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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1426/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CIGALA SILVIA APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis,
1.- in via preliminare, ricorrendo gravi motivi, sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 22 ultimo comma legge 689/81 l'esecuzione della sanzione comminata nell'ordinanza impugnata.
2.- nel merito annullare l'appellata sentenza del 17/07/2024 n. 2151 del Tribunale di Bologna, e, per l'effetto, annullare l'impugnata ordinanza n. 259/2023 del Controparte_1
;
[...]
Vinte le spese dei due gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte adita, contrariis rejectis, previa declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'istanza di sospensione, respingere l'appello avversario confermando per l'effetto la dichiarata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
IN FATTO
pagina 1 di 6 1. proponeva nei confronti del Parte_1 [...]
ricorso ex art. 22 e ss. della L. 689/81 davanti al Tribunale di Controparte_1
Bologna - Sezione specializzata in materia d'impresa, opponendosi all'ordinanza ingiunzione n. 259/23 emessa dal MINISTERO in data 14/06/23.
La domanda di era volta ad ottenere, in via preliminare, la sospensione e, nel merito, CP_2
l'annullamento dell'ordinanza con la quale era stato disposto il dissequestro, volto alla distruzione di diverse bottiglie di vino prodotte e commercializzate dalla stessa, ed era stata irrogata una sanzione pecuniaria di € 2.000,00.
Esponeva la ricorrente di aver subito, tra il 25/10/2019 ed il 4/11/2019, il sequestro di 98 bottiglie di vino presso il supermercato CONAD Superstore - punto vendita ad insegna CONAD, sito Controparte_3
in viale Piacenza n. 25/A in - a seguito di segnalazione effettuata dal Consorzio volontario per la CP_2
tutela dei vini dei Colli di e di essere stata successivamente destinataria del provvedimento CP_2
impugnato con cui il aveva contestato che l'utilizzo del marchio " avesse CP_1 Parte_1
valenza illegittimamente evocativa della DOP "Colli di Parma" e che, quindi, fosse stata integrata la violazione prevista e punita dall' art. 74, III comma, della L. 238/16.
2. Il si costituiva in data 07/03/24, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di CP_1
sospensione e, nel merito, la conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
3. Disponeva la sospensione dell'ordinanza impugnata, in seguito a discussione ex art. 420 c.p.c. in data
17/7/2024, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, confermava il provvedimento opposto, revocava l'ordinanza di sospensione del 27/3/2024 e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il tribunale fondava la propria decisione sul concetto di evocazione ex art. 13 reg. UE 1151/2012, in particolare ritenendo sussistente la valenza evocativa della DOP "Colli di Parma" da parte del marchio
" , in quanto la denominazione contestata incorporava una parte della denominazione Parte_1
protetta, cui consegue anche un'affinità fonetica e visiva tra i segni;
sul sito web "parmawines.it" veniva riprodotta la medesima immagine riportata sul sito web dei Colli di Parma in cui erano raffigurati i colli di sovrastati dal castello di RR (PR) e veniva sottolineato che il vino CP_2
nasceva in un territorio famoso per i prodotti eccezionali;
nelle stampe vi era un chiaro riferimento ai vini IGP e DOP quando si parlava di degustazione;
infine, il nome del marchio richiamava ed i CP_2
prodotti vitivinicoli.
Al contrario, né l'obbligo di indicare sulle etichette la propria denominazione/ragione sociale contenente la dicitura né la mancata apposizione delle fascette numerate DOP Parte_1
costituivano elementi rilevanti al fine di stabilire se il marchio in questione avesse una valenza evocativa della DOP "Colli di Parma".
pagina 2 di 6 4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito il . Parte_1 CP_1
In seguito all'udienza di discussione, tenutasi in data 21/01/2025, la Corte d'appello di Bologna ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante chiede l'annullamento della sentenza appellata perché asseritamente viziata da falsa applicazione del comma 3 dell'art. 74 della L. 12/12/2016 n. 238; detta norma era vigente all'epoca dell'impugnazione dell'ordinanza ministeriale di cui è causa alla luce del regolamento UE n. 1151/2012, che è stato però successivamente sostituito dal regolamento UE
11/4/2024 n. 1143. In virtù di tale modifica, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto prendere come riferimento interpretativo il regolamento sopravvenuto all'epoca della appellata sentenza.
6. Con il secondo motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto dichiarava che l'apposizione del nome , sull'etichetta delle bottiglie di vino di cui è Parte_1
causa, evocasse, nei consumatori, il vino “Colli di Parma”, in modo tale da indurli all'acquisto nell'erronea convinzione che si trattasse di tale pregiata tipologia di vino DOP.
In particolare, non sarebbe pertinente al caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia UE sez. V –
9/9/2021 n. 783, citata nella pronuncia appellata, in quanto gli elementi costitutivi l'evocazione illecita, da questa individuati in linea generale, non sarebbero, nel caso in esame, sufficientemente consistenti.
Sottolinea l'appellante che l'unico debolissimo elemento su cui si fondava l'impugnata ordinanza ministeriale era la denominazione che, solo con un eccezionale sforzo di fantasia, poteva Parte_1
ritenersi avere un'affinità fonetica e visiva con la denominazione protetta già menzionata. Inoltre, si evidenzia la mancanza di segni sulle bottiglie tra i quali ad esempio le fascette numerate Parte_1
DOP, che possano evocare i vini dei Colli di Parma, dalla quale deriva l'impossibilità per un consumatore medio europeo di essere tratto in inganno. Gli altri elementi individuati dal tribunale come evocativi della denominazione protetta non sarebbero afferenti alle bottiglie in sé, ma relativi solo al sito web.
Infine, si richiama l'obbligo di indicare sulle etichette la propria denominazione/ragione sociale per giustificare l'utilizzo della dicitura sulla bottiglia. Parte_1
7. Quanto al primo motivo, occorre stabilire quale sia il regolamento europeo alla luce del quale il tribunale avrebbe dovuto interpretare il comma 3 dell'art. 74 della L. 12/12/2016 n. 238.
In proposito, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 1, in tema di sanzioni amministrative, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti
pagina 3 di 6 di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 c.p., commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n.
29411/2011)”. (Cass. 27833/2023). Ed ancora, “in materia di illeciti amministrativi, la previsione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultanti dal citato art.
1, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria (e a maggior ragione della sentenza che abbia deciso sulla relativa opposizione).”(Cass. 29411/2011).
Nel caso in esame, all'epoca in cui è stata irrogata la sanzione amministrativa da parte del , CP_1
vale a dire il 14/06/23, vigeva il regolamento UE n. 1151/2012; pertanto, alla stregua dei principi sopraesposti, il comma 3 dell'art. 74 della L 12/12/2016 n. 238 è stato correttamente interpretato dal giudice di prime cure secondo il regolamento vigente alla data di commissione del fatto, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore a tale periodo (regolamento UE 11/4/2024 n.
1143).
Non sussiste dunque alcuna erronea applicazione della legge.
8. Per quanto riguarda poi, nel merito, l'accertata evocazione da parte del marchio , Parte_1
riportato sulle etichette apposte sulle bottiglie di cui è causa, del vino “Colli di Parma”, accertata dal giudice di primo grado, tutte le censure addotte al riguardo dall'appellante sono infondate.
Innanzitutto, è senz'altro pertinente al caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia citata nella sentenza di primo grado, secondo la quale il nesso tra la denominazione contestata e la denominazione protetta può risultare da diversi elementi, “in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e anche, in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la denominazione protetta e la denominazione contestata o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti (o servizi) contrassegnati dalla denominazione contestata" (cfr. Corte Giustizia UE sez. V – 9/9/2021 n. 783, in materia vitivinicola). Invero, visto che il regolamento UE in questione vieta la pratica scorretta dell'evocazione senza previsione di una pagina 4 di 6 graduazione nel suo manifestarsi, sta al giudice stabilire se gli elementi indicati dalla Corte UE quali sintomatici di un'evocazione illecita abbiano, nel caso concreto, una effettiva consistenza, tale da poter realmente trarre in errore il consumatore medio.
9. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente affermato che il nome e le concrete modalità di presentazione del prodotto su cui è apposto il segno sono idonei ad evocare la denominazione territoriale protetta.
E' al riguardo oggettivo che “la denominazione contestata (" ) incorpori una parte della Parte_1
denominazione protetta ("Colli di Parma"), cui consegue anche un'affinità fonetica e visiva tra i segni”
(sentenza di primo grado); il marchio " richiama sia il luogo ( che i prodotti Parte_1 CP_2
vitivinicoli cui fa riferimento la DOP "Colli di Parma".
L'intento di evidenziare un forte legame tra il prodotto ed il territorio si rinviene anche dal sito web
"parmawines.it", ove vi erano numerose foto di e dei suoi Colli, come il Castello di RR, CP_2
arricchite da descrizioni che sottolineavano il valore del territorio. Nella sezione "chi siamo" del sito si leggeva:" Nel cuore della food Valley. Il nostro vino nasce nel cuore di un territorio famoso in tutto il mondo per i suoi prodotti eccezionali, il Prosciutto di Parma, il NO GI. L'ET
SA e tante altre straordinarie specialità…”.
A questo si aggiunga che “(cfr. verbale di acquisizione stampe 25/10/2019 del fascicolo di primo grado) nel materiale pubblicitario vi era un chiaro riferimento ai vini IGP e DOP quando si parlava di degustazione (che veniva eseguita “…anche per valutare la rispondenza alle caratteristiche previste dal disciplinare di produzione dei vini IGP e DOP…”)” (vedi sentenza di primo grado).
A ulteriore conferma del carattere evocativo della denominazione territoriale protetta del marchio va evidenziato il rifiuto dell' del 11/02/19 di registrare il marchio in questione con Parte_1 CP_4
la classe “33” (riconducibile ai vini a denominazione d'origine protetta) “per aver riscontrato che lo stesso è evocativo di una indicazione geografica, descrive alcune caratteristiche ed è privo di carattere distintivo” (v. doc. 6 parte resistente fascicolo di primo grado). Il marchio è stato, infatti, successivamente registrato nel 2020 con per la diversa classe “43”(“ristorazione”, “servizi resi da persone o esercizi il cui scopo è di preparare alimenti e bevande per il consumo…”).
Inoltre, come sottolineato dalla sentenza di primo grado, la mancata apposizione delle fascette numerate DOP sulle bottiglie non è idonea da sola ad interrompere il nesso che Parte_1
intercorre tra la denominazione contestata e la denominazione protetta Colli di Parma;
il consumatore medio non è, infatti, a conoscenza dell'obbligo di utilizzare tali fascette per coloro che imbottigliano vini DOP.
pagina 5 di 6 10. Alla luce degli indicati elementi, è irrilevante, come condivisibilmente affermato dalla sentenza di primo grado, la circostanza che la ricorrente avesse l'obbligo di indicare sulle etichette la propria denominazione/ragione sociale e che la stessa contenesse la medesima dicitura ovvero che Parte_1
siano stati adottati caratteri "non minimizzati" in modo lecito per i "nomi propri aziendali".
9. L'appello va dunque rigettato e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
contro la sentenza n. 2151/2024 del Controparte_1
Tribunale di Bologna e condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 1.458,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
21.01.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1426/2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CIGALA SILVIA APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis,
1.- in via preliminare, ricorrendo gravi motivi, sospendere l'efficacia della sentenza impugnata, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 22 ultimo comma legge 689/81 l'esecuzione della sanzione comminata nell'ordinanza impugnata.
2.- nel merito annullare l'appellata sentenza del 17/07/2024 n. 2151 del Tribunale di Bologna, e, per l'effetto, annullare l'impugnata ordinanza n. 259/2023 del Controparte_1
;
[...]
Vinte le spese dei due gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte adita, contrariis rejectis, previa declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'istanza di sospensione, respingere l'appello avversario confermando per l'effetto la dichiarata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
IN FATTO
pagina 1 di 6 1. proponeva nei confronti del Parte_1 [...]
ricorso ex art. 22 e ss. della L. 689/81 davanti al Tribunale di Controparte_1
Bologna - Sezione specializzata in materia d'impresa, opponendosi all'ordinanza ingiunzione n. 259/23 emessa dal MINISTERO in data 14/06/23.
La domanda di era volta ad ottenere, in via preliminare, la sospensione e, nel merito, CP_2
l'annullamento dell'ordinanza con la quale era stato disposto il dissequestro, volto alla distruzione di diverse bottiglie di vino prodotte e commercializzate dalla stessa, ed era stata irrogata una sanzione pecuniaria di € 2.000,00.
Esponeva la ricorrente di aver subito, tra il 25/10/2019 ed il 4/11/2019, il sequestro di 98 bottiglie di vino presso il supermercato CONAD Superstore - punto vendita ad insegna CONAD, sito Controparte_3
in viale Piacenza n. 25/A in - a seguito di segnalazione effettuata dal Consorzio volontario per la CP_2
tutela dei vini dei Colli di e di essere stata successivamente destinataria del provvedimento CP_2
impugnato con cui il aveva contestato che l'utilizzo del marchio " avesse CP_1 Parte_1
valenza illegittimamente evocativa della DOP "Colli di Parma" e che, quindi, fosse stata integrata la violazione prevista e punita dall' art. 74, III comma, della L. 238/16.
2. Il si costituiva in data 07/03/24, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di CP_1
sospensione e, nel merito, la conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
3. Disponeva la sospensione dell'ordinanza impugnata, in seguito a discussione ex art. 420 c.p.c. in data
17/7/2024, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, confermava il provvedimento opposto, revocava l'ordinanza di sospensione del 27/3/2024 e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il tribunale fondava la propria decisione sul concetto di evocazione ex art. 13 reg. UE 1151/2012, in particolare ritenendo sussistente la valenza evocativa della DOP "Colli di Parma" da parte del marchio
" , in quanto la denominazione contestata incorporava una parte della denominazione Parte_1
protetta, cui consegue anche un'affinità fonetica e visiva tra i segni;
sul sito web "parmawines.it" veniva riprodotta la medesima immagine riportata sul sito web dei Colli di Parma in cui erano raffigurati i colli di sovrastati dal castello di RR (PR) e veniva sottolineato che il vino CP_2
nasceva in un territorio famoso per i prodotti eccezionali;
nelle stampe vi era un chiaro riferimento ai vini IGP e DOP quando si parlava di degustazione;
infine, il nome del marchio richiamava ed i CP_2
prodotti vitivinicoli.
Al contrario, né l'obbligo di indicare sulle etichette la propria denominazione/ragione sociale contenente la dicitura né la mancata apposizione delle fascette numerate DOP Parte_1
costituivano elementi rilevanti al fine di stabilire se il marchio in questione avesse una valenza evocativa della DOP "Colli di Parma".
pagina 2 di 6 4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito il . Parte_1 CP_1
In seguito all'udienza di discussione, tenutasi in data 21/01/2025, la Corte d'appello di Bologna ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante chiede l'annullamento della sentenza appellata perché asseritamente viziata da falsa applicazione del comma 3 dell'art. 74 della L. 12/12/2016 n. 238; detta norma era vigente all'epoca dell'impugnazione dell'ordinanza ministeriale di cui è causa alla luce del regolamento UE n. 1151/2012, che è stato però successivamente sostituito dal regolamento UE
11/4/2024 n. 1143. In virtù di tale modifica, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto prendere come riferimento interpretativo il regolamento sopravvenuto all'epoca della appellata sentenza.
6. Con il secondo motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto dichiarava che l'apposizione del nome , sull'etichetta delle bottiglie di vino di cui è Parte_1
causa, evocasse, nei consumatori, il vino “Colli di Parma”, in modo tale da indurli all'acquisto nell'erronea convinzione che si trattasse di tale pregiata tipologia di vino DOP.
In particolare, non sarebbe pertinente al caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia UE sez. V –
9/9/2021 n. 783, citata nella pronuncia appellata, in quanto gli elementi costitutivi l'evocazione illecita, da questa individuati in linea generale, non sarebbero, nel caso in esame, sufficientemente consistenti.
Sottolinea l'appellante che l'unico debolissimo elemento su cui si fondava l'impugnata ordinanza ministeriale era la denominazione che, solo con un eccezionale sforzo di fantasia, poteva Parte_1
ritenersi avere un'affinità fonetica e visiva con la denominazione protetta già menzionata. Inoltre, si evidenzia la mancanza di segni sulle bottiglie tra i quali ad esempio le fascette numerate Parte_1
DOP, che possano evocare i vini dei Colli di Parma, dalla quale deriva l'impossibilità per un consumatore medio europeo di essere tratto in inganno. Gli altri elementi individuati dal tribunale come evocativi della denominazione protetta non sarebbero afferenti alle bottiglie in sé, ma relativi solo al sito web.
Infine, si richiama l'obbligo di indicare sulle etichette la propria denominazione/ragione sociale per giustificare l'utilizzo della dicitura sulla bottiglia. Parte_1
7. Quanto al primo motivo, occorre stabilire quale sia il regolamento europeo alla luce del quale il tribunale avrebbe dovuto interpretare il comma 3 dell'art. 74 della L. 12/12/2016 n. 238.
In proposito, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 1, in tema di sanzioni amministrative, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti
pagina 3 di 6 di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 c.p., commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n.
29411/2011)”. (Cass. 27833/2023). Ed ancora, “in materia di illeciti amministrativi, la previsione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultanti dal citato art.
1, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria (e a maggior ragione della sentenza che abbia deciso sulla relativa opposizione).”(Cass. 29411/2011).
Nel caso in esame, all'epoca in cui è stata irrogata la sanzione amministrativa da parte del , CP_1
vale a dire il 14/06/23, vigeva il regolamento UE n. 1151/2012; pertanto, alla stregua dei principi sopraesposti, il comma 3 dell'art. 74 della L 12/12/2016 n. 238 è stato correttamente interpretato dal giudice di prime cure secondo il regolamento vigente alla data di commissione del fatto, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore a tale periodo (regolamento UE 11/4/2024 n.
1143).
Non sussiste dunque alcuna erronea applicazione della legge.
8. Per quanto riguarda poi, nel merito, l'accertata evocazione da parte del marchio , Parte_1
riportato sulle etichette apposte sulle bottiglie di cui è causa, del vino “Colli di Parma”, accertata dal giudice di primo grado, tutte le censure addotte al riguardo dall'appellante sono infondate.
Innanzitutto, è senz'altro pertinente al caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia citata nella sentenza di primo grado, secondo la quale il nesso tra la denominazione contestata e la denominazione protetta può risultare da diversi elementi, “in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e anche, in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la denominazione protetta e la denominazione contestata o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti (o servizi) contrassegnati dalla denominazione contestata" (cfr. Corte Giustizia UE sez. V – 9/9/2021 n. 783, in materia vitivinicola). Invero, visto che il regolamento UE in questione vieta la pratica scorretta dell'evocazione senza previsione di una pagina 4 di 6 graduazione nel suo manifestarsi, sta al giudice stabilire se gli elementi indicati dalla Corte UE quali sintomatici di un'evocazione illecita abbiano, nel caso concreto, una effettiva consistenza, tale da poter realmente trarre in errore il consumatore medio.
9. Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente affermato che il nome e le concrete modalità di presentazione del prodotto su cui è apposto il segno sono idonei ad evocare la denominazione territoriale protetta.
E' al riguardo oggettivo che “la denominazione contestata (" ) incorpori una parte della Parte_1
denominazione protetta ("Colli di Parma"), cui consegue anche un'affinità fonetica e visiva tra i segni”
(sentenza di primo grado); il marchio " richiama sia il luogo ( che i prodotti Parte_1 CP_2
vitivinicoli cui fa riferimento la DOP "Colli di Parma".
L'intento di evidenziare un forte legame tra il prodotto ed il territorio si rinviene anche dal sito web
"parmawines.it", ove vi erano numerose foto di e dei suoi Colli, come il Castello di RR, CP_2
arricchite da descrizioni che sottolineavano il valore del territorio. Nella sezione "chi siamo" del sito si leggeva:" Nel cuore della food Valley. Il nostro vino nasce nel cuore di un territorio famoso in tutto il mondo per i suoi prodotti eccezionali, il Prosciutto di Parma, il NO GI. L'ET
SA e tante altre straordinarie specialità…”.
A questo si aggiunga che “(cfr. verbale di acquisizione stampe 25/10/2019 del fascicolo di primo grado) nel materiale pubblicitario vi era un chiaro riferimento ai vini IGP e DOP quando si parlava di degustazione (che veniva eseguita “…anche per valutare la rispondenza alle caratteristiche previste dal disciplinare di produzione dei vini IGP e DOP…”)” (vedi sentenza di primo grado).
A ulteriore conferma del carattere evocativo della denominazione territoriale protetta del marchio va evidenziato il rifiuto dell' del 11/02/19 di registrare il marchio in questione con Parte_1 CP_4
la classe “33” (riconducibile ai vini a denominazione d'origine protetta) “per aver riscontrato che lo stesso è evocativo di una indicazione geografica, descrive alcune caratteristiche ed è privo di carattere distintivo” (v. doc. 6 parte resistente fascicolo di primo grado). Il marchio è stato, infatti, successivamente registrato nel 2020 con per la diversa classe “43”(“ristorazione”, “servizi resi da persone o esercizi il cui scopo è di preparare alimenti e bevande per il consumo…”).
Inoltre, come sottolineato dalla sentenza di primo grado, la mancata apposizione delle fascette numerate DOP sulle bottiglie non è idonea da sola ad interrompere il nesso che Parte_1
intercorre tra la denominazione contestata e la denominazione protetta Colli di Parma;
il consumatore medio non è, infatti, a conoscenza dell'obbligo di utilizzare tali fascette per coloro che imbottigliano vini DOP.
pagina 5 di 6 10. Alla luce degli indicati elementi, è irrilevante, come condivisibilmente affermato dalla sentenza di primo grado, la circostanza che la ricorrente avesse l'obbligo di indicare sulle etichette la propria denominazione/ragione sociale e che la stessa contenesse la medesima dicitura ovvero che Parte_1
siano stati adottati caratteri "non minimizzati" in modo lecito per i "nomi propri aziendali".
9. L'appello va dunque rigettato e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
contro la sentenza n. 2151/2024 del Controparte_1
Tribunale di Bologna e condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 1.458,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
21.01.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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