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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3783/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 3783/2020 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di appello, dall'avv. Piersandro Forlenza, presso il cui studio elettivamente domicilia in PA (SA), alla Via Roma n. 50
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma CP_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Gianpaolo
Melchionda, presso il cui studio elettivamente domicilia in PA (SA), alla Via Plava n. 70
APPELLATA
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Danila Visciani, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno, al Corso Garibaldi n. 148;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.4.2025, tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato, il sig. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 944/19 emessa dal Giudice di Pace di Eboli, pubblicata in data 4.11.2019. L'appellante deduceva di aver promosso un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA), al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso il
5.2.2017, alle ore 13:05 circa, a PA (SA), presso l'incrocio tra via De Gasperi e via Parini.
In tale occasione, il sig. veniva investito dall'autovettura Peugeot 208, targata EV299RN, di Pt_1
proprietà della sig.ra assicurata per la RCA con la compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni CP_1
S.p.A., e condotta, al momento del sinistro, dalla sig.ra . Parte_2
Quest'ultima, effettuando una manovra di svolta a sinistra, non avvedendosi della presenza del pedone, lo colpiva facendolo cadere a terra, mentre egli attraversava la strada sulle strisce pedonali portando con sé una bicicletta.
A seguito dell'impatto, l'appellante riportava lesioni consistenti in “contusioni al cranio, al bacino, alla colonna cervicale e lombosacrale”. Conseguentemente, l'attore concludeva per l'accertamento della responsabilità della convenuta, nella causazione del sinistro e la condanna della CP_1 stessa, in solido con la predetta compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni quantificati in €
10.276,72, o nell'importo diversamente determinato in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace.
Così integrato il contraddittorio, la “Unipolsai Assicurazioni s.p.a.” si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda, tenuto conto della genericità della stessa. Nel merito, contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria, chiedendo il rigetto della stessa, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche la sig.ra eccependo preliminarmente l'improcedibilità CP_1
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Contestava, inoltre, la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, ritenendo l'atto di citazione inammissibile e infondato in fatto e in diritto, e concludeva per il rigetto della domanda con condanna dell'attore alle spese di giudizio.
Espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
28.10.2019 e quindi trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 944/2019, pubblicata il 4.11.2019, il Giudice di Pace di Eboli accertava il concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 70% in capo all'attore e del 30% in capo alla convenuta. Condannava, pertanto, tale parte e la compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni
S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. , della somma di euro 1.037,25 oltre Pt_1
interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento del 30% delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia proponeva appello , con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, deducendo l'erroneità della valutazione delle risultanze probatorie effettuata da parte del giudice di prime cure, che aveva ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei testi escussi per conto del medesimo appellante. L'appellante riteneva, inoltre, che fosse stata dimostrata la piena responsabilità dell'appellata.
Specificamente, i testimoni e avevano confermato che la caduta Testimone_1 Testimone_2 dell'appellante era avvenuta in conseguenza della manovra compiuta dal veicolo della convenuta, precisando che il sig. nell'attraversare le strisce pedonali portando la bicicletta a mano sul Pt_1 lato sinistro, era stato investito dall'odierna appellata.
Contestando anche l'omessa ammissione della C.T.U. medico-legale, tenuto conto delle discordanze risultanti dalle consulenze di parte, concludeva quindi per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione della piena responsabilità della sig.ra nella CP_1 causazione del sinistro e la condanna della stessa, in solido con , al Controparte_2 risarcimento dell'ulteriore somma di euro 9.182,76, con condanna alle spese di giudizio e attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva nel presente grado di giudizio pure la “Unipolsai Assicurazioni s.p.a.”, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito, contestava la ricostruzione prospettata dall'appellante e la quantificazione delle lesioni. Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in appello anche la sig.ra eccependo l'improcedibilità della domanda per CP_1
mancato esperimento della negoziazione assistita, e, nel merito, contestava la dinamica indicata dall'appellante. Riferiva, altresì, che il sig. , al momento del sinistro, aveva dichiarato agli Pt_1
agenti intervenuti di trovarsi in sella alla bicicletta e di aver proceduto contromano su strada a senso unico.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello e chiedeva la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Espletato l'incarico di CTU medico-legale per la quantificazione delle lesioni riportate dal sig.
, con ordinanza del 23.7.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Pt_1 all'udienza del 17.4.2025.
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Va anzitutto rilevata la tempestività dell'impugnazione. Ed invero, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 4.11.2019, l'atto di appello veniva notificato in data 27.5.2020: tanto, avuto altresì riguardo alla sospensione dei termini processuali dal 9/03/2020 all'11/05/2020 ai sensi degli artt. 83, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, 36, I comma d.l. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020
e 3 d.l. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020.
Sempre in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente gravame per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. Sul punto, infatti, deve richiamarsi il consolidato orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, alla luce della modifica normativa introdotta dal d.l. n. 83/2012, convertito con l. n. 134/2012, l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve recare, a pena di inammissibilità, una precisa individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si intendono contestare, accompagnati da una parte argomentativa atta a confutare le motivazioni del primo giudice. Non sono quindi necessarie formule sacramentali o la predisposizione di una decisione alternativa a quella di primo grado, poiché
l'appello mantiene la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n.
27199).
Nel caso in esame, dall'esame complessivo dell'atto di impugnazione si evince chiaramente come l'appellante abbia puntualmente individuato le doglianze mosse avverso i punti della sentenza gravata, con un'adeguata esposizione delle ragioni critiche alla motivazione della decisione impugnata, risultando, pertanto, ammissibile l'appello in tale parte.
Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio risulta esclusivamente l'accertamento della quota di corresponsabilità nel concorso nella causazione del sinistro in capo alla sig.ra oltre alla corretta quantificazione del danno patito da parte dell'odierno appellante. CP_1
Più in particolare, deve rilevarsi che alcuna specifica impugnazione incidentale veniva al riguardo sollevata da parte degli odierni appellati in merito alle ulteriori statuizioni della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla verificazione del sinistro ed all'accertamento del grado di corresponsabilità della sig.ra riconosciuto quantomeno nella percentuale del 30%. Tali CP_1
statuizioni, quindi, risultano passate in giudicato.
Analogamente a dirsi con riguardo all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte della sig.ra CP_1
sotto tale profilo, in assenza di specifica impugnazione incidentale, alcuna possibilità di
[...]
rivalutazione della sentenza di prime cure può rilevarsi nel caso di specie. Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla circostanza che l'odierna appellata si costituiva in giudizio soltanto in data
31.5.2021, e cioè ben oltre il termine utile di cui all'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, tenuto conto della prima udienza fissata in citazione (5.11.2020).
Nel merito, è condivisibile la ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata da parte del giudice di prime cure.
In tal senso, deve anzitutto aversi riguardo all'annotazione della Polizia Locale (prot. n. 9810 del
7.2.2017) effettuata da parte degli agenti intervenuti in loco. In quella sede, lo stesso odierno appellante dichiarava “sulla mia bicicletta percorrevo via Parini proveniente dal lato Piazza s.
Francesco con direzione via s. Anna e giunto all'incrocio con la via de Gasperi, all'improvviso sulla mia destra proveniva un'autovettura di colore bianco, la quale non si avvedeva e mi faceva cadere a terra. Preciso che l'incrocio suddetto lo stavo attraversando sull'attraversamento pedonale sul posto”.
Dalle dichiarazioni rese da parte del medesimo appellante risulta pertanto che questi stava percorrendo la strada a bordo della bicicletta;
per contro, entrambi i testi escussi per suo conto, dichiaravano invece che lo stesso stava procedendo “sul marciapiede in direzione dell'incrocio accompagnando a mano la sua bicicletta fino all'arrivo dell'incrocio”.
Tale riscontro depone pertanto per l'obiettiva inattendibilità delle dichiarazioni rese da parte degli stessi testi, i quali, tra l'altro, nemmeno venivano rinvenuti sui luoghi del sinistro da parte degli agenti della Polizia Locale. Né risulta in altro modo giustificabile l'omessa indicazione, da parte dell'odierno appellante, della presenza di testimoni sul luogo del sinistro, non risultando pertanto in alcun modo meglio precisato come e per quali termini tale parte avesse avuto conoscenza del fatto che tali persone avessero assistito al sinistro.
Non risultano nemmeno meglio identificate le strisce pedonali sul cui attraversamento l'odierno appellante stava circolando: sotto tale profilo, infatti, lo stesso appellante dichiarava che stava percorrendo proprio la via Parini con direzione s. Anna, senza fare alcun riferimento al fatto che stesse circolando sul marciapiede. A nulla può rilevare l'attestazione del Comune di PA (SA) (prot.
n.84227/2019) in merito al fatto che nell'intersezione “tra via de Gasperi e via Parini esisteva la prescritta segnaletica orizzontale (strisce pedonali) anche se la stessa non è stata oggetto di ripasso nello stesso periodo temporale”. Ebbene, aldilà del fatto che tale documento veniva tardivamente prodotto oltre il termine delle preclusioni del primo grado di giudizio, deve rilevarsi che, come si è avuto modo di evidenziare, e a tutto voler concedere, nemmeno risultava in altro modo riscontrato che l'odierno appellante fosse stato investito sulle strisce pedonali – tra l'altro nemmeno rilevate dagli agenti intervenuti sul posto.
Per altro verso, deve rilevarsi pure che i danni riportati dalla bicicletta appaiono pienamente compatibili con la dinamica così accertata, tenuto conto, come detto, della velocità dell'autovettura, nonché di quella della bicicletta.
Risulta pertanto senz'altro maggiormente attendibile la ricostruzione offerta agli agenti intervenuti da parte della sig.ra conducente del veicolo, nonché da parte della teste , CP_1 Testimone_3
trasportata sul veicolo investitore, la cui presenza era accertata da parte dei predetti agenti.
Pertanto, gli elementi di prova in atti depongono senz'altro per il fatto che il sig. stava Pt_1 conducendo la propria bicicletta, percorrendo la via Parini contromano e attraversando l'incrocio tra via Parini e via De Gasperi, quando impattava con il veicolo della controparte. Nell'attraversamento dell'intersezione, infatti, il veicolo Peugeot, svoltando a sinistra, nella direzione di provenienza dell'appellante, andava ad impattare contro la bicicletta. Sotto tale specifico profilo, quindi, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, abbia natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061). Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass.
Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Nel caso di specie, se è vero che non risultavano tracce di frenata, né risulta obiettivamente provato che la stessa conducente del veicolo investitore stesse circolando ad una velocità adeguata in corrispondenza dell'intersezione, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 285/1992, deve parimenti rilevarsi l'abnormità della condotta del ciclista che, in prossimità di un'intersezione, circolava contromano.
Sotto tale profilo, risultano adeguatamente motivate le ragioni per le quali veniva accertato il concorso di responsabilità nelle percentuali quantificate nella sentenza impugnata;
né risultano dedotte significative doglianze atte piuttosto a riscontrare una diversa rivalutazione del contributo causale delle parti nella verificazione del sinistro.
Ne consegue, pertanto, la condivisibilità della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione.
Quanto alle conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale patite dall'appellante occorre evidenziare quanto segue.
Sotto tale profilo, l'ausiliario del giudice evidenziava che l'odierno appellante aveva riportato all'esito del sinistro: “politrauma con plurime contusioni - contusione al cranio, al bacino e al rachide cervicale e lombo-sacrale”; non erano riportate menomazioni funzionali tendineo-articolari.
Per contro, non era possibile ritenere che la condizione di “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” riscontrata in capo all'appellante fosse in alcun modo riconducibile al sinistro per cui è causa, quanto piuttosto ad una condizione patologica già sussistente al momento dell'incidente. Sul punto, devono senz'altro richiamarsi le condivisibili valutazioni effettuate da parte dell'ausiliario del giudice (cfr. pagg. 19 e ss. dell'elaborato peritale). Tra l'altro, a riscontro di tale accertamento deve rilevarsi che le relazioni degli esami TC del cranio non rilevavano nulla di significativo quanto alle lesioni ossee e per lesioni cerebrali, in particolare con riguardo alle aree deputate all'apparato uditivo. Inoltre, non venivano prodotti i radiogrammi attinenti egli esami TC del cranio, nonostante gli inviti rivolti dall'ausiliario del giudice nei confronti dell'appellante.
Sotto tale profilo, infatti, l'ausiliario del giudice rilevava che l'ipoacusia improvvisa può avere anche genesi traumatica in assenza di lesioni ossee alla base del cranio, sempre che la stessa sia avvertita dal soggetto nell'immediatezza dell'evento ovvero entro tre giorni dallo stesso. Nel caso di specie, alcuno specifico riferimento veniva effettuato da parte dei sanitari del Pronto Soccorso nell'immediatezza delle prime cure, né tantomeno veniva riferita dall'appellante una tale sintomatologia. L'appellante ricorreva all'osservazione di specialista in neurologia a distanza di circa ventidue giorni dall'evento lesivo. Inoltre, l'odierno appellante non riportava acufeni come pure sarebbe stato ragionevole attendersi laddove la genesi dell'ipoacusia fosse stata traumatica. Infine, come si è già avuto modo di rilevare, non erano prodotti in atti l'esame TC a strato sottile delle rocche petrose e l'elettro-cocleo-grafia. Inoltre, tale tipologia di deficit uditivo, tendente alla regressione per la progressiva formazione di tessuto cicatriziale secondario all'emorragia endo-labirintica, nel caso di specie si presentava invece in miglioramento (esame del 27.3.2023). Infine, l'esame audiometrico espletato nel corso dell'iter clinico, così come quello effettuato nel corso degli accertamenti tecnici deponevano piuttosto per il riscontro della sussistenza di una situazione di “ipoacusia neurosensoriale” già in epoca precedente al sinistro.
Tali valutazioni, logiche e condivisibili, devono senz'altro condividersi in questa sede;
né venivano dedotti significativi elementi di segno contrario atti, per contro a riscontrare una diversa valutazione di tale fattispecie. Più in particolare, le osservazioni dedotte per conto dell'appellante non appaiono in alcun modo obiettivamente idonee a riscontrare la sussistenza dei presupposti per una rivalutazione del caso clinico in esame, dovendosi integralmente richiamare le condivisibili repliche effettuate da parte dell'ausiliario del giudice sul punto (cfr. pagg. 26 e ss.).
Ebbene, sulla base della quantificazione operata dal C.T.U., dott. le cui Persona_1
conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico temporaneo subito dall'appellante poteva essere calcolato come di seguito indicato: dieci giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 75%; 20 gg. di I.T.P. mediamente valutabile al 50%; venti giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 25%.
Era invece da escludere la sussistenza del danno biologico permanente.
Né, a fronte della specifica motivazione così dedotta da parte dell'ausiliario del giudice, possono recepirsi le risultanze dell'elaborato di parte redatto per conto della Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in cui pure era riconosciuto un danno biologico del due percento: alcuna specifica motivazione veniva invero dedotta in quella sede, né erano prospettati significativi elementi di segno contrario atti a riscontrare l'incongruità della valutazione effettuata da parte dell'ausiliario del giudice. In merito alla quantificazione del danno biologico, sulla base della valutazione del CTU e con riferimento alle Tabelle delle micropermanenti aggiornate al D.M. 16/7/2024, il danno biologico temporaneo subito dal signor è quantificato come segue: Pt_1
• ITP di 10 gg mediamente valutabile al 75%= 414,30;
• ITP di 20 gg mediamente valutabile al 50%= 552,40;
• ITP di 20 gg mediamente valutabile al 25% = 276,20.
Viene pertanto in rilievo l'importo complessivo pari ad € 1.242,90; avuto riguardo alla decurtazione della percentuale del 70%, tenuto conto del contributo causale del danneggiato in merito alla verificazione del sinistro, si ottiene infine l'importo di € 372,60.
Non risultano inoltre in alcun modo allegati, prima ancora che provati, significativi elementi di prova volti a riscontrare i presupposti per l'ulteriore aumento di cui all'art. 139, III comma d.lgs. n.
209/2005, dovendosi senz'altro condividere la motivazione della sentenza di prime cure in parte qua.
Pertanto, tenuto conto dell'importo così riconosciuto in sede di sentenza di primo grado (€ 1.037,25) in favore dell'odierno appellante, non risulta in alcun modo provata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione di un danno maggiore in questa sede;
né risultano formulate specifiche impugnazioni incidentali dalle altre parti in merito alla corretta quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte dell'odierno appellante, così dovendosi confermare quanto già statuito nella sentenza impugnata.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti.
Spese di C.T.U. a definitivo carico dell'appellante.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata per conto della sig.ra (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 30.9.2021, n. 26545). CP_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei confronti Parte_1 della “Unipolsai Assicurazioni s.p.a.” e di avverso la sentenza n. 944/2019 emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Eboli, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore della “Unipolsai Parte_1
Assicurazioni s.p.a.”, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) spese di C.T.U. a definitivo carico di parte appellante;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte della sig.ra CP_1
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, il 17.4.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 3783/2020 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di appello, dall'avv. Piersandro Forlenza, presso il cui studio elettivamente domicilia in PA (SA), alla Via Roma n. 50
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma CP_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Gianpaolo
Melchionda, presso il cui studio elettivamente domicilia in PA (SA), alla Via Plava n. 70
APPELLATA
E
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Danila Visciani, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno, al Corso Garibaldi n. 148;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.4.2025, tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato, il sig. proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 944/19 emessa dal Giudice di Pace di Eboli, pubblicata in data 4.11.2019. L'appellante deduceva di aver promosso un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA), al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso il
5.2.2017, alle ore 13:05 circa, a PA (SA), presso l'incrocio tra via De Gasperi e via Parini.
In tale occasione, il sig. veniva investito dall'autovettura Peugeot 208, targata EV299RN, di Pt_1
proprietà della sig.ra assicurata per la RCA con la compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni CP_1
S.p.A., e condotta, al momento del sinistro, dalla sig.ra . Parte_2
Quest'ultima, effettuando una manovra di svolta a sinistra, non avvedendosi della presenza del pedone, lo colpiva facendolo cadere a terra, mentre egli attraversava la strada sulle strisce pedonali portando con sé una bicicletta.
A seguito dell'impatto, l'appellante riportava lesioni consistenti in “contusioni al cranio, al bacino, alla colonna cervicale e lombosacrale”. Conseguentemente, l'attore concludeva per l'accertamento della responsabilità della convenuta, nella causazione del sinistro e la condanna della CP_1 stessa, in solido con la predetta compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni quantificati in €
10.276,72, o nell'importo diversamente determinato in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace.
Così integrato il contraddittorio, la “Unipolsai Assicurazioni s.p.a.” si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della domanda, tenuto conto della genericità della stessa. Nel merito, contestava la fondatezza della richiesta risarcitoria, chiedendo il rigetto della stessa, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche la sig.ra eccependo preliminarmente l'improcedibilità CP_1
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Contestava, inoltre, la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, ritenendo l'atto di citazione inammissibile e infondato in fatto e in diritto, e concludeva per il rigetto della domanda con condanna dell'attore alle spese di giudizio.
Espletata la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
28.10.2019 e quindi trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 944/2019, pubblicata il 4.11.2019, il Giudice di Pace di Eboli accertava il concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 70% in capo all'attore e del 30% in capo alla convenuta. Condannava, pertanto, tale parte e la compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni
S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, in favore del sig. , della somma di euro 1.037,25 oltre Pt_1
interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento del 30% delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia proponeva appello , con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, deducendo l'erroneità della valutazione delle risultanze probatorie effettuata da parte del giudice di prime cure, che aveva ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei testi escussi per conto del medesimo appellante. L'appellante riteneva, inoltre, che fosse stata dimostrata la piena responsabilità dell'appellata.
Specificamente, i testimoni e avevano confermato che la caduta Testimone_1 Testimone_2 dell'appellante era avvenuta in conseguenza della manovra compiuta dal veicolo della convenuta, precisando che il sig. nell'attraversare le strisce pedonali portando la bicicletta a mano sul Pt_1 lato sinistro, era stato investito dall'odierna appellata.
Contestando anche l'omessa ammissione della C.T.U. medico-legale, tenuto conto delle discordanze risultanti dalle consulenze di parte, concludeva quindi per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione della piena responsabilità della sig.ra nella CP_1 causazione del sinistro e la condanna della stessa, in solido con , al Controparte_2 risarcimento dell'ulteriore somma di euro 9.182,76, con condanna alle spese di giudizio e attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva nel presente grado di giudizio pure la “Unipolsai Assicurazioni s.p.a.”, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito, contestava la ricostruzione prospettata dall'appellante e la quantificazione delle lesioni. Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in appello anche la sig.ra eccependo l'improcedibilità della domanda per CP_1
mancato esperimento della negoziazione assistita, e, nel merito, contestava la dinamica indicata dall'appellante. Riferiva, altresì, che il sig. , al momento del sinistro, aveva dichiarato agli Pt_1
agenti intervenuti di trovarsi in sella alla bicicletta e di aver proceduto contromano su strada a senso unico.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello e chiedeva la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Espletato l'incarico di CTU medico-legale per la quantificazione delle lesioni riportate dal sig.
, con ordinanza del 23.7.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni Pt_1 all'udienza del 17.4.2025.
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Va anzitutto rilevata la tempestività dell'impugnazione. Ed invero, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 4.11.2019, l'atto di appello veniva notificato in data 27.5.2020: tanto, avuto altresì riguardo alla sospensione dei termini processuali dal 9/03/2020 all'11/05/2020 ai sensi degli artt. 83, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, 36, I comma d.l. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020
e 3 d.l. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020.
Sempre in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del presente gravame per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. Sul punto, infatti, deve richiamarsi il consolidato orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, alla luce della modifica normativa introdotta dal d.l. n. 83/2012, convertito con l. n. 134/2012, l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve recare, a pena di inammissibilità, una precisa individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si intendono contestare, accompagnati da una parte argomentativa atta a confutare le motivazioni del primo giudice. Non sono quindi necessarie formule sacramentali o la predisposizione di una decisione alternativa a quella di primo grado, poiché
l'appello mantiene la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n.
27199).
Nel caso in esame, dall'esame complessivo dell'atto di impugnazione si evince chiaramente come l'appellante abbia puntualmente individuato le doglianze mosse avverso i punti della sentenza gravata, con un'adeguata esposizione delle ragioni critiche alla motivazione della decisione impugnata, risultando, pertanto, ammissibile l'appello in tale parte.
Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio risulta esclusivamente l'accertamento della quota di corresponsabilità nel concorso nella causazione del sinistro in capo alla sig.ra oltre alla corretta quantificazione del danno patito da parte dell'odierno appellante. CP_1
Più in particolare, deve rilevarsi che alcuna specifica impugnazione incidentale veniva al riguardo sollevata da parte degli odierni appellati in merito alle ulteriori statuizioni della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla verificazione del sinistro ed all'accertamento del grado di corresponsabilità della sig.ra riconosciuto quantomeno nella percentuale del 30%. Tali CP_1
statuizioni, quindi, risultano passate in giudicato.
Analogamente a dirsi con riguardo all'eccezione di improcedibilità sollevata da parte della sig.ra CP_1
sotto tale profilo, in assenza di specifica impugnazione incidentale, alcuna possibilità di
[...]
rivalutazione della sentenza di prime cure può rilevarsi nel caso di specie. Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla circostanza che l'odierna appellata si costituiva in giudizio soltanto in data
31.5.2021, e cioè ben oltre il termine utile di cui all'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, tenuto conto della prima udienza fissata in citazione (5.11.2020).
Nel merito, è condivisibile la ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata da parte del giudice di prime cure.
In tal senso, deve anzitutto aversi riguardo all'annotazione della Polizia Locale (prot. n. 9810 del
7.2.2017) effettuata da parte degli agenti intervenuti in loco. In quella sede, lo stesso odierno appellante dichiarava “sulla mia bicicletta percorrevo via Parini proveniente dal lato Piazza s.
Francesco con direzione via s. Anna e giunto all'incrocio con la via de Gasperi, all'improvviso sulla mia destra proveniva un'autovettura di colore bianco, la quale non si avvedeva e mi faceva cadere a terra. Preciso che l'incrocio suddetto lo stavo attraversando sull'attraversamento pedonale sul posto”.
Dalle dichiarazioni rese da parte del medesimo appellante risulta pertanto che questi stava percorrendo la strada a bordo della bicicletta;
per contro, entrambi i testi escussi per suo conto, dichiaravano invece che lo stesso stava procedendo “sul marciapiede in direzione dell'incrocio accompagnando a mano la sua bicicletta fino all'arrivo dell'incrocio”.
Tale riscontro depone pertanto per l'obiettiva inattendibilità delle dichiarazioni rese da parte degli stessi testi, i quali, tra l'altro, nemmeno venivano rinvenuti sui luoghi del sinistro da parte degli agenti della Polizia Locale. Né risulta in altro modo giustificabile l'omessa indicazione, da parte dell'odierno appellante, della presenza di testimoni sul luogo del sinistro, non risultando pertanto in alcun modo meglio precisato come e per quali termini tale parte avesse avuto conoscenza del fatto che tali persone avessero assistito al sinistro.
Non risultano nemmeno meglio identificate le strisce pedonali sul cui attraversamento l'odierno appellante stava circolando: sotto tale profilo, infatti, lo stesso appellante dichiarava che stava percorrendo proprio la via Parini con direzione s. Anna, senza fare alcun riferimento al fatto che stesse circolando sul marciapiede. A nulla può rilevare l'attestazione del Comune di PA (SA) (prot.
n.84227/2019) in merito al fatto che nell'intersezione “tra via de Gasperi e via Parini esisteva la prescritta segnaletica orizzontale (strisce pedonali) anche se la stessa non è stata oggetto di ripasso nello stesso periodo temporale”. Ebbene, aldilà del fatto che tale documento veniva tardivamente prodotto oltre il termine delle preclusioni del primo grado di giudizio, deve rilevarsi che, come si è avuto modo di evidenziare, e a tutto voler concedere, nemmeno risultava in altro modo riscontrato che l'odierno appellante fosse stato investito sulle strisce pedonali – tra l'altro nemmeno rilevate dagli agenti intervenuti sul posto.
Per altro verso, deve rilevarsi pure che i danni riportati dalla bicicletta appaiono pienamente compatibili con la dinamica così accertata, tenuto conto, come detto, della velocità dell'autovettura, nonché di quella della bicicletta.
Risulta pertanto senz'altro maggiormente attendibile la ricostruzione offerta agli agenti intervenuti da parte della sig.ra conducente del veicolo, nonché da parte della teste , CP_1 Testimone_3
trasportata sul veicolo investitore, la cui presenza era accertata da parte dei predetti agenti.
Pertanto, gli elementi di prova in atti depongono senz'altro per il fatto che il sig. stava Pt_1 conducendo la propria bicicletta, percorrendo la via Parini contromano e attraversando l'incrocio tra via Parini e via De Gasperi, quando impattava con il veicolo della controparte. Nell'attraversamento dell'intersezione, infatti, il veicolo Peugeot, svoltando a sinistra, nella direzione di provenienza dell'appellante, andava ad impattare contro la bicicletta. Sotto tale specifico profilo, quindi, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, abbia natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061). Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass.
Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Nel caso di specie, se è vero che non risultavano tracce di frenata, né risulta obiettivamente provato che la stessa conducente del veicolo investitore stesse circolando ad una velocità adeguata in corrispondenza dell'intersezione, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 285/1992, deve parimenti rilevarsi l'abnormità della condotta del ciclista che, in prossimità di un'intersezione, circolava contromano.
Sotto tale profilo, risultano adeguatamente motivate le ragioni per le quali veniva accertato il concorso di responsabilità nelle percentuali quantificate nella sentenza impugnata;
né risultano dedotte significative doglianze atte piuttosto a riscontrare una diversa rivalutazione del contributo causale delle parti nella verificazione del sinistro.
Ne consegue, pertanto, la condivisibilità della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione.
Quanto alle conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale patite dall'appellante occorre evidenziare quanto segue.
Sotto tale profilo, l'ausiliario del giudice evidenziava che l'odierno appellante aveva riportato all'esito del sinistro: “politrauma con plurime contusioni - contusione al cranio, al bacino e al rachide cervicale e lombo-sacrale”; non erano riportate menomazioni funzionali tendineo-articolari.
Per contro, non era possibile ritenere che la condizione di “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” riscontrata in capo all'appellante fosse in alcun modo riconducibile al sinistro per cui è causa, quanto piuttosto ad una condizione patologica già sussistente al momento dell'incidente. Sul punto, devono senz'altro richiamarsi le condivisibili valutazioni effettuate da parte dell'ausiliario del giudice (cfr. pagg. 19 e ss. dell'elaborato peritale). Tra l'altro, a riscontro di tale accertamento deve rilevarsi che le relazioni degli esami TC del cranio non rilevavano nulla di significativo quanto alle lesioni ossee e per lesioni cerebrali, in particolare con riguardo alle aree deputate all'apparato uditivo. Inoltre, non venivano prodotti i radiogrammi attinenti egli esami TC del cranio, nonostante gli inviti rivolti dall'ausiliario del giudice nei confronti dell'appellante.
Sotto tale profilo, infatti, l'ausiliario del giudice rilevava che l'ipoacusia improvvisa può avere anche genesi traumatica in assenza di lesioni ossee alla base del cranio, sempre che la stessa sia avvertita dal soggetto nell'immediatezza dell'evento ovvero entro tre giorni dallo stesso. Nel caso di specie, alcuno specifico riferimento veniva effettuato da parte dei sanitari del Pronto Soccorso nell'immediatezza delle prime cure, né tantomeno veniva riferita dall'appellante una tale sintomatologia. L'appellante ricorreva all'osservazione di specialista in neurologia a distanza di circa ventidue giorni dall'evento lesivo. Inoltre, l'odierno appellante non riportava acufeni come pure sarebbe stato ragionevole attendersi laddove la genesi dell'ipoacusia fosse stata traumatica. Infine, come si è già avuto modo di rilevare, non erano prodotti in atti l'esame TC a strato sottile delle rocche petrose e l'elettro-cocleo-grafia. Inoltre, tale tipologia di deficit uditivo, tendente alla regressione per la progressiva formazione di tessuto cicatriziale secondario all'emorragia endo-labirintica, nel caso di specie si presentava invece in miglioramento (esame del 27.3.2023). Infine, l'esame audiometrico espletato nel corso dell'iter clinico, così come quello effettuato nel corso degli accertamenti tecnici deponevano piuttosto per il riscontro della sussistenza di una situazione di “ipoacusia neurosensoriale” già in epoca precedente al sinistro.
Tali valutazioni, logiche e condivisibili, devono senz'altro condividersi in questa sede;
né venivano dedotti significativi elementi di segno contrario atti, per contro a riscontrare una diversa valutazione di tale fattispecie. Più in particolare, le osservazioni dedotte per conto dell'appellante non appaiono in alcun modo obiettivamente idonee a riscontrare la sussistenza dei presupposti per una rivalutazione del caso clinico in esame, dovendosi integralmente richiamare le condivisibili repliche effettuate da parte dell'ausiliario del giudice sul punto (cfr. pagg. 26 e ss.).
Ebbene, sulla base della quantificazione operata dal C.T.U., dott. le cui Persona_1
conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, il danno biologico temporaneo subito dall'appellante poteva essere calcolato come di seguito indicato: dieci giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 75%; 20 gg. di I.T.P. mediamente valutabile al 50%; venti giorni di I.T.P. mediamente valutabile al 25%.
Era invece da escludere la sussistenza del danno biologico permanente.
Né, a fronte della specifica motivazione così dedotta da parte dell'ausiliario del giudice, possono recepirsi le risultanze dell'elaborato di parte redatto per conto della Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in cui pure era riconosciuto un danno biologico del due percento: alcuna specifica motivazione veniva invero dedotta in quella sede, né erano prospettati significativi elementi di segno contrario atti a riscontrare l'incongruità della valutazione effettuata da parte dell'ausiliario del giudice. In merito alla quantificazione del danno biologico, sulla base della valutazione del CTU e con riferimento alle Tabelle delle micropermanenti aggiornate al D.M. 16/7/2024, il danno biologico temporaneo subito dal signor è quantificato come segue: Pt_1
• ITP di 10 gg mediamente valutabile al 75%= 414,30;
• ITP di 20 gg mediamente valutabile al 50%= 552,40;
• ITP di 20 gg mediamente valutabile al 25% = 276,20.
Viene pertanto in rilievo l'importo complessivo pari ad € 1.242,90; avuto riguardo alla decurtazione della percentuale del 70%, tenuto conto del contributo causale del danneggiato in merito alla verificazione del sinistro, si ottiene infine l'importo di € 372,60.
Non risultano inoltre in alcun modo allegati, prima ancora che provati, significativi elementi di prova volti a riscontrare i presupposti per l'ulteriore aumento di cui all'art. 139, III comma d.lgs. n.
209/2005, dovendosi senz'altro condividere la motivazione della sentenza di prime cure in parte qua.
Pertanto, tenuto conto dell'importo così riconosciuto in sede di sentenza di primo grado (€ 1.037,25) in favore dell'odierno appellante, non risulta in alcun modo provata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione di un danno maggiore in questa sede;
né risultano formulate specifiche impugnazioni incidentali dalle altre parti in merito alla corretta quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte dell'odierno appellante, così dovendosi confermare quanto già statuito nella sentenza impugnata.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti.
Spese di C.T.U. a definitivo carico dell'appellante.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata per conto della sig.ra (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 30.9.2021, n. 26545). CP_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei confronti Parte_1 della “Unipolsai Assicurazioni s.p.a.” e di avverso la sentenza n. 944/2019 emessa dal CP_1
Giudice di Pace di Eboli, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore della “Unipolsai Parte_1
Assicurazioni s.p.a.”, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) spese di C.T.U. a definitivo carico di parte appellante;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte della sig.ra CP_1
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, il 17.4.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato