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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8024/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde
In esito all'udienza scritta del 26/03/2025 28/04/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8024/2023 promossa da:
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Controparte_5 sul minore , in proprio e nella Persona_1 Controparte_6 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_2
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_10 genitoriale sulla minore , Persona_3 Parte_1
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
, con il patrocinio dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. Persona_4
FIORILLO ALESSIO ( ) VIALE DELLE MILIZIE 76, SCALA V, INT. 6 C.F._1
00192 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195
ROMA presso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
RICORRENTE contro
(C.F. ) contumace Controparte_11 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_12
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_11
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di nato a [...] il [...]. Persona_5
pagina 1 di 6 Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_11
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'Amministrazione. Il caso di specie può dirsi riconducibile alla seconda ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono, come subito si dirà, la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un passaggio generazionale da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante Controparte_11
sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Sussiste quindi l'interesse ad agire in considerazione della consolidata ancorché infondata e non condivisa interpretazione adottata sul punto dall'amministrazione.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato a [...] il [...], poiché tale avo ha Persona_5
trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio nato a CP_13 Parte_2
pagina 2 di 6 GU (Bolivia) il 06.01.1836, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Dell'avo italiano vi è prova della nascita nello Stato preunitario del Ducato di Lucca mediante produzione del certificato di battesimo. Il Ducato di Lucca venne annesso al Granducato di Toscana nel
1847 e quest'ultimo nel 1861 entrò a far parte del Regno d'Italia.
Vi è prova che l'avo dei ricorrenti sia migrato in Bolivia prima della formazione dello Stato unitario italiano del 1861, essendo stato prodotto in atti il certificato di matrimonio contratto in Bolivia nel
1859. Dunque, l'avo della cui discendenza si tratta, non era cittadino italiano né si trovava in Italia al momento della sua formazione come Stato unitario. era nato dunque prima della unificazione del regno di Persona_5
Italia, e non è nota la data esatta della sua emigrazione. Tuttavia il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. Pertanto, i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.
Si deve pertanto ritenere che nato prima della nascita del Persona_5
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Nel caso in esame, si registrano inoltre passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a nata il nel Persona_6
1897 in Bolivia, nata in [...] nel 1937 e Parte_3 Parte_4
nata in [...] nel 1935, talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze
[...] della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore
pagina 3 di 6 della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_7
pagina 4 di 6 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea pagina 5 di 6 materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] Persona_1 Controparte_6 Persona_2
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 Persona_3 [...]
, , cittadini italiani. Parte_1 Persona_4
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_11
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_11 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monteverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monteverde
In esito all'udienza scritta del 26/03/2025 28/04/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8024/2023 promossa da:
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Controparte_5 sul minore , in proprio e nella Persona_1 Controparte_6 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_2
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_10 genitoriale sulla minore , Persona_3 Parte_1
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
, con il patrocinio dell'avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS e dell'avv. Persona_4
FIORILLO ALESSIO ( ) VIALE DELLE MILIZIE 76, SCALA V, INT. 6 C.F._1
00192 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 2 INT. 18 00195
ROMA presso il difensore avv. ESPINAL CEBALLOS BELKIS
RICORRENTE contro
(C.F. ) contumace Controparte_11 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_12
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_11
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di nato a [...] il [...]. Persona_5
pagina 1 di 6 Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_11
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto quando la via amministrativa debba ritenersi esclusa dalla stesa amministrazione competente perché la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'Amministrazione. Il caso di specie può dirsi riconducibile alla seconda ipotesi, sussistendo l'interesse ad agire per il fatto che i ricorrenti deducono, come subito si dirà, la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un passaggio generazionale da donna italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante Controparte_11
sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Sussiste quindi l'interesse ad agire in considerazione della consolidata ancorché infondata e non condivisa interpretazione adottata sul punto dall'amministrazione.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato a [...] il [...], poiché tale avo ha Persona_5
trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio nato a CP_13 Parte_2
pagina 2 di 6 GU (Bolivia) il 06.01.1836, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Dell'avo italiano vi è prova della nascita nello Stato preunitario del Ducato di Lucca mediante produzione del certificato di battesimo. Il Ducato di Lucca venne annesso al Granducato di Toscana nel
1847 e quest'ultimo nel 1861 entrò a far parte del Regno d'Italia.
Vi è prova che l'avo dei ricorrenti sia migrato in Bolivia prima della formazione dello Stato unitario italiano del 1861, essendo stato prodotto in atti il certificato di matrimonio contratto in Bolivia nel
1859. Dunque, l'avo della cui discendenza si tratta, non era cittadino italiano né si trovava in Italia al momento della sua formazione come Stato unitario. era nato dunque prima della unificazione del regno di Persona_5
Italia, e non è nota la data esatta della sua emigrazione. Tuttavia il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia. Pertanto, i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.
Si deve pertanto ritenere che nato prima della nascita del Persona_5
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Nel caso in esame, si registrano inoltre passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo a nata il nel Persona_6
1897 in Bolivia, nata in [...] nel 1937 e Parte_3 Parte_4
nata in [...] nel 1935, talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze
[...] della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore
pagina 3 di 6 della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_7
pagina 4 di 6 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea pagina 5 di 6 materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, così come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] Persona_1 Controparte_6 Persona_2
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 Persona_3 [...]
, , cittadini italiani. Parte_1 Persona_4
ORDINA
Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_11
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.450,00 Controparte_11 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.
Firenze, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monteverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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