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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6333 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21035/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1973, con il patrocinio dell'avv. SASSI MARIA LETIZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1972, con il patrocinio dell'avv. MACCARONI MANUELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 21.09.2002 con , precisando che dall'unione erano Controparte_1
nati i figli (11.06.2003) e (06.04.2006), e che con sentenza non Per_1 Persona_2
definitiva n. 19112/22 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva pertanto che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, che ciascun coniuge provvedesse 1 al proprio autonomo sostentamento, e che venisse determinato in euro 1.000,00 il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedeva che venisse determinato in euro 3.000,00 il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì che venisse disposto, a carico del marito, l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile pari ad euro 4.000,00 mensili.
Nelle more del procedimento, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.02.2025, pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, come di seguito indicato: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il
12/09/2002, tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emanata sentenza sui pubblici registri degli atti dello stato civile (anno 2022, atto n. 01026, parte 2, serie
A04), con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza alle seguenti condizioni: - la casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà CP_1
nella sua esclusiva disponibilità; - il sig. corrisponderà alla signora Pt_1 un assegno divorzile dell'importo di € 1.500,00 mensili da corrispondersi CP_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
- l'importo dell'assegno divorzile viene considerato al netto della tassazione per esso prevista, pertanto il sig. si farà carico della predetta Pt_1
tassazione, provvedendo a versare alla sig.ra previa esibizione ogni anno CP_1
della propria dichiarazione dei redditi, l'importo corrispondente agli oneri fiscali connessi all'incasso dell'assegno divorzile che la stessa dovrà versare, sempre in ragione ed in proporzione dell'assegno divorzile corrisposto in suo favore;
- il sig. continuerà a corrispondere l'importo concordato dell'assegno divorzile in Pt_1
favore della sig.ra anche nell'eventualità di un incremento del reddito CP_1
derivante dalla vendita o dall'affitto della casa di proprietà della stessa, anche in tal caso, il sig. provvederà a versare alla sig.ra previa esibizione Pt_1 CP_1
ogni anno della propria dichiarazione dei redditi, l'importo corrispondente alle
2 tasse che la stessa dovrà versare in ragione ed in proporzione dell'assegno divorzile corrisposto in suo favore escludendosi espressamente il pagamento da parte dell'ex coniuge di ogni importo conseguente ad altri diversi redditi Pt_1
della sig.ra - il sig. corrisponderà alla sig. l'assegno di CP_1 Pt_1 CP_1 mantenimento in favore dei figli e , di € 2000,00 ( € 1.000 per Per_1 Persona_2
ciascun figlio) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con adeguamento annuale secondo gli indici Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie;
- il sig. Pt_1
continuerà a provvedere al pagamento per l'intero dell'assicurazione medica in favore dei figli e e della sig.ra - il sig. Per_1 Persona_2 CP_1 Pt_1
provvederà ad intestare alla signora la proprietà dell'autovettura Mini, CP_1
tg. FX926NP e contribuirà alle spese occorrenti per la riparazione della stessa in corso di quantificazione a seguito del recente sinistro occorso;
- detti accordi cominceranno a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il presente processo. - spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
21035/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
21.09.2002 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n.
01026, parte 2, serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità all'accordo congiunto raggiunto dalle parti, integralmente riportato in parte motiva;
3 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21035/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/01/1973, con il patrocinio dell'avv. SASSI MARIA LETIZIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21/07/1972, con il patrocinio dell'avv. MACCARONI MANUELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 21.09.2002 con , precisando che dall'unione erano Controparte_1
nati i figli (11.06.2003) e (06.04.2006), e che con sentenza non Per_1 Persona_2
definitiva n. 19112/22 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva pertanto che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, che ciascun coniuge provvedesse 1 al proprio autonomo sostentamento, e che venisse determinato in euro 1.000,00 il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedeva che venisse determinato in euro 3.000,00 il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì che venisse disposto, a carico del marito, l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno divorzile pari ad euro 4.000,00 mensili.
Nelle more del procedimento, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
All'esito dell'udienza cartolare del 27.02.2025, pertanto, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, come di seguito indicato: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Roma il
12/09/2002, tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emanata sentenza sui pubblici registri degli atti dello stato civile (anno 2022, atto n. 01026, parte 2, serie
A04), con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza alle seguenti condizioni: - la casa familiare di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà CP_1
nella sua esclusiva disponibilità; - il sig. corrisponderà alla signora Pt_1 un assegno divorzile dell'importo di € 1.500,00 mensili da corrispondersi CP_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
- l'importo dell'assegno divorzile viene considerato al netto della tassazione per esso prevista, pertanto il sig. si farà carico della predetta Pt_1
tassazione, provvedendo a versare alla sig.ra previa esibizione ogni anno CP_1
della propria dichiarazione dei redditi, l'importo corrispondente agli oneri fiscali connessi all'incasso dell'assegno divorzile che la stessa dovrà versare, sempre in ragione ed in proporzione dell'assegno divorzile corrisposto in suo favore;
- il sig. continuerà a corrispondere l'importo concordato dell'assegno divorzile in Pt_1
favore della sig.ra anche nell'eventualità di un incremento del reddito CP_1
derivante dalla vendita o dall'affitto della casa di proprietà della stessa, anche in tal caso, il sig. provvederà a versare alla sig.ra previa esibizione Pt_1 CP_1
ogni anno della propria dichiarazione dei redditi, l'importo corrispondente alle
2 tasse che la stessa dovrà versare in ragione ed in proporzione dell'assegno divorzile corrisposto in suo favore escludendosi espressamente il pagamento da parte dell'ex coniuge di ogni importo conseguente ad altri diversi redditi Pt_1
della sig.ra - il sig. corrisponderà alla sig. l'assegno di CP_1 Pt_1 CP_1 mantenimento in favore dei figli e , di € 2000,00 ( € 1.000 per Per_1 Persona_2
ciascun figlio) entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con adeguamento annuale secondo gli indici Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie;
- il sig. Pt_1
continuerà a provvedere al pagamento per l'intero dell'assicurazione medica in favore dei figli e e della sig.ra - il sig. Per_1 Persona_2 CP_1 Pt_1
provvederà ad intestare alla signora la proprietà dell'autovettura Mini, CP_1
tg. FX926NP e contribuirà alle spese occorrenti per la riparazione della stessa in corso di quantificazione a seguito del recente sinistro occorso;
- detti accordi cominceranno a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il presente processo. - spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
21035/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
21.09.2002 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n.
01026, parte 2, serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità all'accordo congiunto raggiunto dalle parti, integralmente riportato in parte motiva;
3 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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