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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 199/2025 R.G.V.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PINTO LUCIA;
RICORRENTE
e
(C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. MORESCHINI PAOLA;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. in sede
Conclusioni: come da ricorso in atti.
MOTIVAZIONE
Gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale, ai sensi dell'art. 473bis.51 ultimo comma c.p.c., chiedendo la modifica congiunta delle condizioni di regolazione e di mantenimento dei figli , nato il [...], e , Per_1 Per_2
nata il [...], nei seguenti termini:
“1) Affidamento, collocamento dei minori
1.1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con domicilio prevalente e residenza non più presso la madre bensì presso il padre a
Grosseto, a partire dall'1 gennaio 2025, e che l'esercizio ordinario della responsabilità genitoriale, con riguardo alle decisioni della vita quotidiana, allo stile di vita ed alle cure giornaliere dei minori spetti a ciascun genitore, in relazione al tempo in cui ha i figli con sé.
1.2. I genitori sono obbligati ad informarsi reciprocamente di ogni accadimento concernente lo stato di salute dei loro figli e la frequenza scolastica e prenderanno insieme tutte le decisioni concernenti i minori, salvo casi d'urgenza, così come ogni decisione relativa alla loro educazione.
1.3. I genitori sono, inoltre, obbligati a tenersi vicendevolmente informati degli spostamenti che effettuano con i loro figli, a comunicare i luoghi di vacanza dei minori ed a stabilire il modo per raggiungersi telefonicamente;
2) Tempi di permanenza dei figli minori con la madre
2.1. Ferma restando la necessaria formalizzazione di specifici tempi di permanenza madre- figli, la madre potrà venire in Italia e tenere con sé i figli tutte le volte che se ne presenti il bisogno, l'opportunità o il desiderio - tanto da parte sua che da parte dei figli - ed in particolare in occasione dei compleanni dei due minori, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative dei figli minori e previo preavviso di almeno due giorni.
2.2. Ordinariamente la madre verrà in Italia per un fine settimana al mese, da giovedì pomeriggio a domenica sera, nei mesi di ottobre e novembre e tutti i mesi da gennaio a maggio. Le date dei fine settimana andranno concordate anticipatamente ogni 6 mesi nel rispetto dell'organizzazione familiare del padre che dovrà indicare la sua disponibilità per almeno due fine settimana al mese.
2.3. I minori staranno con la madre in Olanda (o eventualmente all'estero per vacanze) nei seguenti periodi, sempre a condizione di non perdere più di tre giorni di scuola per ciascun periodo:
2.3.1. la prima settimana di dicembre, (precisamente tra il 5 e l'8 dicembre, in occasione della festa olandese di Sinterklaas),
2.3.2. una settimana durante le vacanze di Natale (comprendente ad anni alterni o il
Natale o il Capodanno), in concomitanza delle vacanze scolastiche dei ragazzi;
2.3.3. le vacanze di Pasqua ad anni alterni in concomitanza della chiusura delle scuole;
2.3.4. dal 25 aprile al giorno di rientro a scuola dopo l'eventuale ponte (in occasione della festa olandese del re del 27 aprile);
2.3.5. dal 30 maggio al giorno di rientro a scuola dopo l'eventuale ponte del 2 giugno (in occasione del compleanno della mamma il 31 maggio);
2.3.6. durante le vacanze estive: l'ultima settimana di giugno (precisamente dal 23 al 30 giugno) e tutto il mese di luglio nonché la seconda settimana di settembre;
2.3.7. nonché tutte le volte che i minori ne facciano espressa richiesta ai genitori.
2.3.8. È fatto obbligo alla madre di confermare al padre, almeno due settimane prima della partenza e dell'arrivo, il dettaglio degli orari, sulla base del programma di visite concordato ai sensi del precedente punto 2.2., affinché questi possa andare a prendere o ad accompagnare i ragazzi in aeroporto;
2.4. Viaggi dei minori. ed viaggeranno da soli, ed il padre accompagnerà Per_1 Per_2
e riprenderà i minori all'aeroporto.
3) Abitazione familiare La casa familiare sita in Grosseto Via Pola n. 6, di proprietà del sig. sarà Parte_1
assegnata al padre dei minori, il quale ne farà l'uso che riterrà opportuno, avendo stabilito la propria residenza altrove, ossia in Grosseto, Via Don Minzoni 1, ove conseguentemente prenderanno la residenza i figli e ove gli stessi sono già attualmente collocati nei periodi di competenza del padre, con quanto in essa contenuto a far data dal momento del rilascio da parte del sig. il 31 dicembre 2018. La sig.ra restituirà al sig. Parte_1 CP_1 Parte_1
le chiavi dell'appartamento entro il giorno 1 febbraio 2025. Resta ovviamente a carico del sig. il pagamento delle rate del mutuo, e di ogni altra spesa relativa all'immobile, Parte_1
mentre resteranno a carico della Sig.ra gli importi riguardanti i consumi di acqua, CP_1
luce, gas e Tari fino alla data di riconsegna dell'immobile.
4) Mantenimento dei figli e spese extra assegno
4.1. Considerando che la madre ha necessità di avere tempo per poter iniziare a produrre un reddito, si prevede che per i primi tre mesi dal suo trasferimento dall'Italia all'Olanda non verserà al padre alcun contributo al mantenimento dei figli ora minorenni. A far data dal mese di maggio 2025, la somma mensile complessiva di € 300,00, pari a € 150,00 per ciascuno dei figli. A partire dal mese di maggio del 2026, la madre verserà al padre l'importo complessivo di € 400,00 pari a € 200,00 (duecento) mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere (la rivalutazione) dal mese di maggio 2027. L'importo del contributo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al sig. alle coordinate dallo Parte_1
stesso indicate, e le somme di cui sopra saranno soggette a rivalutazione annuale calcolata sulla base degli indici ISTAT. Il sig. provvederà al saldo degli arretrati relativi Parte_1
all'adeguamento ISTAT pari a € 3.103,32, nonché al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli per il mese di gennaio 2025 pari ad € 930,00, e quindi al versamento della complessiva somma di € 4.033,32 mediante bonifico istantaneo sul conto corrente olandese della sig.ra da effettuarsi contestualmente alla firma dell'accordo e CP_1
alla riconsegna delle chiavi dell'immobile di Via Pola.
4.2. spese extra assegno le spese extra assegno nell'interesse dei figli e concordate tra i genitori saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; si applicheranno in ogni caso le regole sulle spese straordinarie per i figli minori di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Grosseto;
4.3. spese per i viaggi
In riferimento ai viaggi di cui al punto 2.3, la madre si farà carico delle spese di viaggio sia per sé che per i figli ed organizzerà, prenoterà e gestirà i voli nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori e cercando di recare il minore disagio possibile alla vita familiare.
5) Consenso all'espatrio
I genitori si concedono fin d'ora, anche in relazione ai figli minori, il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa.
6) Contatti
6.1. Il genitore presso il quale si trovano i minori non ostacolerà in alcun modo e garantirà i contatti con l'altro genitore attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione più idonei.
6.2. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché il recapito dei luoghi di villeggiatura”.
Le condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse dei figli, sicché, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., il collegio prende atto degli accordi tra le parti.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 199/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) prende atto delle condizioni concordate dalle parti e contenute nel ricorso congiunto depositato il 12.02.2025;
2) compensa le spese processuali. Grosseto, 06/03/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia