Ordinanza presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/11/2025, n. 21147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21147 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12535 del 2022, proposto dal sig. RA CO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rodolfo Pacor e Isabella Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rodolfo Pacor in Roma, alla via Ercolano n.5;
contro
il Ministero dell'Interno, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Generale del Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo Chieti, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l’annullamento
delle note del 12 gennaio 2022 e del 10 febbraio 2022, con le quali l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente ha rigettato la richiesta del ricorrente tesa al pagamento delle spettanze per le ore di lavoro straordinario rese in esubero e relative agli anni 2010-2020.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria delle Amministrazioni intimate, nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con determinazione del 12 gennaio 2022 e del 10 febbraio 2022, il Comando Legione Carabinieri del Lazio ha comunicato al ricorrente, comandante in quiescenza della Stazione dei Carabinieri di Roma Aventino, di non poter procedere alla chiesta remunerazione delle ore di straordinario rese in esubero negli anni 2010-2020 in quanto, in quanto lo stesso non aveva presentato istanze ai sensi dell'art. 38 comma 7 del d.P.R. 16 aprile 2009, cioè volte a fruire del recupero compensativo.
2 - Avverso il suddetto provvedimento è insorto, censurando gli atti impugnati sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Nello specifico, il ricorrente ha lamentato che: i) la normativa in materia prevede che l’effettuazione dello straordinario può avvenire senza il preventivo assenso e quindi non è rifiutabile da parte del lavoratore; ii) non è stato possibile fruire del riposo compensativo in ragione del ruolo e della carica ricoperti; iii) le ore di straordinario non possono essere remunerate mediante riposo compensativo.
3 – Con decreto 2155/2025, il Presidente della Sezione, per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 del cod.proc.amm., ha ordinato all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del cod.proc.amm., il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere.
3 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza al ricorso, depositando la documentazione rilevante ai fini di causa nonché una memoria in cui: i) ne hanno eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità; ii) hanno rilevato la prescrizione degli importi richiesti; ii) hanno dedotto la sua infondatezza.
4 – In vista dell’udienza, il ricorrente con memoria ha articolato e ribadito le proprie tesi e ha insistito per l’accoglimento del gravame.
5 – All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
6 – In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle questioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate da parte resistente come pure dell’eccezione di prescrizione del credito, in osservanza del criterio della “ ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale che governa il processo amministrativo e che a sua volta è espressione del canone costituzionale del giusto processo (cfr., ex multis , Cons. St., sent. Ad .Plen., n. 5/2015; id., VI, n. 2085/2025; id. V, n. 1513/2025; id., III, n. 1291/2025; id., VII, n. 848/2025, nonché da ultimo Cass. Civ. SS. UU. ord. n. 24172/2025): ciò, tenuto conto dell’infondatezza nel merito del ricorso proposto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. Civ., VI, n. 5724/2015 e Cons St., V, n. 1513/2025 cit.), infatti, la ragione più liquida “ non segue l’ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire “economico” del risparmio di energie processuali, cioè dell’uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente ”.
7 – Nel merito, il Collegio, il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio e affermato in una vicenda speculare a quella oggi all’esame, non può ritenersi che la prestazione di lavoro straordinario “ determini eo ipso il diritto alla relativa remunerazione” , posto che “la remunerazione del lavoro straordinario trova un limite invalicabile nelle risorse previste dal relativo stanziamento di bilancio (tanto con riferimento al monte-ore di Reparto, quanto con riferimento al monte-ore individuale). 6.2. Al valore costituzionale della tutela del lavoro e dell’efficace prestazione del servizio, infatti, si contrappone l’altrettanto rilevante valore costituzionale dell’equilibrio dei conti pubblici e della corretta ripartizione delle spese dello Stato tra le varie funzioni istituzionali. 6.3. Oltre tale limite di budget, dunque, al prestatore di lavoro straordinario compete, viceversa, la fruizione di riposi compensativi, che questi, peraltro, ha l’onere di richiedere entro un termine preciso. 6.4. Solo ove l’Amministrazione rigetti, per esigenze di servizio, la (tempestiva) richiesta di fruire dei riposi, l’interessato matura il diritto alla remunerazione dello straordinario (a valere, evidentemente, sulle risorse future del relativo capitolo di bilancio) 8.2. Ne consegue che il militare non è titolare del diritto alla remunerazione del lavoro straordinario in assenza della prova documentale dell’effettiva e tempestiva richiesta di fruire del riposo compensativo, nonché della relativa reiezione da parte dell’Amministrazione per esigenze di servizio ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 14147/2024 e in senso analogo id., n. 5326/2024).
8 - Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi, innanzitutto, destituita di fondamento la prima doglianza, con cui il ricorrente deduce di non esser stato informato della possibilità di usufruire del riposo compensativo e che non avrebbe potuto comunque goderne in ragione del ruolo svolto.
Osserva il Collegio che non era necessaria alcuna informativa, essendo quello del riposo compensativo un diritto riconosciuto direttamente dalla legge (è, peraltro, inverosimile che il ricorrente, quale comandante della stazione dei carabinieri di Roma, non fosse a conoscenza di tale istituto, essendo egli a provvedere alle autorizzazioni di riposo compensativo richieste dai sottoposti).
È, altresì, da escludere che la posizione ricoperta dal comandante impedisse ex se di usufruire di giorni di riposo compensativo, potendo ciò verificarsi solo per documentate esigenze di servizio (nel caso di specie, non allegate dal ricorrente).
9 - Parimenti priva di pregio è la doglianza secondo cui le ore di lavoro straordinario andrebbero sempre remunerate in base alla retribuzione mensile percepita e non mediante “indennità” sostitutive, come può essere il riposo compensativo.
Il limite delle risorse disponibili si applica, infatti, a tutti i compensi a carico della finanza pubblica, senza esclusione alcuna.
Tanto premesso, è incontestato che il ricorrente non abbia inoltrato, nei tempi prescritti, apposita domanda di fruizione dei riposi compensativi. In conseguenza, a fronte dell’esaurimento delle risorse disponibili, egli non ha diritto alla chiesta remunerazione del lavoro straordinario.
Sul punto, il Collegio non può che riportarsi al condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ se è vero che il militare (nella specie, carabiniere in servizio al Reparto servizi magistratura) ha l'obbligo della prestazione lavorativa anche eccedente l'orario di servizio ove ciò sia richiesto dall'amministrazione o imposto dalle operazioni di servizio o dalla necessità ed urgenza, tuttavia lo stesso avrebbe dovuto inoltrare, nei modi e nei tempi previsti, dalla regolamentazione speciale del corpo militare, un'istanza diretta ad ottenere i dovuti riposi compensativi in applicazione dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 51/2009. La predetta norma stabilisce che "le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio ”; nella specie, difettava, proprio come nel caso oggi all’esame, il presupposto della prova dell'avvenuta richiesta di fruizione del riposo compensativo e di diniego per esigenze di servizio (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, n. 174/2017).
10 – Altrettanto inconferente risulta il tentativo del ricorrente di invocare nella fattispecie all’esame il dictum della sentenza CGUE del 18 gennaio 2024, resa nella causa C-218/2022, secondo cui il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti, qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.
In particolare, secondo il Giudice unionale, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie annuali retribuite ai quali aveva diritto, si deve ritenere che il mancato versamento di un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituiscano una violazione, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88, nonché dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ciò posto, la portata della citata pronuncia non può essere, ad avviso del Collegio, utilmente estesa al caso di specie in quanto:
i) essa si riferisce non già alle ferie non godute e ai suoi riflessi economici ma alle condizioni per la retribuzione di una prestazione eccedente l’orario di lavoro;
ii) essa è quindi calibrata su un istituto giuslavoristico diverso rispetto a quello qui in rilievo, connotato da caratteristiche e ratio diverse nonché regolamentato nell’ordinamento militare una disciplina speciale e diversa da quella presa in esame dalla CGUE;
iii) detta disciplina pone in capo al lavoratore puntuali adempimenti da assolvere per poter poi richiedere il pagamento dello straordinario eccedentario effettuato, adempimenti non assolti dal ricorrente;
iv) nella medesima disciplina è poi contemplato un meccanismo legale volto ad attivare la disponibilità del datore a consentire al lavoratore la fruizione del riposo compensativo, quale modalità alternativa per il riconoscimento dello straordinario non monetizzabile, ossia l’apposita istanza del lavoratore: la sua attivazione è rimessa ad un onere chiaro (in quanto ben disciplinato nei modi e nei termini nella legge e nella disciplina attuativa), esigibile e non comportante un sacrificio sproporzionato da parte dell’interessato, che nella specie non è stato adempiuto.
Ne consegue quindi che nella specie:
1) la mancata attivazione, da parte del lavoratore dei ridetti oneri, ha messo l’Amministrazione nell’impossibilità incolpevole riconoscergli, sia pure ai fini della fruizione del riposo compensativo, lo straordinario compiuto;
2) l’impossibilità per il lavoratore di fruire di quest’ultimo rimasta meramente affermata e comunque risulta interamente imputabile allo stesso.
11 – In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
12 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima- Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN NI, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
MA CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CA | EN NI |
IL SEGRETARIO