Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 341
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    Le doglianze di nullità della iscrizione a ruolo per omessa notifica dell'atto di accertamento sono prive di pregio e vanno rigettate. Per detta annualità la competenza della riscossione delle tasse automobilistiche è della Regione Siciliana che, per effetto della Legge Regionale Siciliana N° 24 del 5 dicembre 2016, ha previsto la competenza della riscossione delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 12 DPR 602/73, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme non versate. L'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il motivo è fondato. Per effetto del comma 4/bis dell'art. 68 D.L. N. 18/2020, che prevedeva la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione, il termine di prescrizione maturava il 31 dicembre 2022. La cartella di pagamento è stata notificata al contribuente il 17/10/2023, oltre tale termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 341
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 341
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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