Art. 1.
Dopo il quarto comma dell'art. 36 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, gli autoveicoli a solo o con rimorchio aventi peso complessivo a pieno carico superiore a quintali 100 non debbono superare la velocita' di chilometri 70 all'ora se destinati al trasporto di persone e la velocita' di chilometri 60 all'ora se destinati al trasporto di cose.
Non debbono altresi' superare la velocita' di chilometri 60 all'ora gli autocarri adoperati per trasporto di persone, eccedenti detti limiti di peso.
Il Ministro per i trasporti prescrivera' i dispositivi atti a garantire l'osservanza dei limiti di velocita' di cui al precedente comma.
E' in facolta' dei Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, di stabilire i limiti massimi di velocita' per tutti i veicoli su determinate strade o tronchi di strade (sia all'interno che fuori dei centri abitati)".
Dopo il quarto comma dell'art. 36 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, gli autoveicoli a solo o con rimorchio aventi peso complessivo a pieno carico superiore a quintali 100 non debbono superare la velocita' di chilometri 70 all'ora se destinati al trasporto di persone e la velocita' di chilometri 60 all'ora se destinati al trasporto di cose.
Non debbono altresi' superare la velocita' di chilometri 60 all'ora gli autocarri adoperati per trasporto di persone, eccedenti detti limiti di peso.
Il Ministro per i trasporti prescrivera' i dispositivi atti a garantire l'osservanza dei limiti di velocita' di cui al precedente comma.
E' in facolta' dei Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, di stabilire i limiti massimi di velocita' per tutti i veicoli su determinate strade o tronchi di strade (sia all'interno che fuori dei centri abitati)".