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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6308 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 17.9.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 11221/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
nata in [...] in data [...] elett.te dom.ta in Napoli alla via Luca Parte_1
Giordano n. 164, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella, che la rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso telematico ;
Ricorrente E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di CP_1 giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005,dal funzionario;
CP_2
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 6.5.2025 , la ricorrente ha adito il giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento relativamente al periodo dal 01/08/2024 al 31/10/2024 pari ad euro 1.595,28, oltre interessi legali;
condannare, per l'effetto, l' , in persona del Presidente legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento, in favore della ricorrente della somma pari ad euro 1.595,28 a titolo di ratei dell'indennità di accompagnamento relativa ai mesi dal 01/08/2024 al 31/10/2024, con la maggiorazione degli interessi legali.
A tal fine ha dedotto : 2
a) di essere affetta dalle seguenti gravi patologie: adenocarcinoma polmonare non operabile lobo superiore sinistro con metastasi ossee in chemioterpia adiuvante post RT (cfr verbale sanitario – All 7);
b) che per tali patologie, in data 04/07/2024 presentava domanda di riconoscimento dell'invalidità civile al fine di vedersi riconosciuta la pensione d'inabilità e l'indennità di accompagnamento, unitamente al mod AP70;
c) che sottoposta a visita medica da parte dell' veniva riconosciuta invalida totale al CP_1
100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 4/7/2024 (cfr verbale sanitario – All 7);
d)che in data 28/10/2024 ed in data 13/11/2024 le venivano liquidate rispettivamente l'indennità di accompagnamento cat inv civ n. 044-510607873781 (cfr mod TE08 del
28/10/2024 – All 8) e la pensione di invalidità civile totale cat inc civ n 044- 510607873925
(cfr mod TE08 del 13/11/2024 – All 9), entrambe con decorrenza 01/08/2024;
e) che a decorrere dal mese di dicembre 2024 è stata posta in pagamento la pensione di invalidità civile totale ed i relativi arretrati (cfr cedolini pensione pag 2 e 3 – All 10);
f) che a decorrere dal mese di novembre 2024 è stata posta in pagamento l'indennità di accompagnamento (cfr cedolini pensione pag 1 – All 10) ma, ad oggi, non risultano ancora pagati i ratei arretrati maturati e non riscossi dal 01/08/2024 al 31/10/2024 pari alla somma di euro 1.595,28 come liquidati e quantificati dall' nel mod. TE08 di liquidazione CP_1 del 24/10/2024 (cfr All 8 e cfr prospetto pagamenti 2024 – All 11 e prospetto pagamenti
2025 – All 12);
g) che la ricorrente, cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno (cfr All 3)
e residente in Italia (cfr certificato di residenza – All 5), possiede tutti i requisiti sanitari e socio economici per beneficiare dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal
01/08/2024 al 31/10/2024, essendo stata riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 04/07/2024 (cfr. verbale sanitario definitivo CML del 22/10/2024 – All CP_1
7) e non essendo stata ricoverata in strutture ospedaliere a carico dello Stato dalla medesima data ad oggi, ( cfr dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti All 6).
Si è costituito l' che ha eccepito che i ratei arretrati dovuti a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento per il periodo 01.08.2024 - 31.10.2024 sono stati liquidati con TE08 del
24.10.2024, ritualmente comunicato alla ricorrente a mezzo raccomandata;
che i medesimi sono stati già corrisposti alla ricorrente con la rata di luglio 2025 a titolo di “conguaglio per arretrati” – come dimostrato dal cedolino prodotto . Ha quindi concluso chiedendo al
Tribunale, in considerazione del diligente adempimento della prestazione richiesta da parte dell' , di dichiarare la cessata materia del contendere e, in punto di spese, disporre CP_3 la compensazione degli oneri legali. 3
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata effettivamente corrisposta , come da documentazione allegata , per cui ha chiesto decidersi la causa con riconoscimento delle spese di giudizio. Il funzionario dell' , concorde sulla CP_1 cessazione della materia del contendere, ha chiesto invece la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con provvedimento contestuale .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
A seguito del pagamento operato dall'Istituto a luglio 2025 e comunicato alla parte con il mod. TE08 del 24.10.2024 , infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio.
L ,invero, ha dedotto e documentato di aver provveduto alla liquidazione dei ratei CP_1 arretrati ad ottobre 2024 e di aver effettuato il pagamento degli stessi nel mese di luglio
2025 cioè successivamente al deposito del ricorso giudiziale .
L'Istituto, dunque, come provato dal cedolino versato in atti, a partire dal mese di luglio
2025 provvede all'accredito, sul conto corrente della ricorrente, dei ratei correnti.
L'intervenuto pagamento, quindi , fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il 4
giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale .
Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e i tempi del pagamento , avvenuto di fatto successivamente alla proposizione del ricorso giudiziale , appare opportuno riconoscere al procuratore di parte ricorrente le spese del presente giudizio per la fase introduttiva e di studio della controversia , nella misura minima di tariffa
, tenendosi conto della tipologia di affare trattato e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
5
b)Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente CP_1 liquidate in complessivi € 854,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e Cpa, come per legge , con attribuzione .
Così deciso in Napoli il 17.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 17.9.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 11221/2025 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
nata in [...] in data [...] elett.te dom.ta in Napoli alla via Luca Parte_1
Giordano n. 164, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gambardella, che la rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso telematico ;
Ricorrente E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di CP_1 giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005,dal funzionario;
CP_2
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 6.5.2025 , la ricorrente ha adito il giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento relativamente al periodo dal 01/08/2024 al 31/10/2024 pari ad euro 1.595,28, oltre interessi legali;
condannare, per l'effetto, l' , in persona del Presidente legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento, in favore della ricorrente della somma pari ad euro 1.595,28 a titolo di ratei dell'indennità di accompagnamento relativa ai mesi dal 01/08/2024 al 31/10/2024, con la maggiorazione degli interessi legali.
A tal fine ha dedotto : 2
a) di essere affetta dalle seguenti gravi patologie: adenocarcinoma polmonare non operabile lobo superiore sinistro con metastasi ossee in chemioterpia adiuvante post RT (cfr verbale sanitario – All 7);
b) che per tali patologie, in data 04/07/2024 presentava domanda di riconoscimento dell'invalidità civile al fine di vedersi riconosciuta la pensione d'inabilità e l'indennità di accompagnamento, unitamente al mod AP70;
c) che sottoposta a visita medica da parte dell' veniva riconosciuta invalida totale al CP_1
100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 4/7/2024 (cfr verbale sanitario – All 7);
d)che in data 28/10/2024 ed in data 13/11/2024 le venivano liquidate rispettivamente l'indennità di accompagnamento cat inv civ n. 044-510607873781 (cfr mod TE08 del
28/10/2024 – All 8) e la pensione di invalidità civile totale cat inc civ n 044- 510607873925
(cfr mod TE08 del 13/11/2024 – All 9), entrambe con decorrenza 01/08/2024;
e) che a decorrere dal mese di dicembre 2024 è stata posta in pagamento la pensione di invalidità civile totale ed i relativi arretrati (cfr cedolini pensione pag 2 e 3 – All 10);
f) che a decorrere dal mese di novembre 2024 è stata posta in pagamento l'indennità di accompagnamento (cfr cedolini pensione pag 1 – All 10) ma, ad oggi, non risultano ancora pagati i ratei arretrati maturati e non riscossi dal 01/08/2024 al 31/10/2024 pari alla somma di euro 1.595,28 come liquidati e quantificati dall' nel mod. TE08 di liquidazione CP_1 del 24/10/2024 (cfr All 8 e cfr prospetto pagamenti 2024 – All 11 e prospetto pagamenti
2025 – All 12);
g) che la ricorrente, cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno (cfr All 3)
e residente in Italia (cfr certificato di residenza – All 5), possiede tutti i requisiti sanitari e socio economici per beneficiare dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal
01/08/2024 al 31/10/2024, essendo stata riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 04/07/2024 (cfr. verbale sanitario definitivo CML del 22/10/2024 – All CP_1
7) e non essendo stata ricoverata in strutture ospedaliere a carico dello Stato dalla medesima data ad oggi, ( cfr dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti All 6).
Si è costituito l' che ha eccepito che i ratei arretrati dovuti a titolo di indennità di CP_1 accompagnamento per il periodo 01.08.2024 - 31.10.2024 sono stati liquidati con TE08 del
24.10.2024, ritualmente comunicato alla ricorrente a mezzo raccomandata;
che i medesimi sono stati già corrisposti alla ricorrente con la rata di luglio 2025 a titolo di “conguaglio per arretrati” – come dimostrato dal cedolino prodotto . Ha quindi concluso chiedendo al
Tribunale, in considerazione del diligente adempimento della prestazione richiesta da parte dell' , di dichiarare la cessata materia del contendere e, in punto di spese, disporre CP_3 la compensazione degli oneri legali. 3
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che la prestazione è stata effettivamente corrisposta , come da documentazione allegata , per cui ha chiesto decidersi la causa con riconoscimento delle spese di giudizio. Il funzionario dell' , concorde sulla CP_1 cessazione della materia del contendere, ha chiesto invece la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese .
Sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con provvedimento contestuale .
2) Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
A seguito del pagamento operato dall'Istituto a luglio 2025 e comunicato alla parte con il mod. TE08 del 24.10.2024 , infatti, non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio.
L ,invero, ha dedotto e documentato di aver provveduto alla liquidazione dei ratei CP_1 arretrati ad ottobre 2024 e di aver effettuato il pagamento degli stessi nel mese di luglio
2025 cioè successivamente al deposito del ricorso giudiziale .
L'Istituto, dunque, come provato dal cedolino versato in atti, a partire dal mese di luglio
2025 provvede all'accredito, sul conto corrente della ricorrente, dei ratei correnti.
L'intervenuto pagamento, quindi , fa venir meno le ragioni della contrapposizione tra le parti e realizza pienamente l'interesse della parte ricorrente alla pretesa azionata il ricorso.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
E, ad ogni modo, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
E' ben noto infatti che la cessazione della materia del contendere è una formula che , pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il 4
giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
3)Residua, poi, la questione delle spese , da regolamentarsi secondo il principio della soccombenza virtuale .
Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che :
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023)
Orbene, nel caso in esame , considerate tutte le circostanze del caso concreto e i tempi del pagamento , avvenuto di fatto successivamente alla proposizione del ricorso giudiziale , appare opportuno riconoscere al procuratore di parte ricorrente le spese del presente giudizio per la fase introduttiva e di studio della controversia , nella misura minima di tariffa
, tenendosi conto della tipologia di affare trattato e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
5
b)Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente CP_1 liquidate in complessivi € 854,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e Cpa, come per legge , con attribuzione .
Così deciso in Napoli il 17.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo