Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 614 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Ronchi dei Parte_1 C.F._1
Legionari, alla VIA REDIPUGLIA n. 33, presso lo studio dell'avv. MAGRIN
VALENTINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Cesena, alla _1 C.F._2
Corte Don G. Botticelli n. 58, presso lo studio dell'avv. AGUZZONI LICIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate il 26.2.2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.8.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con e che dalla loro unione è nata, il 27.8.2010, la _1
figlia , ha adito il Tribunale di Gorizia per la pronuncia dello scioglimento del Per_1
matrimonio, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie, disporsi l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la propria residenza, la regolamentazione del diritto di visita paterno, con facoltà di _1
di vedere e tenere con sé la minore, salvi diversi accordi, dal sabato mattina
[...]
alla domenica sera, a weekend alterni, e un pomeriggio infrasettimanale, pur sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, oltre a due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo e alla metà delle vacanze natalizie e pasquali, nonché, di porre a carico del resistente un assegno mensile di €
500,00, quale contributo al mantenimento ordinario della minore, oltre al 60% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, con il riconoscimento del diritto a continuare a percepire, per intero, l'assegno unico per i figli.
Si è costituito, nel presente giudizio, , il quale senza opporsi alle _1
domanda di scioglimento del matrimonio e aderendo alle domande della controparte relative all'affidamento della minore, al suo collocamento prevalente presso la residenza materna e alla regolamentazione del diritto di visita paterno proposto, ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento della minore concordato in sede di separazione nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, o in subordine di determinare l'assegno per il mantenimento della minore nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso inferiore a quella richiesta dalla ricorrente.
Orbene, va, innanzitutto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti.
È, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Gorizia con decreto n. cron. 1096/2022 del
7.4.2022, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 6.4.2022.
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Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta,
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle questioni accessorie relative alla figlia minore, come concordemente chiesto dalle parti, è affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la residenza della madre.
In ordine al diritto di visita paterno, il Tribunale intende recepire la regolamentazione proposta da entrambe le parti e, per l'effetto, dispone che, salvo diversi e migliori accordi, terrà con sé la minore, nel rispetto dei _1
suoi impegni scolastici ed extrascolastici, dal sabato mattina alla domenica sera, a weekend alterni, e un pomeriggio infrasettimanale, oltre a due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. Le festività natalizie e pasquali saranno suddivise equamente tra i genitori ed alternate di anno in anno.
Da ultimo, il Tribunale prende atto dell'accordo tra le parti affinché CP_2 continui a percepire per intero l'assegno unico per i figli.
Le parti sono, invece, in contrasto sulla misura del contributo al mantenimento ordinario e straordinario per la figlia, chiesto dalla ricorrente in € 500,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, e offerto dal resistente in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie o nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso inferiore alla somma mensile richiesta dalla controparte.
In ordine alle condizioni economiche delle parti, si rileva che la ricorrente ha allegato di essere priva di occupazione dall'estate del 2024 e di percepire l'importo di circa € 600,00-650,00 mensili a titolo di indennità NASPI, non gravato da costi per l'alloggio, essendosi traferita presso l'abitazione dell'attuale compagno, a seguito della vendita, al ricorrente, della quota dell'immobile, adibito a casa coniugale, al prezzo di € 25.000,00.
In base alla documentazione reddituale riferita agli ultimi tre anni, la stessa risulta aver percepito un reddito netto, derivante da lavoro dipendente e comprensivo di trattamento integrativo, pari a circa € 10.350,00 nel 2021, circa € 11.353,00 nel 2022
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e circa € 11.200,00 nel 2023, corrispondente a una entrata media mensile di circa €
900,00.
Il resistente, il quale svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Interno Dipartimento PS, risulta titolare di maggiori redditi, avendo percepito un reddito netto di circa € 25.000,00 nel 2021, circa € 26.000,00 nel 2022 e circa € 27.000,00 nel 2023, corrispondente a una entrata media mensile compresa tra circa € 2.000,00 ed € 2.250,00, gravata attualmente dal pagamento della rata mensile di € 358,00 per il rimborso del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale e del rimborso di un ulteriore finanziamento contratto per l'acquisto della quota dell'immobile di proprietà della ricorrente, in adempimento dell'obbligo assunto in sede di separazione, con un esborso mensile di
€ 366,00.
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, valutate unitamente alle attuali esigenze della minore, la quale ha quasi raggiunto il quindicesimo anno di età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della misura del contributo al mantenimento della minore, concordato in sede di separazione, pari ad € 200,00 mensili, il Tribunale ritiene di determinare in € 250,00 mensili, a far data dalla domanda, l'assegno per il mantenimento della minore, da porre a carico del padre, tenuto anche conto della percezione, per intero, dell'assegno unico e universale i figli da parte della ricorrente. Il suddetto assegno dovrà essere versato da _1
in favore di , entro il 5 di ogni mese, e dovrà essere
[...] Parte_1
annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI.
Le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione della minore, in quanto da ritenersi superflua, in assenza di contrasto tra le parti in ordine alle questioni relative al suo affidamento, collocamento prevalente e alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno.
Stante la natura del presente procedimento e il suo esito complessivo, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
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a Gradisca d'Isonzo il 23.8.2012 (atto Pt_1 _1
n.9, parte 1, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
b) dispone l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la residenza materna;
c) regolamenta il diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato, cui si rinvia;
d) dispone che versi, a far data dalla domanda, in favore di _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € 250,00 Parte_1
mensili, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
e) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia;
f) prende atto dell'accordo delle parti secondo cui continuerà Parte_1
a percepire, per intero, l'assegno unico e universale per i figli;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca
d'Isonzo per gli incombenti di legge;
h) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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