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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200002803300000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ST CA , residente a [...], assistita e difesa dall'avv.to Difensore_1, nel cui studio ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe c di complessivi euro
201,74, relativa a tassa automobilistica anno 2017, notificata il 17/10/2023, dalla Agenzia Entrate Riscossione sede di Siracusa.
La ricorrente deduce: 1) omessa notifica dell'atto presupposto;
2) intervenuta prescrizione della riscossione del credito azionato;
chiede l'annullamento della cartella pagamento con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione, non è costituita in giudizio;
La Regione Sicilia costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e chiede il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva:
Le doglianze di nullità della iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2017 per omessa notifica dell'atto di accertamento, sono prive di pregio e vanno rigettate. Per detta annualità la competenza della riscossione delle tasse automobilistiche è della Regione Siciliana che, - per effetto della Legge Ragionale
Siciliana N° 24 del 5 dicembre 2016, in Gazzetta Ufficiale Regionale N° 53 del 7/12/2016, all'art. 2 e 2/bis, - ha previsto la competenza della riscossione delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 12 DPR 602/73, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme non versate. L'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
Con il secondo motivo il contribuente si duole della maturata prescrizione triennale di cui all'art. 5 comma
51) D.L. n. 953/82, conv. in legge N° 53/1983; l'ente impositore invoca la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 68 comma 4/bis D.L. N° 18/2020. Il motivo è fondato ed il ricorso va accolto.
L'agente della riscossione ha notificato la cartella di pagamento 17/10/2023 ed il ruolo è stato consegnato all'agente della riscossione il 10/09/2020, nei termini di decadenza e prescrizione del tributo;
per effetto del richiamato comma 4/bis dell'art. 68 D.L. N. 18/2020, che prevedeva:
“”””Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis ………………….. sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.””””” il termine di prescrizione fu prorogato di 24 mesi, per cui il termine di prescrizione maturava il 31 dicembre
2022, la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente il 17/10/2023.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte Corte di Giustizia tributaria di primo grado sezione 5^ accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 200, con distrazione a favore del difensore costituito. Spese compensate per la Regione Sicilia.
Così deciso a Siracusa il 28 novembre 2025
Il Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200002803300000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ST CA , residente a [...], assistita e difesa dall'avv.to Difensore_1, nel cui studio ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe c di complessivi euro
201,74, relativa a tassa automobilistica anno 2017, notificata il 17/10/2023, dalla Agenzia Entrate Riscossione sede di Siracusa.
La ricorrente deduce: 1) omessa notifica dell'atto presupposto;
2) intervenuta prescrizione della riscossione del credito azionato;
chiede l'annullamento della cartella pagamento con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione, non è costituita in giudizio;
La Regione Sicilia costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e chiede il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva:
Le doglianze di nullità della iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2017 per omessa notifica dell'atto di accertamento, sono prive di pregio e vanno rigettate. Per detta annualità la competenza della riscossione delle tasse automobilistiche è della Regione Siciliana che, - per effetto della Legge Ragionale
Siciliana N° 24 del 5 dicembre 2016, in Gazzetta Ufficiale Regionale N° 53 del 7/12/2016, all'art. 2 e 2/bis, - ha previsto la competenza della riscossione delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 12 DPR 602/73, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme non versate. L'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.
Con il secondo motivo il contribuente si duole della maturata prescrizione triennale di cui all'art. 5 comma
51) D.L. n. 953/82, conv. in legge N° 53/1983; l'ente impositore invoca la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 68 comma 4/bis D.L. N° 18/2020. Il motivo è fondato ed il ricorso va accolto.
L'agente della riscossione ha notificato la cartella di pagamento 17/10/2023 ed il ruolo è stato consegnato all'agente della riscossione il 10/09/2020, nei termini di decadenza e prescrizione del tributo;
per effetto del richiamato comma 4/bis dell'art. 68 D.L. N. 18/2020, che prevedeva:
“”””Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis ………………….. sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.””””” il termine di prescrizione fu prorogato di 24 mesi, per cui il termine di prescrizione maturava il 31 dicembre
2022, la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente il 17/10/2023.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte Corte di Giustizia tributaria di primo grado sezione 5^ accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 200, con distrazione a favore del difensore costituito. Spese compensate per la Regione Sicilia.
Così deciso a Siracusa il 28 novembre 2025
Il Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO