_1
dell'impatto. Determinanti sono infatti i danni subiti dai veicoli coinvolti dal sinistro.
Invero nella consulenza eseguita dall'Ing. per la Procura della Repubblica, a cui sono Per_3
allegate le foto dei veicoli, si legge: “VEICOLO B: bicicletta GALANT womwn confort bike, colore nero…danni rilevanti: carter catena danneggiato da urto di retto” (v. pag. 11 della consulenza) e tali danni accertamenti trovano conferma persino nella consulenza tecnica di parte attrice in cui si legge “8. dall'immagine che segue è possibile affermare che la collisione abbia la parte centrale del copricatena, determinando poi l'introflessione del cerchio posteriore” e “10. la collisione è avvenuta tra veicoli aventi assi direzionali componenti un angolo sostanzialmente ortogonale” (v. pag. 11 della relazione dell'Ing ). Del resto lo stesso Ing. , consulente di parte attrice, Per_2 Per_2 affermava che il velocipede al momento della collisione era “prossimo al completamento della manovra di attraversamento” (cfr. pag. 20 Consulenza ing. ). Per_2
Ancora l'Ing. “l'urto primario avveniva tra la ruota anteriore del motociclo (A) condotto Per_3 dallo ed il carter paracatena della bicicletta condotta dal anche l'accostamento dei due CP_3 Per_1 mezzi in posizione verticale conferma la compatibilità del punto di collisione iniziale tra i due”. (v. pag. 18 e 19 relazione)
L'Ing. dall'analisi delle posizioni assunte dai veicoli dopo lo scontro e dalla posizione Per_3 di rinvenimento del sig. ha ritenuto di dover verosimilmente posizionare il punto Per_1
d'urto “all'interno dell'attraversamento pedonale” (v. pag. 17 della relazione dell'ing. . Per_3
Si precisa, quanto al valore probatorio della perizia redatta dal CTP della Procura, che la stessa assume rilievo di prova atipica, liberamente apprezzabile dal Giudice, insieme alle altre risultanze istruttorie: invero l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è pagina 9 di 20 tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. Sono prove atipiche i verbali di prove espletati in altri giudizi, la perizia resa in altro giudizio fra le stesse od altre parti, la sentenza resa in altro giudizio (Cfr. in tal senso Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 1593 del
20/01/2017).
Ciò detto, quanto alla velocità tenuto dal motociclo, dalla consulenza resa dal dott. Per_3 risulta che la stessa fosse pari a 50% mentre dalla consulenza di parte del dott. risulta Per_2
che la velocità tenuta fosse non inferiore a 60 km/h: in entrambi i casi si condivide la conclusione dei tecnici secondo cui la velocità (anche quella di 50 km/h) non risultava adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, considerato che il motociclo viaggiava in orario notturno, in presenza di attraversamenti pedonali e di intersezioni stradali, in un centro abitato, alla presenza di un cartello verticale di segnalazione di attraversamento pedonale.
Deve escludersi inoltre l'imprevedibilità di un attraversamento (di pedoni o anche -seppure irregolare- da parte di biciclette) proprio in virtù dell'esistenza di un centro abitato e di segnaletica orizzontale e verticale. L'evento non era inevitabile posto che la carreggiata risultava ampia, rettilinea e dotata di adeguata illuminazione pubblica, e non trafficata tale da consentire ad adeguata velocità di evitare l'impatto con manovre di evitamento.
Anche la condotta del sig. non risulta essere esente da colpa, considerato che lo Per_1 stesso ha posto in essere un attraversamento della carreggiata sull'attraversamento pedonale non scendendo dal velocipede, viaggiava su bicicletta (di colore nero) in orario notturno sprovvista dei dispositivi di segnalazione visiva. La conformazione della strada rettillinea e priva di ostacoli consentiva la verifica prima dell'attraversamento dell'esistenza di veicoli che sopraggiungevano anche ad alta velocità.
Dunque considerato che nessuna delle parti ha fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, sussiste il concorso di colpa di entrambi i soggetti nella causazione del sinistro. Considerata l'entità delle rispettive condotte causali e la gravità delle violazioni come sopra ricostruite può ritenersi sussistente un concorso di colpa pari al 60% in capo a , conducente il motociclo , e al 40% in capo al CP_3 CP_8 Persona_1
conducente del velocipede.
pagina 10 di 20 Passando ora alla determinazione dei danni di cui gli attori chiedono risarcimento occorre valutare autonomamente le singole voci richieste e le diverse posizioni.
Quanto ai danni che le parti hanno domandato iure hereditatis, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla sig.ra considerato che la stessa era Parte_4
convivente more uxorio e non coniugata con il defunto Pertanto non rientra Persona_1
nella categoria dei successibili per successione ex lege. Né la stessa risulta chiamata all'eredità in virtù di testamento.
In capo al sig. in quanto figlio del defunto, sussiste invece la PA legittimazione ad agire per fare valere il danno iure hereditatis.
Dalla documentazione medica depositata in atti risulta risarcibile il c.d. danno biologico terminale, consistente nella compromissione della salute patita dal soggetto deceduto nell'intervallo di tempo intercorrente tra la lesione e il sopraggiungere della morte. Tale voce di danno è configurabile, ove intercorra un apprezzabile lasso temporale tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale (cfr. Cass. sez. 3, n.
21060 del 19.10.2016).
Nel caso in oggetto il lasso temporale intercorso tra lesioni e morte può sicuramente ritenersi
“apprezzabile” posto che si è protratto per quattro mesi, precisamente dal 06.08.2017 al
05.12.2017.
Occorre ora vagliare la risarcibilità del c.d. danno catastrofale o da lucida agonia, che consiste nella sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita.
Al fine di configurare un danno di tale genere, la giurisprudenza è costante nel richiedere la consapevolezza della vittima circa la propria condizione e, in particolare, che questa consapevolezza, anche se contenuta in un breve periodo, sia specificatamente riferita all'imminente morte (cfr. Cass. Sez. III, Sent. n. 26727 del 23.10.2018).
Nel caso di specie, dai documenti clinici versati in atti è emerso che la vittima giungeva all'ospedale di Fermo incosciente. Dalla cartella clinica emerge infatti che 6 agosto 2017, ad ore 21,00 il sig. veniva accompagnato dai sanitari della Centrale operativa 118 della Per_1
postazione di Fermo - P. S. Giorgio, in stato di incoscienza;
La visita rianimatoria eseguita pagina 11 di 20 successivamente dopo circa due ore, rilevava: “politrauma, pedone investito da moto;
all'arrivo in
PS, paziente in coma, pupille isocoriche ed isocicliche, con deviazione dello sguardo a destra” e
“paziente impossibilitato all'espressione del consenso” (v. anche pag. 4 della CTU).
Tuttavia, successivamente in data 03.10.2017 risulta “Situazione neurologica attuale paziente vigile, entrava in contatto, ma non eseguiva ordini semplici”, in data 14.10.2017 “vigile, segue con lo sguardo e sembra comprendere” ed anche il giorno 15 veniva spuntata la casella “cosciente nella scheda “valutazione bisogni/problemi e pianificazione degli interventi assistenziali”. Inoltre lo stato di coscienza si può evincere dai video allegati al doc. 18 da parte attrice che attestano l'esistenza di momenti di reattività agli stimoli esterni da parte del paziente. Si deve ritenere provato dunque che vi siano stati, nel corso dei quattro mesi, momenti in cui il sig. Per_1 cosciente ha potuto prendere consapevolezza della propria condizione di salute prossima alla cessazione della vita.
Passando ora alla concreta quantificazione del danno, la liquidazione del danno terminale deve avvenire in maniera onnicomprensiva e secondo il principio di non duplicazione delle voci di danno (cfr. Sezioni Unite sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008).
Deve farsi riferimento alle Tabelle Milanesi aggiornate al 05.06.2024 -strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. tra le altre Cass., sez. III, 20.05.2015, n. 10263).
Non trattandosi di fonti normative, ma di parametri che guidano la liquidazione equitativa del danno, possono e devono applicarsi le tabelle aggiornate al 2024 le quali consentono così un'equa riparazione tenuto conto di maggiori dati elaborati dall'osservatorio milanese rispetto alle tabelle precedenti.
Tanto premesso, per il danno biologico terminale occorre considerare per i primi tre giorni di sopravvivenza all'evento lesivo il limite massimo di € 35.247,00 euro (v. tabelle di Milano)
Nel caso di specie tenuto conto del tipo di lesioni subite dal sig. l'età dello stesso (67 Per_1
anni, cure mediche nel frattempo intervenute può ritenersi equo ed adeguato il risarcimento di € 35.247,00 per i primi tre giorni e per i successivi giorni (nel massimo di 100, v. tabelle di
Milano) una somma pari ad € 62.544,00. La somma così ottenuta deve essere oggetto di ulteriore personalizzazione del 25% al fine di liquidare altresì il danno catastrofale e si addiviene ad un totale di € 122.238,75; per i restanti 21 giorni viene liquidato il danno biologico temporaneo ordinario al 100% e dunque per € 2.415,00 (€ 115 x 21). pagina 12 di 20 Il danno liquidabile iure hereditatiis è pari a € 124.653,75.
Quanto al danno non patrimoniale sofferto iure proprio, gli attori lamentano un danno da perdita del rapporto parentale. Quest'ultimo, consiste nella perdita di un prossimo congiunto che determina un profondo mutamento delle condizioni di vita del familiare che, a seguito di siffatto evento, non è più in grado di godere della sua presenza e del legame affettivo che esisteva fino a quel momento. Il danno da perdita del rapporto parentale è sicuramente prospettabile in capo al familiare appartenente al nucleo familiare in senso stretto come avvenuto nel caso di specie ove per si trattava di un rapporto di Per_1 PA genitore-figlio.
Nel caso di rapporto parentale in senso stretto si rammenta il principio enunciato da Cass.
Sez. 3 n. 16/03/2012, n. 4253 – per cui "nel caso di morte di un congiunto legato da uno strettissimo legame parentale o di coniugio come può essere il genitore, il coniuge ed il figlio o il fratello - il danno dovuto alla perdita del congiunto è presunto dovendosi ritenere che nella ordinarietà delle relazioni umane, i parenti stretti sono fra loro legati da vincoli di reciproco affetto e solidarietà in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare".
La sussistenza di un rapporto di stretta parentela, seppure comporta l'operare di una presunzione, tuttavia non esonera chi lamenta il danno dal fornire concrete allegazioni in quanto il danno da perdita del rapporto parentale non è in re ipsa e dunque non coincide con la semplice lesione dell'interesse.
Ne consegue che anche nel caso di parentela stretta, occorre l'attore deduca elementi specifici e concreti al fine di poter calare nel concreto la presunzione del danno e permettere alla controparte di espletare le proprie difese (v. Tribunale Venezia 1 giugno 2021 e Cass. civ. Sez.
III, Ord., 17-01-2018, n. 907).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto circostanze che permettono di concretizzare tale presunzione: ed infatti egli, durante la consulenza del psicologo-psicoterapeuta dott. Per_4
in cui veniva sentito a colloquio, riferendo del giorno dell'incidente raccontava
[...]
elementi che danno conto dell'effettività del rapporto parentale: egli infatti deduceva che il giorno della morte “ero tornato dal lavoro e mio padre mi ha invitato ad andare a riposare, erano le
17.30 del pomeriggio, sapevo che poi lui come la solito mi avrebbe svegliato…quella sera mi sono svegliato da solo e mio padre non c'era, mi è sembrato strano”…”poi sono arrivato , ho visto la moto a terra …ho riconosciuto la bicicletta..”...”siamo andati in ospedale” (v. doc 10 parte attrice). pagina 13 di 20 Non solo dalla documentazione in atti (biglietti treno, pedaggi, soste nel parcheggio dell'ospedale…v. doc. 17) risulta che il figlio e la madre siano costantemente andati a trovare il familiare, segno di un profondo legame pregresso con lo stesso. Risulta inoltre anche dal diario clinico che il figlio sia andato a trovare il padre in ospedale durante il ricovero (v. annotazione del 16.10.2017).
Non rileva la circostanza dedotta da parte della compagnia assicurativa per cui il sig. durante le operazioni peritali si trovava in Romania, non escludendo tale dato - Per_1
postumo rispetto alla morte del de cuius- la presenza di un rapporto effettivo padre-figlio prima della morte.
Quanto alla sig.ra va preliminarmente rilevato che il diritto al _1
risarcimento da perdita del rapporto parentale va riconosciuto anche al convivente more uxorio risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23725 del 16/09/2008 e
Cassazione civile sez. III, 28/03/2023, n.8801).
Nel caso di specie non possono esservi dubbi sul rapporto tre la sig.ra e il _1
sig. posto che la stessa ha avuto con il defunto il figlio Persona_1 PA
e tutto nucleo familiare risultava risiedere nell'abitazione di Via Alessandro Botticelli
[...]
n 10 alla data del 16.08.2017 (v. doc 8 parte attrice). Nonché è stato provato il sostegno morale della sig.ra nell'andare a trovare il familiare presso l'ospedale, anche a quello di Pt_5
Torrette di Ancona, con assidua costanza (v. doc 17 parte attrice). Del resto in sede di colloquio davanti al dott. la sig.ra è stata in grado di riferire sia Per_4 Parte_6
dei rapporti tra il padre e il figlio “poi mio figlio era molto legato al padre” ma anche dei rapporti tra il defunto e la figliastra “avevo una figlia da mio primo marito che è morto, ma lui l'ha sempre considerata una figlia, l'ha fatta studiare, gli mandava i soldi per l'università e poi dopo che si è sposata
e aveva i bambini li aiutava a fare i compiti” (v. all.9 parte attrice). Tali elementi sono sufficienti per ritenere sussistente una rapporto familiare effettivo, di reciproca assistenza morale e materiale, e il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anche in capo alla convivente more uxorio.
Al fine di determinare con precisione il quantum risarcitorio, si rileva che il danno in questione va liquidato facendo uso del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. e utilizzando pagina 14 di 20 come parametro i valori delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano apportandovi una personalizzazione adeguata al caso concreto.
Quanto al figlio occorre considerare che il figlio alla data del PA decesso del padre aveva 24 anni, che il figlio -per sua stessa dichiarazione- aveva vissuto anche periodi all'estero (Inghilterra) per svolgere attività lavorativa. Dunque lo stesso per età
e per lontananza da casa in alcuni periodi, aveva assunto uno stile di vita autonomo da quello del familiare;
inoltre il de cuius aveva alla data della morte 67 anni. Infine risultano due familiari superstiti, madre e sorellastra.
Dunque, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, che per i figli pongono come forbice quella da €
195.551,5 a € 391.103,18 si ritiene equo, alla luce della concreta personalizzazione, determinare il quantum risarcitorio in una somma, che si colloca in un valore medio della forbice e dunque per € 305.058,00 (nello specifico 78 punti x il coefficiente € 3.911,00).
Quanto alla sig.ra occorre considerare che ella alla data del decesso del _1
convivente aveva 53 anni, che risultano due familiari superstiti (il figlio e la PA
figlia avuta dal primo marito), che ella risultava convivente alla morte del sig. Persona_1
e che piuttosto lunga, almeno dalla nascita del figlio, è la durata della relazione more uxorio.
Dunque, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, che pongono come forbice quella da € 195.551,5 a € 391.103,18 si ritiene equo, anche alla luce della concreta personalizzazione, determinare il quantum risarcitorio in una somma pari a € 265.948,00 (nello specifico 68 punti moltiplicato x il coefficiente € 3.911,00).
Quanto al danno biologico, sub specie di danno psicologico, il CTU, all'esito della perizia, i cui risultati si condividono in quanto esito di valutazioni dotate di logicità e coerenza rispetto ai dati raccolti, ha ritenuto di riconoscere in capo all'attrice un danno _1 biologico per invalidità permanente di ordine psichico pari a 10 punti. In particolare “Danno biologico da esiti psichici permanenti valutabile al 10% (dieci per cento), secondo i parametri di valutazione delle menomazioni in responsabilità civile, tenuto conto di qualsiasi nocumento residuato, nella fattispecie esclusivamente psichico, in ordine alla riduzione, non più emendabile, dell'integrità psicofisica, comprensiva di tutte le figure di pregiudizio non reddituale, con conseguente danno alla salute e menomazione allo svolgimento di qualsiasi attività extra-lavorativa, della vita sociale o di
pagina 15 di 20 relazione, nonché lavorativa generica media e di svago o ludica generale, con ripercus-sione moderata sulla validità piena della persona.
La quantificazione del danno da parte del CTU, è stata effettuata in ba-se ai dati analiticamente descritti in consulenza, e desunti dagli accertamenti strumentali e clinici obiettivi effettuati, derivanti anche dall'iniziale Disturbo da Stress Acuto dell'epoca, divenuto Cronico, che faceva seguito ad un Di- sturbo Ansioso Depressivo da Lutto Patologico, evoluto successivamente con il tempo in Disturbo dell'Adattamento Cronico, con Ansia Prevalente sulla Depressione, in ogni caso da considerarsi Non
Complicato ai fini della presente valutazione medicolegale, con dichiarata assunzione di trattamento psicofarmacologico più intenso inizialmente, e durato circa due anni, con assunzione sempre meno frequente di psicofarmaci, con quadro clinico psichico migliorato essenzialmente nel tempo successivo, ma non completamente, con i disturbi sopra esposti, residuati in sintomi di ansietà evidente, oggettivamente rilevabili”. (pag. 22 e 23 della relazione n 1 del dott. . Il CTU ha Persona_5 anche rilevato l'esistenza di un nesso causale tra il danno psicologico e il sinistro oggetto di causa.
Sicché, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, il danno risarcibile per gli accertati 10 punti di I.P. (anni 53) ammonta ad € 19.462,00.
A tale somma non deve applicarsi alcuna personalizzazione del danno in quanto la personalizzazione è già assorbita dalla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale a cui è strettamente legata la patologia in questione.
Ancora, con riferimento a il CTU ha riconosciuto la percentuale di PA danno biologico pari a 4-5% “Danno biologico da esiti psichici permanenti valutabile al 4%-5%
(mediamente del 4,5%), secondo i più comuni parametri di valutazione delle menomazioni in responsabilità civile, tenuto conto di qualsiasi nocu-mento residuato, nella fattispecie esclusivamente psichico, in ordine alla ri-duzione, non più emendabile, dell'integrità psicofisica, comprensiva di tutte le figure di pregiudizio non reddituale, con conseguente danno alla salute e menomazione allo svolgimento di qualsiasi attività extra-lavorativa, della vi-ta sociale o di relazione, nonché lavorativa generica media e di svago o ludi-ca generale, con lieve ripercussione sulla validità piena della persona,
La quantificazione del danno da parte del CTU, è stata effettuata in ba-se ai dati analiticamente descritti in consulenza, e desunti dagli accertamenti strumentali e clinici obiettivi effettuati, derivanti anche dall'iniziale Disturbo da Stress Acuto dell'epoca, divenuto Cronico nel tempo, che faceva seguito ad un Disturbo Ansioso Depressivo da Lutto Patologico, evoluto successiva-mente e lentamente in
pagina 16 di 20 Disturbo dell'Adattamento Cronico, con Ansia Prevalente sulla Depressione, in ogni caso da considerarsi Non Complicato ai fini della presente valutazione medicolegale, senz'assunzione di tratta- mento psicofarmacologico, e con quadro clinico psichico migliorato sensibilmente nel tempo successivo, ma non completamente, con i disturbi sopra esposti, residuati in sintomi di ansietà e di disforia ben evidenti, oggettiva-mente rilevabili, con alterazioni dell'emotività e della condotta. In base ai modesti esiti clinici ed obiettivi reliquati e rilevati oggettiva-mente, è stato stimato, tenendo conto della relativa quantificazione delle menomazioni permanenti, riscontrabili, secondo i diversi e convergenti parametri stabiliti del danno alla persona in ambito civilistico, come meglio de-finito nel giudizio diagnostico medico-legale, un complessivo del 4%-5% (mediamente del 4,5%)” (pag. 21 e 22 della relazione n. 2 del CTU dott. . Si ritiene che, stante la moderata entità dei danni come esplicati Persona_5
dal CTU, ci si possa attestare sulla soglia inferiore del 4%. Il CTU ha anche rilevato l'esistenza di un nesso causale tra il danno psicologico e il sinistro oggetto di causa.
Per l'attore , trattandosi di danni micropermanenti trovano PA
applicazione le Tabelle Ministeriali ex art 139 del codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e, dunque, il danno risarcibile per gli accertati 4 punti di
I.P. (anni 23) ammonta ad € 4.605,77.
A tale somma non deve applicarsi alcuna personalizzazione del danno in quanto la personalizzazione è già assorbita dalla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale a cui è strettamente legata la patologia in questione.
Quanto al danno patrimoniale, risultano documentate per spese PA mediche di € 1.266,00 (v. doc 14 e 16) e per € 1.266,00 (doc. 13 e 15) _1
ritenute per entrambi congrue dal CTU “utili nonché necessarie, comunque non superflue, per la debita diagnosi e certificazione medica”.
Nonché risultano documentate le spese di viaggio (treni, autostrada, carburante, soste nel parcheggio dell'Ospedale) che si sono rese necessarie per le visite al congiunto (cfr. doc. 17 allegato all'atto di citazione). In particolare per i viaggi verso Ancona si rileva che i biglietti e le ricevute sono riferibili all'arco temporale in cui il è stato ricoverato presso Persona_1
l'ospedale di Ancona.
Risultano imputabili a viaggi per la visita del sig. complessivamente a € 742,00 (nello Per_6
specifico € 420,00 di carburante, € 219 di pedaggio, € 43,5 di posteggio e € 59,5 di treno, v doc
17) la restante documentazione non risulta ascrivibile con certezza ai viaggi nell'interesse del pagina 17 di 20 de cuius. Le parti hanno richiesto la suddivisione delle spese in due pertanto spetta a
[...]
e a l'importo di € 371,00 ciascuno. PA _1
Dunque complessivamente il danno patrimoniale risarcibile è pari a € 1.637,00 per entrambi
(€ 1.266,00+371,00).
La somma complessivamente dovuta agli attori va così determinata:
: PA
1) DANNO IURE PROPRIO
a) Danno psicologico € 4.605,77.
b) Danno da perdita del rapporto parentale € 305.058,00
c) danni patrimoniali: 1.637,00
Totale danno iure proprio € 311.300,00
2) € 124.653,75. Parte_7
IPORTO TOTALE € 435.954,52
Considerato che è stato riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 40 % a carico del sig. la somma va decurtata del 40% e si ottiene € 261.572,71. Da tale importo va decurtata Per_1
la somma di € 25.000,00 versata da (docc. 22-23 fascicolo di parte attrice) e si CP_2 addiviene ad € 236.572,71.
Ne consegue che va accolta la domanda volta a ottenere il risarcimento del danno in un quantum maggiore rispetto a quello già ottenuto.
Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria in quanto la determinazione del danno non patrimoniale è stata determinata sulla base delle Tabelle di Milano attualizzate al
2024 in cui è già stata effettuata la rivalutazione monetaria;
mentre, per il calcolo degli interessi legali, essi andranno applicati su tale somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata di anno per anno fino alla data del saldo.
_1
1) DANNO IURE PROPRIO
a) Danno psicologico € 19.462.
b) Danno da perdita del rapporto parentale € 265.948,00
c) danno patrimoniale € 1.637,00
Totale danno iure proprio € 287.047,00
pagina 18 di 20 nulla. Parte_7
Considerato che è stato riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 40 % a carico del sig. la somma va decurtata del 40% e si ottiene € 172.228,2. Da tale importo va decurtata la Per_1 somma di € 25.000,00 versato da (docc. 22-23 fascicolo di parte attrice) e si addiviene CP_2
ad € 147.228,2.
Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria in quanto la determinazione del danno non patrimoniale è stata determinata sulla base delle Tabelle di Milano attualizzate al
2024 in cui è già stata effettuata la rivalutazione monetaria;
mentre, per il calcolo degli interessi legali, essi andranno applicati su tale somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata di anno per anno fino alla data del saldo.
Quanto alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza queste vanno poste a carico dei convenuti come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55 DEL 2014 per tutte le fasi, eccetto la fase istruttoria liquidata ai minimi in quanto non è stata espletata l'istruttoria orale. Ai fini della liquidazione delle spese di lite come valore della causa non già quello della domanda giudiziale originaria (disputatum) bensì la somma in concreto attribuita con la sentenza (cfr. Cass., 23/8/2018, n. 21030; Cass. 29/2/2016, n. 3903). Va riconosciuto un aumento del 20% ex art. 4, comma 2 per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente poste a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1829-2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• condanna ed CP_3 [...]
Parte_8
, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] PA
della somma di € 236.572,71; su tale somma devalutata dal giorno del
[...]
sinistro (06.08.2017) e rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo esborso;
• condanna ed CP_3 [...]
Parte_8
pagina 19 di 20 , in solido fra loro, al pagamento in favore di della CP_2 _1
somma di € 147.228,2; su tale somma devalutata dal giorno del sinistro (06.08.2017) e rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo esborso;
• condanna ed CP_3 [...]
Parte_8
, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
[...]
20.702,4 per compenso oltre € 1.737,53 per spese documentate, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore Avv. Federico
Vecchiola dichiaratosi antistatario;
• PONE definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro le spese di CTU come già liquidate in separato decreto.
Fermo, 26 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
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