Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
-Prima Sezione Civile-
Il Presidente Delegato, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico;
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 4185/2024 R.G. avente ad oggetto:
Consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc) - altre ipotesi;
TRA
(avv.ti e PASANISI Parte_1 Parte_1
BERNARDINO); E
(avv. GALEONE Controparte_1
FRANCESCO);
E DOTT. (avv. EUGENIO BODINI) CP_2
-esaminate le note scritte depositate dalle parti, dalle quali risulta il fallimento del tentativo di bonario componimento della controversia;
-rilevato, in ordine alle eccezioni rilevate dalle parti resistenti, che la riforma di cui alla legge n. 80/2005 ha ampliato oggetto e funzione dell'accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi, non più confinato a cristallizzare lo stato di luoghi, cose o persone, bensì a valutare le cause e i danni relativi all'oggetto della verifica, atteggiandosi come uno strumento volto alla composizione delle liti maturate in relazione all'accertamento ovvero alla determinazione delle pretese derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni, sorte da contratto o da fatto illecito, la cui natura è quella di alternative dispute resolutions attraverso l'intervento di un terzo, a condizione che l'accertamento sia reputato idoneo ad effettivamente agevolare la composizione della lite, facendo chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le parti;
-considerato che il compito del consulente tecnico nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. deve pertanto intendersi diretto a percepire, verificare, descrivere e valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, favorendo la conciliazione tra le stesse, mentre resta rimesso al giudice di merito il potere di decidere questioni di diritto
-ritenuto, tanto premesso, che nella fattispecie in esame la domanda preventiva a fini conciliativi appare ammissibile, consentendo un attendibile accertamento dei fatti denunciati, nel contraddittorio tra le parti e al fine di evitare l'insorgere di future controversie, nella ricorrenza dei presupposti del fumus del diritto che si intende far valere, come desumibile dallo stesso carteggio intercorso tra l'amministratore del condominio di 4- e il ricorrente, da cui si desume la conoscenza CP_1 CP_1 dei danni lamentati (infiltrazioni dal tetto dell'immobile) e le iniziative assunte dal
, con implicito riconoscimento del danno e della necessità di effettuare CP_1 interventi riparativi;
-ritenuto che l'istanza ex art. 696-bis c.p.c. non è preclusa dalla opposizione delle altre parti, talmente frequente nella pratica da determinare, ove ritenuta ostativa della ammissibilità dello strumento azionato, la sostanziale inapplicabilità dell'istituto, con l'effetto che non possono ritenersi difettare nel caso in oggetto i presupposti in premessa richiamati, anche in relazione alla possibile efficacia dirimente della controversia tra le parti;
-ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, in quanto rispondente alle specifiche finalità del mezzo istruttorio preventivo richiesto, in relazione alla finalità conciliativa invocata dalle parti ricorrenti;
-rilevato che il CTU Ing. ha già prestato giuramento all'udienza del Persona_1
16.01.2025;
p.t.m.
1) RIGETTA le eccezioni rilevate dalle parti resistenti e, per l'effetto:
2) DICHIARA ammissibile il ricorso;
3) DISPONE CTU;
4) PONE al CTU i seguenti quesiti:
1) proceda il CTU alla compiuta descrizione dello stato dei luoghi riguardanti la controversia in oggetto, effettuando rilievi planimetrici, se necessario, e fotografici;
2) individui le cause dei fenomeni lamentati dal ricorrente;
3) indichi le opere necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi;
4) quantifichi i relativi costi nonché i danni complessivamente subiti dalla parte ricorrente;
5) tenti la conciliazione tra le parti.
Autorizza il CTU ad esaminare gli atti del fascicolo di ufficio e dei fascicoli di parte, ad estrarne copia, nonché ad accedere a pubblici uffici e ad acquisire direttamente la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, previa autorizzazione del G.D. in caso di disaccordo tra le parti, all'uso del mezzo proprio e ad avvalersi di ausiliari. Assegna al CTU termine di 60 giorni, dall'inizio delle operazioni peritali (che sarà comunicato alle parti presso i rispettivi difensori a mezzo pec), per la trasmissione della bozza, nonché termine alle parti di 20 giorni per osservazioni e richieste di chiarimenti, ed ulteriore termine di 20 giorni al CTU per il deposito della relazione definitiva. Concede al CTU a titolo di acconto e fondo spese la somma di euro 250,00 che pone a carico del ricorrente. Autorizza le parti alla nomina di propri CTP sino all'inizio delle operazioni peritali, ove non già designati.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al C.T.U.
Taranto, 09/04/2025.
Il P.D. Dott. S. D'ERRICO