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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est.
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 14/2024 del Tribunale di Varese (est. dott. Dario Papa) promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiana Liberati e Flavia Cracchiolo, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Filippo Corridoni 19 appellante
CONTRO rappresentato e difeso gli Avv.ti Alessandro Mineo, Roberto Maio, e Grazia Guerra, CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' in Milano, via Savarè 1 CP_1
appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
In via principale, accogliere il presente ricorso in appello e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni fatto, circostanza inadempimento, violazione e decadenza contestata e attribuita al sig. e, per l'effetto, accertare e dichiarare infondate e comunque non dovute le Pt_1 somme pretese dall' di cui all'impugnata sentenza e ad ogni antecedente atto e/o CP_1 provvedimento;
- ovvero, in subordine, accogliere il presente ricorso e, di conseguenza, determinare la minor somma eventualmente dovuta all' per gli articolati e spiegati motivi;
CP_1
- In ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il Contributo Cassa Avvocati ex art. 11, l. 576/80 ed IVA nella misura di legge, oltre ancora il contributo unificato.
* * * Istanze istruttorie e allegazioni:
1 Si richiamano tutti i mezzi istruttori articolati in primo grado (cfr. pg. 18 e 19 del ricorso in opposizione), da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti, qui si seguito riproposti, e le contestazioni formulate rispetto alle istanze istruttorie richieste da controparte, in quanto, come già si è ampiamente dimostrato e dedotto palesemente inammissibili.
1) Vero è che il signor ha iniziato il suo addestramento presso la Turkish Airlines il 1° marzo Pt_1
2014? 2) Vero è che dal 17.02.2014 all'1.03.2014 il signor non era in Turchia? Pt_1
3) Vero è che il signor dal 1.03.2014 al 31.03.2014 ha svolto presso la Turkish Airlines Pt_1 addestramento a terra, simulatori e visite mediche?
4) Vero è che le sessioni a terra e/o in volo, oltre le visite mediche e vaccinazioni, sono obbligatorie al fine del mantenimento di licenze e abilitazioni?
5) Vero è che in assenza del superamento delle visite mediche, e dell'addestramento al Pilota è inibito di poter lavorare per altra Compagnia?
6) Vero è che tutti i documenti che si rammostrano al teste ( all. 10 e 8) dimostrano che il Pt_1 ha svolto attività addestrativa per la Turkish fino al 12.07.2014 e mai attività lavorativa?
Si indicano quali testi sui capitoli che precedono, con riserva di indicarne gli esatti indirizzi, i domiciliato in Fiumicino, domiciliato in Turchia, Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 domiciliato a Reggio Emilia. Testimone_4
7) Vero è che il signor ha restituito a AN FL (ora Air Italy) la somma di Parte_1
Euro 7.599,98 attraverso la compensazione delle somme dovute dalla stessa al a titolo di Pt_1 indennità di fine rapporto, come da buste paga che si rammostrano al teste (all.ti 15 e 17)?
8) Vero è che la quantificazione di cui sopra venne da Lei calcolata su richiesta dello stesso il quale accortosi della circostanza che AN gli stesse versando ancora l'indennità di Pt_1 Cigs nonostante la richiesta di sospensione, contattò la Compagnia denunciando l'accaduto e dichiarando di voler procedere alla immediata restituzione delle somme versate? Si indica quale teste sui capitoli che precedono, con riserva di indicarne l'esatto indirizzo, il signor domiciliato a Olbia. Tes_5
APPELLATO Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare e decidere NEL MERITO Respingere l'appello avverso e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza. IN VIA ISTRUTTORIA
- L' eccepisce l'inammissibilità delle produzioni e istanze proposte per la prima volta con CP_1 l'atto di appello in quanto tardive;
si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie avverse stante il carattere documentale della presente causa e l'efficacia probatoria del verbale ispettivo in atti.
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, ha impugnato la sentenza n. 14/2024 del Parte_1
Tribunale di Varese che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale gli aveva CP_1 ingiunto di pagare la somma di € 42.832,56, oltre interessi e rivalutazione, per essere decaduto dal trattamento di integrazione salariale straordinaria sin dall'origine, ed in particolare per il periodo
2 dal 1.4.2012 al 31.12.2015, quale lavoratore di AN FL, oggi Air Italy, per aver svolto nel medesimo periodo attività lavorativa per una compagnia area turca.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per addotta omessa indicazione nel ricorso monitorio delle ragioni e/o presupposti della domanda;
respinta anche l'eccezione circa la mancanza di prova scritta del credito azionato;
nel merito, a fronte delle deduzioni difensive dell'opponente secondo cui, pilota alle dipendenze di Air Italy, in cassa integrazione nel periodo da aprile 2012 a gennaio 2015, aveva stipulato in data 17.2.2014 con una compagnia aera turca un
“contratto di addestramento e assunzione per primo ufficiale”, a tempo indeterminato e pieno, con
3 mesi di prova, retribuito;
aveva iniziato l'attività di addestramento e le visite mediche solo l'1.3.2014; aveva comunicato in data 24.3.2024 con modello SR83 (doc. 11) all' Controparte_2 di Sassari e al datore di lavoro l'inizio della nuova attività lavorativa in Turchia dall'1.4.2014 al
31.7.2014; aveva comunicato in data 24.12.2014 con modello SR83 all' la prosecuzione CP_1 dell'attività in Turchia dall'1.8.2014 al 31.12.2014 (doc. 12) nonché inviato in pari data il modello
SR84 di autocertificazione di attività lavorativa all'estero dall'1.4.2014 al 31.12.2014; aveva comunicato in data 9.1.2015 con modello SR83 l'ulteriore prosecuzione dell'attività dall'1.1.2015 al 31.12.2015 (doc. 13); aveva restituito ad Air Italy la somma di € 7.599,98 a titolo di indebita percezione della cassa per i mesi di febbraio e marzo 2015; l'unico periodo non comunicato all' era quello dal 1.3.2014 al 31.12.2014 o al più dal 17.2.2014, perché relativo a periodo CP_1 neutro finalizzato all'addestramento e non quindi ad attività di lavoro vera e propria, come previsto dalle stesse circolari (docc. 19 e 20); il giudice, richiamato l'art. 8 d.l. n. 86/1988 e CP_1 le circolari n. 73 dell'11.7.2008 e n. 94 dell'8.7.2011 che per il c.d. periodo neutro CP_1 richiedono l'invio preventivo, a pena di decadenza del beneficio, di un'autocertificazione con modello SR85 nella quale il lavoratore dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni e che sola esonera dall'invio preventivo delle comunicazioni di inizio di una nuova attività, ha evidenziato l'assenza nel caso in esame dell'invio preventivo dell'autocertificazione e quindi ha escluso che l'attività svolta potesse considerarsi periodo neutro.
In ogni caso, ha rilevato come, dallo stesso tenore delle clausole del contratto sottoscritto da in data 17.2.2014, fosse evidente lo svolgimento da parte dello stesso non di Parte_1 un'attività di addestramento diretta unicamente al mantenimento delle licenze/abilitazioni di volo in scadenza, ma di un'attività di addestramento di volo già connotata da potenziale redditività e remunerata dalla compagnia straniera già dal mese di febbraio 2014.
Per completezza ha evidenziato che le comunicazioni di attività lavorativa erano state tutte inviate quando l'attività era già iniziata.
3 Ha inoltre ritenuto irrilevante la “restituzione” della somma di € 7.599,98 in favore di AN, non essendo avvenuta in favore dell' . CP_1
Ha infine accolto l'opposizione con riferimento alla quantificazione dell'importo oggetto della restituzione da individuare nella somma netta percepita dal lavoratore e quindi in € 40.363,42.
Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento in favore di Parte_1
della somma netta di € 40.363,42, oltre interessi dalla domanda al saldo, compensando le CP_1
spese di lite.
ha censurato la sentenza con plurimi motivi. Parte_1
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha respinto la doglianza circa la nullità del decreto ingiuntivo con una motivazione, a parere dell'appellante, del tutto apparente.
Ribadisce l'omessa indicazione da parte dell' delle ragioni in fatto ed in diritto a fondamento CP_1 del credito azionato, nonché l'omessa allegazione dei conteggi a sostegno della pretesa creditoria.
Con il secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto il credito certo, liquido, ed esigibile in ragione del solo verbale di accertamento ispettivo.
Contesta l'applicabilità al caso in esame dell'art. 635 c.p.c. richiamato dal primo giudice, fondandosi la pretesa avversaria non su omissioni contributive ma su ripetizione di somme indebitamente versate.
Contesta l'assolvimento da parte dell' dell'onere della prova circa la sussistenza dei fatti CP_1
costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale di accertamento non riveste efficacia probatoria.
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il contratto stipulato tra e la Turkish Airlines, pur qualificato quale contratto di addestramento, avesse Pt_1 ad oggetto attività “a potenziale redditività” rientrante, pertanto, nell'operatività di cui all'art. 8, quinto comma, D.L. n. 86/1988 (poi, art. 8, secondo e terzo comma, D.Lgs. n. 158/2015).
Ribadisce di aver svolto nel periodo dal 16.2.2014 al 31.3.2014, esclusivamente un periodo di addestramento indispensabile al mantenimento delle licenze e abilitazioni in volo.
Richiamate le circolari n. 73/2008 e n. 94/2011, precisa che “alla luce di tale normativa, CP_1
come si evince chiaramente dal libretto di volo e dalla ulteriore documentazione prodotta (all.ti 8
e 10), il Tribunale doveva concludere ritenendo che il periodo trascorso dal sig. presso la Pt_1
Turkish, così come contestato dall (a decorrere dal 17.2.2014 e fino al 31.3.2014) deve CP_1
qualificarsi quale periodo neutro ai fini della comunicazione preventiva all'Istituto ex previgente art. 8, comma 3, D.Lgs. 148/2015, trattandosi per intero di periodo di addestramento e, comunque, di periodo di lavoro finalizzato al mantenimento e/o rinnovo delle licenze e delle abilitazioni di volo.”
4 Con il quarto motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto infondate le argomentazioni svolte dall'odierna parte appellante in ordine alle intervenute comunicazioni di svolgimento di attività lavorativa.
Sul punto ribadisce:
-di aver comunicato all'INPS Provinciale di Sassari ed a AN FL l'inizio di una nuova attività lavorativa con modello SR83;
-di aver notiziato l' della prosecuzione dell'attività lavorativa (e non dell'inizio, Controparte_2
come erroneamente motivato dal Tribunale) dall'1.8.2014 al 31.12.2014, come pure comunicato con modello SR83;
-di aver dichiarato di aver svolto attività lavorativa all'estero dall'1.04.2014 al 31.12.2014 (all. 12 bis) e negli anni successivi.
Sostiene quindi di aver tempestivamente inoltrato le richieste e comunicazioni preventive e che
“l'unica mancanza imputabile all'opponente è quella di aver comunicato in ritardo che tale attività, già nota all' fosse proseguita oltre il termine indicato. Ma tale condotta non è CP_1
prevista né sanzionata dalla norma. E dunque, l'accertamento (qui recisamente contestato) di decadenza dal trattamento ex tunc compiuto dal Tribunale si pone in evidente contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25 Cost.”
Con il quinto motivo censura la sentenza per omessa pronuncia in merito alla domanda di minore rideterminazione della somma eventualmente dovuta, escludendo dal calcolo gli importi percepiti dall'1.4.2012 al 31.3.2014, ovvero, in estremo subordine, dall'1.4.2012 al 16.2.2014.
Con il sesto motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso che le somme
“restituite” a AN FL siano detraibili dall'importo eventualmente dovuto all' . CP_1
Ribadisce che le somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di trattamento di CIGS e di integrazione FSTA sono oggetto di recupero attraverso successivo conguaglio.
Conseguentemente l' non può esigere da la ripetizione di importi già CP_1 Parte_1
restituiti, dovendo piuttosto – eventualmente – richiederli alla Società a cui il rimborso è stato destinato ed effettuato.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo e il secondo motivo di appello, circa l'asserita nullità del decreto ingiuntivo, non colgono nel segno.
5 Come affermato in maniera costante dalla Suprema Corte, “L'opposizione
a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 c.p.c.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 c.p.c. e ss., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità (Cass. n. 4121/2001).” (cfr. Cass. n. 7020/2019)
Il primo giudice, nel rispetto del principio sopra richiamato, ha proceduto alla compiuta disamina di tutti gli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, compresi quelli allegati dall'opponente, ricavandone le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda dell' e ben comprese CP_1 dall'opponente, come dimostrato dalla articolata difesa esercitata.
Quanto all'importo oggetto della pretesa di , lo stesso, ben individuato dall'odierno CP_1
appellante, non è stato mai contestato, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere l'eventuale restituzione dell'importo netto percepito.
Anche il terzo e quarto motivo relativi al merito della pretesa non sono fondati. CP_1
Consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la comunicazione dell'inizio di una nuova attività o l'autocertificazione in caso di personale di volo, anche se relativa al c.d. periodo neutro, deve essere preventiva a pena di decadenza del beneficio, dovendo essere l'ente a valutare la compatibilità dell'attività con la cassa integrazione – “In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del
1988, conv., con modif., dalla l. n. 160 del 1988, "ratione temporis" vigente, che individua le attività lavorative soggette a comunicazione preventiva (o ad autocertificazione in caso di personale di volo) all va inteso nel suo significato più ampio, come riferentesi all' insieme
CP_1
di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche, del più vario genere, senza che assuma alcun rilievo la loro effettiva remunerazione, rilevando la sola potenziale redditività,
CP_ perché lo scopo della norma è quello di consentire all la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale.
(Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto formasse oggetto di necessaria autocertificazione all l'attività preparatoria di addestramento CP_1 dei piloti volta al conseguimento della licenza di volo).” (cfr. Cass. n. 3116/2021). Nello stesso senso Cass. n. 24644/2023, n. 3116/2021-.
6 Nel caso in esame l'attività di addestramento al volo non è stata finalizzata al mero mantenimento delle competenze lavorative ed alla conservazione delle licenze ma è stata funzionale alla definitiva assunzione alle dipendenze della nuova società aerea, secondo standard qualitativi e tecnici propri previsti dalla legislazione del paese straniero.
Nel caso in esame, il primo giudice, a fronte del contratto a tempo indeterminato decorrente dal
17.2.2014 e dell'attività di addestramento remunerata iniziata l'1.3.2014, come sopra individuata, ha correttamente evidenziato il mancato invio del modello SR85, recante l'autocertificazione, ed il fatto che le comunicazioni inviate tramite i modelli SR83 in data 24.3.2014 (peraltro in relazione al solo periodo 1.4.2014-31.7.2014) e SR84 in data 28.12.2014 (relativo alla proroga dell'attività lavorativa dall'1.8.2014 al 31.12.2014) non fossero preventive.
Parimenti il quinto ed il sesto motivo non sono fondati.
Innanzitutto, non si ravvisa alcuna omissione di decisione da parte del primo giudice con riferimento alla domanda subordinata di detrarre dal dovuto la somma di € 7.599,98, restituita dall'odierno appellante alla società.
Sul punto il giudice ha infatti sottolineato l'irrilevanza nei confronti dell' dell'avvenuto CP_1
pagamento alla società.
Va sul punto condiviso quanto affermato dalla Suprema Corte, “Nell'ipotesi in cui, con riguardo all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni con erogazione del relativo trattamento da parte dell sia stato disposto con provvedimento giudiziale il ripristino fin dall'inizio del CP_1
rapporto di lavoro con conseguente diritto dei lavoratori alla retribuzione, l'ente previdenziale è
l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti dei medesimi per la ripetizione delle somme che risultano indebitamente erogate (essendo venuto meno il titolo giuridico del pagamento); a tale controversia resta pertanto estraneo il datore di lavoro, il cui obbligo di anticipazione dell'integrazione concerne esclusivamente il rapporto interno con l' .” (Cass. n. 1932/2003); CP_3 ed ancora “Nell'ipotesi in cui, con riguardo all'intervento della cassa integrazione guadagni con erogazione del relativo trattamento da parte dell sia stato disposto con provvedimento CP_1
giudiziale il ripristino fin dall'inizio del rapporto di lavoro con conseguente diritto dei lavoratori alla retribuzione, l'ente previdenziale è l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti dei
Con medesimi per la ripetizione delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento di , non avendo il datore di lavoro titolo, in quanto estraneo al rapporto previdenziale, per operare conguagli tra importi a credito e a debito riguardanti i lavoratori.” (cfr. Cass n. 8896/2014).
Quanto alla domanda di detrarre dal dovuto le somme percepite dal lavoratore dall'1.4.2012 al
31.3.2014 o dall'1.4.2012 al 16.2.2014, il rigetto è implicito laddove il giudice ha decretato la decadenza dal beneficio.
7 Non rileva che per detti periodi fosse stata fatta la comunicazione, in quanto ciò che rileva ai fini della decadenza è l'assenza della comunicazione preventiva, come accertata nel caso in esame.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 14/2024 del Tribunale di Varese.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 4.2.2025
La Presidente est.
Maria Rosaria Cuomo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est.
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 14/2024 del Tribunale di Varese (est. dott. Dario Papa) promossa:
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiana Liberati e Flavia Cracchiolo, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Filippo Corridoni 19 appellante
CONTRO rappresentato e difeso gli Avv.ti Alessandro Mineo, Roberto Maio, e Grazia Guerra, CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' in Milano, via Savarè 1 CP_1
appellato
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE
In via principale, accogliere il presente ricorso in appello e, di conseguenza, accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni fatto, circostanza inadempimento, violazione e decadenza contestata e attribuita al sig. e, per l'effetto, accertare e dichiarare infondate e comunque non dovute le Pt_1 somme pretese dall' di cui all'impugnata sentenza e ad ogni antecedente atto e/o CP_1 provvedimento;
- ovvero, in subordine, accogliere il presente ricorso e, di conseguenza, determinare la minor somma eventualmente dovuta all' per gli articolati e spiegati motivi;
CP_1
- In ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il Contributo Cassa Avvocati ex art. 11, l. 576/80 ed IVA nella misura di legge, oltre ancora il contributo unificato.
* * * Istanze istruttorie e allegazioni:
1 Si richiamano tutti i mezzi istruttori articolati in primo grado (cfr. pg. 18 e 19 del ricorso in opposizione), da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti, qui si seguito riproposti, e le contestazioni formulate rispetto alle istanze istruttorie richieste da controparte, in quanto, come già si è ampiamente dimostrato e dedotto palesemente inammissibili.
1) Vero è che il signor ha iniziato il suo addestramento presso la Turkish Airlines il 1° marzo Pt_1
2014? 2) Vero è che dal 17.02.2014 all'1.03.2014 il signor non era in Turchia? Pt_1
3) Vero è che il signor dal 1.03.2014 al 31.03.2014 ha svolto presso la Turkish Airlines Pt_1 addestramento a terra, simulatori e visite mediche?
4) Vero è che le sessioni a terra e/o in volo, oltre le visite mediche e vaccinazioni, sono obbligatorie al fine del mantenimento di licenze e abilitazioni?
5) Vero è che in assenza del superamento delle visite mediche, e dell'addestramento al Pilota è inibito di poter lavorare per altra Compagnia?
6) Vero è che tutti i documenti che si rammostrano al teste ( all. 10 e 8) dimostrano che il Pt_1 ha svolto attività addestrativa per la Turkish fino al 12.07.2014 e mai attività lavorativa?
Si indicano quali testi sui capitoli che precedono, con riserva di indicarne gli esatti indirizzi, i domiciliato in Fiumicino, domiciliato in Turchia, Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 domiciliato a Reggio Emilia. Testimone_4
7) Vero è che il signor ha restituito a AN FL (ora Air Italy) la somma di Parte_1
Euro 7.599,98 attraverso la compensazione delle somme dovute dalla stessa al a titolo di Pt_1 indennità di fine rapporto, come da buste paga che si rammostrano al teste (all.ti 15 e 17)?
8) Vero è che la quantificazione di cui sopra venne da Lei calcolata su richiesta dello stesso il quale accortosi della circostanza che AN gli stesse versando ancora l'indennità di Pt_1 Cigs nonostante la richiesta di sospensione, contattò la Compagnia denunciando l'accaduto e dichiarando di voler procedere alla immediata restituzione delle somme versate? Si indica quale teste sui capitoli che precedono, con riserva di indicarne l'esatto indirizzo, il signor domiciliato a Olbia. Tes_5
APPELLATO Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare e decidere NEL MERITO Respingere l'appello avverso e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza. IN VIA ISTRUTTORIA
- L' eccepisce l'inammissibilità delle produzioni e istanze proposte per la prima volta con CP_1 l'atto di appello in quanto tardive;
si oppone in ogni caso all'ammissione delle istanze istruttorie avverse stante il carattere documentale della presente causa e l'efficacia probatoria del verbale ispettivo in atti.
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, ha impugnato la sentenza n. 14/2024 del Parte_1
Tribunale di Varese che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale gli aveva CP_1 ingiunto di pagare la somma di € 42.832,56, oltre interessi e rivalutazione, per essere decaduto dal trattamento di integrazione salariale straordinaria sin dall'origine, ed in particolare per il periodo
2 dal 1.4.2012 al 31.12.2015, quale lavoratore di AN FL, oggi Air Italy, per aver svolto nel medesimo periodo attività lavorativa per una compagnia area turca.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per addotta omessa indicazione nel ricorso monitorio delle ragioni e/o presupposti della domanda;
respinta anche l'eccezione circa la mancanza di prova scritta del credito azionato;
nel merito, a fronte delle deduzioni difensive dell'opponente secondo cui, pilota alle dipendenze di Air Italy, in cassa integrazione nel periodo da aprile 2012 a gennaio 2015, aveva stipulato in data 17.2.2014 con una compagnia aera turca un
“contratto di addestramento e assunzione per primo ufficiale”, a tempo indeterminato e pieno, con
3 mesi di prova, retribuito;
aveva iniziato l'attività di addestramento e le visite mediche solo l'1.3.2014; aveva comunicato in data 24.3.2024 con modello SR83 (doc. 11) all' Controparte_2 di Sassari e al datore di lavoro l'inizio della nuova attività lavorativa in Turchia dall'1.4.2014 al
31.7.2014; aveva comunicato in data 24.12.2014 con modello SR83 all' la prosecuzione CP_1 dell'attività in Turchia dall'1.8.2014 al 31.12.2014 (doc. 12) nonché inviato in pari data il modello
SR84 di autocertificazione di attività lavorativa all'estero dall'1.4.2014 al 31.12.2014; aveva comunicato in data 9.1.2015 con modello SR83 l'ulteriore prosecuzione dell'attività dall'1.1.2015 al 31.12.2015 (doc. 13); aveva restituito ad Air Italy la somma di € 7.599,98 a titolo di indebita percezione della cassa per i mesi di febbraio e marzo 2015; l'unico periodo non comunicato all' era quello dal 1.3.2014 al 31.12.2014 o al più dal 17.2.2014, perché relativo a periodo CP_1 neutro finalizzato all'addestramento e non quindi ad attività di lavoro vera e propria, come previsto dalle stesse circolari (docc. 19 e 20); il giudice, richiamato l'art. 8 d.l. n. 86/1988 e CP_1 le circolari n. 73 dell'11.7.2008 e n. 94 dell'8.7.2011 che per il c.d. periodo neutro CP_1 richiedono l'invio preventivo, a pena di decadenza del beneficio, di un'autocertificazione con modello SR85 nella quale il lavoratore dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni e che sola esonera dall'invio preventivo delle comunicazioni di inizio di una nuova attività, ha evidenziato l'assenza nel caso in esame dell'invio preventivo dell'autocertificazione e quindi ha escluso che l'attività svolta potesse considerarsi periodo neutro.
In ogni caso, ha rilevato come, dallo stesso tenore delle clausole del contratto sottoscritto da in data 17.2.2014, fosse evidente lo svolgimento da parte dello stesso non di Parte_1 un'attività di addestramento diretta unicamente al mantenimento delle licenze/abilitazioni di volo in scadenza, ma di un'attività di addestramento di volo già connotata da potenziale redditività e remunerata dalla compagnia straniera già dal mese di febbraio 2014.
Per completezza ha evidenziato che le comunicazioni di attività lavorativa erano state tutte inviate quando l'attività era già iniziata.
3 Ha inoltre ritenuto irrilevante la “restituzione” della somma di € 7.599,98 in favore di AN, non essendo avvenuta in favore dell' . CP_1
Ha infine accolto l'opposizione con riferimento alla quantificazione dell'importo oggetto della restituzione da individuare nella somma netta percepita dal lavoratore e quindi in € 40.363,42.
Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento in favore di Parte_1
della somma netta di € 40.363,42, oltre interessi dalla domanda al saldo, compensando le CP_1
spese di lite.
ha censurato la sentenza con plurimi motivi. Parte_1
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha respinto la doglianza circa la nullità del decreto ingiuntivo con una motivazione, a parere dell'appellante, del tutto apparente.
Ribadisce l'omessa indicazione da parte dell' delle ragioni in fatto ed in diritto a fondamento CP_1 del credito azionato, nonché l'omessa allegazione dei conteggi a sostegno della pretesa creditoria.
Con il secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto il credito certo, liquido, ed esigibile in ragione del solo verbale di accertamento ispettivo.
Contesta l'applicabilità al caso in esame dell'art. 635 c.p.c. richiamato dal primo giudice, fondandosi la pretesa avversaria non su omissioni contributive ma su ripetizione di somme indebitamente versate.
Contesta l'assolvimento da parte dell' dell'onere della prova circa la sussistenza dei fatti CP_1
costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale di accertamento non riveste efficacia probatoria.
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il contratto stipulato tra e la Turkish Airlines, pur qualificato quale contratto di addestramento, avesse Pt_1 ad oggetto attività “a potenziale redditività” rientrante, pertanto, nell'operatività di cui all'art. 8, quinto comma, D.L. n. 86/1988 (poi, art. 8, secondo e terzo comma, D.Lgs. n. 158/2015).
Ribadisce di aver svolto nel periodo dal 16.2.2014 al 31.3.2014, esclusivamente un periodo di addestramento indispensabile al mantenimento delle licenze e abilitazioni in volo.
Richiamate le circolari n. 73/2008 e n. 94/2011, precisa che “alla luce di tale normativa, CP_1
come si evince chiaramente dal libretto di volo e dalla ulteriore documentazione prodotta (all.ti 8
e 10), il Tribunale doveva concludere ritenendo che il periodo trascorso dal sig. presso la Pt_1
Turkish, così come contestato dall (a decorrere dal 17.2.2014 e fino al 31.3.2014) deve CP_1
qualificarsi quale periodo neutro ai fini della comunicazione preventiva all'Istituto ex previgente art. 8, comma 3, D.Lgs. 148/2015, trattandosi per intero di periodo di addestramento e, comunque, di periodo di lavoro finalizzato al mantenimento e/o rinnovo delle licenze e delle abilitazioni di volo.”
4 Con il quarto motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto infondate le argomentazioni svolte dall'odierna parte appellante in ordine alle intervenute comunicazioni di svolgimento di attività lavorativa.
Sul punto ribadisce:
-di aver comunicato all'INPS Provinciale di Sassari ed a AN FL l'inizio di una nuova attività lavorativa con modello SR83;
-di aver notiziato l' della prosecuzione dell'attività lavorativa (e non dell'inizio, Controparte_2
come erroneamente motivato dal Tribunale) dall'1.8.2014 al 31.12.2014, come pure comunicato con modello SR83;
-di aver dichiarato di aver svolto attività lavorativa all'estero dall'1.04.2014 al 31.12.2014 (all. 12 bis) e negli anni successivi.
Sostiene quindi di aver tempestivamente inoltrato le richieste e comunicazioni preventive e che
“l'unica mancanza imputabile all'opponente è quella di aver comunicato in ritardo che tale attività, già nota all' fosse proseguita oltre il termine indicato. Ma tale condotta non è CP_1
prevista né sanzionata dalla norma. E dunque, l'accertamento (qui recisamente contestato) di decadenza dal trattamento ex tunc compiuto dal Tribunale si pone in evidente contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25 Cost.”
Con il quinto motivo censura la sentenza per omessa pronuncia in merito alla domanda di minore rideterminazione della somma eventualmente dovuta, escludendo dal calcolo gli importi percepiti dall'1.4.2012 al 31.3.2014, ovvero, in estremo subordine, dall'1.4.2012 al 16.2.2014.
Con il sesto motivo, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso che le somme
“restituite” a AN FL siano detraibili dall'importo eventualmente dovuto all' . CP_1
Ribadisce che le somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di trattamento di CIGS e di integrazione FSTA sono oggetto di recupero attraverso successivo conguaglio.
Conseguentemente l' non può esigere da la ripetizione di importi già CP_1 Parte_1
restituiti, dovendo piuttosto – eventualmente – richiederli alla Società a cui il rimborso è stato destinato ed effettuato.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo e il secondo motivo di appello, circa l'asserita nullità del decreto ingiuntivo, non colgono nel segno.
5 Come affermato in maniera costante dalla Suprema Corte, “L'opposizione
a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 c.p.c.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 c.p.c. e ss., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità (Cass. n. 4121/2001).” (cfr. Cass. n. 7020/2019)
Il primo giudice, nel rispetto del principio sopra richiamato, ha proceduto alla compiuta disamina di tutti gli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, compresi quelli allegati dall'opponente, ricavandone le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda dell' e ben comprese CP_1 dall'opponente, come dimostrato dalla articolata difesa esercitata.
Quanto all'importo oggetto della pretesa di , lo stesso, ben individuato dall'odierno CP_1
appellante, non è stato mai contestato, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere l'eventuale restituzione dell'importo netto percepito.
Anche il terzo e quarto motivo relativi al merito della pretesa non sono fondati. CP_1
Consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la comunicazione dell'inizio di una nuova attività o l'autocertificazione in caso di personale di volo, anche se relativa al c.d. periodo neutro, deve essere preventiva a pena di decadenza del beneficio, dovendo essere l'ente a valutare la compatibilità dell'attività con la cassa integrazione – “In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del
1988, conv., con modif., dalla l. n. 160 del 1988, "ratione temporis" vigente, che individua le attività lavorative soggette a comunicazione preventiva (o ad autocertificazione in caso di personale di volo) all va inteso nel suo significato più ampio, come riferentesi all' insieme
CP_1
di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche, del più vario genere, senza che assuma alcun rilievo la loro effettiva remunerazione, rilevando la sola potenziale redditività,
CP_ perché lo scopo della norma è quello di consentire all la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale.
(Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto formasse oggetto di necessaria autocertificazione all l'attività preparatoria di addestramento CP_1 dei piloti volta al conseguimento della licenza di volo).” (cfr. Cass. n. 3116/2021). Nello stesso senso Cass. n. 24644/2023, n. 3116/2021-.
6 Nel caso in esame l'attività di addestramento al volo non è stata finalizzata al mero mantenimento delle competenze lavorative ed alla conservazione delle licenze ma è stata funzionale alla definitiva assunzione alle dipendenze della nuova società aerea, secondo standard qualitativi e tecnici propri previsti dalla legislazione del paese straniero.
Nel caso in esame, il primo giudice, a fronte del contratto a tempo indeterminato decorrente dal
17.2.2014 e dell'attività di addestramento remunerata iniziata l'1.3.2014, come sopra individuata, ha correttamente evidenziato il mancato invio del modello SR85, recante l'autocertificazione, ed il fatto che le comunicazioni inviate tramite i modelli SR83 in data 24.3.2014 (peraltro in relazione al solo periodo 1.4.2014-31.7.2014) e SR84 in data 28.12.2014 (relativo alla proroga dell'attività lavorativa dall'1.8.2014 al 31.12.2014) non fossero preventive.
Parimenti il quinto ed il sesto motivo non sono fondati.
Innanzitutto, non si ravvisa alcuna omissione di decisione da parte del primo giudice con riferimento alla domanda subordinata di detrarre dal dovuto la somma di € 7.599,98, restituita dall'odierno appellante alla società.
Sul punto il giudice ha infatti sottolineato l'irrilevanza nei confronti dell' dell'avvenuto CP_1
pagamento alla società.
Va sul punto condiviso quanto affermato dalla Suprema Corte, “Nell'ipotesi in cui, con riguardo all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni con erogazione del relativo trattamento da parte dell sia stato disposto con provvedimento giudiziale il ripristino fin dall'inizio del CP_1
rapporto di lavoro con conseguente diritto dei lavoratori alla retribuzione, l'ente previdenziale è
l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti dei medesimi per la ripetizione delle somme che risultano indebitamente erogate (essendo venuto meno il titolo giuridico del pagamento); a tale controversia resta pertanto estraneo il datore di lavoro, il cui obbligo di anticipazione dell'integrazione concerne esclusivamente il rapporto interno con l' .” (Cass. n. 1932/2003); CP_3 ed ancora “Nell'ipotesi in cui, con riguardo all'intervento della cassa integrazione guadagni con erogazione del relativo trattamento da parte dell sia stato disposto con provvedimento CP_1
giudiziale il ripristino fin dall'inizio del rapporto di lavoro con conseguente diritto dei lavoratori alla retribuzione, l'ente previdenziale è l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti dei
Con medesimi per la ripetizione delle somme indebitamente erogate a titolo di trattamento di , non avendo il datore di lavoro titolo, in quanto estraneo al rapporto previdenziale, per operare conguagli tra importi a credito e a debito riguardanti i lavoratori.” (cfr. Cass n. 8896/2014).
Quanto alla domanda di detrarre dal dovuto le somme percepite dal lavoratore dall'1.4.2012 al
31.3.2014 o dall'1.4.2012 al 16.2.2014, il rigetto è implicito laddove il giudice ha decretato la decadenza dal beneficio.
7 Non rileva che per detti periodi fosse stata fatta la comunicazione, in quanto ciò che rileva ai fini della decadenza è l'assenza della comunicazione preventiva, come accertata nel caso in esame.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 14/2024 del Tribunale di Varese.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 4.2.2025
La Presidente est.
Maria Rosaria Cuomo
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