Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di conIGlio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott.ssa Barbara Fatale ConIGliere avv. Sante Umberto Pedullà ConIGliere relatore ha pronunciato all'udienza del 14 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 198 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Catera ed Parte_1
elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Cosenza Via delle Medaglie
d'Oro n. 42,
Appellante
E
in persona dell'amministratore di sostegno, Avv. CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Russo, elettivamente domiciliata
[...]
in Cosenza, Viale Falcone n. 136, presso il difensore
Appellato
NONCHÈ
, suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmela Filice, Silvia Parisi, Maria
Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, domiciliato in Catanzaro, via Acri, presso l'ufficio legale dell' , CP_3
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 262/2022 del 21 febbraio
2022. Ratei pensione invalidità civile.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
ricorrente la somma di euro 9.372,00, oltre interessi legali. Condanna Pt_1
e l' in solido, alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
[...] CP_3
2.000,00…”.
2. Con ricorso ritualmente notificato e per la stessa CP_1
l'amministratore di sostegno Avv. , conveniva dinanzi al Giudice del Controparte_2
Lavoro di Cosenza l' e , deducendo che quest'ultimo, padre CP_3 Parte_1
della ricorrente, in data 02.05.2013 ha incassato la somma di euro 9.372,00, spettante alla figlia (nel 2013) già maggiorenne, a titolo di ratei della pensione di inabilità civile di cui la stessa è titolare.
3. Dedotta l'assenza di ogni autorizzazione a riscuotere la prestazione assistenziale chiedeva, quindi, una condanna solidale di e dell' Parte_1 CP_3
alla restituzione della somma indebitamente riscossa.
4. Nel giudizio così incoato si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso CP_3
in quanto infondato, riportandosi alle determinazioni assunte in sede amministrativa e rilevando di aver corrisposto il suddetto importo al padre della ricorrente, nella sua qualità di tutore.
5. , costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda, negando Parte_1
di essersi appropriato dell'importo chiesto in ripetizione, assumendo di essersi sempre occupato degli interessi della figlia, affetta da ritardo mentale, e di aver sempre, prima della nomina di un amministratore di sostegno, riscosso gli importi della prestazione assistenziale unitamente alla figlia, provvedendo poi insieme alla stessa alle spese necessarie.
6. Il Tribunale ha così motivato l'accoglimento del ricorso: “…Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il Sig. ha riscosso Parte_1
la somma di euro 9.372,00 nella qualità di tutore della figlia . CP_1
Risulta, altresì, che il Tribunale di Cosenza, nel dichiarare in data 09.07.2008 la separazione dei coniugi e abbia affidato a Parte_2 Parte_1 quest'ultimo i figli allora minorenni.
All'atto della riscossione della somma di cui si chiede la restituzione (18.05.2013) tuttavia, la ricorrente era ormai maggiorenne, essendo nata il CP_1
10.08.1992. Non risulta, inoltre, che il Sig. fosse legittimato ad altro titolo a Parte_1 riscuotere i ratei della prestazione assistenziale di cui la figlia è titolare, tant'è che il primo amministratore di sostegno è stato nominato nell'anno 2015.
Ritiene, allora, il Tribunale che ai fini della riscossione degli importi della pensione riconosciuta alla , non può ritenersi sufficiente la pregressa qualità di CP_1
tutore (venuta meno, appunto, con il raggiungimento della maggiore età) e che, pertanto, il genitore avrebbe dovuto attivarsi, atteso il ritardo mentale da cui la stessa
è affetta, per ottenere un diverso titolo.
La riscossione, pertanto, è avvenuta senza alcun titolo, laddove la deduzione secondo cui la percezione del trattamento di invalidità sarebbe avvenuto unitamente alla figlia, con successivo investimento concordato delle somme in favore della stessa, è rimasta priva di ogni riscontro, non avendo il convenuto (che non ha esibito alcuna delega a riscuotere da parte della figlia) chiesto di provare la circostanza.
Considerata, pertanto, la mancanza di qualunque titolo che legittimasse il Sig.
a riscuotere la prestazione assistenziale nell'interesse della figlia, Parte_1
l' non avrebbe potuto procedere alla erogazione sulla base della pregressa CP_3 qualifica di “tutore”, che il convenuto ha rivestito in passato solo in ragione della minore età della ricorrente.
I convenuti, pertanto, devono essere condannati in solido alla restituzione della somma in favore della ricorrente.
7. Con l'appello si contestano CARENZA DI MOTIVAZIONE - “ERROR IN
IUDICANDO” - CONTRADDITTORIETA' LOGICA DELLA DECISIONE.
8. Sostiene, il (padre) che la rivendicazione della figlia, per il Parte_1
tramite del tutore, costituisca una sorta di ritorsione per questioni familiari e relative alla tutela della stessa, e così le individua:
“…l'illegittima richiesta avanzata in ricorso rappresenta una mera ritorsione messa in atto a seguito della richiesta effettuata dal IG. nei confronti dei Parte_1
servizi sociali di UM (cfr. doc. fascicolo di parte di primo grado), volta a verificare se la figlia fosse stata coartata nella volontà di allontanare CP_1
la figura del padre, da parte delle persone attualmente conviventi (madre e zia della stessa, ovvero e ) e se chi coabita con la stessa, Parte_2 Controparte_4
provvedesse effettivamente ai suoi bisogni materiali o, al contrario, si appropriasse indebitamente degli emolumenti che la stessa percepisce (cfr. fascicolo di parte di primo grado). Tale richiesta era stata preceduta da ulteriori comunicazioni effettuate sempre dal IG. al Giudice Tutelare ed allo stesso amministratore di sostegno, Parte_1 con le quali si rappresentava l'interesse della madre, IG.ra , nonché Parte_2
delle altre persone conviventi, ad accaparrarsi i sussidi economici che la IG.ra
[...]
percepisce dall' per bisogni personali, chiedendo di vigilare su tanto CP_1 CP_3
(cfr. doc. nel fascicolo di parte di primo grado)…”.
8.a. Sostiene inoltre l'appellante “…Che tutte queste vicende erano documentate ed il Giudice non ne ha tenuto conto la documentazione a corredo del fascicolo di parte resistente avrebbe dovuto indirizzare fin da subito il Tribunale a scelte diverse
e più oculate, ovvero, ad una valutazione completa delle prove documentali ritualmente acquisite al processo e, quindi, a valutare la condotta irreprensibile del IG. ”. La sentenza impugnata nulla ha riferito in merito Controparte_5 all'eccepita irripetibilità delle somme richieste, stante l'insussistenza e l'infondatezza circa qualsiasi forma di responsabilità in capo al IG. . La presunta Parte_1 somma che l'amministratore di sostegno impropriamente richiede in favore della IG.ra , perché a suo dire indebitamente percepita dal IG. CP_1 Pt_1
, collide con quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art. della L. n.
[...]
88/1989, in ossequio all'interpretazione dell'art. 13 della L. n. 412/1991, in tema di irripetibilità delle somme erogate dall' . Nel caso di specie, senza alcun CP_3
dubbio, da quanto sinora esposto, al ricorrente non può essere addebitata alcuna forma di responsabilità per cui, anche sotto tale profilo, emerge l'illegittimità dell'impugnata richiesta e la non debenza di somme in restituzione da parte del IG.
. Sul punto, tra l'altro, nessuna pretesa creditoria può essere Parte_1 avanzata dall'avv. , nella sua qualità di amministratore di sostegno, Controparte_2 in quanto all'epoca della riscossione dei ratei previdenziali non esercitava alcun compito nei confronti della IG.ra , né, in ogni caso, la IG.ra CP_1 CP_1
ha mai avuto alcun pregiudizio.
[...]
9. In questo grado del giudizio si sono costituiti gli appellati.
CP_
9.a. L' che si costituisce “in adesione” all'appello, deduce che già davanti al
Tribunale erano state rappresentate perplessità davanti alla richiesta di condanna solidale alla restituzione. Sostiene che la liquidazione era stata correttamente effettuata e la riscossione da parte del padre-tutore doveva ritenersi legittima anche perché (e per come risulta pure dalle allegazioni dell'appellante) alla data della riscossione non era intervenuta la nomina del tutore attualmente attore.
9.b. e per lei il tutore, si costituisce e sostiene la bontà della CP_1 sentenza. Contesta le argomentazioni a sostegno dell'appello e ribadisce che il Sig.
ha indebitamente prelevato delle somme di denaro destinate alla Parte_1
propria figlia maggiorenne senza averne titolo, mentre l ha erogato somme a chi CP_3
non ne aveva diritto, motivo per cui devono rispondere in solido di quanto accaduto.
Non esisteva nessuna delega all'incasso, ed infatti nessuna prova al riguardo è stata esibita né dal né dall' . Parte_1 CP_3
---Il Collegio all'udienza indicata, acquisito il fascicolo del primo grado e sentite le discussioni dei procuratori presenti, ha deciso la causa in camera di conIGlio all'esito della quale il Presidente ha dato lettura del dispositivo sotto trascritto.
I. L'appello è infondato e va respinto.
II. Non colgono nel segno né le argomentazioni proposte dal Parte_1 relative a screzi familiari (che asseritamente avrebbero determinato l'azione giudiziaria da parte del tutore quasi per ripicca)1, perché nulla hanno a che vedere con l'oggetto del giudizio e la motivazione gravata (asseritamente erronea o carente o illogica), né le deduzioni proposte dall' in adesione al gravame, quanto alla CP_3
solidarietà nella soccombenza dichiarata in prime cure.
III. I fatti oggettivamente posti all'attenzione del Tribunale, non contestati da alcuno, sono sufficientemente chiari;
l'Istituto previdenziale ha confermato di aver disposto il pagamento delle somme di spettanza della beneficiaria, , CP_1
nelle mani del padre, , assumendolo (evidentemente ed Parte_1
erroneamente) quale tutore della figlia a causa della sua minore età; tuttavia al compimento del diciottesimo anno di tale qualità è venuta meno in CP_1 capo al padre, che neppure può dolersi che l'amministratore di sostegno nominato dal
Tribunale, a causa delle condizioni di salute della giovane , eserciti CP_1
legittimamente i diritti della tutelata, anche e soprattutto perché (egli) non ha mai negato di aver percepito le somme in contesa2.
IV. In sostanza il Tribunale ha correttamente valorizzato le circostanze,
CP_ pacificamente confermate da tutte le parti, che la liquidazione (da parte dell' sia
1 E' appena il caso di evidenziare che la figura del tutore di nomina giudiziale mal si concilia con l'esercizio dei diritti della persona tutelata con motivazioni asseritamente “ritorsive”, (per come deduce l'appellante).
2 CP_1
E' utile rammentare che è nata il [...] e l'incasso delle somme è avvenuto il 18 maggio 2013. avvenuta (in modo sbagliato) al “padre-tutore” della beneficiaria della pensione e che il padre, non più legittimato al momento dell'incasso (per intervenuta maggiore età della figlia), l'abbia riscossa.
V. La Sentenza gravata va quindi confermata e l'appello, al limite dell'ammissibilità, deve essere respinto con le conseguenze relative alle spese di lite, che seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo, ed alla declaratoria della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con ricorso depositato in data 23 marzo 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 262/2022 resa in data 21 febbraio 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello
2.-Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata CP_1 delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in €. 2.906,00 oltre accessori come per legge, e le compensa tra l'appellante e l' ; CP_3
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conIGlio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 14 gennaio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni