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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZI VALERIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Via G. Mazzini 17 47121 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 045200259001589861000 IRPEF-ALTRO 2006
- INTIMAZIONE n. 045200259001589861000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dai dott. Nominativo_1 Nominativo_1, impugna contro l'Agenzia Entrate e l'Agenzia Entrate Riscossione intimazione di pagamento n. 04520259001589861000, valore economico della controversia, 2.733,14, contenente il recupero di imposte emesso successivamente alla notifica di due cartelle di pagamento n. 04520130001994237000 e n. 04520240001338784000.
Il Ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nessun atto prodromico contenente la pretesa tributaria indicata nell'intimazione (Irpef interessi e sanzioni e spese di giustizia anno 2006) e invitando l'amministrazione a produrre la notifica dei predetti atti prodromici, afferma l'avvenuta prescrizione e decadenza della pretesa stessa. Il Ricorrente eccepisce vizi relativi alla formazione del ruolo e la presunta decadenza del diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 600/73 e chiede previa sospensione dell'atto impugnato di dichiararsi la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici, cartelle ed accertamenti con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia Entrate in via preliminare eccepisce l'inammissibilità parziale del ricorso per violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/92.
L'Ufficio sostiene che, dato il breve lasso di tempo intercorso dalla precedente pronuncia di questa Corte di
Giustizia n. 10/02/2023, il ricorso è stato presentato da una controparte ben conscia della precedente sussistenza di un contenzioso avente parzialmente il medesimo oggetto (la cartella n.
04520130001994237000 e l'intimazione n. 04520199003748278000) e che da questo contenzioso siano derivate le spese di giudizio resesi definitive (da cui è scaturito il recupero mediante la successiva cartella n. 04520240001338784000, regolarmente notificata). Ciò emerge a maggior ragione se si tiene conto che il Contribuente è assistito dal medesimo difensore del precedente giudizio e che sono state surrettiziamente riproposte tesi volte a caducare l'efficacia dei prodromici atti in violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/92. Chiede di respingere il ricorso perché infondato. con vittoria di spese e compensi di lite anche ai sensi dell'art. 96
c. 3 c.p.c..
L'Agenzia Entrate Riscossione non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata la richiesta di sospensione degli atti impugnati considerata la sollecita trattazione nel merito della vertenza.
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva l'art. 19, c. 3, D.Lgs.
546/1992 che prevede che “ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri”. La norma specifica che solamente nell'ipotesi di omessa notifica dell'atto presupposto, è possibile impugnare quest'ultimo unitamente all'atto successivo, Cass. n. 16412/2007 e presupposto di ammissibilità dell'impugnazione è la prova dell'omessa rituale notifica della cartella, Cass. n. 11439/2016). Diversamente l'atto non può essere impugnato per vizi relativi alla pretesa o notifica degli atti antecedenti, Cass. nn.14324/2009, 3005/2020 e
4110/2014, se regolarmente notificati. La Corte sulla base della documentazione fornita e prodotta dall'Ufficio constata che l'intimazione di pagamento impugnata è legittima in quanto preceduta da altre intimazioni di pagamento in relazione alle cartelle di pagamento n. 04520130001994237000 e n. 04520240001338784000, atti notificati presso il domicilio fiscale del Contribuente. In particolare, la cartella 04520130001994237000 risulta notificata il 18/04/2013 mediante consegna nelle mani della moglie convivente e aveva come atto presupposto l'avviso di accertamento n. TGJM00997, notificato per posta raccomandata, consegnato nelle mani proprie del ricorrente in data 24/08/2012. Ad essa è seguita la notifica ai sensi dell'art. 60 lett. e) DPR
600/73 dell'intimazione di pagamento n. 0452017902129615000 in data 16/10/2017, con perfezionamento della notifica in data 24/10/2017 e, successivamente, la notifica a mani proprie dell'intimazione di pagamento n. 04520199003748278000 in data 29/04/2021. Quest'ultimo atto, congiuntamente alla cartella sottesa, è stato oggetto di ricorso, dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte del 09/12/2022 e condanna alla refusione delle spese di lite. Tali spese sono state poi oggetto di recupero tramite la cartella n.
04520240001338784000, notificata in data 07/05/2024 mediante consegna della raccomandata a persona di famiglia e non impugnata. Pertanto, la pretesa erariale è divenuta definitiva e non più impugnabile e la valutazione dell'odierna impugnazione deve soffermarsi sui soli eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento n. 045200259001589861000. La Corte constatata la regolare notifica sia dell'intimazione di pagamento che di tutti gli atti ad essa presupposti ritiene che l'atto impugnato contenga motivazione tale da aver consentito al Ricorrente di predisporre adeguata difesa delle proprie ragioni e gli interessi e oneri accessori sono richiesti e calcolati come previsto dalla Legge.
La Corte per quanto sopra esposto respinge il ricorso e condanna il Ricorrente a rifondere le spese di giudizio all'Agenzia Entrate liquidate in €. 900,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il Ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in €. 900,00.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZI VALERIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Via G. Mazzini 17 47121 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 045200259001589861000 IRPEF-ALTRO 2006
- INTIMAZIONE n. 045200259001589861000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dai dott. Nominativo_1 Nominativo_1, impugna contro l'Agenzia Entrate e l'Agenzia Entrate Riscossione intimazione di pagamento n. 04520259001589861000, valore economico della controversia, 2.733,14, contenente il recupero di imposte emesso successivamente alla notifica di due cartelle di pagamento n. 04520130001994237000 e n. 04520240001338784000.
Il Ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nessun atto prodromico contenente la pretesa tributaria indicata nell'intimazione (Irpef interessi e sanzioni e spese di giustizia anno 2006) e invitando l'amministrazione a produrre la notifica dei predetti atti prodromici, afferma l'avvenuta prescrizione e decadenza della pretesa stessa. Il Ricorrente eccepisce vizi relativi alla formazione del ruolo e la presunta decadenza del diritto alla riscossione ex art. 25 DPR 600/73 e chiede previa sospensione dell'atto impugnato di dichiararsi la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici, cartelle ed accertamenti con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia Entrate in via preliminare eccepisce l'inammissibilità parziale del ricorso per violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/92.
L'Ufficio sostiene che, dato il breve lasso di tempo intercorso dalla precedente pronuncia di questa Corte di
Giustizia n. 10/02/2023, il ricorso è stato presentato da una controparte ben conscia della precedente sussistenza di un contenzioso avente parzialmente il medesimo oggetto (la cartella n.
04520130001994237000 e l'intimazione n. 04520199003748278000) e che da questo contenzioso siano derivate le spese di giudizio resesi definitive (da cui è scaturito il recupero mediante la successiva cartella n. 04520240001338784000, regolarmente notificata). Ciò emerge a maggior ragione se si tiene conto che il Contribuente è assistito dal medesimo difensore del precedente giudizio e che sono state surrettiziamente riproposte tesi volte a caducare l'efficacia dei prodromici atti in violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/92. Chiede di respingere il ricorso perché infondato. con vittoria di spese e compensi di lite anche ai sensi dell'art. 96
c. 3 c.p.c..
L'Agenzia Entrate Riscossione non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata la richiesta di sospensione degli atti impugnati considerata la sollecita trattazione nel merito della vertenza.
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva l'art. 19, c. 3, D.Lgs.
546/1992 che prevede che “ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri”. La norma specifica che solamente nell'ipotesi di omessa notifica dell'atto presupposto, è possibile impugnare quest'ultimo unitamente all'atto successivo, Cass. n. 16412/2007 e presupposto di ammissibilità dell'impugnazione è la prova dell'omessa rituale notifica della cartella, Cass. n. 11439/2016). Diversamente l'atto non può essere impugnato per vizi relativi alla pretesa o notifica degli atti antecedenti, Cass. nn.14324/2009, 3005/2020 e
4110/2014, se regolarmente notificati. La Corte sulla base della documentazione fornita e prodotta dall'Ufficio constata che l'intimazione di pagamento impugnata è legittima in quanto preceduta da altre intimazioni di pagamento in relazione alle cartelle di pagamento n. 04520130001994237000 e n. 04520240001338784000, atti notificati presso il domicilio fiscale del Contribuente. In particolare, la cartella 04520130001994237000 risulta notificata il 18/04/2013 mediante consegna nelle mani della moglie convivente e aveva come atto presupposto l'avviso di accertamento n. TGJM00997, notificato per posta raccomandata, consegnato nelle mani proprie del ricorrente in data 24/08/2012. Ad essa è seguita la notifica ai sensi dell'art. 60 lett. e) DPR
600/73 dell'intimazione di pagamento n. 0452017902129615000 in data 16/10/2017, con perfezionamento della notifica in data 24/10/2017 e, successivamente, la notifica a mani proprie dell'intimazione di pagamento n. 04520199003748278000 in data 29/04/2021. Quest'ultimo atto, congiuntamente alla cartella sottesa, è stato oggetto di ricorso, dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte del 09/12/2022 e condanna alla refusione delle spese di lite. Tali spese sono state poi oggetto di recupero tramite la cartella n.
04520240001338784000, notificata in data 07/05/2024 mediante consegna della raccomandata a persona di famiglia e non impugnata. Pertanto, la pretesa erariale è divenuta definitiva e non più impugnabile e la valutazione dell'odierna impugnazione deve soffermarsi sui soli eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento n. 045200259001589861000. La Corte constatata la regolare notifica sia dell'intimazione di pagamento che di tutti gli atti ad essa presupposti ritiene che l'atto impugnato contenga motivazione tale da aver consentito al Ricorrente di predisporre adeguata difesa delle proprie ragioni e gli interessi e oneri accessori sono richiesti e calcolati come previsto dalla Legge.
La Corte per quanto sopra esposto respinge il ricorso e condanna il Ricorrente a rifondere le spese di giudizio all'Agenzia Entrate liquidate in €. 900,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il Ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in €. 900,00.