Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.94/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Susanna Santini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitanova Marche, Via
F.T.Marinetti, 9, in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
-parte attrice-
contro
( c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Cristina Cingolani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitanova Marche,
C.so Umberto I, 221/B, in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Diritti reali
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice : ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accertata la responsabilità della SI.ra in merito alla violazione Controparte_1
del vincolo di inedificabilità sussistente sulla corte di sua proprietà nonché in merito alla abusività dei manufatti descritti in narrativa e per i motivi indicati in atto, e alla violazione della normativa vigente in materia di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici
1
2.2.3.3. delle N.T.A. del P.R.G. del Controparte_2
- in via preliminare di rito
Accertare e dichiarare svolto e concluso negativamente il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.lgs n. 28/2010, ed in ogni caso dichiarare la non obbligatorietà dello stesso nel caso di specie;
- in via preliminare, di rito, accertata e dichiarata la completezza, validità e determinatezza dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c condannare la sig.ra al ripristino Controparte_1
dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione dei tre manufatti/accessori, attraverso la demolizione delle opere stesse;
- in via principale, condannare la parte convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti dal sig. nella somma che vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 Parte_1
c.c., tenuto conto della durata del pregiudizio subito;
- in via autonoma e/o subordinata, condannare la sig.ra al ripristino dell'uso della CP_1
propria corte, come esercitato precedentemente l'abusiva ed illegittima realizzazione dei manufatti in narrativa descritti, ovvero per esigenze legate esclusivamente ai bisogni propri e della propria famiglia, inibendole l'esercizio di attività recettizie e/o locazione a terzi.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Parte convenuta : “
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di tutti i successivi atti depositati in corso di giudizio, qui da intendersi integralmente richiamati, in via preliminare, in rito, dichiarare l'improcedibilità dell'azione in difetto di previo esperimento di procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.lgs n. 28/2010 obbligatorio in quanto la materia per cui è causa verte su diritti reali, non potendosi tenere in conto la domanda di attivazione della procedura di conciliazione del 22.4.2015, manifestamente inidonea e affetta da nullità per mancata determinazione della domanda;
in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c., per carenza o incertezza assoluta del requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c., della domanda volta alla condanna della sig.ra al ripristino dello steso dei luoghi antecedente, con riferimento Controparte_1 all'indicazione dei manufatti/accessori che dovrebbero essere oggetto di demolizione secondo tale domanda, disponendo il Giudice in conseguenza a norma dell'art. 164 c.p.c.; nel merito, respingere le domande e le pretese tutte azionate dal sig. con l'atto di Pt_1
citazione notificato alla signora e respingere le relative conclusioni, Controparte_1
2 anche nella precisazione di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., perché totalmente destituite di fondamento giuridico, anche in relazione all'eccezione di usucapione svolta in comparsa di costituzione e risposta, infondate in fatto, e assolutamente non provate, nonché inammissibili;
solo in subordine, sospeso di giudicare nel merito, ammettere la prova testimoniale capitolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in data 28.06.2018 capitoli 1),2) 3),6) e 7) da intendersi qui ritrascritti, con i testimoni ivi pure indicati: da Civitanova Testimone_1
Marche; da Civitanova Marche;
da Civitanova Marche, Controparte_3 Controparte_4
da Civitanova Marche;
da Civitanova Marche;
Controparte_5 CP_6 [...]
da Civitanova Marche;
da , da Camporotondo CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
di Fiastrone;
da Civitanova Marche;
legale rappr. soc. corrente a CP_11 CP_12
Castelfidardo via della Stazione n. 50/A, condannare parte attrice alle spese e compensi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. quale comproprietario, unitamente alla coniuge , Parte_1 Persona_1
del fabbricato confinante e contiguo a quello della convenuta, conveniva ritualmente in giudizio la sig.ra per sentire accogliere le conclusioni come riportate in Controparte_1
epigrafe.
Deduceva l'attore:
-che l'unità immobiliare confinante con la proprietà del sig. e contraddistinta al Pt_1
NCEU del Comune di Civitanova Marche al Foglio n. 15, particella 153 subalterni 3-4-6-9,
Via Ruffini n.19, è di proprietà della convenuta (doc..2 attore);
- che le unità immobiliari contraddistinte al NCEU del Comune di Civitanova Marche al
Foglio n. 15 Particella 153 subalterni 3, 4 e 6 ( ndr. variati successivamente) venivano acquistate dalla sig.ra con atto a rogito Dott. Notaio in Civitanova CP_1 Persona_2
Marche, in data 21.11.1996 Repertorio n. 121.343/11.680 registrato a Macerata il 05.12.1996 al n. 2729 ;
- che successivamente, in data 31.03.1999, con scrittura privata sempre a rogito del Notaio
, (Rep. 132357/Racc. 13050) trascritta il 15.04.1999, la sig.ra Per_2 Controparte_1
acquistava l'unità immobiliare contraddistinta al Foglio 15 Particella 153 Subalterno 9 e contestualmente all'art. 7 dello stesso atto costituiva a carico della sua proprietà ed a vantaggio dell'immobile confinante di proprietà dei coniugi una servitù Controparte_13
perpetua di veduta (doc 3 attore);
- che detta servitù consiste nel mantenere sul muro dell'immobile di proprietà dell'odierno attore prospiciente la proprietà della sig.ra , le aperture (luci, finestre e balconi) CP_1
3 esistenti con l'obbligo per i “concessionari” di istallare sulla finestra del bagno posto al piano terra una persiana fissa (non apribile), che lasci comunque passare luce ed aria;
nonché di istallare a chiusura dell'esistente terrazza posta sempre al piano terra sul lato prospiciente la proprietà , un'intelaiatura metallica, che sarà munita all'interno di materiale traslucido;
CP_1
- che, inoltre, nel predetto atto, all'art. 3, la sig.ra riconosceva l'esistenza di un vincolo CP_1
di inedificabilità gravante sulla corte del proprio fabbricato: trattasi di obbligo costituito dai precedenti proprietari - a seguito di richiesta del Comune di Civitanova Marche - in forza di atto del 28.07.1989 a rogito del Notaio (Rep. 73410/Racc. 7378), trascritto presso la Per_2
Conservatoria dei RR.II. di Macerata il 24.08.1989 al n. 6232 del Registro Particolare (doc 4 attore);
- che tuttavia, in spregio al suddetto vincolo, all'interno della propria corte la sig.ra CP_1 faceva realizzare dei manufatti accessori all'edificio principale e prospicienti l'immobile di proprietà dell'odierno attore, specificamente una costruzione in muratura ed un manufatto in legno collegati da un locale disimpegno (n. 2 foto - doc n.5 attore);
- che detti accessori risultano altresì illegittimi in quanto costruiti in violazione delle distanze legali tra fabbricati e sulla volumetria, con irregolare apertura di vedute sulla proprietà dei sig.ri (doc.6 attore) ; Controparte_13
-che a partire dall'ottobre del 2003 la sig.ra faceva edificare sulla propria corte una CP_1
costruzione in legno, realizzata ad una distanza di circa 1,9 ml da una preesistente costruzione in muratura;
- che la sig.ra presentava la pratica edilizia n. 306/2005 con cui formulava domanda di CP_1
condono del suddetto manufatto in legno;
- che nonostante nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla suddetta pratica si asseriva che le opere oggetto della domanda di condono erano state realizzate e completate in data 20.11.2002, il manufatto de quo, nel frattempo totalmente trasformato dal punto di vista sia architettonico che volumetrico, veniva ultimato solo nell'anno 2006, come dalle foto che si allegano (n.3 foto - doc. n.7 attore);
- che in data 23.05.2007 il Comune di Civitanova Marche rilasciava il Permesso di costruire in sanatoria n. 71 relativo alla suddetta pratica edilizia di condono n. 306/2005 per la realizzazione di un manufatto in legno ad uso abitativo in via Ruffini n. 17 distinto nel vigente
NCEU del Comune di Civitanova Marche al foglio 15 p.lla 153 sub. 12;
- che tale destinazione del manufatto era illegittima sotto diversi profili( altezza e superficie minima, normativa antisismica, parcheggi, distanze pareti finestrate, agibilità) e ciò nonostante il manufatto veniva concesso in locazione a terzi nel periodo estivo;
4 -che successivamente alla realizzazione del manufatto in legno, veniva realizzata una parete in muratura che lo collega esternamente ad un preesistente manufatto posto sul lato nord della corte, creando così tra gli stessi un locale disimpegno;
- che a partire dall'anno 2006 (n.5 foto doc n.8), a copertura del “disimpegno” collegante i due accessori (manufatto in legno e costruzione in muratura) la sig.ra faceva realizzare la CP_1
copertura fissa dello stesso - comportante un ulteriore illegittimo aumento di volumetria, in violazione della normativa edilizia in tema di cubatura e sagoma d'ingombro - costituita da pannelli all'occorrenza amovibili;
- che, a seguito di denuncia presentata dal sig. in data 28.01.2013 al Corpo Forestale Pt_1
dello Stato, sulla proprietà della sig.ra in data 26.02.2013 veniva effettuato un CP_1 sopralluogo congiunto da quest'ultimo organo e dall'Ufficio Tecnico del Comune di
Civitanova Marche, ma alcuna traccia si aveva della predetta copertura. Nel verbale di accertamento redatto in loco, si legge “la parete est di tale manufatto si congiunge con una capanna condonata a civile abitazione. Ciò non comporta aumento di cubatura poiché lo spazio che vi è tra i due manufatti è privo di copertura”;
- che in realtà, i pannelli venivano opportunamente rimossi alle prime luci dell'alba del
26.02.2013 per essere poi riposizionati poche ore dopo il sopralluogo, come emerge dalle foto allegate (doc.9 attore), e dalla comunicazione via mail che il sig. ha inviato Pt_1 nell'immediatezza al Corpo Forestale;
- che in data 26.06.2013 la sig.ra ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01 presentava allo CP_1 sportello unico per l'Edilizia del una D.I.A. in sanatoria, Controparte_2
assunta al protocollo al n. 30471 il giorno successivo, in cui tra le opere da “eseguirsi”, nella
Relazione Tecnica di Asseverazione redatta dal tecnico incaricato, veniva indicata la
“Realizzazione di un muro di recinzione esterno posto tra i due accessori per la larghezza di m. 1,90 ed una altezza di m 2,20”, e lo spazio esistente tra i due accessori racchiuso dal predetto muro veniva qualificato come “area scoperta”;
- che la non genuinità di quanto dichiarato emerge dall'effettivo stato dei luoghi, caratterizzato dalla persistenza della predetta copertura dal 2006;
-che precedentemente alla realizzazione del manufatto in legno e del disimpegno coperto, la sig.ra in spregio all'assunto vincolo di inedificabilità, faceva realizzare sulla propria CP_1
corte una costruzione in muratura ( doc n.10);
- che detto edificio, costruito dove precedentemente si trovava un piccolo capanno in muratura demolito, presenta caratteristiche strutturali e volumetriche molto diverse da quelle del manufatto preesistente, come emerge ictu oculi dalle foto allegate ( doc. 11);
5 - che, con la suddetta pratica edilizia del 2013 – “DIA in sanatoria” presentata il 26.06.2013 ed assunta al protocollo al n. 30471 del 27.06.2013-, in merito a detta costruzione in muratura, la sig.ra intendeva regolarizzare da un punto di vista urbanistico-edilizio la chiusura CP_1
del porticato nel lato Sud del manufatto e la diversa distribuzione interna, nonché ne modificava la destinazione d'uso da garage a ripostiglio/cantina;
- che anche questo manufatto risulta violare la normativa in ordine ad altezze, distanze e viene locato nel periodo estivo pur non avendo una destinazione abitativa;
-che ancora la sig.ra , in aderenza al corpo principale dell'edificio di sua abitazione, CP_1
faceva abusivamente realizzare un box per alloggiare una caldaia ed impianti tecnologici delle dimensioni in pianta di circa ml. 0,50 x 1,50 e un box aperto uso legnaia, altresì in evidente spregio al vincolo di inedificabilità;
- che da ultimo la convenuta modificava lo stato dei luoghi all'interno dell'area scoperta dove il giardino esistente è stato parzialmente sostituito con pavimentazione in gres porcellanato o similare, posata su sottofondo non armato eseguito in c.a. e sub-strato in magrone per il collocamento delle tubazioni di scarico delle acque reflue provenienti dai bagni e cucine nei corpi di fabbrica realizzati.
Si costituiva in giudizio la convenuta sig.ra che contestava tutto quanto CP_1 dedotto e richiesto dall'attore, perché infondato in fatto e diritto ed eccepiva -l'improcedibilità della azione perché doveva essere preceduta da mediazione obbligatoria, non espletata;
- infondatezza dell'azione di riduzione in pristino per asserita esistenza di vincolo di inedificabilità sulla corte, mancata precisazione delle opere oggetto dell'azione - eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. in relazione al requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c. per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda;
-infondatezza dell'azione di riduzione in pristino per asserita abusività dei manufatti e per asserita violazione della normativa vigente in materia di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- infondatezza della domanda di risarcimento danni;
- infondatezza della pretesa di ripristino dell'uso della corte di proprietà della signora . CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, ammessi con limitazioni ed assunti i mezzi istruttori richiesti, all'esito veniva anche espletata CTU.
Alla udienza del 23/5/23, assente parte attrice, la convenuta precisava le conclusioni come in epigrafe.
La domanda attorea appare in parte fondata ed in tale limite va accolta.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, infatti come provato documentalmente dall'attore nell'aprile 2015 veniva avviata nei confronti della convenuta la mediazione dinanzi all'Organismo di Conciliazione del Foro di
6 Macerata sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio, come si può evincere dalle
“ragioni della domanda e questioni controverse” riportate seppur sinteticamente nel modulo introduttivo della proceduta, prodotto dall'attore con la prima memoria e d'altra parte la convenuta non nega la circostanza ed anzi produce l'atto con il quale aderiva alla mediazione predetta, contestando piuttosto l'indeterminatezza della domanda, che invece appare sufficientemente esplicitata, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc.
Non è stato prodotto in atti il verbale di chiusura della mediazione, che verosimilmente si è conclusa con esito negativo stante l'avvio da parte del della procedura che ci occupa, Pt_1
circostanza in fatto non contestata dalla convenuta, la quale, con l'atto di costituzione in giudizio e le ragioni di contestazione spiegate, appare confermare l'esito negativo della mediazione
Nel merito, l'espletata CTU, che si ritiene completa ed esaustiva ed esente da rilievi tecnici, ha accertato che i SI.ri e in qualità di allora proprietari, fecero Parte_2 Pt_3
richiesta di Condono n. 291/1986, per la realizzazione, senza autorizzazione edilizia, di un locale adibito ad uso autorimessa della superficie di mq. 19,59 e di un locale ad uso ripostiglio di mq 4.62 (complessivi mq 24,21) nella propria corte di pertinenza (vedi stralcio a lato), della quale veniva rilasciata da parte del Comune di Civitanova Marche la Concessione Edilizia in
Sanatoria n. 291/1995 del 18/09/1996.
Tali manufatti, in base alla dichiarazione di atto notorio allegata alla richiesta di condono, furono tutti terminali nell'anno 1976. La SI. in data 21/11/1996, oltre Controparte_1
all'abitazione sita ai Piano Terra e Primo, allora sub. 3 - 4 ed oggi sub. 14 - 15, ha acquistato l'accessorio adibito a garage di cui sopra, allora sub. 6 ora sub. 11, realizzato e finito, nel 1976 dagli allora proprietari i SI. e Da ciò si evince che il manufatto in Parte_2 Pt_3
muratura sub 11 ed il relativo ripostiglio sono stati realizzati ben 20 anni prima dell'acquisto da parte della sig.ra , come attesta l'atto pubblico di acquisto del 1996 in atti. CP_1
Pertanto per il manufatto in muratura (sub11) ed il ripostiglio- costruzioni pari complessivamente a mq 24,21- risulta acquisita per usucapione la servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile, o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (Cassazione n. 4240 del
22.02.2010), come puntualmente eccepito da parte convenuta nella comparsa di costituzione
(pg 12).
Tali costruzioni venivano peraltro realizzate dai sigg.ri anche in epoca antecedente Pt_2 alla apposizione del vincolo di inedificabilità dell'area, elemento che secondo l'attore legittimerebbe la demolizione delle costruzioni sulla corte della sig.ra oggetto di CP_14
causa.
7 In punto il Ctu ha accertato che “ In base alla documentazione di causa, il Comune di
Civitanova Marche (MC) ha subordinato il rilascio della concessione edilizia n. 218/1960 per
l'ampliamento dell'edificio residenziale di proprietà dei SI.ri (precedente Pt_2
proprietario), alla presentazione da parte degli stessi di un atto mediante il quale si obbligassero a destinare le aree di pertinenza dell'abitazione a vincolo di inedificabilità. I
SI.ri uniformandosi alla richiesta del Comune, in data 28/07/1989 autorizzavano la Pt_2
trascrizione dell'atto d'obbligo n. 73410 del 28/07/1989 per il vicolo di inedificabilità della corte di proprietà.
Tale vincolo, veniva richiamato anche nell'atto di compravendita con il quale in data
31/03/1999 la sig.ra acquistava dal SI. la soffitta da Controparte_1 Persona_3
utilizzare come pertinenza dell'abitazione, già precedentemente acquistata in data 21/11/1996 sempre dall'allora proprietario ” Persona_4
Dunque il vincolo di inedificabilità, trascritto solo in data 1989 a fronte delle costruzioni predette, ultimate nel 1976, risulta del tutto inefficace.
In ordine poi al manufatto in legno ( sub 13), il Ctu ha verificato che : “La sig.ra
[...]
in data 11/12/2004 con prot. n. 50438 presentava all'Ufficio Tecnico del CP_1
Comune di Civitanova Marche la domanda di Condono ai sensi della L. n. 326/2003 della quale è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 71/2007 del 23/05/2007 per la realizzazione di manufatto ad uso abitativo (sub 12 ora sub 13). Dalla relazione tecnica asseverata dal tecnico Arch. si rilevano le seguenti caratteristiche del Persona_5
manufatto:
- dimensioni interne sono di cm 591x403x280h
- struttura costituita da pilastri in ferro e in legno e travetti sia in legno che in ferro;
- tamponamento in tavolato di legno;
- immobile comunicante con l'esterno con due porte e una finestra;
- copertura in onduline;
- finiture interne al grezzo.
Dalla documentazione agli atti, si evidenzia che la SI. , tecnico Arch. CP_1 CP_15
, tra la domanda di condono e il successivo rilascio del Permesso di Costruire, ha poi
[...]
comunicato all'Ufficio Tecnico l'esecuzione dei lavori inerenti l'adeguamento sismico ai sensi dell'art. 35, comma 9 della L. n. 47/85 e s.m.i. dello stesso manufatto. Tali lavori, vengono dichiarati iniziati in data 19/06/2006 con nota prot. 28742 di pari data e ultimati in data
09/05/2007 con prot. n. 22759 del 10/05/2007 con allegata copia del certificato di idoneità statica e attestato di deposito del Genio Civile di Macerata del 24/04/2007. Dagli elaborati
8 presenti agli atti (accatastamento), il manufatto oggetto di condono risulta comunque, almeno inizialmente, come pertinenza dell'abitazione principale e non come manufatto
"autonomo".
In seguito, con domanda prot. n 54100 del 20/10/2016, la SI.ra , ha Controparte_1
richiesto il Permesso di Costruire per l'ampliamento ai sensi della L.R. n. 22/2009 (c.d.
"Piano Casa") di un edificio di civile abitazione, regolarmente rilasciato dal Comune di
Civitanova Marche (MC) con P.d.C. n. 102 del 29/09/2017. Tale intervento prevedeva
l'ampliamento del fabbricato ad un piano fuori terra destinato ad abitazione e distinto catastalmente con il subalterno 13 consistente nella realizzazione di un porticato di collegamento con l'edificio destinato a cantina (manufatto in muratura) per una superficie di mq 5,52/mq”
Per tale manufatto in legno della convenuta, oggetto di domanda di condono sin dal dicembre
2004, poiché presenta una parete finestrata verso il terreno frontista dell'attore a distanza inferiore a 10 mt, distanza minima da rispettare ex art. 9 DM 1444/68, ed esattamente alla distanza di mt 5,70, e non essendo comunque maturato il termine ventennale per usucapire la servitù avente ad oggetto il mantenimento della parete finestrata a distanza inferiore a quella fissata dalla legge, va accolta la domanda di parte attrice, ma limitatamente alla parte volta ad ottenere la chiusura di tali aperture. Va invece rigettata la domanda di demolizione della costruzione in legno, perchè essa rispetta la distanza dal confine con la proprietà Pt_1
stabilita in mt 5,00 dalla NTA del PRG di Civitanova Marche- come accertata dal CTU-, essendo stata realizzata a mt 5,70 dal confine con la proprietà attorea.
Né può sostenersi a riguardo, al contrario, che all'epoca della realizzazione del capanno in legno sulla corte di proprietà della convenuta ( sub 13) vigesse il vincolo di inedificabilità dell'area, e che dunque l'opera per ciò stesso vada demolita.
Infatti, l'atto d'obbligo con il quale è stato costituito il vincolo di inedificabilità è un atto unilaterale, previsto dalla normativa urbanistica, mediante il quale il proprietario si impegna nei confronti della Amministrazione a non edificare su una determinata area;
tale atto ha natura pubblicistica e serve a garantire l'interesse generale, e non a tutelare direttamente interessi privati. Quindi il soggetto legittimato a far valere la violazione dell'atto pubblico è solo l'ente pubblico, nel caso il Dunque il privato confinante non può di per sé CP_2 chiedere la demolizione di un'opera solo perché realizzata in violazione del vincolo di inedificabilità contenuto in un atto d'obbligo, a meno che la costruzione non violi norme civilistiche come le distanze legali (art. 873 e ss. c.c.) o servitù. Il Consiglio di Stato - sez.
VI, con la sentenza 9.02.2016 n. 547-, ha statuito a riguardo che l'effetto della violazione del vincolo di inedificabilità, mediante la edificazione di un fabbricato su area inedificabile per
9 effetto di un vincolo di inedificabilità, sarebbe l'abusività del manufatto. Il regime di abuso in cui si troverebbe il manufatto, perché edificato in violazione del vincolo di inedificabilità, non legittimerebbe che la Pubblica Amministrazione a sanzionarne l'abuso, con un provvedimento di demolizione, ma giammai il privato confinante, il cui diritto a richiedere la demolizione di una costruzione è stabilito solo nel caso in cui la costruzione siffatta violi, a norma dell'art. 873 del codice civile, le distanze legali che lo stesso codice civile prevede o norme integrative del codice, sempre e solo nel caso in cui siano violate le distanze.
Pertanto, non sussistono i presupposti per disporre la demolizione della costruzione in legno insistente sul sub 13, in quanto essa rispetta la distanza di mt 5,00 dal confine con la proprietà
mentre dovranno essere eliminate le aperture finestrate sul lato confinate con la Pt_1 proprietà dell'attore. A riguardo dall'esame della CTU emerge che il manufatto in legno ad uso abitativo è dotato di una finestra e due porte. ( pag 6 punto 3.3 della CTU) e dall'all.5 alla
CTU ( documentazione fotografica) è visibile la finestra verso la proprietà in Pt_1
violazione delle distanze, che quindi andrà chiusa.
La distanza di mt 10 di cui all'art. 9 del DM 1444/68 non si applica invece alle porte della costrizione in legno ad uso abitativo, ove frontistanti la proprietà dell'attore, infatti “ Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del DM 1444/68 sono considerate pareti finestrate solo quelle dotate di finestre, destinate a fornire luce ed aria ai locali abitabili. Non rientrano nella definizione le porte o portoni anche se vetrati” (Cass. Civ. Sez. II n. 1799/2020).
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice, perché del tutto sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum.
Assorbite e respinte le ulteriori eccezioni e richieste.
Considerata la prevalente soccombenza di parte attrice, compensa nella misura di 2/3 le spese di lite tra le parti, che liquida per l'intero in dispositivo ex DM 55/14, secondo i parametri medi dello scaglione di valore corrispondente a quello di causa, come dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie parzialmente la domanda promossa da nei confronti della sig.ra Parte_1
e, per l'effetto, accertata la violazione delle distanze tra le pareti Controparte_1
finestrate del manufatto in legno realizzato dalla convenuta sul Fg 15 part. 153 sub 13 del
Comune di Civitanova Marche, Via G. Ruffini, condanna la sig.ra a Controparte_1
10 provvedere alla chiusura della finestra esistente sul lato frontistante la proprietà dell'attore nel termine di mesi tre decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Rigetta tutte le ulteriori domande promosse dall'attore.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura dei 2/3 e condanna la sig.ra CP_1
al rimborso in favore dell'attore di 1/3 delle spese di lite, che liquida
[...] Parte_1
per l'intero in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge, oltre esborsi pari ad € 545,00.
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Macerata il 14/04/2025 .
Il giudice on.
Dott.Barbara Silenzi
11