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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12204 / 2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, REl.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/11/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Cortesi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ugo Carlo Di Nicolo' presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 03/12/1996
(anno 1996, atto n. 116, parte P, serie 2C, volume R5) □ separati consensualmente con verbale in data 26/09/2022 omologato con decreto del 30/09/2022 n. cron. 15227, RG 25411/22
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025 integrato con memorie autorizzate depositate in data 05/12/2025 contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
1) La ex casa coniugale di Milano, via Perini 20, di proprietà esclusiva del marito, resta a lui assegnata con quanto la arreda e lo stesso continuerà a viverci con le figlie, con facoltà di disporne liberamente previa concertazione con le figlie.
2) Il sig. concorderà con le figlie (nata a [...] il [...], Parte_2 Persona_1
c.f. ) e (nata a [...] il [...], C.F._3 Persona_2
c.f. ) entrambe cittadine italiane e residenti presso l'abitazione del padre C.F._4
a Milano, Via Carlo Perini n. 20, che sono ormai maggiorenni ed hanno completato il ciclo di studi universitari, la misura dell'eventuale contributo economico sino alla completa indipendenza economica.
3) La signora conferma la rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento per sé. Pt_1
ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Il sig. si assume in via esclusiva l'alea per qualsiasi genere di sopravvenienza, attiva o Parte_2 passiva, della cessata impresa familiare denominata “Alto Voltaggio ” Controparte_1
(partita Iva ), che ormai esercita nella forma dell'impresa individuale, mantenendo P.IVA_1 manlevata ed indenne, la sig.ra in ordine a qualsiasi responsabilità; la sig.ra dal Pt_1 Pt_1 canto suo, conferma la rinuncia a qualsiasi diritto sulla cessata impresa familiare.
5) Il sig. conferma l'impegno a farsi carico integrale del pagamento delle rate del Parte_2 finanziamento residuo acceso per l'acquisto dell'autoveicolo targato FX099DG, mantenendo manlevata ed indenne la sig.ra (che ha assunto la veste di garante) da qualsiasi Pt_1 responsabilità a riguardo.
6) Con la sottoscrizione del ricorso congiunto e fermo quanto sopra precisato i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto economico/patrimoniale derivante dal rapporto coniugale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 03/12/1996 tra
[...]
e Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Genova dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, REl.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/11/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Cortesi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ugo Carlo Di Nicolo' presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 03/12/1996
(anno 1996, atto n. 116, parte P, serie 2C, volume R5) □ separati consensualmente con verbale in data 26/09/2022 omologato con decreto del 30/09/2022 n. cron. 15227, RG 25411/22
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025 integrato con memorie autorizzate depositate in data 05/12/2025 contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
1) La ex casa coniugale di Milano, via Perini 20, di proprietà esclusiva del marito, resta a lui assegnata con quanto la arreda e lo stesso continuerà a viverci con le figlie, con facoltà di disporne liberamente previa concertazione con le figlie.
2) Il sig. concorderà con le figlie (nata a [...] il [...], Parte_2 Persona_1
c.f. ) e (nata a [...] il [...], C.F._3 Persona_2
c.f. ) entrambe cittadine italiane e residenti presso l'abitazione del padre C.F._4
a Milano, Via Carlo Perini n. 20, che sono ormai maggiorenni ed hanno completato il ciclo di studi universitari, la misura dell'eventuale contributo economico sino alla completa indipendenza economica.
3) La signora conferma la rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento per sé. Pt_1
ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Il sig. si assume in via esclusiva l'alea per qualsiasi genere di sopravvenienza, attiva o Parte_2 passiva, della cessata impresa familiare denominata “Alto Voltaggio ” Controparte_1
(partita Iva ), che ormai esercita nella forma dell'impresa individuale, mantenendo P.IVA_1 manlevata ed indenne, la sig.ra in ordine a qualsiasi responsabilità; la sig.ra dal Pt_1 Pt_1 canto suo, conferma la rinuncia a qualsiasi diritto sulla cessata impresa familiare.
5) Il sig. conferma l'impegno a farsi carico integrale del pagamento delle rate del Parte_2 finanziamento residuo acceso per l'acquisto dell'autoveicolo targato FX099DG, mantenendo manlevata ed indenne la sig.ra (che ha assunto la veste di garante) da qualsiasi Pt_1 responsabilità a riguardo.
6) Con la sottoscrizione del ricorso congiunto e fermo quanto sopra precisato i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto economico/patrimoniale derivante dal rapporto coniugale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 03/12/1996 tra
[...]
e Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Genova dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG