Art. 22.
Le ostetriche libere professioniste e condotte sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento.
Le ostetriche assunte con contratto di impiego da case di cura private, enti mutualistici od ospedalieri sono ugualmente tenute ad applicare la marca di cui sopra, con diritto di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.
Le ostetriche libere professioniste e condotte sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato una speciale marca di previdenza dell'importo di lire cinquecento.
Le ostetriche assunte con contratto di impiego da case di cura private, enti mutualistici od ospedalieri sono ugualmente tenute ad applicare la marca di cui sopra, con diritto di rivalsa nei confronti del proprio datore di lavoro.