Articolo 116 della Legge di guerra
Articolo 115Articolo 117
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30 settembre 1938
Art. 116.

(Atti di stato civile compilati per persone nemiche ovvero dal nemico per nazionali).

Per gli atti di stato civile relativi ad appartenenti alle forze armate nemiche o a persone al seguito delle forze stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli di questa sezione.

Gli atti di morte compilati dal nemico per gli appartenenti alle forze armate dello Stato sono trasmessi, a cura del ministero dal quale il defunto dipendeva, all'ufficio di stato civile competente, perche' li trascriva nel proprio registro.

Fino a che la trascrizione non sia avvenuta, il ministero puo' procedere alla rettifica dell'atto.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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