Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- Dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- Dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- Dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 722/2024 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del Consigliere istruttore resa in data 2 aprile 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
C.F. Parte_1 P.IVA_1
sito in Casamicciola Terme (NA) alla Via S.re Girardi n. 91, in persona dell'Amministratore pro tempore, Avv. nato a [...] Parte_2
(NA) il 10/07/1958, domiciliato per la carica presso il proprio studio in Casamicciola
Terme (NA) alla Piazza Marina n. 38, elettivamente domiciliato in Lacco Ameno (NA) alla Via Roma n. 18, presso lo studio dell'Avv. Antonio Iacono, C.F.
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa C.F._1
di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
R.G. n° 722/2024
- 1 -
E
C.F., P.IVA e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli: Parte_3
, con sede in Napoli alla Via Partenope n. 2, in persona del Legale P.IVA_2
Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_4
Via Monte di Dio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Mario Ivan Esposito, C.F.
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 95/2023, pubblicata il 29.08.2023 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 601/2019, il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia - provvedendo sull'impugnazione, proposta dalla ex art. 1137 c.c., della deliberazione Parte_3 assembleare adottata dal condominio “ ” in data 3.08.2018, con Parte_1
cui era stato approvato il bilancio consuntivo relativo al periodo dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e il preventivo al 30 giugno 2019- la accoglieva, annullando la deliberazione impugnata e condannando il convenuto alla refusione delle spese di lite. Parte_1
La condomina odierna appellata aveva convenuto in giudizio il predetto , Parte_1
chiedendo la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera assembleare del
3.08.2018, in quanto le erano stati addebitati oneri condominiali in misura superiore a quella concordata tra le parti con l'atto di transazione del 29.01.1993.
Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata - dopo aver premesso che, secondo la prospettazione del , nei piani di riparto approvati con delibera del 3.8.2018 Parte_1
erano state applicate delle tabelle millesimali da ritenersi approvate per facta concludentia - richiamava il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, teso ad escludere che l'approvazione delle tabelle millesimali o la loro revisione possa avvenire tacitamente, essendo a tal fine richiesta la forma scritta ad substantiam, indispensabile per verificare il rispetto delle maggioranze prescritte dalla legge.
Evidenziava che il contegno del negli ultimi anni, per quanto osservante del Parte_1
criterio di ripartizione degli oneri applicato, non valeva a sancire l'approvazione di nuove tabelle, che non poteva avvenire in forma tacita, per cui il criterio pattizio adottato il
29.01.1993 non risultava essere stato validamente modificato. Per l'effetto, la delibera
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impugnata, essendosene discostata, era stata invalidamente adottata e doveva essere annullata.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello il Parte_1
, deducendo a sostegno un unico articolato motivo.
[...]
3. L'atto di appello veniva notificato in data 15.02.2024 alla società appellata, che era convenuta per il giorno 19.6.2024 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 17.02.2024.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.2.2025, si costituiva in giudizio la società appellata, che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 15.2.2024, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal 1 settembre 2023 ( essendo avvenuto il deposito della sentenza impugnata il 29.8.2023, e considerata la sospensione del termine di impugnazione durante il periodo feriale), previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2019.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
6.1 Il appellante ha censurato la sentenza di primo grado assumendo che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la delibera del 3 agosto 2018 fosse annullabile, travisando la domanda ed i fatti e valutando erroneamente le prove documentali, aderendo al principio secondo cui le tabelle millesimali e/o la loro revisione non possono essere approvate tacitamente, per facta concludentia, necessitando della forma e dell'approvazione scritta ad substantiam.
Ha dedotto che la delibera del 3.08.2018 sarebbe legittima, in quanto assunta in virtù di valide e vigenti tabelle millesimali, redatte in ossequio alla transazione del 29.01.1993 ed applicate fin dal 1993, e che il Tribunale avrebbe erroneamente aderito ad un orientamento molto recente della giurisprudenza di legittimità, che sarebbe in contrasto con quello opposto e consolidato, secondo il quale le tabelle millesimali possono essere approvate per facta concludentia, integrati dalla concreta ed incontestata applicazione delle stesse per una pluralità di anni, non richiedendo la relativa approvazione la forma scritta ad substantiam.
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Ha protestato che sarebbe incontestato e documentato che, dal gennaio 1993 al 24.08.2012, il riparto delle spese era avvenuto sulla base delle tabelle millesimali, predisposte dall'amministrazione condominiale, con cui erano stati attribuiti alla - che non Parte_3
aveva mai eccepito nulla fino all'anno 2012 - 251 millesimi.
Ha inoltre prospettato l'inapplicabilità del più recente orientamento giurisprudenziale, in tema di forma delle tabelle millesimali, in quanto formatosi in epoca successiva all'adozione delle vigenti tabelle millesimali, risalenti al 1993 – a seguito dell'ingresso della condomina nella compagine condominiale - e da quella data Parte_3
ininterrottamente applicate, per oltre un ventennio, mai contestate dai condomini e, quindi, approvate anche per facta concludentia e cristallizzatesi in epoca antecedente al mutamento giurisprudenziale.
Secondo quanto dedotto nell'atto di gravame, poi, vigente il principio dell'applicazione per facta concludentia, le tabelle millesimali adottate dal 1993 non erano state impugnate nel termine di cui all'art. 24 del regolamento condominiale, ed erano state approvate in assemblea ed adottate con il consenso unanime di tutti i condomini.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
La sentenza gravata, infatti, nell'escludere che l'approvazione delle tabelle millesimali possa avvenire per facta concludentia, integra piana e coerente applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n.
26042 del 15/10/2019), con orientamento già recepito da questa Corte con la pronuncia n.
2164/2024, emessa tra le stesse parti e versata in atti dalla parte appellata, oltre che con la successiva pronuncia n. 614/2025.
Invero, per lungo tempo (cfr., tra le altre, Cass. n. 3245 del 10/02/2009) la Corte di
Cassazione aveva affermato che le tabelle millesimali "possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti, poiché i condomini, anche in mancanza di tale regolamento, sono liberi di accordarsi tra loro ai fini della ripartizione di tutte o alcune delle spese comuni, purché sia rispettata, a norma dell'art. 1123 cod. civ., la quota posta a carico di ciascuno in proporzione al valore della rispettiva proprietà esclusiva".. Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono poi tornate a occuparsi dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali con la sentenza n. 18477 del 09/08/2010, affermando che tale atto, al pari di quello di revisione delle tabelle, non ha natura negoziale;
ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei
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condomini, essendo a tal fine sufficiente l'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini – competente a tal fine - con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.
L'arresto nomofilattico ha negato, al fine di parimenti escludere la necessità dell'unanime approvazione, che l'atto in questione sia un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni;
le Sezioni Unite in particolare, pur condividendo l'avviso che la tabella millesimale serva solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti, hanno qualificato l'atto di approvazione come atto di mera natura valutativa del patrimonio, caratterizzato da un margine di discrezionalità, ai limitati effetti della distribuzione del carico delle spese condominiali, nonché della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del , Parte_1
inidoneo a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti.
In tal senso la deliberazione assembleare che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del che è nella legge prevista, ma Parte_1
solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica.
Se caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti - secondo le sezioni unite - tale caratteristica non ricorre nel caso di specie.
La sentenza nomofilattica, come osservato da Cass. n. 26042 /2019, contiene importanti affermazioni ai fini che qui rilevano:
a) anzitutto le sezioni unite ritengono che "l'atto di approvazione della tabella fa capo a una documentazione ricognitiva" del rapporto tra valori delle proprietà esclusive;
b) le "tabelle, in base all'art. 68 disp. att. cod. civ., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 cod. civ., viene approvato dall'assemblea a maggioranza", per cui è "logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio"; "in senso contrario non sembra si possa sostenere che la allegazione delle tabelle al regolamento è puramente formale, ma non significa anche identità di disciplina in ordine alla approvazione"; "in linea di principio, infatti, un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente".
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Sulla scorta di tale ultima affermazione delle Sezioni Unite, la precitata pronuncia n. 26042
/2019 è giunta alla conclusione che la "stessa disciplina" in tema di forma scritta ad substantiam, sia imposta al regolamento e alle tabelle.
In tal senso - oltre ad affermare, in conformità alle Sezioni Unite del 2010, che per la formazione o la modificazione delle tabelle è necessaria una "documentazione ricognitiva", che deve essere allegata al regolamento di condominio, il quale deve avere forma scritta ad substantiam, per cui anche ai fini della forma un "atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente" – la pronuncia del 2019 ha evidenziato che altro è la tabella, quale "documentazione ricognitiva" dei valori proporzionali, altro è l'atto approvativo.
Pertanto, se in base all'argomento fondato sull'art. 68 disp. att. c.c., può già affermarsi che le tabelle in quanto tali - siccome allegate al regolamento di condominio - debbano avere, come quest'ultimo, forma scritta ad substantiam, la Suprema Corte ha pure evidenziato che, qualora l'atto di approvazione (o di revisione) sia di scaturigine condominiale, lo stesso debba avere veste di deliberazione assembleare, avente forma scritta ad substantiam, escluse approvazioni per facta concludentia. Delle riunioni dell'assemblea, del resto, si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall' amministratore (art. 1136, settimo comma, cod.civ.); ammettere la diversa forma libera per l'atto approvativo, così limitandosi indebitamente il requisito formale della scrittura alle mere tabelle di natura computistica, normalmente non recanti elementi testuali circa il procedimento di approvazione né i dati relativi a presenti, votanti e sottoscrittori, equivarrebbe a vanificare l'impianto normativo, per cui, in base all'art. 68 disp. att. cod. civ., le tabelle sono allegate al regolamento di condominio, il quale (in base all'art. 1138 cod. civ.) viene approvato dall'assemblea a maggioranza: deve quindi constare dal documento allegato anche l'approvazione con la prescritta maggioranza delle tabelle, con la conseguenza che la delibera approvativa va adottata in forma necessariamente scritta ad substantiam.
In tal senso è stato dunque rimeditato il precedente indirizzo, in particolare affermandosi che, se è vero che le tabelle possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti, non è vero che, anche in caso di approvazione delle sole tabelle, non vadano rispettate le norme in tema di forma del regolamento sia in
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ordine alle tabelle in senso stretto sia in ordine al loro atto approvativo costituito da delibera dell'assemblea, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
Venendo, dunque, al caso di specie, poiché, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, il ha operato l'addebito alla secondo criteri di prassi in Parte_1 Parte_3
base a tacita adesione, non risultando in alcun modo provata l'adozione in sede assembleare delle tabelle applicate– solo genericamente affermata nell'atto di gravame - si rivela pienamente condivisibile, e conforme ai principi di diritto finora enunciati, l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure, nel pervenire all'annullamento della deliberazione assembleare.
Né può condividersi la pretesa dell'impugnante di veder disattendere il più recente orientamento giurisprudenziale, finora esposto, in ragione dell'epoca di adozione della prassi di riparto contestata dall'appellata, risalente a dire del all'anno 1993, Parte_1
assumendo un'ipotesi di prospective overruling, istituto di cui la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha disegnato i confini (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 15144 del
11/07/2011; Cass. Sez. U, sentenza n. 4135 del 12/02/2019).
Infatti , come rimarcato dal Giudice di legittimità nei sopra citati precedenti, è noto che l'interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva, sicché un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo ius superveniens ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito
(Cass. 9 gennaio 2015, n. 174). Nella sentenza 11 luglio 2011, n. 15144, le Sezioni Unite hanno in particolare affermato che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (cd. overruling) che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che la norma esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale «ora per allora», nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge
(art. 101, comma 2, Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di
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validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. E tuttavia, ove l'overruling si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che – in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111, comma 1,
Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tende, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.
La giurisprudenza successiva ha precisato che un orientamento del giudice della nomofilachia cessa di essere retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, e può quindi parlarsi di prospective overruling, a condizione che ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti:
a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, non anche su disposizioni di natura sostanziale (Cass. 13 settembre
2018, n. 22345; 18 luglio 2016, n. 14634; 24 marzo 2014, n. 6862; 3 settembre 2013, n.
20172; 11 marzo 2013, n. 5962);
b) che tale mutamento sia stato imprevedibile o quantomeno inatteso e privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso
(Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17402; n. 23836 del 2012 cit.), ipotesi non ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27086) o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione, in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3782)
o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso (Cass. 5 giugno2013, n. 14214);
c) che l'overruling sia causa diretta ed esclusiva di un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, ponendosi esso quale causa di sopravvenuta inammissibilità, improcedibilità, decadenze o preclusioni, in ragione della diversità delle forme e dei termini
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da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa azionata in giudizio (Cass., sez. un., n. 17402 del 2012 cit.; 27 dicembre 2011, n. 28967; 26 luglio 2011, n. 16365).
Sulla scorta di tali univoci principi, appare evidente il difetto di pertinenza dell'istituto dell'overruling, invocato dalla parte appellante, non venendo in alcun modo in rilievo un mutamento interpretativo di una norma processuale, che abbia determinato a carico della parte una decadenza o un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa, ma una diversa interpretazione di norme sostanziali.
Né infine, può utilmente richiamarsi nel presente grado la previsione dell'art. 24 del regolamento di condominio, depositato con verbale del 21.8.1960, versato in atti nel presente grado, alla cui stregua “……….In caso di esercizio da parte del venditore o suoi aventi causa del diritto a lui riservato al precedente art. 12 o di nuova costruzione nell'area annessa alla villa , la tabella anzidetta dovrà essere variata ed aggiornata, con effetto Pt_5 retroattivo dal 1° del mese successivo all'ultimazione ed effettiva utilizzazione delle singole opere, ed entro sei mesi da tale data, a cura dell'amministratore del comprensorio. La nuova tabella attribuirà un numero di millesimi a ciascuna nuova costruzione. Le variazioni
e gli aggiornamenti saranno eseguiti secondo i criteri tecnici usuali e tenendo conto dell'uso proporzionale che ciascuna nuova costruzione potrà fare dei beni e servizi comuni.
Le nuove tabelle saranno comunicare da chi ne avrà curato la compilazione a tutti i proprietari, compreso il proprietario o i proprietari delle nuove opere, a mezzo lettera raccomandata, e, decorsi trenta giorni dalla data di spedizione senza che alcun abbia fatto opposizione, si considereranno tacitamente approvate. Le eventuali opposizioni dovranno pervenire all'amministratore nello stesso termine a mezzo lettera raccomandata, e saranno decise dall'assemblea inappellabilmente con la maggioranza di cui all'art. 34, penultimo comma, calcolata in base alla tabella precedente……………….”
Questa Corte distrettuale, infatti, non può esimersi dal rilevare, con notazione munita di carattere assorbente, l'assoluta novità di tale prospettazione e della correlata produzione documentale, con conseguente inammissibilità della stessa per violazione dell'art. 345
c.p.c.; lo stesso impugnante, del resto, ha ripetutamente evocato il contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 27 agosto 1993, che appunto prevedeva al primo punto all'ordine del giorno “approvazione nuova tabella millesimale”, prefigurando cioè una deliberazione di cui, come finora esposto, non è stata provata in giudizio né l'esistenza né il contenuto.
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Peraltro, andrà aggiunto a fini di completezza motivazionale, per un verso difetta la prova della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della norma regolamentare di cui all'art. 24 (esercizio da parte del venditore o suoi aventi causa del diritto a lui riservato al precedente art. 12 o di nuova costruzione nell'area annessa alla villa ) e Pt_5 dell'osservanza delle relative prescrizioni (comunicazione a mezzo lettera raccomandata delle nuove tabelle a tutti i condomini, ivi i compresi i proprietari delle nuove opere, con l'avvertenza che, in difetto di opposizione nel termine di trenta giorni, si riterranno approvate). Per altro verso, neppure può sottacersi che le specifiche e successive previsioni di cui alla scrittura transattiva del 29.1.1993 - in cui era prevista una modalità di determinazione provvisoria dei contributi a carico della società appellata fino all'approvazione delle nuove tabelle, da predisporsi a seguito di incarico conferito ad un tecnico a cura della - sono senz'altro destinate a prevalere sulla predetta disposizione Pt_3
regolamentare, sulla cui validità è pertanto superfluo interrogarsi.
Per il complesso delle considerazioni che precedono, l'impugnazione proposta non può che essere disattesa.
7. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022 – tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta;
determinato lo scaglione di riferimento in quello relativo alle cause di valore da €
52.000,00 ad € 260.000,00, in considerazione dell'entità delle poste in contestazione, quali risultanti dalla sentenza gravata;
e dimezzati i compensi medi in considerazione della natura delle questioni prospettate, già ampiamente dibattute in altri giudizi tra le medesime parti – si liquidano come da dispositivo che segue, in favore della società appellata costituita, con attribuzione all'avvocato Mario Ivan Esposito, dichiaratosi anticipatario.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
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la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, n. 95/2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore della società appellata, che liquida nell'importo di € 4.995,5 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Mario Ivan Esposito, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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