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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7593 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 26.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 37778/2024 R.G. cont. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Manlio di Veroli n.2 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Ruggero Maria Gentile, che lo rappresenta e difende giusta pro- cura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- in persona del per il Lazio, elettivamente domici-
[...] Controparte_2 liato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n.3 , presso l'avv. Guido Eudizi che lo rappre- senta e difende, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: danno biologico da infortunio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 il ricorrente in epigrafe deduceva: 1) di essere dipendente della Gruppo Distribuzione Italia S.r.l.;
2) di avere subito, in data 30 gennaio 2024, un infortunio sul lavoro mentre si trovava a bordo di un ciclomotore di rientro dal proprio servizio, a causa dell'irregolare condotta di guida di un'autovettura privata proveniente dal senso opposto;
3) di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini entrando in codice rosso a causa dei gravissimi traumi diagnosticati, in specie, trauma cranico com- motivo, trauma dell'emitorace sinistro, trauma dell'arto superiore e trauma dell'arto inferio- re sinistro con amputazione subtotale;
4) di avere presentato domanda all' ai fini del conseguimento dell'indennità da infor- CP_1 tunio, vedendosi riconosciuta la sola indennità temporanea con segnalazione all'INPS per
“dubbia competenza”;
5) di avere presentato in data 11 luglio 2024 ricorso amministrativo avverso il rigetto;
6) che l'istituto, in data 11 settembre 2024, concludeva per la non spettanza di alcuna in- dennità individuando, come presunta causa dell'evento dannoso, l'utilizzo di psicofarmaci o stupefacenti;
7) che sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro inden- nizzabile in quanto l'evidenziata non negatività agli oppiacei trova giustificazione nella somministrazione in Pronto Soccorso di potenti farmaci antidolorifici (morfina, fentanest, ketamina, Midazolam) e la non negatività ai cannabinoidi risulta irrilevante alla luce della descrizione da parte dei primi soccorritori e del medico di Pronto Soccorso dello stato del ricorrente come vigile, orientato, presente e collaborativo.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, dinanzi a quest'ufficio:
A. in via preliminare: l'adozione dei provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito ex art. 700 c.p.c.;
B. nel merito:
- l'accertamento e la declaratoria che l'infortunio lavorativo sofferto dal ricorrente in data
30/01/2024, si è verificato in itinere, senza responsabilità alcuna dello stesso, ed ha cau- sato una menomazione dell'integrità psico fisica pari al 90% o alla diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di legge, menomazione che pro- voca un gravissimo grado di compromissione dell'integrità psico-fisica permanente dello stesso;
2 - la condanna dell' a corrispondergli la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per CP_1 la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio de quo, valutabile in 90 punti percentuali, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla riva- lutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge;
- con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, l si costituiva, conte- CP_1 stando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, a mente dell'art. 2 del T. U.
1124/65 che prevede testualmente: “Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni diretta- mente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupe- facenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”
Espletata una consulenza medico legale, con autorizzazione al CTU incaricato di acquisire la relazione di un tossicologo forense, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la cau- sa viene decisa come da sentenza.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Non è in contestazione che l'infortunio sia occorso in occasione di lavoro e sia ascrivibile a condotta colposa del conducente dell'altro mezzo coinvolto e dunque unico profilo rilevan- te ai fini del riconoscimento della tutela INAIL è esclusivamente quello dello stato di altera- zione da sostanze stupefacenti che l'ente desume dalla circostanza che il campione di sangue inviato dal Pronto Soccorso al laboratorio per la ricerca di sostanze di abuso evi- denziasse una non negatività agli oppiacei e ai cannabinoidi.
Il consulente tecnico d'ufficio dott. sulla scorta della relazione della tossico- Persona_1
loga forense, dr.ssa ha concluso escludendo la prova del dedotto stato di Persona_2
alterazione in quanto gli accertamenti di primo livello eseguiti sui campioni biologici del ri- corrente devono considerarsi privi di valore di certezza e non utilizzabili come elemento di prova appunto della sussistenza di uno stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
D'altro canto, lo stesso medico di Pronto Soccorso, dr.ssa riferisce dell'assenza di Per_3 alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti dell' e dà atto che la positività Parte_1
agli oppiacei ben può essere conseguenza della somministrazione di morfina e ketamina al paziente per l'intubazione effettuata prima del prelievo.
Per quanto concerne poi i cannabinoidi, solo gli accertamenti di 2° livello hanno validità medico legale, in quanto nello screening è possibile che molecole simili alle sostanze ri-
3 cercate diano falsi positivi o che risultino positività relative ad assunzioni risalenti sino a 15 giorni prima, del tutto inidonee a determinare uno stato di alterazione.
Il consulente, dr. ha quindi quantificato il danno biologico sulla base Persona_1 dell'indagine personale e dell'esame della documentazione nella misura del 65% .
Le conclusioni del CTU appaiono frutto di una corretta indagine medico legale e risultano pienamente condivisibili sia in punto di assenza dello stato di alterazione sia in punto di determinazione di un grado di inabilità del 65%.
Le parti, d'altronde, non hanno sollevato consistenti e convincenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., la domanda deve, pertanto, essere accolta e, per l'effetto, deve essere riconosciuto, un danno biologico del 65%, con conseguente condanna dell' al pagamento della corrispondente rendita secondo le tabelle di riferimento. CP_1
Alla soccombenza, consegue la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da CP_1
distrarsi in favore del difensore antistatario.
Devono altresì porsi a carico dell' le spese di CTU, comprensive di quanto fatturato CP_1
per la relazione del tossicologo forense.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara che il ricorrente ha riportato, a seguito dell'infortunio in itinere occorsogli in data
30.1.2024, non ascrivibile a sua colpa, una menomazione dell'integrità psicofisica pari al
65%;
e, per l'effetto, condanna l al pagamento in suo favore della rendita corrispondente CP_1
al suddetto grado di inabilità, oltre interessi legali come per legge.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 da distrar- CP_1
si in favore del difensore antistatario.
Pone le spese di CTU, comprensive dell'esborso per la relazione tossicologica a carico dell' . CP_1
4 Roma, 26.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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