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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2299/2023 promossa da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. SIMONE PISTELLI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. ENRICO Controparte_1 P.IVA_2
PANICUCCI (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 1194/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
18/04/2023
CONCLUSIONI
In data 14/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 32 Per la parte appellante
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 1194/2023 del Tribunale di Firenze depositata in data 20 aprile 2023 nella causa RG. n.5807/2020, accogliere le conclusioni proposte da in primo grado, Parte_1
e quindi affinchè la Corte di Appello di Firenze, accertato il diritto di
[...]
di escutere le garanzie per i titoli e le causali di cui in Parte_2 premessa, voglia condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, al pagamento, a favore di , della Parte_1 somma di euro 1.182.563,82, di cui euro 57.470,30 per la posizione New Track s.r.l., di cui euro 128.765,75 per la posizione di cui euro 233.369,85 CP_2 per la posizione p.a., di cui euro 2.705,05 per la posizione Emmebi CP_3
Smart Yard s.p.a., di cui euro 53.701,13 per la posizione Embal s.r.l., di cui euro 113.798,35 per la posizione Power Center s.p.a., di cui euro 84.369,83 per la posizione CI AN s.r.l., di cui euro 87.804,35 per la posizione Giorgini Silvano s.r.l.; di cui euro 168.381,29 per la posizione IN s.r.l., di cui euro 36.450,34 per la posizione LS s.r.l., di cui euro 49.447,28 per la posizione Photo Professional di , di cui euro 166.300,30 per la posizione Controparte_4 [...]
oltre interessi successivi fino al saldo, o alla diversa somma che sarà CP_5 ritenuta di giustizia. Con rigetto delle deduzioni, conclusioni ed eccezioni, ivi compresa l'eccezione di compensazione sollevata in merito alla posizione
[...]
di . CP_5 Controparte_1
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte:
- respingere l'appello proposto da e le Parte_3 domande ivi contenute per i motivi dedotti;
- in accoglimento dell'appello incidentale, accertata e dichiarata l'intervenuta de- cadenza e/o inefficacia anche delle garanzie relative alle posizioni CI AN Srl, IN Srl e LS Srl, per tutti i motivi dedotti, voglia riformare il capo della sentenza impugnata che, in parziale accoglimento della domanda attorea, con- danna al pagamento di € 247.219,60 oltre interessi legali decorrenti CP dalla data di escussione ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_6
neppure per le indicate posizioni;
[...]
pagina 2 di 32 - in ipotesi denegata di accoglimento della domanda della attrice in merito Pt_4 alla posizione garantita accertato il diritto al risarcimento del danno CP_5 subito da per effetto della inefficacia della controgaranzia del Fondo CP
Centrale, dichiarare legittima l'eccezione di compensazione sollevata da
[...]
e per l'effetto ridurre l'importo da questa dovuto alla attrice in misura CP corrispondente;
- in ogni caso con condanna al rimborso in favore di delle spese Controparte_1 processuali e dei compensi professionali del primo e del secondo grado da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre accessori ed oltre al rimborso for- fettario delle spese generali;
- in ipotesi denegata di mancato accoglimento del primo motivo di appello inci- dentale proposto, ed in accoglimento del secondo, in riforma del capo della sen- tenza del primo grado relativo alle spese di lite, condannare l'attrice al rimborso delle spese processuali del primo grado ponendole almeno in misura prevalente a suo carico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1194/2023 pubblicata il 18/04/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- In parziale accoglimento della domanda condanna al Controparte_1 pagamento in favore della attrice della somma di euro 247.219,90, oltre interessi legali dalla data di escussione delle garanzie al saldo;
- Rigetta per il resto;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda presentata da
[...] volta a sentir accertare il proprio diritto di escutere Parte_1 le garanzie addotte e sentir condannare, di conseguenza, la convenuta
[...] al pagamento, in proprio favore, della somma di € 1.182.563,82, CP
o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi successivi fino al saldo.
A sostegno della domanda, l'attrice aveva esposto di aver concesso a diverse pagina 3 di 32 imprese, n. 12 finanziamenti, in forma di mutuo chirografario, assistiti da garanzia a prima richiesta rilasciata da , che a tanto si era CP impegnata a seguito della concessione di finanziamenti previsti dalla Regione
Toscana, con i Decreti Dirigenziali nn. 265/2009 e 266/2009, destinati all'attuazione di interventi di garanzia per la liquidità delle piccole e medie imprese.
si era costituita in giudizio, resistendo alla domanda attorea, CP chiedendone l'integrale rigetto ed eccependo la decadenza di Parte_1 dalle garanzie escusse, per mancato rispetto dei termini previsti nei regolamenti approvati con i predetti D.D. e, comunque, la sopravvenuta inefficacia della garanzia stessa.
Nello specifico, non sarebbero stati rispettati i termini previsti:
- dall'art. 21, comma 6 del regolamento approvato con D.D. n. 266/2009
(relativo alle c.d. garanzie su fondi pubblici);
- dell'art. 20, comma 6 del regolamento approvato con D.D. n. 265/2009
(relativo alle c.d. garanzie su fondi pubblici);
- dell'art. 18, comma 5 della Convenzione sottoscritta il 12.03.2008, tra
[...]
e delle banche di credito cooperativo (relativo alle CP Controparte_7
c.d. garanzie sul patrimonio di ). CP
aveva replicato, sul punto, sostenendo: Parte_1
- che tali disposizioni non prevedessero la sanzione dell'inefficacia o della decadenza della garanzia per il mancato rispetto dei termini e che, se anche questi ultimi avessero dovuto ritenersi apposti a pena di decadenza, le stesse disposizioni si sarebbero poste in contrasto con l'art. 2965 c.c.;
- di aver, al contrario, tempestivamente trasmesso a la propria CP intenzione di attivare le garanzie, mediante comunicazioni da considerarsi idonee pagina 4 di 32 a tal fine, secondo buona fede.
A fronte dell'accoglimento parziale delle sue domande, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1
o CCC o anche APPELLANTE) ha quindi convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello (di seguito solo Controparte_1 [...]
o FT o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta CP sentenza chiedendone la riforma:
1. nel capo in cui ha deciso a favore di una pretesa decadenza dalle garanzie prestate per il mancato rispetto dei termini di cui (a1) all' art. 21 comma 6 del regolamento approvato con il Decreto Dirigenziale n. 266/2009, di cui (a2) all'art.
20 comma 6 del Decreto Dirigenziale n. 265/2009, di cui (a3) all'art. 18 comma 5 che la sentenza ha ritenuto a pena di decadenza;
2. nel capo in cui ha deciso che non avrebbe rispettato, in punto Parte_1 di fatto, i termini;
3. nel capo in cui ha affermato la inefficacia della garanzia per il presunto mancato rispetto dei termini di cui all'art. 7 del Regolamento allegato al Decreto
Dirigenziale n.3901 del 16 luglio 2014 per la posizione Controparte_5
4. nella parte in cui ha ritenuto inefficace la garanzia prestata per Photo
Professional di . Controparte_4
Per tali ragioni l'APPELLANTE ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, l'APPELLATA nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, proponendo, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato nulla, a norma dell'art. 2965 c.c., la previsione dell'art. 18 comma 5 della convenzione del 12 marzo 2008 (ratione temporis), e per l'effetto ha con-dannato al Controparte_1 pagamento, in adempimento dell'obbligo di garanzia assunto, delle somme di €
pagina 5 di 32 42.387,97 quanto alla posizione CI AN Srl, € 168.381,29 quanto alla posizione IN Srl, € 36.450,34 quanto alla posizione LS Srl;
per un totale dunque di € 247.219,60, oltre interessi legali dalla data di escussione delle garanzie al saldo;
2. Erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
In data 14.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza appellata per Parte_1 avere il primo giudice ritenuto maturata la decadenza delle garanzie prestate da
, in ragione del mancato rispetto dei termini previsti: CP
- dall'art. 21, comma 6 del regolamento approvato con D.D. n. 266/2009;
- dell'art. 20, comma 6 del regolamento approvato con D.D. n. 265/2009;
- dell'art. 18, comma 5 della Convenzione sottoscritta, nel 12/03/2008, tra e delle banche di credito cooperativo. CP Controparte_7
L'APPELLANTE, in relazione ai termini previsti nei Decreti Dirigenziali afferma che:
- perché un termine possa ritenersi posto a pena decadenza, ciò debba essere espressamente previsto da una specifica previsione normativa o negoziale e che, in ogni caso, non vi sarebbero ragioni per ritenere tali i termini in rilievo, non pagina 6 di 32 essendo ravvisabile alcuna necessità obiettiva che giustifichi tale soluzione, né una simile conclusione potrebbe desumersi dalla ratio sottesa all'intervento di sostegno disposto;
- d'altro canto, nei Regolamenti sarebbe possibile ravvisare altri termini espressamente previsti a pena di decadenza, al contrario di quelli in rilievo (indice che, in mancanza di diversa indicazione, non sarebbe possibile concludere per la perentorietà degli stessi);
- i termini in questione, anche laddove intesi come ordinatori, conserverebbero rilevanti funzioni (ad esempio, fondando profili di responsabilità disciplinare o risarcitoria);
- sarebbe errato ravvisare nella natura decadenziale del termine un presidio per consentire a un più agevole recupero del credito dai soggetti CP finanziati, in quanto la normativa regolamentare e della Convenzione demanderebbero alla sola banca finanziatrice l'attuazione delle operazioni di recupero ed, in secondo luogo, il termine di attivazione della garanzia da parte della banca non avrebbe a che vedere con la finalità di incrementare le possibilità di recupero delle somme versate;
- il ritardo nella comunicazione a deriverebbe da una condotta CP improntata a buona fede ed a vantaggio di quest'ultima, avendo Parte_5 provveduto ad avviare azioni di recupero giudiziale dei crediti ed avendo ritenuto opportuno verificare la possibilità di conseguire pagamenti quantomeno parziali, diminuendo la somma che sarebbe stata richiesta a;
CP
- non sarebbe possibile attribuire, ai successivi D.D. emessi, un valore interpretativo in ordine alla qualificazione dei termini come decadenziali.
Con riferimento, poi, al mancato rispetto del termine di cui all'art. 6 della
Convenzione del 12/3/2018, CCC sostiene che anch'esso non possa ritenersi stabilito a pena di decadenza, in quanto:
pagina 7 di 32 - non sarebbe, allo stesso modo, rinvenibile alcuna espressa qualificazione del termine come decadenziale e dovendosi la Convenzione, alla luce dell'art. 1362
c.c., interpretare nel senso opposto, valorizzando - sul piano letterale - la mancata previsione espressa della natura decadenziale del termine – pur a fronte di diversi termini espressamente previsti, invece, nella medesima Convenzione, a pena di decadenza - e non potendosi al contempo affermare che la “comune intenzione delle parti” condurrebbe a tale conclusione;
- tale disposizione avrebbe un contenuto “indeterminato ed improprio”, riconducendo genericamente la sanzione dell'”inefficacia” ad ogni inadempimento degli “obblighi della convenzione” non meglio precisati ed avrebbe d'altro canto,
l'effetto di delimitare eccessivamente l'oggetto del contratto, potenzialmente privandolo di utilità pratica per il garantito e rendendolo, di conseguenza, nullo per difetto di causa.
evidenzia, altresì, che la previsione dei termini, a pena di Parte_1 decadenza, si porrebbe in contrasto con la qualificazione delle garanzie come “a prima richiesta”, richiamando a sostegno della propria tesi l'Ordinanza della S.C.
n. 16636/2022.
replica alla censura esposta: CP
- richiamando la disciplina pubblicistica predisposta nella regolamentazione delle modalità di impiego dei fondi, da essa meramente gestiti, destinati a dare copertura alle garanzie di cui a causa;
- evidenziando che , in quanto firmataria del protocollo Parte_1
d'intesa con la Regione Toscana, si sarebbe obbligata al rispetto delle norme regolamentari approvate in esecuzione delle delibere nn. 1027/2009 e
1086/2008, che prevedono l'assoggettamento delle somme gestite da
[...] alle previsioni stabilite nei provvedimenti e nei regolamenti attuativi CP approvati con specifico atto (e destinate, di conseguenza, ad integrare la pagina 8 di 32 disciplina negoziale, senza poter essere derogate dalle parti in ragione degli interessi pubblici perseguiti);
- esponendo che, anche con riferimento alla controgaranzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'art. 2, co. 100, lett. a della L.
23/12/1996 n. 662, le condizioni di accesso ed efficacia sono disciplinate da disposizioni operative approvate con decreto ministeriale ed essendo stati, in tal sede, richiamati i termini richiesti dalle disposizioni operative del fondo centrale - da intendersi posti a pena di inefficacia o decadenza della
contro
-garanzia;
- ribadendo che il carattere decadenziale dei termini discenderebbe dalla natura della garanzia e dalle finalità pubblicistiche da essa assolte (richiamando, sul punto, molteplici pronunce giurisprudenziali), dall'essersi succeduti interventi regolamentari modificativi dei termini (che non si sarebbero resi necessari in presenza di termini meramente ordinatori).
Ciò posto, il Collegio rileva che occorre, preliminarmente, vagliare l'incidenza delle fonti regolamentari richiamate sui rapporti oggetto di causa.
A differenza di quanto sostenuto da , i regolamenti in rilievo - Parte_1
l'uno (il D.D. 265/09) per gli investimenti e l'altro (il D.D. 266/09) per la liquidità
- integrano i contratti inter partes conclusi in forza della Convenzione stipulata dalla stessa APPELLANTE con la Regione Toscana in data 12.03.2008, per cui non
è, a riguardo, sostenibile che le fonti regolamentari richiamate possano operare soltanto nella fase genetica dei rapporti, e non anche in quella esecutiva, al contrario delineando un impianto vincolante atto a conformarne anche, e soprattutto, la dimensione sostanziale, nell'ottica del perseguimento di interessi pubblici.
, difatti, si occupa della gestione di fondi stanziati dalla Regione CP
Toscana per interventi di garanzia a sostegno delle PMI;
la natura pubblicistica di tali fondi ne implica l'assoggettamento alla disciplina dei Decreti Dirigenziali
pagina 9 di 32 chiamati a regolarne l'erogazione e che si inseriscono, integrandolo, nel regolamento negoziale pattuito tra le parti.
Chiarito tale primo aspetto occorre, dunque, indagare la natura dei termini in questione, riportandosi di seguito il contenuto delle clausole dei Regolamenti e della Convenzione qui d'interesse:
a) art. 21, comma 6 del Regolamento approvato con D.D. n. 266/2009:
b) Art. 20, comma 6 del Regolamento approvato con D.D. n. 265/2009:
pagina 10 di 32 c) Art. 18, comma 5 della Convenzione sottoscritta, nel 12/3/2008, tra
[...]
e Federazione Toscana delle banche di credito cooperativo. CP
Il Collegio ritiene, sul punto, che i termini in esame siano da qualificarsi come decadenziali.
In forza del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (confermato, da ultimo, in Cass. S.U. Sent. n. 3760 del 12/2/2024), la natura del termine, in assenza di espressa indicazione operata dalle parti, può essere desunta dalla funzione che sia destinato ad assolvere. Si legge espressamente in tale pronuncia che “la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure
pagina 11 di 32 implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta”.
L'impiego di fondi pubblici impone oculatezza nell'erogazione delle risorse e presuppone l'attuazione di una disciplina puntuale che ne regolamenti la fruizione, garantendone la sana e prudente gestione.
Nel caso di specie, può ritenersi che i termini previsti dagli artt. 20, 21 dei richiamati D.D. rispondano a molteplici funzioni:
- cristallizzare l'esposizione di , da quantificarsi decorsi 60 giorni CP dalla data dell'intimazione di pagamento;
- incentivare l'assunzione, da parte dell'istituto di credito, di un approccio attivo e prioritario nel recupero del credito – potenzialmente non essendo a ciò stimolato, in assenza di termini serrati, in ragione della natura della garanzia “a prima richiesta” - ancorché l'operazione di recupero resti comunque a suo carico;
- diminuire il rischio del consolidarsi dell'inadempimento nel corso del tempo, nell'inerzia del soggetto incaricato del recupero del credito;
- consentire una gestione delle risorse pubbliche maggiormente prevedibile, limitando l'arco temporale entro il quale possano essere incise dall'attivazione della garanzia.
La disciplina riconduce il decorso dei termini previsti al fatto del mero inadempimento della PMI, negozialmente individuato nell'inadempimento del pagamento anche di una singola rata: verificatosi tale fatto, la è dunque Pt_4 chiamata a rispettare un preciso iter scandito dalla normativa nel perseguire l'escussione della garanzia.
Ciò in quanto, come già affermato da questa stessa Corte di merito, con sentenza n. 2164/2021 pubblicata il 10/11/2021, “la ratio della previsione è all'evidenza quella di consentire a , incaricata di utilizzare fondi pubblici per CP aiutare le PMI ad ottenere i finanziamenti dalle banche, di limitare i propri interventi di garanzia ai casi in cui sia passato poco tempo dall'inadempimento del
pagina 12 di 32 debitore e dunque possano sussistere ancora concrete possibilità di recupero ex post delle somme da versare, a prima richiesta, alle banche finanziatrici, posto che l'art. 22 del Regolamento prevede che “a seguito della CP liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme pagate ai sensi dell'art. 1203 cc”.
Laddove i termini indicati non dovessero ritenersi connotati da perentorietà, invece, non consentirebbero di perseguire incisivamente le finalità ad essi retrostanti pur conservando, anche in tal caso, un certo rilievo (ai fini, ad esempio, dei profili di responsabilità ascrivibili al soggetto finanziatore).
Se i termini fossero da intendersi meramente ordinatori, d'altro canto, non sarebbero emerse le ripetute esigenze di rimodulazione soddisfatte dai vari D.D. succedutisi sul punto: il reiterarsi degli interventi regolamentari riscontrati, seppure non qualificabile, di per sé, come indice incontrovertibile della natura decadenziale delle scadenze previste, nondimeno concorre ad avvalorarne la natura indicata, consentendo, in ultima analisi, di pervenire a tale conclusione alla luce del quadro complessivo riscontrato.
La puntuale previsione di tali termini preclude, dunque, a , ogni Parte_1 valutazione in ordine all'asserita opportunità di concedere all'impresa finanziata maggior flessibilità nel rientro, ancorché una simile strategia di recupero possa, ex post, potenzialmente rivelarsi più vantaggiosa anche nell'ottica del garante.
La natura pubblicistica delle risorse in gioco, d'altro canto, giustifica una precisa predeterminazione delle possibilità di utilizzo delle stesse, privando il finanziatore di ampi margini di flessibilità nell'attuazione della procedura di recupero (che d'altro canto dovrà essere avviata, per non incorrere nella decadenza della garanzia, anche a fronte di un inadempimento di scarsa importanza).
L'escussione della garanzia avrebbe potuto, poi, avvenire parallelamente rispetto allo svolgimento delle operazioni di recupero del credito (cui la banca sarebbe stata, in ogni caso, tenuta anche successivamente alla liquidazione della garanzia pagina 13 di 32 in suo favore), per come espressamente disposto nei regolamenti richiamati (Cfr. art. 23 co. 1 D.D. 266/2009; dello stesso tenore art. 22, co. 1 D.D. 265/2009).
La qualificazione dei termini oggetto di causa come posti a pena di decadenza non contrasta, poi, con la natura della “garanzia a prima richiesta”. Un simile attrito, ravvisabile in presenza di termini previsti ex lege – con riferimento, ad esempio, al termine di mesi 6 di cui all'art. 1957 c.c. - non può ravvisarsi in presenza di termini negozialmente stabiliti dalle parti come nel caso di specie (alla luce, come in precedenza affermato, dell'integrazione del regolamento contrattuale ad opera delle fonti regolamentari richiamate).
La sentenza gravata deve dunque trovare, sul punto, integrale conferma.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo d'appello, si duole del fatto che il Tribunale Parte_1 abbia ritenuto che le comunicazioni da essa inviate a non fossero CP qualificabili quali valide richieste di escussione delle garanzie, deducendone il mancato rispetto dei termini previsti, sostenendo che, al contrario, tali comunicazioni sarebbe state finalizzate all'attivazione della garanzia e che, alla luce del tenore letterale delle stesse, ciò non avrebbe potuto che essere chiaro per . CP
afferma, altresì, che non tutte le comunicazioni sarebbero state Parte_1 trasmesse prima del decorso dei due mesi rispetto all'invio dell'intimazione di pagamento e rileva, poi, che il termine del sessantesimo giorno dall'intimazione al debitore rileverebbe non già ai fini dell'efficacia dell'attivazione della garanzia, ma ai soli fini del calcolo della somma da liquidare (come sarebbe desumibile da art. 21 c.7 DD n.265/09; art. 20 c. 7 DD n. 266/09 e art. 18 c.7 Convenzione 12 marzo 2008) e che, d'altro canto, il tenore letterale di tali comunicazioni consentirebbe di ritener formulata la richiesta di attivazione anche per fatti concludenti.
pagina 14 di 32 CCC contesta, poi, a di aver tenuto un comportamento contrario a CP buona fede, avendo indotto in essa APPELLANTE l'affidamento sulle intenzioni di adempiere le garanzie e ponendo in essere condotte dilatorie.
replica, sul punto, affermando la correttezza della sentenza CP impugnata, atteso che con riferimento alle posizioni creditizie oggetto di causa, risulta correttamente affermato il mancato rispetto dei termini di decadenza da parte di , non potendo equipararsi la mera comunicazione Parte_1 dell'intimazione di pagamento alla richiesta di escussione e, comunque, nella fattispecie, la richiesta di escussione non presenterebbe l'oggetto richiesto, di talché l'obbligazione garantita si sarebbe consolidata al sessantesimo giorno dall'intimazione di pagamento.
La censura è priva di pregio.
Le comunicazioni addotte sono quelle risultanti nei Doc. 17, 8, 29, 38, 46, 56, 66,
74, 104.
Ebbene, le comunicazioni di cui ai Docc. 17, 29, 38, 66 e 74 aventi ad oggetto l'avvenuta costituzione in mora con riferimento alle posizioni “ , “SIMTEX CP_2
SPA”, “EMMEBI SMART YARD SRL”, “COCCI STEFANO SRL”, “GIORGINI SILVANO
SRL” valgono quali comunicazioni di imminente avvio delle operazioni di recupero del credito:
pagina 15 di 32 Le comunicazioni di cui ai Docc. 8 e 46 - aventi ad oggetto l'intimazione di pagamento relativa alle posizioni “NEW TRACK SRL IN LIQUIDAZIONE”, “EMBAL
SRL IN LIQUIDAZIONE” - risultano trasmesse ai garanti per conoscenza:
La comunicazione di cui al Doc. 56, relativa alla posizione “POWER CENTER
S.P.A.”, ha ad oggetto la segnalazione a sofferenza della stessa:
La comunicazione di cui al Doc. 104, avente ad oggetto la posizione “PHOTO
PROFESSIONAL di FERRAGINA CLAUDIO D.I.”, consiste nella trasmissione di ulteriori comunicazioni di trasmissione in mora e contiene il seguente invito:
pagina 16 di 32 Ad avviso del Collegio, tali comunicazioni non possono essere qualificate alla stregua di valide richieste di escussione della garanzia.
Le modalità di attivazione della garanzia de qua sono descritte puntualmente dalle fonti regolamentari applicabili ai contratti per cui è lite.
Nello specifico, l'iter previsto prevede molteplici passaggi, scanditi da termini precisamente individuati:
- la trasmissione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'intimazione di pagamento al soggetto finanziato, entro il termine di 18 mesi
(e poi di 12 in forza del D.D. 6200 del 04.12.2009 che ha modificato sul punto l'art. 21 comma 2 del D.D. 266/09) dall'inadempimento del medesimo;
- l'attivazione della garanzia, da comunicare a , mediante CP raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di mesi 4 dalla trasmissione della sopra indicata intimazione di pagamento.
Ulteriormente, la comunicazione avente ad oggetto l'attivazione della garanzia deve rispondere, in applicazione dei D.D. n. 265 e 266 del 2009, a precisi requisiti non soltanto formali, ma anche contenutistici, dovendo essere corredata da:
• Copia della delibera di concessione del finanziamento;
• Copia del contratto di finanziamento o del titolo esecutivo, in caso di cambiale agraria;
• Copia dell'atto di erogazione;
• Copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
pagina 17 di 32 • Dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti, la data di inadempimento, la data di avvio delle procedure di recupero del credito, con indicazioni degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate, l'ammontare dell'esposizione, rilevato al 60° giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
Giova richiamare, come precedente di merito conforme, ex art. 118 disp. att.
c.p.c., ancora un volta la sentenza di questa Corte sopra citata, emessa anch'essa in una causa tra e nella quale si legge che […] Parte_1 CP
“l'art. 23 del Regolamento consente di ritenere che avrebbe ben Parte_1 potuto escutere la garanzia nel termine di 4 mesi prescritto e parallelamente portare avanti l'azione di recupero del credito, perché a tale azione di recupero la banca sarebbe stata in ogni caso tenuta, anche nell'ipotesi in cui CP avesse già liquidato la garanzia in suo favore, salvo contraria volontà di
[...]
stessa;
infatti detta norma prevede che sia il soggetto finanziatore che CP ha ricevuto la garanzia a dover portare avanti l'azione di recupero del credito nei confronti del mutuatario inadempiente, in nome e per conto di , che CP rimane il soggetto “titolare del credito da recuperare”, salvo che non CP abbia comunicato alla banca la volontà di procedere in nome proprio alle azioni di recupero entro il tassativo termine di 10 gg. dalla data di escussione della garanzia. Quanto appena detto consente anche di respingere l'ulteriore argomentazione difensiva di secondo la quale in relazione a tutti i Parte_1 finanziamenti oggetto di causa sarebbero state inviate tempestivamente a
[...]
comunicazioni da ritenersi equipollenti alla formale attivazione della CP garanzia ai sensi dell'art. 21 del Regolamento”.
pagina 18 di 32 Inoltre, ancorché, in relazione ad alcune posizioni creditizie, non risulti in ogni caso rispettato il termine relativo all'intimazione di pagamento al soggetto finanziato, occorre complessivamente rilevare come i connotati delle fattispecie oggetto di causa non consentano, in ultima analisi, di ritenere le comunicazioni addotte come equipollenti a formali escussioni della garanzia.
Ad avviso del Collegio, sul punto, emergono molteplici elementi a ciò ostativi e segnatamente:
- la stretta previsione dei requisiti contenutistici di cui sopra, rispondendo alle medesime esigenze di controllo, ponderazione e verifica sottese alla gestione di finanze pubbliche, varrebbe di per sé a restringere in modo rilevante i margini entro i quali la mancata conformità ad essi delle comunicazioni trasmesse sarebbe colmabile mediante un'interpretazione, da condursi secondo i canoni della buona fede, della complessiva condotta del soggetto finanziatore;
- l'oggetto stesso dell'obbligazione di garanzia gravante su , CP
d'altro canto, è quantitativamente determinato secondo le scadenze indicate, depositarie, pertanto, di un ruolo sostanziale nell'individuazione della somma che dovrà essere corrisposta;
- l'inadeguatezza del tenore delle comunicazioni eccepite, in particolar modo con riferimento a quelle espressamente inviate per “mera conoscenza”, a veicolare la dedotta formale escussione della garanzia.
La Sentenza appellata è, dunque, esente da censure sul punto e per questo va confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo d'appello critica la sentenza gravata per aver Parte_1 affermato l'inefficacia della garanzia per il presunto mancato rispetto dei termini pagina 19 di 32 di cui all'art. 7 del Regolamento allegato al Decreto Dirigenziale n.3901 del 16 luglio 2014 per la posizione “ . CP_5
Nel caso di specie il Tribunale, rilevando la presenza del termine di 12 mesi dalla data dell'inadempimento entro il quale avrebbero dovuto essere avviate le procedure di recupero, ne rinviene il superamento, avendo, , Parte_1 presentato istanza di ammissione al passivo in data successiva e segnatamente nel marzo 2018, a fronte del fallimento dichiarato con sentenza depositata in data
01.06.2017.
L'APPELLANTE sostiene, sul punto, che:
- la previsione contestata debba ritenersi priva di causa, atteso che la pretesa che essa presentasse istanza di ammissione al passivo entro 12 mesi dall'inadempimento sarebbe priva di una concreta funzione economico- individuale, ove rapportata allo specifico contesto del deposito dell'istanza predetta (in quanto, in caso di tardivo deposito dell'istanza di fallimento,
[...] avrebbe comunque potuto agire contro essa invocando CP Parte_1 gli ordinari criteri di risarcimento del danno), anche nel caso in cui, secondo la disciplina fallimentare all'epoca vigente, tale medesima istanza fosse stata depositata entro un anno dalla dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo;
- essa avrebbe, contrariamente a quanto affermato, effettivamente avviato le procedure di recupero entro il termine di 12 mesi ed avrebbe agito con diligenza nell'intraprendere le operazioni di recupero del credito, non avrebbe recato alcun nocumento a con la propria condotta. CP
replica, sul punto, che la posizione di sarebbe CP CP_5 analoga alle altre (in quanto, ancorché disciplinata da diverse fonti regolamentari, queste ultime sarebbero, nondimeno, anch'esse preordinate alle medesime finalità di favore per l'imprenditoria locale, destinando allo scopo risorse pubbliche), atteso che il fondo di garanzia in rilievo con riferimento a tale pagina 20 di 32 posizione, direttamente costituito da Regione Toscana con delibera di G.R. n. 513 del 25/6/2013 e gestito da un RTI composto da , CP Controparte_8
e è regolato con D.D. n. 3091/2014 che, all'art.
[...] Controparte_9
7, prevede espressamente, a pena di inefficacia, il termine di 12 mesi dalla data dell'inadempimento, entro il quale avrebbero dovuto essere avviate le procedure di recupero.
Ad avviso del Collegio, anche il motivo di gravame in commento è infondato.
Il rapporto in esame è disciplinato dal D.D. 3091/2014.
pagina 21 di 32 Analogamente ai D.D. in precedenza analizzati, la procedura di attivazione della garanzia deve sottostare ai termini puntualmente individuati nella normativa regolamentare.
Il rilievo addotto da pretende di ravvisare la nullità della Parte_1 pattuizione, per difetto di causa, poiché la stessa non risponderebbe ad alcun interesse economico-individuale, in quanto l'avvio della procedura concorsuale, sotto tale prospettiva, priverebbe il termine di utilità pratica per la garante, in ragione dell'assoggettamento della posizione creditizia ai principi cui la procedura
è improntata (e potendo, il soggetto finanziatore, perseguire le proprie ragioni di credito in ottemperanza a tali principi).
Il Tribunale ha stabilito, sul punto, che “l'invalidità della regola, con riferimento all'assenza di causa che la sorregga (anche “in concreto”) non può desumersi da un singolo caso particolare, il cui rispetto del termine previsto non abbia in concreto provocato conseguenze”.
pagina 22 di 32 Il Collegio ritiene, tuttavia, che un difetto di causa pur essendo in via ipotetica sostenibile, risulta in concreto insussistente.
Infatti, la valorizzazione della “causa in concreto” impone un vaglio, sul piano fattuale, dell'assetto di interessi configurato dalle parti. Tuttavia, nella fattispecie, la doglianza di non poggia su una “peculiarità del caso Parte_1 particolare” collocabile al di fuori della configurazione negoziale dell'assetto d'interessi intercorrente tra le parti: al contrario, il profilo lamentato è generico afferendo in linea generale all'assetto d'interessi dei contraenti, ricorrendo, potenzialmente, ogniqualvolta l'avvio della procedura di recupero, in ragione dell'avvio di una procedura concorsuale, debba identificarsi con il deposito dell'istanza di ammissione al passivo.
Per contro, laddove il giudizio di idoneità causale dovesse parametrarsi agli interessi economico-individuali ricorrenti nel solo contesto negoziale in rilievo, conseguentemente, il motivo addotto potrebbe ritenersi fondato.
Nel caso in esame, infatti, non è possibile prescindere dalla natura pubblicistica dei fondi impiegati, implicante un doveroso adeguamento del giudizio medesimo anche alla luce di interessi extra-individuali che, seppure non emergenti dal quadro negoziale, risultino nondimeno perseguiti su un piano distinto rispetto a quello privatistico.
L'eccezione attinente al difetto di causa in concreto deve, dunque, escludersi in ragione delle peculiarità che caratterizzano il rapporto in esame: occorre, in particolare, rilevare la valenza pubblicistica retrostante all'apposizione di termini puntuali anche, astrattamente, sconnessi dai profili pregiudizievoli destinati ad esaurirsi entro l'orizzonte del singolo rapporto contrattuale, profilo pubblicistico rinvenibile in istanze “esterne” di gestione, programmazione e controllo della finanza pubblica.
pagina 23 di 32 Ancorché la “cristallizzazione” della massa debitoria renda, di per sé, non pregiudizievole l'eventuale mancato rispetto del termine per l'avvio dell'operazione di recupero del credito laddove l'istituto di credito abbia tempestivamente (secondo i parametri offerti dalla normativa fallimentare vigente) presentato istanza di ammissione al passivo, gli interessi sovraindividuali sottesi all'irreggimentazione del rapporto di garanzia in un iter procedimentale rigidamente scandito consentono, nel caso di specie, di “colorare” una causa altrimenti sfornita di apprezzabile spessore.
Sarebbe, sotto tale prospettiva, possibile ritenere che, laddove un rapporto negoziale privatistico si trovi ad essere integrato da fonti esterne regolamentari, queste ultime possano incidere su di esso anche, eventualmente, corroborandone la causa, offrendo parametri ulteriori rispetto a quello della funzione economico- individuale perseguita dalle parti.
Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che l'art. 7 del Regolamento allegato al D.D.
n. 3091/2014 applicabile alla posizione di cui trattasi, prevede che “per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo)” e che
“in presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata”.
Alla luce di tali premesse va inquadrata la previsione sempre contenuta nel precitato art. 7 secondo cui “a pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle
pagina 24 di 32 procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro
12 mesi dalla data dell'inadempimento”.
deduce, sul punto, di aver inviato alla società debitrice in Parte_1 questione “una lettera alla società in data 22 marzo 2017 (inviata anche a
[...]
in data 4 aprile)” e di aver inviato “in data 9 giugno 2017 (intervenuto il CP fallimento della società) […] ai garanti una diffida di pagamento”, precisando di aver “poi ottenuto contro gli stessi fideiussori un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in data 3 ottobre 2017, procedendo ad iscrivere ipoteca giudiziale sui loro beni, quindi entro il termine di 12 mesi è pacifico che
abbia avviato le azioni contro i garanti (doc. 119), cosicché non CP poteva in nessun caso essere considerata decaduta dalla garanzia”.
Sostiene, quindi, di aver agito con diligenza e buona fede e di non aver arrecato alcun nocumento a , avendone anzi aumentato le possibilità di CP recupero;
in particolare, il deposito della istanza di ammissione entro il
31.01.2018 invece del 18.03.2018 non avrebbe, a suo dire, comportato (e non poteva comportare) alcuna differenza e non avrebbe pregiudicato in alcun modo
. CP
, dal canto proprio, con missiva del 12.06.2018 (doc. 119 sopra CP richiamato dall'APPELLANTE) alla luce della precitata disposizione del
Regolamento allegato al D.D. n. 3091/2014 (in forza del quale la dotazione finanziaria non sarebbe costituita mediante un prestito subordinato, ma con la istituzione di un fondo regionale concesso in mera gestione ad un RTI del quale essa APPELLATA sarebbe mandataria) ha chiarito le circostanze in base alle quali ha ritenuto decaduta dalla garanzia da essa prestata, per Parte_1 mancato rispetto dei termini previsti dalla indicata procedura di attivazione della garanzia.
Si riporta di seguito il contenuto di tale missiva:
pagina 25 di 32 Condivide la Corte tale prospettazione non avendo replicato sulla Parte_1 specifica inidoneità degli atti indicati a rivestire la qualità richiesta dalla procedura in questione.
In particolare, la missiva del 22.03.2017 non costituisce idonea intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 7 precitato rivestendo il seguente tenore:
pagina 26 di 32 Non risulta neppure confutata la tardività sempre ex art. 7 in commento, delle azioni di recupero nei confronti dei garanti.
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con la quarta censura, critica la sentenza impugnata per avere Parte_1 ritenuto inefficace la garanzia prestata per Photo Professional di Controparte_4 ed afferma, al riguardo che:
- la Convenzione non prevederebbe alcun termine a pena di inefficacia della garanzia;
- l'invio dell'intimazione di pagamento non sarebbe stato, comunque, tardivo;
- avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2965 c.c. anche in relazione a tale posizione.
contesta il motivo di gravame, asserendo che l'eventuale perdita CP derivante dall'escussione della garanzia graverebbe sul proprio patrimonio e pagina 27 di 32 replica, sul punto, che non potrebbe trovare poi, applicazione l'art. 2965 c.c., ostando a ciò la natura pubblicistica della regolamentazione e la sostanziale assenza dei presupposti dai quali dovrebbe discendere tale ipotesi di nullità.
Ciò posto, osserva la Corte che gli obblighi facenti capo alla in relazione Pt_4 alla posizione in esame, disciplinati dall'art. 18 della Convenzione, sono i seguenti:
- invio dell'intimazione di pagamento entro 6 mesi dall'inadempimento del soggetto finanziato;
- effettuazione dell'escussione decorsi 60 giorni dall'invio dell'intimazione di pagamento, purché la posizione del soggetto finanziato sia stata trasferita a sofferenza ed entro 120 giorni dalla stessa.
Ad avviso del Collegio non può, inoltre, relativamente alla posizione in esame, trovare applicazione l'art. 2965 c.c., in quanto non sarebbe stato rispettato il termine relativo all'invio dell'intimazione di pagamento al debitore: a differenza di quanto affermato dal Giudice di primo grado in relazione all'inadeguatezza del termine di 4 mesi, decorrente dall'intimazione di pagamento, entro il quale escutere la garanzia – ritenuto eccessivamente breve, in contrasto con tale disposizione - una simile incombenza non richiede che l'invio di una mera comunicazione dopo aver accertato l'inadempimento (e non presuppone, dunque, lo svolgimento di complicate attività istruttorie).
Alla data del rapporto, il termine entro il quale il soggetto finanziatore avrebbe dovuto inviare l'intimazione di pagamento ammontava a 6 mesi, mentre, in data
19/10/2015, esso è stato ampliato a 12 mesi, con applicazione ai rapporti in corso.
Nel caso di specie, tuttavia, un simile adeguamento retroattivo non può operare, essendo il termine già spirato alla data dell'intervento di rimodulazione di talché
pagina 28 di 32 la avrebbe dovuto intimare il pagamento al soggetto finanziato entro sei Pt_4 mesi, mentre invece, come si evince dal Doc. 15/b, solo in data 16/12/2013 era stata inviata l'intimazione di pagamento conseguente ad inadempimenti verificatisi a partire dal 26/3/2013.
Il termine di mesi 6 risulta, dunque, superato ed il motivo di gravame deve essere rigettato.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina del gravame avanzato in sede di APPELLO INCIDENTALE, si osserva quanto segue.
A. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di appello incidentale, deduce l'erroneità della CP sentenza di prime cure, nella parte in cui è stata dichiarata nulla, a norma dell'art. 2965 c.c., la previsione di cui all'art. 18, comma 5 della Convenzione del
12.03.2008 (relativo alle c.d. garanzie sul patrimonio della stessa ) CP
– secondo cui la richiesta di escussione della garanzia avrebbe dovuto esserle inviata per iscritto, entro 120 giorni dalla data della intimazione di pagamento rivolta al soggetto finanziato - ed essa è stata condannata ad adempiere all'obbligo di garanzia assunto, con riferimento alle posizioni CI AN SRL,
IN SRL, LS SRL.
In particolare, l'APPELLANTE INCIDENTALE sostiene che il termine quadrimestrale previsto dalla Convenzione precitata per l'escussione della garanzia decorrerebbe dal compimento di un atto (l'intimazione di pagamento) posto in essere proprio dalla stessa che, di conseguenza, ne avrebbe appreso Parte_1 immediatamente la decorrenza e che l'escussione della garanzia da eseguirsi pagina 29 di 32 entro il predetto termine di 120 giorni sarebbe stata particolarmente semplice, dovendo tradursi in un mero aggiornamento meccanico del dato contabile e nell'invio di un messaggio di posta certificata.
replica, sul punto, adducendo la complessità delle operazioni Parte_1 sottese alle incombenze ad essa spettanti (risultando, a riguardo, eccessivamente stringente in termine di 2/4 mesi) atteso che:
- da un lato, la gestione dei rapporti assistiti da garanzie a prima richiesta sarebbe stata di competenza di uffici diversi della discendendone esigenze Pt_4 di coordinamento;
- dall'altro, la Convenzione del 12.03.2008, avrebbe ulteriormente gravato l'intermediario dell'adempimento relativo al passaggio a sofferenza del debitore principale, presupponente una delicata ed attenta istruttoria.
Rileva, in primo luogo, il Collegio che la Sentenza di questa stessa Corte d'Appello
n. 2164 del 2021, nel ritenere inapplicabile l'art. 2965 c.c., si riferisce a posizioni soggette al Regolamento previsto in attuazione del D.D. n. 266/2009, relativo a garanzie su fondi pubblici, per le quali , quale soggetto Parte_1 finanziatore, non sarebbe stata tenuta a procedere, entro il termine previsto, alla segnalazione a sofferenza del debitore, ossia del soggetto finanziato inadempiente, adempimento, invece, previsto e quindi richiesto a suo carico, nel caso come nella fattispecie, di garanzie sul patrimonio. Infatti, sia il D.D.
265/2009 che il D.D. n. 266/2009 non fanno riferimento alcuno, per l'escussione della garanzia, al passaggio a sofferenza delle posizioni.
In secondo luogo, una simile incombenza, come correttamente evidenziato dalla stessa , richiedeva tempi tecnici particolarmente lunghi, di talché Parte_1 il termine di quattro mesi dall'invio dell'intimazione non risulta effettivamente adeguato, per le ipotesi, come quella per cui è lite di escussione di garanzie sul pagina 30 di 32 patrimonio di , anche perché è identico a quello previsto per le CP garanzie su fondi pubblici che non prevedono tuttavia una tale incombenza.
Il Giudice di primo grado ha, dunque, correttamente rilevato l'eccessiva brevità del termine previsto, tale da rendere eccessivamente difficile, per il soggetto finanziatore, l'esercizio del diritto di escussione della garanzia.
La sentenza gravata deve, pertanto, trovare sul punto integrale conferma.
B. La critica contenuta nel secondo motivo di gravame è infondata.
Con il secondo motivo di gravame incidentale, lamenta l'errata CP applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere, il Giudice di primo grado, integralmente compensato le spese tra le parti, adducendo la “novità della questione” e la “parziale soccombenza reciproca” sostenendo, invece, che, raffrontando quantitativamente la porzione di petitum oggetto di accoglimento (3 posizioni, per un totale di complessivi 247.219,60 euro) con quella oggetto di rigetto, ne sarebbe dovuto discendere che le spese avrebbero dovuto essere poste in misura prevalente a carico della parte attrice.
replica, sul punto, sostenendo la correttezza del riparto delle Parte_1 spese per come effettuato nella sentenza gravata.
Ad avviso del Collegio, ancorché sia risultata soccombente in Parte_1 relazione alla maggior parte delle posizioni, il Giudice di primo grado ha correttamente valorizzato le peculiarità del caso in esame, considerando la novità delle questioni poste e valorizzando la reciproca soccombenza, ai fini della integrale compensazione delle spese del grado.
Anche tale motivo deve essere, dunque, rigettato.
SULLE SPESE PROCESSUALI
pagina 31 di 32 In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede le parti reciprocamente soccombenti) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo a ciascuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP
avverso la sentenza n. 1194/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e
[...] pubblicata il 18/04/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE sia l'appello principale che l'appello incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo sia all'appellante principale, che all'appellante incidentale.
Firenze, camera di consiglio del 24.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2299/2023 promossa da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. SIMONE PISTELLI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. ENRICO Controparte_1 P.IVA_2
PANICUCCI (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 1194/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
18/04/2023
CONCLUSIONI
In data 14/2/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 32 Per la parte appellante
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 1194/2023 del Tribunale di Firenze depositata in data 20 aprile 2023 nella causa RG. n.5807/2020, accogliere le conclusioni proposte da in primo grado, Parte_1
e quindi affinchè la Corte di Appello di Firenze, accertato il diritto di
[...]
di escutere le garanzie per i titoli e le causali di cui in Parte_2 premessa, voglia condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, al pagamento, a favore di , della Parte_1 somma di euro 1.182.563,82, di cui euro 57.470,30 per la posizione New Track s.r.l., di cui euro 128.765,75 per la posizione di cui euro 233.369,85 CP_2 per la posizione p.a., di cui euro 2.705,05 per la posizione Emmebi CP_3
Smart Yard s.p.a., di cui euro 53.701,13 per la posizione Embal s.r.l., di cui euro 113.798,35 per la posizione Power Center s.p.a., di cui euro 84.369,83 per la posizione CI AN s.r.l., di cui euro 87.804,35 per la posizione Giorgini Silvano s.r.l.; di cui euro 168.381,29 per la posizione IN s.r.l., di cui euro 36.450,34 per la posizione LS s.r.l., di cui euro 49.447,28 per la posizione Photo Professional di , di cui euro 166.300,30 per la posizione Controparte_4 [...]
oltre interessi successivi fino al saldo, o alla diversa somma che sarà CP_5 ritenuta di giustizia. Con rigetto delle deduzioni, conclusioni ed eccezioni, ivi compresa l'eccezione di compensazione sollevata in merito alla posizione
[...]
di . CP_5 Controparte_1
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte:
- respingere l'appello proposto da e le Parte_3 domande ivi contenute per i motivi dedotti;
- in accoglimento dell'appello incidentale, accertata e dichiarata l'intervenuta de- cadenza e/o inefficacia anche delle garanzie relative alle posizioni CI AN Srl, IN Srl e LS Srl, per tutti i motivi dedotti, voglia riformare il capo della sentenza impugnata che, in parziale accoglimento della domanda attorea, con- danna al pagamento di € 247.219,60 oltre interessi legali decorrenti CP dalla data di escussione ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_6
neppure per le indicate posizioni;
[...]
pagina 2 di 32 - in ipotesi denegata di accoglimento della domanda della attrice in merito Pt_4 alla posizione garantita accertato il diritto al risarcimento del danno CP_5 subito da per effetto della inefficacia della controgaranzia del Fondo CP
Centrale, dichiarare legittima l'eccezione di compensazione sollevata da
[...]
e per l'effetto ridurre l'importo da questa dovuto alla attrice in misura CP corrispondente;
- in ogni caso con condanna al rimborso in favore di delle spese Controparte_1 processuali e dei compensi professionali del primo e del secondo grado da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre accessori ed oltre al rimborso for- fettario delle spese generali;
- in ipotesi denegata di mancato accoglimento del primo motivo di appello inci- dentale proposto, ed in accoglimento del secondo, in riforma del capo della sen- tenza del primo grado relativo alle spese di lite, condannare l'attrice al rimborso delle spese processuali del primo grado ponendole almeno in misura prevalente a suo carico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1194/2023 pubblicata il 18/04/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- In parziale accoglimento della domanda condanna al Controparte_1 pagamento in favore della attrice della somma di euro 247.219,90, oltre interessi legali dalla data di escussione delle garanzie al saldo;
- Rigetta per il resto;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda presentata da
[...] volta a sentir accertare il proprio diritto di escutere Parte_1 le garanzie addotte e sentir condannare, di conseguenza, la convenuta
[...] al pagamento, in proprio favore, della somma di € 1.182.563,82, CP
o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi successivi fino al saldo.
A sostegno della domanda, l'attrice aveva esposto di aver concesso a diverse pagina 3 di 32 imprese, n. 12 finanziamenti, in forma di mutuo chirografario, assistiti da garanzia a prima richiesta rilasciata da , che a tanto si era CP impegnata a seguito della concessione di finanziamenti previsti dalla Regione
Toscana, con i Decreti Dirigenziali nn. 265/2009 e 266/2009, destinati all'attuazione di interventi di garanzia per la liquidità delle piccole e medie imprese.
si era costituita in giudizio, resistendo alla domanda attorea, CP chiedendone l'integrale rigetto ed eccependo la decadenza di Parte_1 dalle garanzie escusse, per mancato rispetto dei termini previsti nei regolamenti approvati con i predetti D.D. e, comunque, la sopravvenuta inefficacia della garanzia stessa.
Nello specifico, non sarebbero stati rispettati i termini previsti:
- dall'art. 21, comma 6 del regolamento approvato con D.D. n. 266/2009
(relativo alle c.d. garanzie su fondi pubblici);
- dell'art. 20, comma 6 del regolamento approvato con D.D. n. 265/2009
(relativo alle c.d. garanzie su fondi pubblici);
- dell'art. 18, comma 5 della Convenzione sottoscritta il 12.03.2008, tra
[...]
e delle banche di credito cooperativo (relativo alle CP Controparte_7
c.d. garanzie sul patrimonio di ). CP
aveva replicato, sul punto, sostenendo: Parte_1
- che tali disposizioni non prevedessero la sanzione dell'inefficacia o della decadenza della garanzia per il mancato rispetto dei termini e che, se anche questi ultimi avessero dovuto ritenersi apposti a pena di decadenza, le stesse disposizioni si sarebbero poste in contrasto con l'art. 2965 c.c.;
- di aver, al contrario, tempestivamente trasmesso a la propria CP intenzione di attivare le garanzie, mediante comunicazioni da considerarsi idonee pagina 4 di 32 a tal fine, secondo buona fede.
A fronte dell'accoglimento parziale delle sue domande, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1
o CCC o anche APPELLANTE) ha quindi convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello (di seguito solo Controparte_1 [...]
o FT o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta CP sentenza chiedendone la riforma:
1. nel capo in cui ha deciso a favore di una pretesa decadenza dalle garanzie prestate per il mancato rispetto dei termini di cui (a1) all' art. 21 comma 6 del regolamento approvato con il Decreto Dirigenziale n. 266/2009, di cui (a2) all'art.
20 comma 6 del Decreto Dirigenziale n. 265/2009, di cui (a3) all'art. 18 comma 5 che la sentenza ha ritenuto a pena di decadenza;
2. nel capo in cui ha deciso che non avrebbe rispettato, in punto Parte_1 di fatto, i termini;
3. nel capo in cui ha affermato la inefficacia della garanzia per il presunto mancato rispetto dei termini di cui all'art. 7 del Regolamento allegato al Decreto
Dirigenziale n.3901 del 16 luglio 2014 per la posizione Controparte_5
4. nella parte in cui ha ritenuto inefficace la garanzia prestata per Photo
Professional di . Controparte_4
Per tali ragioni l'APPELLANTE ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, l'APPELLATA nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, proponendo, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato nulla, a norma dell'art. 2965 c.c., la previsione dell'art. 18 comma 5 della convenzione del 12 marzo 2008 (ratione temporis), e per l'effetto ha con-dannato al Controparte_1 pagamento, in adempimento dell'obbligo di garanzia assunto, delle somme di €
pagina 5 di 32 42.387,97 quanto alla posizione CI AN Srl, € 168.381,29 quanto alla posizione IN Srl, € 36.450,34 quanto alla posizione LS Srl;
per un totale dunque di € 247.219,60, oltre interessi legali dalla data di escussione delle garanzie al saldo;
2. Erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
In data 14.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza appellata per Parte_1 avere il primo giudice ritenuto maturata la decadenza delle garanzie prestate da
, in ragione del mancato rispetto dei termini previsti: CP
- dall'art. 21, comma 6 del regolamento approvato con D.D. n. 266/2009;
- dell'art. 20, comma 6 del regolamento approvato con D.D. n. 265/2009;
- dell'art. 18, comma 5 della Convenzione sottoscritta, nel 12/03/2008, tra e delle banche di credito cooperativo. CP Controparte_7
L'APPELLANTE, in relazione ai termini previsti nei Decreti Dirigenziali afferma che:
- perché un termine possa ritenersi posto a pena decadenza, ciò debba essere espressamente previsto da una specifica previsione normativa o negoziale e che, in ogni caso, non vi sarebbero ragioni per ritenere tali i termini in rilievo, non pagina 6 di 32 essendo ravvisabile alcuna necessità obiettiva che giustifichi tale soluzione, né una simile conclusione potrebbe desumersi dalla ratio sottesa all'intervento di sostegno disposto;
- d'altro canto, nei Regolamenti sarebbe possibile ravvisare altri termini espressamente previsti a pena di decadenza, al contrario di quelli in rilievo (indice che, in mancanza di diversa indicazione, non sarebbe possibile concludere per la perentorietà degli stessi);
- i termini in questione, anche laddove intesi come ordinatori, conserverebbero rilevanti funzioni (ad esempio, fondando profili di responsabilità disciplinare o risarcitoria);
- sarebbe errato ravvisare nella natura decadenziale del termine un presidio per consentire a un più agevole recupero del credito dai soggetti CP finanziati, in quanto la normativa regolamentare e della Convenzione demanderebbero alla sola banca finanziatrice l'attuazione delle operazioni di recupero ed, in secondo luogo, il termine di attivazione della garanzia da parte della banca non avrebbe a che vedere con la finalità di incrementare le possibilità di recupero delle somme versate;
- il ritardo nella comunicazione a deriverebbe da una condotta CP improntata a buona fede ed a vantaggio di quest'ultima, avendo Parte_5 provveduto ad avviare azioni di recupero giudiziale dei crediti ed avendo ritenuto opportuno verificare la possibilità di conseguire pagamenti quantomeno parziali, diminuendo la somma che sarebbe stata richiesta a;
CP
- non sarebbe possibile attribuire, ai successivi D.D. emessi, un valore interpretativo in ordine alla qualificazione dei termini come decadenziali.
Con riferimento, poi, al mancato rispetto del termine di cui all'art. 6 della
Convenzione del 12/3/2018, CCC sostiene che anch'esso non possa ritenersi stabilito a pena di decadenza, in quanto:
pagina 7 di 32 - non sarebbe, allo stesso modo, rinvenibile alcuna espressa qualificazione del termine come decadenziale e dovendosi la Convenzione, alla luce dell'art. 1362
c.c., interpretare nel senso opposto, valorizzando - sul piano letterale - la mancata previsione espressa della natura decadenziale del termine – pur a fronte di diversi termini espressamente previsti, invece, nella medesima Convenzione, a pena di decadenza - e non potendosi al contempo affermare che la “comune intenzione delle parti” condurrebbe a tale conclusione;
- tale disposizione avrebbe un contenuto “indeterminato ed improprio”, riconducendo genericamente la sanzione dell'”inefficacia” ad ogni inadempimento degli “obblighi della convenzione” non meglio precisati ed avrebbe d'altro canto,
l'effetto di delimitare eccessivamente l'oggetto del contratto, potenzialmente privandolo di utilità pratica per il garantito e rendendolo, di conseguenza, nullo per difetto di causa.
evidenzia, altresì, che la previsione dei termini, a pena di Parte_1 decadenza, si porrebbe in contrasto con la qualificazione delle garanzie come “a prima richiesta”, richiamando a sostegno della propria tesi l'Ordinanza della S.C.
n. 16636/2022.
replica alla censura esposta: CP
- richiamando la disciplina pubblicistica predisposta nella regolamentazione delle modalità di impiego dei fondi, da essa meramente gestiti, destinati a dare copertura alle garanzie di cui a causa;
- evidenziando che , in quanto firmataria del protocollo Parte_1
d'intesa con la Regione Toscana, si sarebbe obbligata al rispetto delle norme regolamentari approvate in esecuzione delle delibere nn. 1027/2009 e
1086/2008, che prevedono l'assoggettamento delle somme gestite da
[...] alle previsioni stabilite nei provvedimenti e nei regolamenti attuativi CP approvati con specifico atto (e destinate, di conseguenza, ad integrare la pagina 8 di 32 disciplina negoziale, senza poter essere derogate dalle parti in ragione degli interessi pubblici perseguiti);
- esponendo che, anche con riferimento alla controgaranzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'art. 2, co. 100, lett. a della L.
23/12/1996 n. 662, le condizioni di accesso ed efficacia sono disciplinate da disposizioni operative approvate con decreto ministeriale ed essendo stati, in tal sede, richiamati i termini richiesti dalle disposizioni operative del fondo centrale - da intendersi posti a pena di inefficacia o decadenza della
contro
-garanzia;
- ribadendo che il carattere decadenziale dei termini discenderebbe dalla natura della garanzia e dalle finalità pubblicistiche da essa assolte (richiamando, sul punto, molteplici pronunce giurisprudenziali), dall'essersi succeduti interventi regolamentari modificativi dei termini (che non si sarebbero resi necessari in presenza di termini meramente ordinatori).
Ciò posto, il Collegio rileva che occorre, preliminarmente, vagliare l'incidenza delle fonti regolamentari richiamate sui rapporti oggetto di causa.
A differenza di quanto sostenuto da , i regolamenti in rilievo - Parte_1
l'uno (il D.D. 265/09) per gli investimenti e l'altro (il D.D. 266/09) per la liquidità
- integrano i contratti inter partes conclusi in forza della Convenzione stipulata dalla stessa APPELLANTE con la Regione Toscana in data 12.03.2008, per cui non
è, a riguardo, sostenibile che le fonti regolamentari richiamate possano operare soltanto nella fase genetica dei rapporti, e non anche in quella esecutiva, al contrario delineando un impianto vincolante atto a conformarne anche, e soprattutto, la dimensione sostanziale, nell'ottica del perseguimento di interessi pubblici.
, difatti, si occupa della gestione di fondi stanziati dalla Regione CP
Toscana per interventi di garanzia a sostegno delle PMI;
la natura pubblicistica di tali fondi ne implica l'assoggettamento alla disciplina dei Decreti Dirigenziali
pagina 9 di 32 chiamati a regolarne l'erogazione e che si inseriscono, integrandolo, nel regolamento negoziale pattuito tra le parti.
Chiarito tale primo aspetto occorre, dunque, indagare la natura dei termini in questione, riportandosi di seguito il contenuto delle clausole dei Regolamenti e della Convenzione qui d'interesse:
a) art. 21, comma 6 del Regolamento approvato con D.D. n. 266/2009:
b) Art. 20, comma 6 del Regolamento approvato con D.D. n. 265/2009:
pagina 10 di 32 c) Art. 18, comma 5 della Convenzione sottoscritta, nel 12/3/2008, tra
[...]
e Federazione Toscana delle banche di credito cooperativo. CP
Il Collegio ritiene, sul punto, che i termini in esame siano da qualificarsi come decadenziali.
In forza del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (confermato, da ultimo, in Cass. S.U. Sent. n. 3760 del 12/2/2024), la natura del termine, in assenza di espressa indicazione operata dalle parti, può essere desunta dalla funzione che sia destinato ad assolvere. Si legge espressamente in tale pronuncia che “la natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure
pagina 11 di 32 implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta”.
L'impiego di fondi pubblici impone oculatezza nell'erogazione delle risorse e presuppone l'attuazione di una disciplina puntuale che ne regolamenti la fruizione, garantendone la sana e prudente gestione.
Nel caso di specie, può ritenersi che i termini previsti dagli artt. 20, 21 dei richiamati D.D. rispondano a molteplici funzioni:
- cristallizzare l'esposizione di , da quantificarsi decorsi 60 giorni CP dalla data dell'intimazione di pagamento;
- incentivare l'assunzione, da parte dell'istituto di credito, di un approccio attivo e prioritario nel recupero del credito – potenzialmente non essendo a ciò stimolato, in assenza di termini serrati, in ragione della natura della garanzia “a prima richiesta” - ancorché l'operazione di recupero resti comunque a suo carico;
- diminuire il rischio del consolidarsi dell'inadempimento nel corso del tempo, nell'inerzia del soggetto incaricato del recupero del credito;
- consentire una gestione delle risorse pubbliche maggiormente prevedibile, limitando l'arco temporale entro il quale possano essere incise dall'attivazione della garanzia.
La disciplina riconduce il decorso dei termini previsti al fatto del mero inadempimento della PMI, negozialmente individuato nell'inadempimento del pagamento anche di una singola rata: verificatosi tale fatto, la è dunque Pt_4 chiamata a rispettare un preciso iter scandito dalla normativa nel perseguire l'escussione della garanzia.
Ciò in quanto, come già affermato da questa stessa Corte di merito, con sentenza n. 2164/2021 pubblicata il 10/11/2021, “la ratio della previsione è all'evidenza quella di consentire a , incaricata di utilizzare fondi pubblici per CP aiutare le PMI ad ottenere i finanziamenti dalle banche, di limitare i propri interventi di garanzia ai casi in cui sia passato poco tempo dall'inadempimento del
pagina 12 di 32 debitore e dunque possano sussistere ancora concrete possibilità di recupero ex post delle somme da versare, a prima richiesta, alle banche finanziatrici, posto che l'art. 22 del Regolamento prevede che “a seguito della CP liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme pagate ai sensi dell'art. 1203 cc”.
Laddove i termini indicati non dovessero ritenersi connotati da perentorietà, invece, non consentirebbero di perseguire incisivamente le finalità ad essi retrostanti pur conservando, anche in tal caso, un certo rilievo (ai fini, ad esempio, dei profili di responsabilità ascrivibili al soggetto finanziatore).
Se i termini fossero da intendersi meramente ordinatori, d'altro canto, non sarebbero emerse le ripetute esigenze di rimodulazione soddisfatte dai vari D.D. succedutisi sul punto: il reiterarsi degli interventi regolamentari riscontrati, seppure non qualificabile, di per sé, come indice incontrovertibile della natura decadenziale delle scadenze previste, nondimeno concorre ad avvalorarne la natura indicata, consentendo, in ultima analisi, di pervenire a tale conclusione alla luce del quadro complessivo riscontrato.
La puntuale previsione di tali termini preclude, dunque, a , ogni Parte_1 valutazione in ordine all'asserita opportunità di concedere all'impresa finanziata maggior flessibilità nel rientro, ancorché una simile strategia di recupero possa, ex post, potenzialmente rivelarsi più vantaggiosa anche nell'ottica del garante.
La natura pubblicistica delle risorse in gioco, d'altro canto, giustifica una precisa predeterminazione delle possibilità di utilizzo delle stesse, privando il finanziatore di ampi margini di flessibilità nell'attuazione della procedura di recupero (che d'altro canto dovrà essere avviata, per non incorrere nella decadenza della garanzia, anche a fronte di un inadempimento di scarsa importanza).
L'escussione della garanzia avrebbe potuto, poi, avvenire parallelamente rispetto allo svolgimento delle operazioni di recupero del credito (cui la banca sarebbe stata, in ogni caso, tenuta anche successivamente alla liquidazione della garanzia pagina 13 di 32 in suo favore), per come espressamente disposto nei regolamenti richiamati (Cfr. art. 23 co. 1 D.D. 266/2009; dello stesso tenore art. 22, co. 1 D.D. 265/2009).
La qualificazione dei termini oggetto di causa come posti a pena di decadenza non contrasta, poi, con la natura della “garanzia a prima richiesta”. Un simile attrito, ravvisabile in presenza di termini previsti ex lege – con riferimento, ad esempio, al termine di mesi 6 di cui all'art. 1957 c.c. - non può ravvisarsi in presenza di termini negozialmente stabiliti dalle parti come nel caso di specie (alla luce, come in precedenza affermato, dell'integrazione del regolamento contrattuale ad opera delle fonti regolamentari richiamate).
La sentenza gravata deve dunque trovare, sul punto, integrale conferma.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo d'appello, si duole del fatto che il Tribunale Parte_1 abbia ritenuto che le comunicazioni da essa inviate a non fossero CP qualificabili quali valide richieste di escussione delle garanzie, deducendone il mancato rispetto dei termini previsti, sostenendo che, al contrario, tali comunicazioni sarebbe state finalizzate all'attivazione della garanzia e che, alla luce del tenore letterale delle stesse, ciò non avrebbe potuto che essere chiaro per . CP
afferma, altresì, che non tutte le comunicazioni sarebbero state Parte_1 trasmesse prima del decorso dei due mesi rispetto all'invio dell'intimazione di pagamento e rileva, poi, che il termine del sessantesimo giorno dall'intimazione al debitore rileverebbe non già ai fini dell'efficacia dell'attivazione della garanzia, ma ai soli fini del calcolo della somma da liquidare (come sarebbe desumibile da art. 21 c.7 DD n.265/09; art. 20 c. 7 DD n. 266/09 e art. 18 c.7 Convenzione 12 marzo 2008) e che, d'altro canto, il tenore letterale di tali comunicazioni consentirebbe di ritener formulata la richiesta di attivazione anche per fatti concludenti.
pagina 14 di 32 CCC contesta, poi, a di aver tenuto un comportamento contrario a CP buona fede, avendo indotto in essa APPELLANTE l'affidamento sulle intenzioni di adempiere le garanzie e ponendo in essere condotte dilatorie.
replica, sul punto, affermando la correttezza della sentenza CP impugnata, atteso che con riferimento alle posizioni creditizie oggetto di causa, risulta correttamente affermato il mancato rispetto dei termini di decadenza da parte di , non potendo equipararsi la mera comunicazione Parte_1 dell'intimazione di pagamento alla richiesta di escussione e, comunque, nella fattispecie, la richiesta di escussione non presenterebbe l'oggetto richiesto, di talché l'obbligazione garantita si sarebbe consolidata al sessantesimo giorno dall'intimazione di pagamento.
La censura è priva di pregio.
Le comunicazioni addotte sono quelle risultanti nei Doc. 17, 8, 29, 38, 46, 56, 66,
74, 104.
Ebbene, le comunicazioni di cui ai Docc. 17, 29, 38, 66 e 74 aventi ad oggetto l'avvenuta costituzione in mora con riferimento alle posizioni “ , “SIMTEX CP_2
SPA”, “EMMEBI SMART YARD SRL”, “COCCI STEFANO SRL”, “GIORGINI SILVANO
SRL” valgono quali comunicazioni di imminente avvio delle operazioni di recupero del credito:
pagina 15 di 32 Le comunicazioni di cui ai Docc. 8 e 46 - aventi ad oggetto l'intimazione di pagamento relativa alle posizioni “NEW TRACK SRL IN LIQUIDAZIONE”, “EMBAL
SRL IN LIQUIDAZIONE” - risultano trasmesse ai garanti per conoscenza:
La comunicazione di cui al Doc. 56, relativa alla posizione “POWER CENTER
S.P.A.”, ha ad oggetto la segnalazione a sofferenza della stessa:
La comunicazione di cui al Doc. 104, avente ad oggetto la posizione “PHOTO
PROFESSIONAL di FERRAGINA CLAUDIO D.I.”, consiste nella trasmissione di ulteriori comunicazioni di trasmissione in mora e contiene il seguente invito:
pagina 16 di 32 Ad avviso del Collegio, tali comunicazioni non possono essere qualificate alla stregua di valide richieste di escussione della garanzia.
Le modalità di attivazione della garanzia de qua sono descritte puntualmente dalle fonti regolamentari applicabili ai contratti per cui è lite.
Nello specifico, l'iter previsto prevede molteplici passaggi, scanditi da termini precisamente individuati:
- la trasmissione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'intimazione di pagamento al soggetto finanziato, entro il termine di 18 mesi
(e poi di 12 in forza del D.D. 6200 del 04.12.2009 che ha modificato sul punto l'art. 21 comma 2 del D.D. 266/09) dall'inadempimento del medesimo;
- l'attivazione della garanzia, da comunicare a , mediante CP raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di mesi 4 dalla trasmissione della sopra indicata intimazione di pagamento.
Ulteriormente, la comunicazione avente ad oggetto l'attivazione della garanzia deve rispondere, in applicazione dei D.D. n. 265 e 266 del 2009, a precisi requisiti non soltanto formali, ma anche contenutistici, dovendo essere corredata da:
• Copia della delibera di concessione del finanziamento;
• Copia del contratto di finanziamento o del titolo esecutivo, in caso di cambiale agraria;
• Copia dell'atto di erogazione;
• Copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
pagina 17 di 32 • Dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti, la data di inadempimento, la data di avvio delle procedure di recupero del credito, con indicazioni degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate, l'ammontare dell'esposizione, rilevato al 60° giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
Giova richiamare, come precedente di merito conforme, ex art. 118 disp. att.
c.p.c., ancora un volta la sentenza di questa Corte sopra citata, emessa anch'essa in una causa tra e nella quale si legge che […] Parte_1 CP
“l'art. 23 del Regolamento consente di ritenere che avrebbe ben Parte_1 potuto escutere la garanzia nel termine di 4 mesi prescritto e parallelamente portare avanti l'azione di recupero del credito, perché a tale azione di recupero la banca sarebbe stata in ogni caso tenuta, anche nell'ipotesi in cui CP avesse già liquidato la garanzia in suo favore, salvo contraria volontà di
[...]
stessa;
infatti detta norma prevede che sia il soggetto finanziatore che CP ha ricevuto la garanzia a dover portare avanti l'azione di recupero del credito nei confronti del mutuatario inadempiente, in nome e per conto di , che CP rimane il soggetto “titolare del credito da recuperare”, salvo che non CP abbia comunicato alla banca la volontà di procedere in nome proprio alle azioni di recupero entro il tassativo termine di 10 gg. dalla data di escussione della garanzia. Quanto appena detto consente anche di respingere l'ulteriore argomentazione difensiva di secondo la quale in relazione a tutti i Parte_1 finanziamenti oggetto di causa sarebbero state inviate tempestivamente a
[...]
comunicazioni da ritenersi equipollenti alla formale attivazione della CP garanzia ai sensi dell'art. 21 del Regolamento”.
pagina 18 di 32 Inoltre, ancorché, in relazione ad alcune posizioni creditizie, non risulti in ogni caso rispettato il termine relativo all'intimazione di pagamento al soggetto finanziato, occorre complessivamente rilevare come i connotati delle fattispecie oggetto di causa non consentano, in ultima analisi, di ritenere le comunicazioni addotte come equipollenti a formali escussioni della garanzia.
Ad avviso del Collegio, sul punto, emergono molteplici elementi a ciò ostativi e segnatamente:
- la stretta previsione dei requisiti contenutistici di cui sopra, rispondendo alle medesime esigenze di controllo, ponderazione e verifica sottese alla gestione di finanze pubbliche, varrebbe di per sé a restringere in modo rilevante i margini entro i quali la mancata conformità ad essi delle comunicazioni trasmesse sarebbe colmabile mediante un'interpretazione, da condursi secondo i canoni della buona fede, della complessiva condotta del soggetto finanziatore;
- l'oggetto stesso dell'obbligazione di garanzia gravante su , CP
d'altro canto, è quantitativamente determinato secondo le scadenze indicate, depositarie, pertanto, di un ruolo sostanziale nell'individuazione della somma che dovrà essere corrisposta;
- l'inadeguatezza del tenore delle comunicazioni eccepite, in particolar modo con riferimento a quelle espressamente inviate per “mera conoscenza”, a veicolare la dedotta formale escussione della garanzia.
La Sentenza appellata è, dunque, esente da censure sul punto e per questo va confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo d'appello critica la sentenza gravata per aver Parte_1 affermato l'inefficacia della garanzia per il presunto mancato rispetto dei termini pagina 19 di 32 di cui all'art. 7 del Regolamento allegato al Decreto Dirigenziale n.3901 del 16 luglio 2014 per la posizione “ . CP_5
Nel caso di specie il Tribunale, rilevando la presenza del termine di 12 mesi dalla data dell'inadempimento entro il quale avrebbero dovuto essere avviate le procedure di recupero, ne rinviene il superamento, avendo, , Parte_1 presentato istanza di ammissione al passivo in data successiva e segnatamente nel marzo 2018, a fronte del fallimento dichiarato con sentenza depositata in data
01.06.2017.
L'APPELLANTE sostiene, sul punto, che:
- la previsione contestata debba ritenersi priva di causa, atteso che la pretesa che essa presentasse istanza di ammissione al passivo entro 12 mesi dall'inadempimento sarebbe priva di una concreta funzione economico- individuale, ove rapportata allo specifico contesto del deposito dell'istanza predetta (in quanto, in caso di tardivo deposito dell'istanza di fallimento,
[...] avrebbe comunque potuto agire contro essa invocando CP Parte_1 gli ordinari criteri di risarcimento del danno), anche nel caso in cui, secondo la disciplina fallimentare all'epoca vigente, tale medesima istanza fosse stata depositata entro un anno dalla dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo;
- essa avrebbe, contrariamente a quanto affermato, effettivamente avviato le procedure di recupero entro il termine di 12 mesi ed avrebbe agito con diligenza nell'intraprendere le operazioni di recupero del credito, non avrebbe recato alcun nocumento a con la propria condotta. CP
replica, sul punto, che la posizione di sarebbe CP CP_5 analoga alle altre (in quanto, ancorché disciplinata da diverse fonti regolamentari, queste ultime sarebbero, nondimeno, anch'esse preordinate alle medesime finalità di favore per l'imprenditoria locale, destinando allo scopo risorse pubbliche), atteso che il fondo di garanzia in rilievo con riferimento a tale pagina 20 di 32 posizione, direttamente costituito da Regione Toscana con delibera di G.R. n. 513 del 25/6/2013 e gestito da un RTI composto da , CP Controparte_8
e è regolato con D.D. n. 3091/2014 che, all'art.
[...] Controparte_9
7, prevede espressamente, a pena di inefficacia, il termine di 12 mesi dalla data dell'inadempimento, entro il quale avrebbero dovuto essere avviate le procedure di recupero.
Ad avviso del Collegio, anche il motivo di gravame in commento è infondato.
Il rapporto in esame è disciplinato dal D.D. 3091/2014.
pagina 21 di 32 Analogamente ai D.D. in precedenza analizzati, la procedura di attivazione della garanzia deve sottostare ai termini puntualmente individuati nella normativa regolamentare.
Il rilievo addotto da pretende di ravvisare la nullità della Parte_1 pattuizione, per difetto di causa, poiché la stessa non risponderebbe ad alcun interesse economico-individuale, in quanto l'avvio della procedura concorsuale, sotto tale prospettiva, priverebbe il termine di utilità pratica per la garante, in ragione dell'assoggettamento della posizione creditizia ai principi cui la procedura
è improntata (e potendo, il soggetto finanziatore, perseguire le proprie ragioni di credito in ottemperanza a tali principi).
Il Tribunale ha stabilito, sul punto, che “l'invalidità della regola, con riferimento all'assenza di causa che la sorregga (anche “in concreto”) non può desumersi da un singolo caso particolare, il cui rispetto del termine previsto non abbia in concreto provocato conseguenze”.
pagina 22 di 32 Il Collegio ritiene, tuttavia, che un difetto di causa pur essendo in via ipotetica sostenibile, risulta in concreto insussistente.
Infatti, la valorizzazione della “causa in concreto” impone un vaglio, sul piano fattuale, dell'assetto di interessi configurato dalle parti. Tuttavia, nella fattispecie, la doglianza di non poggia su una “peculiarità del caso Parte_1 particolare” collocabile al di fuori della configurazione negoziale dell'assetto d'interessi intercorrente tra le parti: al contrario, il profilo lamentato è generico afferendo in linea generale all'assetto d'interessi dei contraenti, ricorrendo, potenzialmente, ogniqualvolta l'avvio della procedura di recupero, in ragione dell'avvio di una procedura concorsuale, debba identificarsi con il deposito dell'istanza di ammissione al passivo.
Per contro, laddove il giudizio di idoneità causale dovesse parametrarsi agli interessi economico-individuali ricorrenti nel solo contesto negoziale in rilievo, conseguentemente, il motivo addotto potrebbe ritenersi fondato.
Nel caso in esame, infatti, non è possibile prescindere dalla natura pubblicistica dei fondi impiegati, implicante un doveroso adeguamento del giudizio medesimo anche alla luce di interessi extra-individuali che, seppure non emergenti dal quadro negoziale, risultino nondimeno perseguiti su un piano distinto rispetto a quello privatistico.
L'eccezione attinente al difetto di causa in concreto deve, dunque, escludersi in ragione delle peculiarità che caratterizzano il rapporto in esame: occorre, in particolare, rilevare la valenza pubblicistica retrostante all'apposizione di termini puntuali anche, astrattamente, sconnessi dai profili pregiudizievoli destinati ad esaurirsi entro l'orizzonte del singolo rapporto contrattuale, profilo pubblicistico rinvenibile in istanze “esterne” di gestione, programmazione e controllo della finanza pubblica.
pagina 23 di 32 Ancorché la “cristallizzazione” della massa debitoria renda, di per sé, non pregiudizievole l'eventuale mancato rispetto del termine per l'avvio dell'operazione di recupero del credito laddove l'istituto di credito abbia tempestivamente (secondo i parametri offerti dalla normativa fallimentare vigente) presentato istanza di ammissione al passivo, gli interessi sovraindividuali sottesi all'irreggimentazione del rapporto di garanzia in un iter procedimentale rigidamente scandito consentono, nel caso di specie, di “colorare” una causa altrimenti sfornita di apprezzabile spessore.
Sarebbe, sotto tale prospettiva, possibile ritenere che, laddove un rapporto negoziale privatistico si trovi ad essere integrato da fonti esterne regolamentari, queste ultime possano incidere su di esso anche, eventualmente, corroborandone la causa, offrendo parametri ulteriori rispetto a quello della funzione economico- individuale perseguita dalle parti.
Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che l'art. 7 del Regolamento allegato al D.D.
n. 3091/2014 applicabile alla posizione di cui trattasi, prevede che “per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo)” e che
“in presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata”.
Alla luce di tali premesse va inquadrata la previsione sempre contenuta nel precitato art. 7 secondo cui “a pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle
pagina 24 di 32 procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro
12 mesi dalla data dell'inadempimento”.
deduce, sul punto, di aver inviato alla società debitrice in Parte_1 questione “una lettera alla società in data 22 marzo 2017 (inviata anche a
[...]
in data 4 aprile)” e di aver inviato “in data 9 giugno 2017 (intervenuto il CP fallimento della società) […] ai garanti una diffida di pagamento”, precisando di aver “poi ottenuto contro gli stessi fideiussori un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in data 3 ottobre 2017, procedendo ad iscrivere ipoteca giudiziale sui loro beni, quindi entro il termine di 12 mesi è pacifico che
abbia avviato le azioni contro i garanti (doc. 119), cosicché non CP poteva in nessun caso essere considerata decaduta dalla garanzia”.
Sostiene, quindi, di aver agito con diligenza e buona fede e di non aver arrecato alcun nocumento a , avendone anzi aumentato le possibilità di CP recupero;
in particolare, il deposito della istanza di ammissione entro il
31.01.2018 invece del 18.03.2018 non avrebbe, a suo dire, comportato (e non poteva comportare) alcuna differenza e non avrebbe pregiudicato in alcun modo
. CP
, dal canto proprio, con missiva del 12.06.2018 (doc. 119 sopra CP richiamato dall'APPELLANTE) alla luce della precitata disposizione del
Regolamento allegato al D.D. n. 3091/2014 (in forza del quale la dotazione finanziaria non sarebbe costituita mediante un prestito subordinato, ma con la istituzione di un fondo regionale concesso in mera gestione ad un RTI del quale essa APPELLATA sarebbe mandataria) ha chiarito le circostanze in base alle quali ha ritenuto decaduta dalla garanzia da essa prestata, per Parte_1 mancato rispetto dei termini previsti dalla indicata procedura di attivazione della garanzia.
Si riporta di seguito il contenuto di tale missiva:
pagina 25 di 32 Condivide la Corte tale prospettazione non avendo replicato sulla Parte_1 specifica inidoneità degli atti indicati a rivestire la qualità richiesta dalla procedura in questione.
In particolare, la missiva del 22.03.2017 non costituisce idonea intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 7 precitato rivestendo il seguente tenore:
pagina 26 di 32 Non risulta neppure confutata la tardività sempre ex art. 7 in commento, delle azioni di recupero nei confronti dei garanti.
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con la quarta censura, critica la sentenza impugnata per avere Parte_1 ritenuto inefficace la garanzia prestata per Photo Professional di Controparte_4 ed afferma, al riguardo che:
- la Convenzione non prevederebbe alcun termine a pena di inefficacia della garanzia;
- l'invio dell'intimazione di pagamento non sarebbe stato, comunque, tardivo;
- avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2965 c.c. anche in relazione a tale posizione.
contesta il motivo di gravame, asserendo che l'eventuale perdita CP derivante dall'escussione della garanzia graverebbe sul proprio patrimonio e pagina 27 di 32 replica, sul punto, che non potrebbe trovare poi, applicazione l'art. 2965 c.c., ostando a ciò la natura pubblicistica della regolamentazione e la sostanziale assenza dei presupposti dai quali dovrebbe discendere tale ipotesi di nullità.
Ciò posto, osserva la Corte che gli obblighi facenti capo alla in relazione Pt_4 alla posizione in esame, disciplinati dall'art. 18 della Convenzione, sono i seguenti:
- invio dell'intimazione di pagamento entro 6 mesi dall'inadempimento del soggetto finanziato;
- effettuazione dell'escussione decorsi 60 giorni dall'invio dell'intimazione di pagamento, purché la posizione del soggetto finanziato sia stata trasferita a sofferenza ed entro 120 giorni dalla stessa.
Ad avviso del Collegio non può, inoltre, relativamente alla posizione in esame, trovare applicazione l'art. 2965 c.c., in quanto non sarebbe stato rispettato il termine relativo all'invio dell'intimazione di pagamento al debitore: a differenza di quanto affermato dal Giudice di primo grado in relazione all'inadeguatezza del termine di 4 mesi, decorrente dall'intimazione di pagamento, entro il quale escutere la garanzia – ritenuto eccessivamente breve, in contrasto con tale disposizione - una simile incombenza non richiede che l'invio di una mera comunicazione dopo aver accertato l'inadempimento (e non presuppone, dunque, lo svolgimento di complicate attività istruttorie).
Alla data del rapporto, il termine entro il quale il soggetto finanziatore avrebbe dovuto inviare l'intimazione di pagamento ammontava a 6 mesi, mentre, in data
19/10/2015, esso è stato ampliato a 12 mesi, con applicazione ai rapporti in corso.
Nel caso di specie, tuttavia, un simile adeguamento retroattivo non può operare, essendo il termine già spirato alla data dell'intervento di rimodulazione di talché
pagina 28 di 32 la avrebbe dovuto intimare il pagamento al soggetto finanziato entro sei Pt_4 mesi, mentre invece, come si evince dal Doc. 15/b, solo in data 16/12/2013 era stata inviata l'intimazione di pagamento conseguente ad inadempimenti verificatisi a partire dal 26/3/2013.
Il termine di mesi 6 risulta, dunque, superato ed il motivo di gravame deve essere rigettato.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina del gravame avanzato in sede di APPELLO INCIDENTALE, si osserva quanto segue.
A. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di appello incidentale, deduce l'erroneità della CP sentenza di prime cure, nella parte in cui è stata dichiarata nulla, a norma dell'art. 2965 c.c., la previsione di cui all'art. 18, comma 5 della Convenzione del
12.03.2008 (relativo alle c.d. garanzie sul patrimonio della stessa ) CP
– secondo cui la richiesta di escussione della garanzia avrebbe dovuto esserle inviata per iscritto, entro 120 giorni dalla data della intimazione di pagamento rivolta al soggetto finanziato - ed essa è stata condannata ad adempiere all'obbligo di garanzia assunto, con riferimento alle posizioni CI AN SRL,
IN SRL, LS SRL.
In particolare, l'APPELLANTE INCIDENTALE sostiene che il termine quadrimestrale previsto dalla Convenzione precitata per l'escussione della garanzia decorrerebbe dal compimento di un atto (l'intimazione di pagamento) posto in essere proprio dalla stessa che, di conseguenza, ne avrebbe appreso Parte_1 immediatamente la decorrenza e che l'escussione della garanzia da eseguirsi pagina 29 di 32 entro il predetto termine di 120 giorni sarebbe stata particolarmente semplice, dovendo tradursi in un mero aggiornamento meccanico del dato contabile e nell'invio di un messaggio di posta certificata.
replica, sul punto, adducendo la complessità delle operazioni Parte_1 sottese alle incombenze ad essa spettanti (risultando, a riguardo, eccessivamente stringente in termine di 2/4 mesi) atteso che:
- da un lato, la gestione dei rapporti assistiti da garanzie a prima richiesta sarebbe stata di competenza di uffici diversi della discendendone esigenze Pt_4 di coordinamento;
- dall'altro, la Convenzione del 12.03.2008, avrebbe ulteriormente gravato l'intermediario dell'adempimento relativo al passaggio a sofferenza del debitore principale, presupponente una delicata ed attenta istruttoria.
Rileva, in primo luogo, il Collegio che la Sentenza di questa stessa Corte d'Appello
n. 2164 del 2021, nel ritenere inapplicabile l'art. 2965 c.c., si riferisce a posizioni soggette al Regolamento previsto in attuazione del D.D. n. 266/2009, relativo a garanzie su fondi pubblici, per le quali , quale soggetto Parte_1 finanziatore, non sarebbe stata tenuta a procedere, entro il termine previsto, alla segnalazione a sofferenza del debitore, ossia del soggetto finanziato inadempiente, adempimento, invece, previsto e quindi richiesto a suo carico, nel caso come nella fattispecie, di garanzie sul patrimonio. Infatti, sia il D.D.
265/2009 che il D.D. n. 266/2009 non fanno riferimento alcuno, per l'escussione della garanzia, al passaggio a sofferenza delle posizioni.
In secondo luogo, una simile incombenza, come correttamente evidenziato dalla stessa , richiedeva tempi tecnici particolarmente lunghi, di talché Parte_1 il termine di quattro mesi dall'invio dell'intimazione non risulta effettivamente adeguato, per le ipotesi, come quella per cui è lite di escussione di garanzie sul pagina 30 di 32 patrimonio di , anche perché è identico a quello previsto per le CP garanzie su fondi pubblici che non prevedono tuttavia una tale incombenza.
Il Giudice di primo grado ha, dunque, correttamente rilevato l'eccessiva brevità del termine previsto, tale da rendere eccessivamente difficile, per il soggetto finanziatore, l'esercizio del diritto di escussione della garanzia.
La sentenza gravata deve, pertanto, trovare sul punto integrale conferma.
B. La critica contenuta nel secondo motivo di gravame è infondata.
Con il secondo motivo di gravame incidentale, lamenta l'errata CP applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere, il Giudice di primo grado, integralmente compensato le spese tra le parti, adducendo la “novità della questione” e la “parziale soccombenza reciproca” sostenendo, invece, che, raffrontando quantitativamente la porzione di petitum oggetto di accoglimento (3 posizioni, per un totale di complessivi 247.219,60 euro) con quella oggetto di rigetto, ne sarebbe dovuto discendere che le spese avrebbero dovuto essere poste in misura prevalente a carico della parte attrice.
replica, sul punto, sostenendo la correttezza del riparto delle Parte_1 spese per come effettuato nella sentenza gravata.
Ad avviso del Collegio, ancorché sia risultata soccombente in Parte_1 relazione alla maggior parte delle posizioni, il Giudice di primo grado ha correttamente valorizzato le peculiarità del caso in esame, considerando la novità delle questioni poste e valorizzando la reciproca soccombenza, ai fini della integrale compensazione delle spese del grado.
Anche tale motivo deve essere, dunque, rigettato.
SULLE SPESE PROCESSUALI
pagina 31 di 32 In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede le parti reciprocamente soccombenti) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 in capo a ciascuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP
avverso la sentenza n. 1194/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e
[...] pubblicata il 18/04/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE sia l'appello principale che l'appello incidentale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo sia all'appellante principale, che all'appellante incidentale.
Firenze, camera di consiglio del 24.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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