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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1561/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15592/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionela C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120659503 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1546/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 1° settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0120659503 000, notificata il 24 luglio 2025 per l'importo di € 604,25, relativa a tassa auto dell'anno 2020, emessa a seguito dell'avviso di accertamento n. 064191101128 notificato il 12 agosto 2023.
Ha eccepito: 1) la nullità della cartella per mancata notifica del presupposto avviso di accertamento;
2) la prescrizione del diritto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'attività dell'ente impositore.
Si è costituita anche la Regione Campania, che ha dedotto di aver ritualmente notificato il sottostante avviso di accertamento e di aver interrotto il termine di prescrizione, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Il 19 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memorie, nelle quali ha contestato la validità della notifica come risultante dalla documentazione depositata.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Costituisce principio consolidato – a partire dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 5791/2008) - quello secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di determinati atti, destinati a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza del destinatario, soprattutto al fine di rendergli possibile un efficace esercizio di difesa.
Pertanto, il mancato rispetto della precisa sequenza procedimentale prevista ex lege determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione, in quanto essa verrebbe a svolgersi in modo difforme dallo schema normativo.
2.1. Nella fattispecie, la Regione Campania ha depositato l'avviso di accertamento n. 064191101128, ritualmente notificato. In particolare, risulta dalla documentazione prodotta che l'atto è stato notificato con raccomandata n. AINIM230609RR0020085 del servizio postale CRC Post spedita il 9 giugno 2023, restituita al mittente per compiuta giacenza il 12 agosto 2023, previa attestazione di rilascio del Mod. 26 (avviso di giacenza) in data 13 luglio 2023.
Il suddetto numero identificativo della raccomandata è richiamato anche nell'atto di accertamento, sicché non vi è alcun dubbio che la notifica si riferisca a quest'ultimo. Né assume rilevo la mancanza di sottoscrizione da parte dell'agente postale, dato che “Risultano il timbro postale e l'annotazione “L.A.”, che non può che significare “lasciato avviso”, accompagnata dalla data, e non rileva la mancanza di sottoscrizione, in applicazione del principio secondo il quale l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass. 11458/2012); invero, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, in presenza del timbro postale idoneo a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste (Cass. n. 21483 del 2022; Cass. n. 123 del 2018)” (Cass. Sez. Trib., Ordinanza n. 6586 del 12 marzo 2025).
3. Giova ancora osservare, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
3.1. Tale orientamento, già affermato dalla Corte (Cass. n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017, Cass. n.
23511/2016), è stato, di recente, ribadito nell'ordinanza n. 3017, del 1° febbraio 2024, nella quale si afferma:
“….deve a questo punto rammentarsi che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008). E' stato, al riguardo, precisato che, nella descritta evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata -in applicazione non diretta ma analogica dei commi
4 e 5 dell'art. 8 L. n. 890 del 1982, relativi alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta - decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la quale l'agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritiro del plico (cfr. Cass. n. 6857/2019, Cass. n. 4049/2018, Cass. n. 2047/2016)”.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che tale conclusione vale anche se le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012/2021, hanno affermato un differente principio di diritto, in quanto tale principio è stato enunciato riguardo al momento perfezionativo della notificazione eseguita ex L. 890/1982.
4. La suddetta, rituale notifica dell'avviso di accertamento, oltre a legittimare l'invio della impugnata cartella, ha interrotto il termine triennale di prescrizione applicabile, in materia di tassa auto, ex art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/82, termine non ancora decorso all'atto della notificazione della cartella per cui è causa, avvenuta il 24 luglio 2025.
5. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, nonché Iva e Cpa se dovute in favore del solo procuratore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15592/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionela C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120659503 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1546/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 1° settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 0120659503 000, notificata il 24 luglio 2025 per l'importo di € 604,25, relativa a tassa auto dell'anno 2020, emessa a seguito dell'avviso di accertamento n. 064191101128 notificato il 12 agosto 2023.
Ha eccepito: 1) la nullità della cartella per mancata notifica del presupposto avviso di accertamento;
2) la prescrizione del diritto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'attività dell'ente impositore.
Si è costituita anche la Regione Campania, che ha dedotto di aver ritualmente notificato il sottostante avviso di accertamento e di aver interrotto il termine di prescrizione, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Il 19 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memorie, nelle quali ha contestato la validità della notifica come risultante dalla documentazione depositata.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Costituisce principio consolidato – a partire dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 5791/2008) - quello secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di determinati atti, destinati a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza del destinatario, soprattutto al fine di rendergli possibile un efficace esercizio di difesa.
Pertanto, il mancato rispetto della precisa sequenza procedimentale prevista ex lege determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione, in quanto essa verrebbe a svolgersi in modo difforme dallo schema normativo.
2.1. Nella fattispecie, la Regione Campania ha depositato l'avviso di accertamento n. 064191101128, ritualmente notificato. In particolare, risulta dalla documentazione prodotta che l'atto è stato notificato con raccomandata n. AINIM230609RR0020085 del servizio postale CRC Post spedita il 9 giugno 2023, restituita al mittente per compiuta giacenza il 12 agosto 2023, previa attestazione di rilascio del Mod. 26 (avviso di giacenza) in data 13 luglio 2023.
Il suddetto numero identificativo della raccomandata è richiamato anche nell'atto di accertamento, sicché non vi è alcun dubbio che la notifica si riferisca a quest'ultimo. Né assume rilevo la mancanza di sottoscrizione da parte dell'agente postale, dato che “Risultano il timbro postale e l'annotazione “L.A.”, che non può che significare “lasciato avviso”, accompagnata dalla data, e non rileva la mancanza di sottoscrizione, in applicazione del principio secondo il quale l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass. 11458/2012); invero, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, in presenza del timbro postale idoneo a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste (Cass. n. 21483 del 2022; Cass. n. 123 del 2018)” (Cass. Sez. Trib., Ordinanza n. 6586 del 12 marzo 2025).
3. Giova ancora osservare, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
3.1. Tale orientamento, già affermato dalla Corte (Cass. n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017, Cass. n.
23511/2016), è stato, di recente, ribadito nell'ordinanza n. 3017, del 1° febbraio 2024, nella quale si afferma:
“….deve a questo punto rammentarsi che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi dell'art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008). E' stato, al riguardo, precisato che, nella descritta evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata -in applicazione non diretta ma analogica dei commi
4 e 5 dell'art. 8 L. n. 890 del 1982, relativi alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta - decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la quale l'agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritiro del plico (cfr. Cass. n. 6857/2019, Cass. n. 4049/2018, Cass. n. 2047/2016)”.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che tale conclusione vale anche se le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012/2021, hanno affermato un differente principio di diritto, in quanto tale principio è stato enunciato riguardo al momento perfezionativo della notificazione eseguita ex L. 890/1982.
4. La suddetta, rituale notifica dell'avviso di accertamento, oltre a legittimare l'invio della impugnata cartella, ha interrotto il termine triennale di prescrizione applicabile, in materia di tassa auto, ex art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/82, termine non ancora decorso all'atto della notificazione della cartella per cui è causa, avvenuta il 24 luglio 2025.
5. La condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, nonché Iva e Cpa se dovute in favore del solo procuratore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.